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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 06/12/2025, n. 3297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3297 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2979/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Alfonso Annunziata, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 2979/2022 Ruolo Generale, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo e vertente
TRA
(P. Iva ) in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto introduttivo del presente giudizio, depositato telematicamente, dall'Avv. Alessandro
Panico, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata in Pollena Trocchia
(NA) alla Piazza Donizetti n. 5
OPPONENTE
E
(P. IVA. , in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura, depositata telematicamente in allegato alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Paolo
1 Sorrentino, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata in Somma
Vesuviana (NA) alla Via Piero Gobetti
OPPOSTA
CONCLUSIONI: come da verbali di causa, note di trattazione e comparse depositate.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Va preliminarmente osservato che la società ha proposto Parte_1
opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 568/2022 del 21.03.2022, emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Nola, con il quale si ingiungeva all'odierna opponente il pagamento, in favore della società della somma di euro Controparte_1
6.943,08, oltre gli interessi indicati in atti e con la decorrenza pure indicata in atti e oltre le spese del procedimento monitorio, compiutamente indicate in atti, nonché oltre I.VA. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario, a titolo di corrispettivo del servizio di trasporto merci, come da fatture depositate in atti, relativi documenti di trasporto e scritture contabili autenticate.
L'opponente, in particolare, non contestando l'esistenza del rapporto obbligatorio e il trasporto della merce, ha eccepito l'insussistenza di adeguata prova del credito, non essendo tali le fatture, documenti unilaterali, nonché ha genericamente contestato l'ammontare del predetto credito, le quantità di beni effettivamente trasportati e l'adeguatezza del servizio, eccependo, poi, sempre genericamente, l'applicazione da parte dell'opposta di prezzi più alti di quelli concordati;
sulla base di tali argomentazioni, ha chiesto al Tribunale adito di dichiarare nullo ovvero revocare il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, con attribuzione al procuratore antistatario.
2 Instauratosi il contraddittorio, si è costituita tardivamente in giudizio la società opposta, la quale, resistendo con le argomentazioni in atti, ha chiesto, in via preliminare, ex art. 648 c.p.c., la concessione della provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo – concessa all'udienza del 13.12.2022 – nonché, nel merito, il rigetto dell'opposizione perché infondata e non provata, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, con attribuzione al procuratore antistatario (si vedano, sotto tale ultimo aspetto, le note di trattazione del 16.10.2025 e la comparsa conclusionale dell'opposta).
Concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c. e dichiarate inammissibili perché tardive le proposte istanze istruttorie, all'udienza del 23.10.2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 co. 2 c.p.c. (e, per la precisione, del termine di 20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e del termine di 20 giorni per il deposito delle memorie di replica).
Ciò posto, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla Parte_1
va rigettata perché è infondata.
Tanto chiarito, rileva in primo luogo il Giudicante che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza – e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto – dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (cfr. Cass.
SS.UU. n. 7448/93, nonché, ex aliis, Cass. Civ. nn. 15702/2004, 15186/2003): esso, pertanto, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, si configura come un
3 ordinario ed autonomo giudizio di cognizione in cui il giudice deve statuire sulla pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e sulle eccezioni sollevate dalla controparte (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 13001 del 31.05.2006).
Ebbene, l'opposto decreto ingiuntivo è stato emesso sostanzialmente sulla base delle fatture indicate e versate in atti, parzialmente pagate.
Ora, secondo un consolidato nonché condivisibile orientamento della Suprema Corte,
“le fatture commerciali, pur essendo prove idonee ai fini della emissione del decreto ingiuntivo, hanno tale valore esclusivamente nella fase monitoria del procedimento, mentre nel giudizio di opposizione all'ingiunzione, come in ogni altro giudizio di cognizione, le fatture - ancorché annotate nei libri obbligatori (cfr. Cass. Civ. nn.
9593/2004, 8126/2004, 10160/99) - essendo documenti formati dalla stessa parte che intende avvalersene, non integrano, di per sé, la piena prova del credito in esse indicato e non comportano neppure la inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'an o sul quantum del credito vantato in giudizio” (cfr. Cass. Civ. nn. 9685/2000, 5573/97, 3261/79, 3090/79, nonché, in senso sostanzialmente conforme, Cass. Civ. nn. 9593/2004, 8126/2004).
Inoltre, secondo un altrettanto consolidato orientamento giurisprudenziale, “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. SS.UU. n.
13533/2001, nonché, in senso sostanzialmente conforme, Cass. Civ. n. 982/2002).
Ora, tali principi vanno applicati nel caso di specie alla luce del riconoscimento, da parte dell'opponente, dell'esistenza del rapporto obbligatorio invocato dall'opposta,
4 insito nella contestazione, peraltro, generica, dell'esatto adempimento da parte dell'opponente medesima e non inficiato dalla contestazione, altrettanto generica, dell'ammontare del credito, proprio perché quest'ultimo, per impedire il riconoscimento de quo, sarebbe dovuto essere specifico sin dall'atto di opposizione.
Tali spiegate difese, invero, presuppongono l'esistenza del rapporto contrattuale su cui è stato basato il credito azionato.
Inoltre, il fatto che le difese de quibus dell'opponente si traducano in un riconoscimento dell'esistenza del rapporto contrattuale oggetto del presente giudizio comporta che le fatture prodotte da parte opposta, non soltanto hanno efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma assurgono a piena prova nei confronti di entrambe le parti circa l'esistenza di un corrispondente contratto, essendo state accettate dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto (cfr., Cassazione Civile, Sez. II,
19/07/2011, n. 15832; Cass. Civ., Sez. II, Ordinanza n. 26801 del 21.10.2019).
In altri termini, il riconoscimento sopra evidenziato comporta l'accettazione delle fatture medesime, contestate solo con riferimento alla loro generale ed astratta idoneità a provare la pretesa del creditore – e, quindi, inadeguatamente disconosciute
–, considerato che manca anche una specifica contestazione in ordine al parziale pagamento a mezzo bonifico (e all'emissione di cambiali) degli importi indicati nelle fatture in atti.
Orbene, da tale omessa contestazione va desunta un'ulteriore prova dell'accettazione delle fatture di causa.
Va, altresì, rilevato che l'opponente ha eccepito, per la prima volta nella sua memoria ex art. 183 co. 6 n. 1) c.p.c., che parte opposta non ha considerato il pagamento a mezzo bonifico della somma di € 2.637,00 ma dalla documentazione depositata si
5 evince che il predetto bonifico era stato già regolarmente conteggiato dall'opposta nel ricorso per decreto ingiuntivo.
Orbene, la dichiarazione dell'opponente contenuta nell'atto di opposizione di aver eseguito il pagamento di alcune delle fatture di causa per delle prestazioni effettuate dalla società opposta, unitamente ai documenti di trasporto della merce consegnata che riportano firma e timbro della (contenute già nel Parte_1
fascicolo di parte opposta depositato nel procedimento monitorio), inducono ancor di più il Tribunale a ritenere provata l'esistenza del rapporto contrattuale su cui si basa il credito azionato da parte opposta.
Quanto alle eccezioni sollevate dall'opponente in ordine all'inadeguatezza del servizio, alla non corretta quantificazione da parte dell'opposta della merce trasportata e all'applicazione da parte della stessa di prezzi più alti di quelli concordati – sulla quale l'opponente basa la sua richiesta di revoca del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione – deve rilevarsi, come sopra anticipato, che tali eccezioni sono estremamente generiche e non circostanziate. Inoltre, l'opponente non ha neanche dimostrato di aver contestato tempestivamente alla controparte il suindicato inadempimento contrattuale, in quanto agli atti non risulta nessuna messa in mora nei confronti della società anteriore all'atto di opposizione al Controparte_1
decreto ingiuntivo, in cui per la prima volta l'opponente ha sollevato la summenzionata eccezione.
Pertanto, come sopra anticipato, l'opposizione spiegata dall'opponente deve essere integralmente rigettata, perché del tutto infondata.
Di conseguenza, il decreto ingiuntivo opposto va confermato in toto, così come ne va confermata l'esecutorietà, già concessa in corso di causa.
Quanto alle spese del giudizio di opposizione, esse, liquidate come in dispositivo con
6 riferimento alle sole fasi effettivamente svoltesi e, quindi, con l'esclusione della fase dell'istruttoria/trattazione, seguono la regola della soccombenza, con attribuzione al procuratore antistatario.
Deve ritenersi assorbita ogni altra questione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
a) rigetta in toto l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente il Decreto
Ingiuntivo n. 568/2022 del 21.03.2022 del Tribunale di Nola e ne conferma altresì
l'esecutorietà già concessa in corso di causa;
b) condanna la società in persona del suo legale Parte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della società Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, delle spese del giudizio di
[...]
opposizione, liquidate nell'importo di € 3.397,00 per soli compensi professionali, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione all'Avv. Paolo
Sorrentino, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Nola il 06.12.2025.
Il Giudice
Dott. Alfonso Annunziata
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Alfonso Annunziata, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 2979/2022 Ruolo Generale, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo e vertente
TRA
(P. Iva ) in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto introduttivo del presente giudizio, depositato telematicamente, dall'Avv. Alessandro
Panico, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata in Pollena Trocchia
(NA) alla Piazza Donizetti n. 5
OPPONENTE
E
(P. IVA. , in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura, depositata telematicamente in allegato alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Paolo
1 Sorrentino, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata in Somma
Vesuviana (NA) alla Via Piero Gobetti
OPPOSTA
CONCLUSIONI: come da verbali di causa, note di trattazione e comparse depositate.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Va preliminarmente osservato che la società ha proposto Parte_1
opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 568/2022 del 21.03.2022, emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Nola, con il quale si ingiungeva all'odierna opponente il pagamento, in favore della società della somma di euro Controparte_1
6.943,08, oltre gli interessi indicati in atti e con la decorrenza pure indicata in atti e oltre le spese del procedimento monitorio, compiutamente indicate in atti, nonché oltre I.VA. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario, a titolo di corrispettivo del servizio di trasporto merci, come da fatture depositate in atti, relativi documenti di trasporto e scritture contabili autenticate.
L'opponente, in particolare, non contestando l'esistenza del rapporto obbligatorio e il trasporto della merce, ha eccepito l'insussistenza di adeguata prova del credito, non essendo tali le fatture, documenti unilaterali, nonché ha genericamente contestato l'ammontare del predetto credito, le quantità di beni effettivamente trasportati e l'adeguatezza del servizio, eccependo, poi, sempre genericamente, l'applicazione da parte dell'opposta di prezzi più alti di quelli concordati;
sulla base di tali argomentazioni, ha chiesto al Tribunale adito di dichiarare nullo ovvero revocare il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, con attribuzione al procuratore antistatario.
2 Instauratosi il contraddittorio, si è costituita tardivamente in giudizio la società opposta, la quale, resistendo con le argomentazioni in atti, ha chiesto, in via preliminare, ex art. 648 c.p.c., la concessione della provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo – concessa all'udienza del 13.12.2022 – nonché, nel merito, il rigetto dell'opposizione perché infondata e non provata, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, con attribuzione al procuratore antistatario (si vedano, sotto tale ultimo aspetto, le note di trattazione del 16.10.2025 e la comparsa conclusionale dell'opposta).
Concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c. e dichiarate inammissibili perché tardive le proposte istanze istruttorie, all'udienza del 23.10.2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 co. 2 c.p.c. (e, per la precisione, del termine di 20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e del termine di 20 giorni per il deposito delle memorie di replica).
Ciò posto, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla Parte_1
va rigettata perché è infondata.
Tanto chiarito, rileva in primo luogo il Giudicante che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza – e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto – dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (cfr. Cass.
SS.UU. n. 7448/93, nonché, ex aliis, Cass. Civ. nn. 15702/2004, 15186/2003): esso, pertanto, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, si configura come un
3 ordinario ed autonomo giudizio di cognizione in cui il giudice deve statuire sulla pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e sulle eccezioni sollevate dalla controparte (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 13001 del 31.05.2006).
Ebbene, l'opposto decreto ingiuntivo è stato emesso sostanzialmente sulla base delle fatture indicate e versate in atti, parzialmente pagate.
Ora, secondo un consolidato nonché condivisibile orientamento della Suprema Corte,
“le fatture commerciali, pur essendo prove idonee ai fini della emissione del decreto ingiuntivo, hanno tale valore esclusivamente nella fase monitoria del procedimento, mentre nel giudizio di opposizione all'ingiunzione, come in ogni altro giudizio di cognizione, le fatture - ancorché annotate nei libri obbligatori (cfr. Cass. Civ. nn.
9593/2004, 8126/2004, 10160/99) - essendo documenti formati dalla stessa parte che intende avvalersene, non integrano, di per sé, la piena prova del credito in esse indicato e non comportano neppure la inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'an o sul quantum del credito vantato in giudizio” (cfr. Cass. Civ. nn. 9685/2000, 5573/97, 3261/79, 3090/79, nonché, in senso sostanzialmente conforme, Cass. Civ. nn. 9593/2004, 8126/2004).
Inoltre, secondo un altrettanto consolidato orientamento giurisprudenziale, “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. SS.UU. n.
13533/2001, nonché, in senso sostanzialmente conforme, Cass. Civ. n. 982/2002).
Ora, tali principi vanno applicati nel caso di specie alla luce del riconoscimento, da parte dell'opponente, dell'esistenza del rapporto obbligatorio invocato dall'opposta,
4 insito nella contestazione, peraltro, generica, dell'esatto adempimento da parte dell'opponente medesima e non inficiato dalla contestazione, altrettanto generica, dell'ammontare del credito, proprio perché quest'ultimo, per impedire il riconoscimento de quo, sarebbe dovuto essere specifico sin dall'atto di opposizione.
Tali spiegate difese, invero, presuppongono l'esistenza del rapporto contrattuale su cui è stato basato il credito azionato.
Inoltre, il fatto che le difese de quibus dell'opponente si traducano in un riconoscimento dell'esistenza del rapporto contrattuale oggetto del presente giudizio comporta che le fatture prodotte da parte opposta, non soltanto hanno efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma assurgono a piena prova nei confronti di entrambe le parti circa l'esistenza di un corrispondente contratto, essendo state accettate dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto (cfr., Cassazione Civile, Sez. II,
19/07/2011, n. 15832; Cass. Civ., Sez. II, Ordinanza n. 26801 del 21.10.2019).
In altri termini, il riconoscimento sopra evidenziato comporta l'accettazione delle fatture medesime, contestate solo con riferimento alla loro generale ed astratta idoneità a provare la pretesa del creditore – e, quindi, inadeguatamente disconosciute
–, considerato che manca anche una specifica contestazione in ordine al parziale pagamento a mezzo bonifico (e all'emissione di cambiali) degli importi indicati nelle fatture in atti.
Orbene, da tale omessa contestazione va desunta un'ulteriore prova dell'accettazione delle fatture di causa.
Va, altresì, rilevato che l'opponente ha eccepito, per la prima volta nella sua memoria ex art. 183 co. 6 n. 1) c.p.c., che parte opposta non ha considerato il pagamento a mezzo bonifico della somma di € 2.637,00 ma dalla documentazione depositata si
5 evince che il predetto bonifico era stato già regolarmente conteggiato dall'opposta nel ricorso per decreto ingiuntivo.
Orbene, la dichiarazione dell'opponente contenuta nell'atto di opposizione di aver eseguito il pagamento di alcune delle fatture di causa per delle prestazioni effettuate dalla società opposta, unitamente ai documenti di trasporto della merce consegnata che riportano firma e timbro della (contenute già nel Parte_1
fascicolo di parte opposta depositato nel procedimento monitorio), inducono ancor di più il Tribunale a ritenere provata l'esistenza del rapporto contrattuale su cui si basa il credito azionato da parte opposta.
Quanto alle eccezioni sollevate dall'opponente in ordine all'inadeguatezza del servizio, alla non corretta quantificazione da parte dell'opposta della merce trasportata e all'applicazione da parte della stessa di prezzi più alti di quelli concordati – sulla quale l'opponente basa la sua richiesta di revoca del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione – deve rilevarsi, come sopra anticipato, che tali eccezioni sono estremamente generiche e non circostanziate. Inoltre, l'opponente non ha neanche dimostrato di aver contestato tempestivamente alla controparte il suindicato inadempimento contrattuale, in quanto agli atti non risulta nessuna messa in mora nei confronti della società anteriore all'atto di opposizione al Controparte_1
decreto ingiuntivo, in cui per la prima volta l'opponente ha sollevato la summenzionata eccezione.
Pertanto, come sopra anticipato, l'opposizione spiegata dall'opponente deve essere integralmente rigettata, perché del tutto infondata.
Di conseguenza, il decreto ingiuntivo opposto va confermato in toto, così come ne va confermata l'esecutorietà, già concessa in corso di causa.
Quanto alle spese del giudizio di opposizione, esse, liquidate come in dispositivo con
6 riferimento alle sole fasi effettivamente svoltesi e, quindi, con l'esclusione della fase dell'istruttoria/trattazione, seguono la regola della soccombenza, con attribuzione al procuratore antistatario.
Deve ritenersi assorbita ogni altra questione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
a) rigetta in toto l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente il Decreto
Ingiuntivo n. 568/2022 del 21.03.2022 del Tribunale di Nola e ne conferma altresì
l'esecutorietà già concessa in corso di causa;
b) condanna la società in persona del suo legale Parte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della società Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, delle spese del giudizio di
[...]
opposizione, liquidate nell'importo di € 3.397,00 per soli compensi professionali, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione all'Avv. Paolo
Sorrentino, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Nola il 06.12.2025.
Il Giudice
Dott. Alfonso Annunziata
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