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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 29/09/2025, n. 1849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1849 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 1738/2019
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif., giusta procura in atti, dagli avv.ti Parte_1
Sabino Tomei, Dario Guida e Francesco Di Maio, unitamente ai quali elett. dom. in Caserta alla via
Forgione n. 10/12
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente p.t, rappresentato e Controparte_1 difeso, in virtù di procure generali alle liti indicate in atti, dagli avv.ti Luca Cuzzupoli, Itala De
Benedictis ed Erminio Capasso unitamente ai quali elett. dom in Caserta alla via Arena Loc. San
Benedetto
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.02.2019, la società ricorrente in epigrafe proponeva opposizione nei confronti dell'avviso di addebito n. 328 2019 0000141322000, notificato il 30.01.2019, con cui le veniva intimato il pagamento della somma di € 284180,08 a titolo di contributi previdenziali -
Gestione Agricola - per il periodo da febbraio 2015 a febbraio 2017. CP_ Esponeva che la pretesa creditoria dell' convenuto si fondava sul verbale ispettivo prot. CP_1
n. 0800.09 11 2018.0247326 in realtà mai notificato alla società.
Eccepiva la decadenza ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. n. 46/1999, la mancata notifica del verbale di CP_ accertamento presupposto, contestando nel merito la pretesa creditoria dell' Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'avviso di addebito impugnato, vinte le spese, con attribuzione.
Si costituiva l' che resisteva al ricorso, chiedendone il rigetto in quanto infondato. CP_1
Acquisita la documentazione prodotta, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.
************ Va in via preliminare esaminata l'eccezione di decadenza tempestivamente sollevata dalla società opponente con ricorso depositato in data 18.02.2019, dunque nel termine di 20 giorni previsto dall'art. 617 c.p.c. dalla notifica dell'avviso di addebito (30.01.2019).
L'art. 25 del D.lgs. n. 46/1999, nel testo ratione temporis applicabile, prevede che “I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza
… b) per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento …”.
Ad avviso della società opponente, l'iscrizione a ruolo sarebbe avvenuta tardivamente solo in data
24.01.2019, mentre, traendo origine da un verbale ispettivo notificato in data 09.11.2017, si sarebbe dovuta effettuare entro il 31.12.2018.
La decadenza maturata per tardiva iscrizione dei crediti contributivi nei ruoli esecutivi CP_ precluderebbe, ad avviso della parte ricorrente, all' il diritto di azionare la pretesa contributiva, configurando la norma di cui all'art. 25 cit. una decadenza sostanziale e non meramente processuale.
Orbene rileva il giudicante come, avuto riguardo alla data di notifica del verbale di accertamento presupposto, l'iscrizione a ruolo - avvenuta in data 24.01.2019 – sia tardiva in quanto avvenuta oltre il termine previsto dall'art. 25 del D.lgs. n. 46/1999.
Va, tuttavia, richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale il giudice dell'opposizione a cartella esattoriale o ad avviso di addebito non può limitarsi a dichiarare l'illegittimità o l'inammissibilità dell'iscrizione a ruolo per vizi di forma o della procedura di iscrizione a ruolo e di riscossione ma deve esaminare nel merito (senza necessità di apposita domanda riconvenzionale di condanna da parte dell'ente impositore) la fondatezza della domanda di pagamento alla stregua dei medesimi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo.
Tale principio, fondato sull'assunto (cfr. in tal senso Cass. n. 14149/2012) della non esclusività della modalità della riscossione mediante iscrizione a ruolo, vale anche con riferimento alla decadenza ex art. 25 D.lgs. n. 46/1999, testualmente riferita al potere di iscrizione a ruolo e non già alla pretesa creditoria.
Come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, “in ordine alla natura ed alla funzione della decadenza prevista dall'art.25, d.lgs. n.46 del 1999, all'interno del complessivo sistema di riscossione dei crediti contributivi previdenziali, […] la richiamata disposizione prevede una decadenza processuale e non sostanziale, […] l'iscrizione a ruolo è solo uno dei meccanismi che la legge accorda all' per il recupero dei crediti contributivi, ferma restando la possibilità che CP_1
l'istituto agisca nelle forme ordinarie e, coerentemente, […] il mancato rispetto del termine di decadenza previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo comporta soltanto l'impossibilità, per l'istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l'accertamento, in sede giudiziaria, dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito” (Cass., sez. lav., n.
27726/2019). In tema di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso la cartella esattoriale introduce un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto il rapporto previdenziale, sicché, intervenuta la decadenza per tardiva iscrizione a ruolo dei crediti, l' , pur non potendo più CP_1 avvalersi del suddetto titolo esecutivo, può chiedere la condanna al corrispondente adempimento nel medesimo giudizio, senza che ne risulti mutata la domanda (cfr. Cass. sez. lav., 23 febbraio 2016, n.
3486; Cass. sez. lav., 26 novembre 2013, n. 26395). CP_ Ciò perché l'iscrizione a ruolo è solo uno dei meccanismi che la legge accorda all' per il recupero dei crediti contributivi, ferma restando - dunque - anche la possibilità che l'istituto agisca nelle forme ordinarie.
Il potere di iscrizione a ruolo ha, dunque, natura meramente processuale e, pertanto, il verificarsi della decadenza prevista dall'art 25 cit. non produce alcun effetto estintivo dell'obbligo contributivo.
D'altronde, la Suprema Corte (vd. Cass. n. 13982/2007) ha altresì statuito che la cartella esattoriale costituisce non un atto amministrativo, ma un atto della procedura di riscossione del credito (i cui motivi sono già stati indicati e la cui liquidazione è già stata effettuata nei verbali di accertamento redatti dagli ispettori e notificati alle parti). E se all'esito del giudizio di opposizione il credito contributivo viene accertato in misura inferiore a quella azionata dall'istituto, il giudice deve non già accogliere sic et simpliciter l'opposizione, ma condannare l'opponente a pagare la minor somma.
Coerentemente, va ribadito che un eventuale vizio formale della cartella o il mancato rispetto del termine decadenziale previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo comporta soltanto l'impossibilità, per l'istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito.
In definitiva, quella di cui all'art. 25 cit., è una decadenza processuale e non sostanziale.
Tale assunto trova conferma:
a) nel tenore testuale della norma, che parla di decadenza dall'iscrizione a ruolo del credito e non di decadenza dal diritto di credito o dalla possibilità di azionarlo nelle forme ordinarie;
b) nella impossibilità di estendere in via analogica una decadenza dal piano processuale anche a quello sostanziale;
c) nella non conformità all'art. 24 Cost., di un'opzione interpretativa che negasse all'istituto la possibilità di agire in giudizio nelle forme ordinarie;
d) nella ratio - evincibile anche dai lavori preparatori - dell'introduzione del meccanismo di riscossione coattiva dei crediti previdenziali a mezzo iscrizione a ruolo, intesa a fornire all'ente un più agile strumento di realizzazione dei crediti, non già a renderne più difficoltosa l'esazione imponendo brevi termini di decadenza.
Alla luce di tutte le considerazioni svolte, la decadenza maturata in relazione all'iscrizione a ruolo rende illegittimo l'avviso di addebito, ma non esime questo giudicante dal valutare il merito della pretesa contributiva. Prima di esaminare il merito della pretesa contributiva per cui è causa, va respinta l'eccezione, pure sollevata in ricorso, relativa alla mancata notifica del verbale di accertamento sotteso all'opposto avviso di addebito.
Preliminarmente rileva il Tribunale che la rituale notifica dell'avviso di addebito - atto che contiene la indicazione specifica del verbale di accertamento presupposto - ha consentito alla società opponente di venirne comunque a conoscenza ben potendo gli esiti di quell'accertamento, sotteso all'avviso opposto, essere contestati nel presente giudizio.
Peraltro, l'eventuale vizio di notifica dell'atto presupposto, pur potendo determinare un vizio a valle dell'avviso di addebito, non impedirebbe, per le medesime ragioni su già esplicate, al giudicante di effettuare il vaglio di merito del credito contributivo vantato dall'ente previdenziale.
Ad ogni buon conto la doglianza sollevata dalla società opponente sul punto è destituita di fondamento.
L' convenuto, costituendosi in giudizio, ha prodotto l'avviso di ricevimento della CP_1 raccomandata relativa all'avviso di accertamento notificato all'indirizzo della sede legale della società sito in Sparanise Piazzetta Graziadei n. 40, indirizzo indicato dalla stessa società opponente nell'atto introduttivo.
Orbene, posto che l' convenuto ha proceduto alla notifica del verbale ispettivo a mezzo di CP_1 lettera raccomandata servendosi del servizio postale, le doglianze dell'opponente in merito alla ritualità della comunicazione in esame sono infondate laddove si riferiscono ai presupposti relativi alla notifica a mezzo posta degli atti giudiziari, la cui disciplina non trova applicazione nel caso in esame, dovendo, viceversa, trovare applicazione la disciplina prevista per le raccomandate ordinarie.
Da tale impostazione, la Suprema Corte fa discendere la conseguenza che, in tutti i casi in cui l'ente abbia eseguito direttamente la notifica a mezzo posta:
- non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento, in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico;
- l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'articolo 1335 cc, superabile solo se lo stesso dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione;
- la notifica, anche laddove eseguita mediante consegna a persona diversa dal diretto interessato, ma comunque abilitata alla ricezione per conto di questi, si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal consegnatario (in tale senso, cfr., ex multis, Cass. n.
12083/2016; Cass. n. 7184/2016, Cass. n. 3254/2016).
Nel caso in esame, la notifica a mezzo posta risulta effettuata all'indirizzo della sede legale della società opponente, corrispondente a quello indicato dalla medesima società negli atti di causa, sicché alcun dubbio sussiste in ordine alla operatività della presunzione di conoscenza di cui sopra;
parte istante non ha svolto alcuna specifica deduzione, né ha allegato alcuna circostanza diretta a superare la presunzione di conoscenza degli atti arrivati nella sua sfera di conoscibilità di cui all'art. 1335 c.c., di tal che deve ritenersi che la ricorrente è stata ritualmente posta in condizione di conoscere l'atto.
In concreto, per tutti gli atti recettizi, in caso di loro comunicazione a mezzo del servizio postale, gli stessi devono ritenersi conosciuti nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario ai sensi degli artt. 1334 e 1335 c.c. se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.
Si tratta di una presunzione legale di conoscenza che può essere superata esclusivamente dalla prova contraria dell'impossibilità di averne notizia senza colpa del destinatario.
Detta presunzione, infatti, opera per il solo fatto oggettivo dell'arrivo dell'atto nel luogo indicato dalla norma, in mancanza di prova contraria.
La prova dell'arrivo della raccomandata, infine, fa presumere, ex art. 1335 c.c., l'invio e la conoscenza dell'atto, spettando al destinatario l'onere eventuale di provare che il plico non conteneva l'avviso, non operando tale presunzione ed invertendosi l'onere della prova soltanto se il mittente affermi di avere inserito più di un atto nello stesso plico ed il destinatario contesti tale circostanza (cfr. in tal senso Cass. n. 20786/2014).
In assenza di puntuali e specifiche contestazioni sollevate dalla società opponente, deve, dunque, ritenersi che l'atto di accertamento ispettivo, inviato all'indirizzo della sede legale della società, sia stato ritualmente notificato.
Venendo al merito, occorre preliminarmente evidenziare che la vicenda per cui è causa trae origine da un verbale di accertamento in virtù del quale i funzionari di vigilanza , sulla base delle CP_1 dichiarazioni rilasciate dal legale rappresentante della società opponente, sig. , e della Parte_2 documentazione aziendale esaminata, all'esito della attività istruttoria svolta, contestavano alla società opponente di aver dichiarato un fabbisogno aziendale medio annuo inferiore a quello realmente necessario in ragione del tipo di attività agricola svolta, ciò, in aperta contraddizione con gli importi del fatturato medio annuo e delle registrazioni di cassa dei vai punti vendita facenti capo alla società.
In particolare, dal raffronto tra le esigenze lavorative dell'azienda, stimate sulla base delle diverse fasi temporali del ciclo produttivo, ed i dati occupazionali dei lavoratori relativamente alle mansioni cui i medesimi sono stati adibiti, nel periodo in considerazione, gli ispettori verificavano che il fabbisogno di occupazione – determinato sulla base della stima tecnica e suffragato dalla documentazione contabile esibita dalla società – era significativamente superiore alle giornate risultanti dalla dichiarazioni trimestrali presentate.
Tali rilievi hanno, più nel dettaglio, riguardato i lavoratori con mansioni di commessi, stallieri e casari: gli ispettori, in relazione a tali figure, hanno rilevato una contraddizione tra il fabbisogno aziendale stimato sulla base della tipologia di attività agricola svolta dalla società ricorrente - stima che rinveniva conforto nelle risultanze delle registrazioni di cassa dei vari punti vendita nonché nel fatturato dichiarato dalla medesima società - ed il fabbisogno medio annuo dichiarato dalla società nelle denunce aziendali e nel LUL.
All'esito dell'accertamento, esaminata la documentazione aziendale, con particolare riferimento alle denunce aziendali, ai libri contabili obbligatori, ai registri IVA, alle fatture di acquisto e di vendita, ai registri dei corrispettivi di vendita, tenuto conto delle dichiarazioni rese dal legale rappresentante della società, gli ispettori procedevano ad addebitare alla l'imponibile contributivo Parte_1 relativo alle ulteriori giornate di lavoro rispetto a quelle denunciate negli anni dal 2015 al 2017, fino al limite delle 39 ore settimanali in ossequio alle disposizioni del CCNL di categoria.
Tanto premesso, occorre evidenziare che l'opponente non ha contestato in alcun modo le risultanze del verbale di accertamento versato in atti dall' resistente, né ha offerto, nel presente CP_1 giudizio, una versione dei fatti diversa da quella constatata dai verbalizzanti e poi cristallizzata nel verbale, limitandosi a sollevare in ricorso contestazioni del tutto generiche oltre che non pertinenti con gli accertamenti svolti dagli ispettori.
Nessuno dei generici rilievi svolti nell'atto introduttivo è volto a contestare ed inficiare le risultanze degli accertamenti ispettivi unitamente al ragionamento presuntivo ad essi sotteso relativo alla stima del fabbisogno aziendale che gli ispettori hanno calcolato sulla scorta della documentazione fornita dalla stessa società ricorrente nonché sulla base di un esame analitico dell'attività aziendale svolta e del relativo ciclo produttivo.
Ciò detto, come è noto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, cui va prestata adesione, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo;
ne consegue che nel giudizio promosso da una società per l'accertamento CP_ dell'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso dall' sulla base di verbale ispettivo, incombe sull'Istituto previdenziale la prova dei fatti costitutivi del credito preteso, rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria (cfr. ex multis, Cass., sez.lav., 6 settembre 2012, n. 14965; Cass., sez. lav. 18 maggio 2010, n. 12108.
Ciò chiarito, l'attenzione deve spostarsi sul valore da attribuire ai verbali di accertamento CP_ amministrativi, ed in particolare ai verbali ispettivi dell'
Ritiene il Tribunale che in materia debba applicarsi il principio per il quale i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell' fanno piena prova – Controparte_2 fino a querela di falso (non proposta nel caso di specie) – dei fatti che i funzionari attestino essere avvenuti in loro presenza o che gli stessi abbiano “potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale” (così Cass. 24.11.2017, n. 28060).
Per le altre circostanze di fatto che i funzionari segnalino di avere accertato, il materiale probatorio
è liberamente valutabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente in virtù del loro specifico contenuto o del concorso di altri elementi.
In ordine alle circostanze apprese da terzi, i rapporti ispettivi redatti dai funzionari degli istituti previdenziali, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, per la loro natura hanno un'attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, e in particolare siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte della conoscenza riferita dall'ispettore nel rapporto e possono essere acquisiti anche con l'esercizio dei poteri ex art. 421 c.p.c., sì da consentire al giudice e alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto.
Orbene, rileva il Tribunale che, dall'analisi del verbale emerge che gli ispettori hanno proceduto alla contestazione delle irregolarità ivi indicate sulla base di verifiche per lo più documentali, fondate su documentazione fornita dalla società ricorrente nonché sulle dichiarazioni rese dal legale rappresentante delle società.
Deve ritenersi quindi che i dati estrapolati dagli ispettori da tali documenti ed il conseguente ragionamento svolto in ordine alla stima del fabbisogno aziendale siano dotati di un apprezzabile livello di affidabilità.
Il verbale di accertamento per cui è causa appare estremamente analitico, esaustivamente e dettagliatamente motivato nonché basato su verifiche, come già evidenziato, di natura essenzialmente documentale.
A fronte di tali evenienze, la società opponente non ha mosso alcuna specifica contestazione limitandosi in modo del tutto generico ed apodittico ad affermare la infondatezza dei rilievi mossi dagli ispettori nonché ad eccepire, in modo altrettanto generico, il mancato assolvimento dell'onere CP_ probatorio da parte dell'
Deve rilevarsi che non è stata ammessa la prova testimoniale articolata in ricorso in quanto del tutto inammissibile poiché vertente su circostanze generiche nonché valutative.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, la domanda non può essere accolta e la società CP_ opponente va condannata al pagamento, in favore dell' della somma di euro 284 180,08.
La complessità e controvertibilità delle questioni giuridiche esaminate giustificano la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta la domanda e, per l'effetto, condanna la società opponente al pagamento, in favore CP_ dell' della somma di euro 284180,08;
b) compensa le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 29 settembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 1738/2019
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif., giusta procura in atti, dagli avv.ti Parte_1
Sabino Tomei, Dario Guida e Francesco Di Maio, unitamente ai quali elett. dom. in Caserta alla via
Forgione n. 10/12
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente p.t, rappresentato e Controparte_1 difeso, in virtù di procure generali alle liti indicate in atti, dagli avv.ti Luca Cuzzupoli, Itala De
Benedictis ed Erminio Capasso unitamente ai quali elett. dom in Caserta alla via Arena Loc. San
Benedetto
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.02.2019, la società ricorrente in epigrafe proponeva opposizione nei confronti dell'avviso di addebito n. 328 2019 0000141322000, notificato il 30.01.2019, con cui le veniva intimato il pagamento della somma di € 284180,08 a titolo di contributi previdenziali -
Gestione Agricola - per il periodo da febbraio 2015 a febbraio 2017. CP_ Esponeva che la pretesa creditoria dell' convenuto si fondava sul verbale ispettivo prot. CP_1
n. 0800.09 11 2018.0247326 in realtà mai notificato alla società.
Eccepiva la decadenza ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. n. 46/1999, la mancata notifica del verbale di CP_ accertamento presupposto, contestando nel merito la pretesa creditoria dell' Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'avviso di addebito impugnato, vinte le spese, con attribuzione.
Si costituiva l' che resisteva al ricorso, chiedendone il rigetto in quanto infondato. CP_1
Acquisita la documentazione prodotta, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.
************ Va in via preliminare esaminata l'eccezione di decadenza tempestivamente sollevata dalla società opponente con ricorso depositato in data 18.02.2019, dunque nel termine di 20 giorni previsto dall'art. 617 c.p.c. dalla notifica dell'avviso di addebito (30.01.2019).
L'art. 25 del D.lgs. n. 46/1999, nel testo ratione temporis applicabile, prevede che “I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza
… b) per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento …”.
Ad avviso della società opponente, l'iscrizione a ruolo sarebbe avvenuta tardivamente solo in data
24.01.2019, mentre, traendo origine da un verbale ispettivo notificato in data 09.11.2017, si sarebbe dovuta effettuare entro il 31.12.2018.
La decadenza maturata per tardiva iscrizione dei crediti contributivi nei ruoli esecutivi CP_ precluderebbe, ad avviso della parte ricorrente, all' il diritto di azionare la pretesa contributiva, configurando la norma di cui all'art. 25 cit. una decadenza sostanziale e non meramente processuale.
Orbene rileva il giudicante come, avuto riguardo alla data di notifica del verbale di accertamento presupposto, l'iscrizione a ruolo - avvenuta in data 24.01.2019 – sia tardiva in quanto avvenuta oltre il termine previsto dall'art. 25 del D.lgs. n. 46/1999.
Va, tuttavia, richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale il giudice dell'opposizione a cartella esattoriale o ad avviso di addebito non può limitarsi a dichiarare l'illegittimità o l'inammissibilità dell'iscrizione a ruolo per vizi di forma o della procedura di iscrizione a ruolo e di riscossione ma deve esaminare nel merito (senza necessità di apposita domanda riconvenzionale di condanna da parte dell'ente impositore) la fondatezza della domanda di pagamento alla stregua dei medesimi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo.
Tale principio, fondato sull'assunto (cfr. in tal senso Cass. n. 14149/2012) della non esclusività della modalità della riscossione mediante iscrizione a ruolo, vale anche con riferimento alla decadenza ex art. 25 D.lgs. n. 46/1999, testualmente riferita al potere di iscrizione a ruolo e non già alla pretesa creditoria.
Come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, “in ordine alla natura ed alla funzione della decadenza prevista dall'art.25, d.lgs. n.46 del 1999, all'interno del complessivo sistema di riscossione dei crediti contributivi previdenziali, […] la richiamata disposizione prevede una decadenza processuale e non sostanziale, […] l'iscrizione a ruolo è solo uno dei meccanismi che la legge accorda all' per il recupero dei crediti contributivi, ferma restando la possibilità che CP_1
l'istituto agisca nelle forme ordinarie e, coerentemente, […] il mancato rispetto del termine di decadenza previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo comporta soltanto l'impossibilità, per l'istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l'accertamento, in sede giudiziaria, dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito” (Cass., sez. lav., n.
27726/2019). In tema di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso la cartella esattoriale introduce un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto il rapporto previdenziale, sicché, intervenuta la decadenza per tardiva iscrizione a ruolo dei crediti, l' , pur non potendo più CP_1 avvalersi del suddetto titolo esecutivo, può chiedere la condanna al corrispondente adempimento nel medesimo giudizio, senza che ne risulti mutata la domanda (cfr. Cass. sez. lav., 23 febbraio 2016, n.
3486; Cass. sez. lav., 26 novembre 2013, n. 26395). CP_ Ciò perché l'iscrizione a ruolo è solo uno dei meccanismi che la legge accorda all' per il recupero dei crediti contributivi, ferma restando - dunque - anche la possibilità che l'istituto agisca nelle forme ordinarie.
Il potere di iscrizione a ruolo ha, dunque, natura meramente processuale e, pertanto, il verificarsi della decadenza prevista dall'art 25 cit. non produce alcun effetto estintivo dell'obbligo contributivo.
D'altronde, la Suprema Corte (vd. Cass. n. 13982/2007) ha altresì statuito che la cartella esattoriale costituisce non un atto amministrativo, ma un atto della procedura di riscossione del credito (i cui motivi sono già stati indicati e la cui liquidazione è già stata effettuata nei verbali di accertamento redatti dagli ispettori e notificati alle parti). E se all'esito del giudizio di opposizione il credito contributivo viene accertato in misura inferiore a quella azionata dall'istituto, il giudice deve non già accogliere sic et simpliciter l'opposizione, ma condannare l'opponente a pagare la minor somma.
Coerentemente, va ribadito che un eventuale vizio formale della cartella o il mancato rispetto del termine decadenziale previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo comporta soltanto l'impossibilità, per l'istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito.
In definitiva, quella di cui all'art. 25 cit., è una decadenza processuale e non sostanziale.
Tale assunto trova conferma:
a) nel tenore testuale della norma, che parla di decadenza dall'iscrizione a ruolo del credito e non di decadenza dal diritto di credito o dalla possibilità di azionarlo nelle forme ordinarie;
b) nella impossibilità di estendere in via analogica una decadenza dal piano processuale anche a quello sostanziale;
c) nella non conformità all'art. 24 Cost., di un'opzione interpretativa che negasse all'istituto la possibilità di agire in giudizio nelle forme ordinarie;
d) nella ratio - evincibile anche dai lavori preparatori - dell'introduzione del meccanismo di riscossione coattiva dei crediti previdenziali a mezzo iscrizione a ruolo, intesa a fornire all'ente un più agile strumento di realizzazione dei crediti, non già a renderne più difficoltosa l'esazione imponendo brevi termini di decadenza.
Alla luce di tutte le considerazioni svolte, la decadenza maturata in relazione all'iscrizione a ruolo rende illegittimo l'avviso di addebito, ma non esime questo giudicante dal valutare il merito della pretesa contributiva. Prima di esaminare il merito della pretesa contributiva per cui è causa, va respinta l'eccezione, pure sollevata in ricorso, relativa alla mancata notifica del verbale di accertamento sotteso all'opposto avviso di addebito.
Preliminarmente rileva il Tribunale che la rituale notifica dell'avviso di addebito - atto che contiene la indicazione specifica del verbale di accertamento presupposto - ha consentito alla società opponente di venirne comunque a conoscenza ben potendo gli esiti di quell'accertamento, sotteso all'avviso opposto, essere contestati nel presente giudizio.
Peraltro, l'eventuale vizio di notifica dell'atto presupposto, pur potendo determinare un vizio a valle dell'avviso di addebito, non impedirebbe, per le medesime ragioni su già esplicate, al giudicante di effettuare il vaglio di merito del credito contributivo vantato dall'ente previdenziale.
Ad ogni buon conto la doglianza sollevata dalla società opponente sul punto è destituita di fondamento.
L' convenuto, costituendosi in giudizio, ha prodotto l'avviso di ricevimento della CP_1 raccomandata relativa all'avviso di accertamento notificato all'indirizzo della sede legale della società sito in Sparanise Piazzetta Graziadei n. 40, indirizzo indicato dalla stessa società opponente nell'atto introduttivo.
Orbene, posto che l' convenuto ha proceduto alla notifica del verbale ispettivo a mezzo di CP_1 lettera raccomandata servendosi del servizio postale, le doglianze dell'opponente in merito alla ritualità della comunicazione in esame sono infondate laddove si riferiscono ai presupposti relativi alla notifica a mezzo posta degli atti giudiziari, la cui disciplina non trova applicazione nel caso in esame, dovendo, viceversa, trovare applicazione la disciplina prevista per le raccomandate ordinarie.
Da tale impostazione, la Suprema Corte fa discendere la conseguenza che, in tutti i casi in cui l'ente abbia eseguito direttamente la notifica a mezzo posta:
- non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento, in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico;
- l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'articolo 1335 cc, superabile solo se lo stesso dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione;
- la notifica, anche laddove eseguita mediante consegna a persona diversa dal diretto interessato, ma comunque abilitata alla ricezione per conto di questi, si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal consegnatario (in tale senso, cfr., ex multis, Cass. n.
12083/2016; Cass. n. 7184/2016, Cass. n. 3254/2016).
Nel caso in esame, la notifica a mezzo posta risulta effettuata all'indirizzo della sede legale della società opponente, corrispondente a quello indicato dalla medesima società negli atti di causa, sicché alcun dubbio sussiste in ordine alla operatività della presunzione di conoscenza di cui sopra;
parte istante non ha svolto alcuna specifica deduzione, né ha allegato alcuna circostanza diretta a superare la presunzione di conoscenza degli atti arrivati nella sua sfera di conoscibilità di cui all'art. 1335 c.c., di tal che deve ritenersi che la ricorrente è stata ritualmente posta in condizione di conoscere l'atto.
In concreto, per tutti gli atti recettizi, in caso di loro comunicazione a mezzo del servizio postale, gli stessi devono ritenersi conosciuti nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario ai sensi degli artt. 1334 e 1335 c.c. se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.
Si tratta di una presunzione legale di conoscenza che può essere superata esclusivamente dalla prova contraria dell'impossibilità di averne notizia senza colpa del destinatario.
Detta presunzione, infatti, opera per il solo fatto oggettivo dell'arrivo dell'atto nel luogo indicato dalla norma, in mancanza di prova contraria.
La prova dell'arrivo della raccomandata, infine, fa presumere, ex art. 1335 c.c., l'invio e la conoscenza dell'atto, spettando al destinatario l'onere eventuale di provare che il plico non conteneva l'avviso, non operando tale presunzione ed invertendosi l'onere della prova soltanto se il mittente affermi di avere inserito più di un atto nello stesso plico ed il destinatario contesti tale circostanza (cfr. in tal senso Cass. n. 20786/2014).
In assenza di puntuali e specifiche contestazioni sollevate dalla società opponente, deve, dunque, ritenersi che l'atto di accertamento ispettivo, inviato all'indirizzo della sede legale della società, sia stato ritualmente notificato.
Venendo al merito, occorre preliminarmente evidenziare che la vicenda per cui è causa trae origine da un verbale di accertamento in virtù del quale i funzionari di vigilanza , sulla base delle CP_1 dichiarazioni rilasciate dal legale rappresentante della società opponente, sig. , e della Parte_2 documentazione aziendale esaminata, all'esito della attività istruttoria svolta, contestavano alla società opponente di aver dichiarato un fabbisogno aziendale medio annuo inferiore a quello realmente necessario in ragione del tipo di attività agricola svolta, ciò, in aperta contraddizione con gli importi del fatturato medio annuo e delle registrazioni di cassa dei vai punti vendita facenti capo alla società.
In particolare, dal raffronto tra le esigenze lavorative dell'azienda, stimate sulla base delle diverse fasi temporali del ciclo produttivo, ed i dati occupazionali dei lavoratori relativamente alle mansioni cui i medesimi sono stati adibiti, nel periodo in considerazione, gli ispettori verificavano che il fabbisogno di occupazione – determinato sulla base della stima tecnica e suffragato dalla documentazione contabile esibita dalla società – era significativamente superiore alle giornate risultanti dalla dichiarazioni trimestrali presentate.
Tali rilievi hanno, più nel dettaglio, riguardato i lavoratori con mansioni di commessi, stallieri e casari: gli ispettori, in relazione a tali figure, hanno rilevato una contraddizione tra il fabbisogno aziendale stimato sulla base della tipologia di attività agricola svolta dalla società ricorrente - stima che rinveniva conforto nelle risultanze delle registrazioni di cassa dei vari punti vendita nonché nel fatturato dichiarato dalla medesima società - ed il fabbisogno medio annuo dichiarato dalla società nelle denunce aziendali e nel LUL.
All'esito dell'accertamento, esaminata la documentazione aziendale, con particolare riferimento alle denunce aziendali, ai libri contabili obbligatori, ai registri IVA, alle fatture di acquisto e di vendita, ai registri dei corrispettivi di vendita, tenuto conto delle dichiarazioni rese dal legale rappresentante della società, gli ispettori procedevano ad addebitare alla l'imponibile contributivo Parte_1 relativo alle ulteriori giornate di lavoro rispetto a quelle denunciate negli anni dal 2015 al 2017, fino al limite delle 39 ore settimanali in ossequio alle disposizioni del CCNL di categoria.
Tanto premesso, occorre evidenziare che l'opponente non ha contestato in alcun modo le risultanze del verbale di accertamento versato in atti dall' resistente, né ha offerto, nel presente CP_1 giudizio, una versione dei fatti diversa da quella constatata dai verbalizzanti e poi cristallizzata nel verbale, limitandosi a sollevare in ricorso contestazioni del tutto generiche oltre che non pertinenti con gli accertamenti svolti dagli ispettori.
Nessuno dei generici rilievi svolti nell'atto introduttivo è volto a contestare ed inficiare le risultanze degli accertamenti ispettivi unitamente al ragionamento presuntivo ad essi sotteso relativo alla stima del fabbisogno aziendale che gli ispettori hanno calcolato sulla scorta della documentazione fornita dalla stessa società ricorrente nonché sulla base di un esame analitico dell'attività aziendale svolta e del relativo ciclo produttivo.
Ciò detto, come è noto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, cui va prestata adesione, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo;
ne consegue che nel giudizio promosso da una società per l'accertamento CP_ dell'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso dall' sulla base di verbale ispettivo, incombe sull'Istituto previdenziale la prova dei fatti costitutivi del credito preteso, rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria (cfr. ex multis, Cass., sez.lav., 6 settembre 2012, n. 14965; Cass., sez. lav. 18 maggio 2010, n. 12108.
Ciò chiarito, l'attenzione deve spostarsi sul valore da attribuire ai verbali di accertamento CP_ amministrativi, ed in particolare ai verbali ispettivi dell'
Ritiene il Tribunale che in materia debba applicarsi il principio per il quale i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell' fanno piena prova – Controparte_2 fino a querela di falso (non proposta nel caso di specie) – dei fatti che i funzionari attestino essere avvenuti in loro presenza o che gli stessi abbiano “potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale” (così Cass. 24.11.2017, n. 28060).
Per le altre circostanze di fatto che i funzionari segnalino di avere accertato, il materiale probatorio
è liberamente valutabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente in virtù del loro specifico contenuto o del concorso di altri elementi.
In ordine alle circostanze apprese da terzi, i rapporti ispettivi redatti dai funzionari degli istituti previdenziali, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, per la loro natura hanno un'attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, e in particolare siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte della conoscenza riferita dall'ispettore nel rapporto e possono essere acquisiti anche con l'esercizio dei poteri ex art. 421 c.p.c., sì da consentire al giudice e alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto.
Orbene, rileva il Tribunale che, dall'analisi del verbale emerge che gli ispettori hanno proceduto alla contestazione delle irregolarità ivi indicate sulla base di verifiche per lo più documentali, fondate su documentazione fornita dalla società ricorrente nonché sulle dichiarazioni rese dal legale rappresentante delle società.
Deve ritenersi quindi che i dati estrapolati dagli ispettori da tali documenti ed il conseguente ragionamento svolto in ordine alla stima del fabbisogno aziendale siano dotati di un apprezzabile livello di affidabilità.
Il verbale di accertamento per cui è causa appare estremamente analitico, esaustivamente e dettagliatamente motivato nonché basato su verifiche, come già evidenziato, di natura essenzialmente documentale.
A fronte di tali evenienze, la società opponente non ha mosso alcuna specifica contestazione limitandosi in modo del tutto generico ed apodittico ad affermare la infondatezza dei rilievi mossi dagli ispettori nonché ad eccepire, in modo altrettanto generico, il mancato assolvimento dell'onere CP_ probatorio da parte dell'
Deve rilevarsi che non è stata ammessa la prova testimoniale articolata in ricorso in quanto del tutto inammissibile poiché vertente su circostanze generiche nonché valutative.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, la domanda non può essere accolta e la società CP_ opponente va condannata al pagamento, in favore dell' della somma di euro 284 180,08.
La complessità e controvertibilità delle questioni giuridiche esaminate giustificano la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta la domanda e, per l'effetto, condanna la società opponente al pagamento, in favore CP_ dell' della somma di euro 284180,08;
b) compensa le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 29 settembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni