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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/10/2025, n. 4354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4354 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 5591/2025
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice dott.ssa AR RA FL ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale nella causa promossa da con l'Avv.to BALDISERRA ANTONIO Parte_1
RICORRENTE contro con l'Avv.to Francesco Controparte_1
AF e l'Avv.to Stefano Rovelli
RESISTENTE
OGGETTO: Altre ipotesi.
Sulla base delle seguenti
MOTIVAZIONI
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 08/05/2025, ha convenuto in Parte_1 giudizio per Controparte_1
l'accertamento dell'illegittimità dell'apposizione del termine ai contratti stipulati dopo il terzo contratto annuale e la condanna del al Controparte_1 risarcimento del relativo danno, oltre che per l'accertamento del diritto al riconoscimento dell'indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse per gli aa.ss.
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023, 2023/2024 e la conseguente condanna del
[...]
al riconoscimento per l'anno Controparte_1 scolastico 2017/2018 19,08gg di ferie residue e 2,66gg di festività soppresse, per l'anno 2018/2019 24,5gg di ferie residue e 3,33gg di festività soppresse, per l'anno 2019/2020
25,08gg di ferie residue e 3,33gg di festività soppresse
2020/2021 26,75gg di ferie residue e 3,33gg di festività soppresse, per l'anno 2021/2022 26,31gg di ferie residue e
3,33gg di festività soppresse, per l'anno scolastico 2022/2023
26,75gg di ferie residue e 3,33gg di festività soppresse, per l'anno scolastico 2023/2024 27,02gg di ferie residue e 3,33gg di festività soppresse;
spese rifuse ai procuratori antistatari.
Si è tardivamente costituito in giudizio
[...] contestando in fatto e in diritto Controparte_1
l'avversario ricorso;
spese rifuse.
Il ricorso, nei limiti e per i motivi di seguito esposti, è fondato.
docente abilitato per l'insegnamento nella Parte_1 graduatoria degli aspiranti a supplenza in qualità di docente di scuola secondaria di II grado, da ultimo in servizio presso l'Ist. Prof. Per i servizi alberghieri e – C. Porta Parte_2
– (MIRH02000X) con contratto dal 01.09.2024 al 30.06.2025, ha esposto di aver prestato servizio alle dipendenze del anche negli aa.ss. Controparte_1
2 | 31 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023, 2023/2024.
Nel presente giudizio la ricorrente ha esposto che le nomine sono state disposte per la copertura di posti vacanti e disponibili, per un periodo di tempo complessivo superiore al limite massimo di legge, dal che la richiesta di risarcimento del conseguente danno patito.
***
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
Al fine del decidere, il giudicante intende dare continuità all'orientamento già espresso da questo stesso tribunale
(causa RG 3914/25, estensore Colosimo) con la seguente motivazione:
[…] 2.1. Sotto un profilo di ordine generale, deve osservarsi quanto segue.
*
2.1.1. Ai sensi dell'art. 4, co. 1-3, Legge 124/1999, “1.
Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo.
2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il
3 | 31 conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario.
3. Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze temporanee”.
La richiamata disciplina normativa ha subito significative modifiche in forza della Legge 107/2015 che, oltre a prevedere un piano straordinario di assunzioni, ha stabilito la definitiva perdita di efficacia delle graduatorie ad esaurimento e ribadito la cadenza triennale dei concorsi e l'efficacia triennale delle graduatorie concorsuali. L'art. 1, co. 131, Legge 107/2015 aveva altresì introdotto il limite dei trentasei mesi per “i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili”, limite che è stato tuttavia abrogato dall'art. 4bis D.L. 87/2018, convertito con modificazioni dalla Legge
96/2018.
Nel suddetto contesto normativo, in ragione del contenzioso scaturito dal reiterato ricorso delle Amministrazioni ad assunzioni di personale a tempo determinato, si è assistito a significativi interventi giurisprudenziali della Corte di
Giustizia, della Corte Costituzionale e del Giudice di
Legittimità: complessivamente considerati, gli arresti giurisprudenziali di seguito richiamati hanno definito i termini del contenzioso, stabilito i confini del legittimo ricorso a modalità di assunzione flessibili, nonché chiarito
4 | 31 le conseguenze connesse alle patologie del precariato della scuola.
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con sentenza 26 novembre 2014, resa nelle cause riunite C-22/13, C-61/13, C-
62/13 e C-418/13 (cd. sentenza , ha affermato che “la Per_1 clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che autorizzi, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l'espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo. Risulta, infatti, che tale normativa, fatte salve le necessarie verifiche da parte dei giudici del rinvio, da un lato, non consente di definire criteri obiettivi e trasparenti al fine di verificare se il rinnovo di tali contratti risponda effettivamente ad un'esigenza reale, sia idoneo a conseguire l'obiettivo perseguito e sia necessario a tal fine, e, dall'altro, non prevede nessun'altra misura diretta a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato”.
5 | 31 Preso atto di quanto sopra, con sentenza 17 maggio 2016, n.
187, la Corte Costituzionale ha dichiarato che è
“costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, l'art. 4, commi 1 e 11, della legge 3 maggio
1999, n. 124, nella parte in cui autorizza, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), senza che ragioni obiettive lo giustifichino. La disposizione, nel consentire il conferimento di incarichi annuali nelle more dell'espletamento dei concorsi per l'assunzione di personale di ruolo, risulta in contrasto con la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro
CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, per la cui interpretazione l'ordinanza n. 207 del 2013 ha proposto questione pregiudiziale davanti alla Corte di giustizia UE.
Quest'ultima, con sentenza del 26 novembre 2014, ha chiarito la portata dell'interposto parametro comunitario, il quale osta ad una normativa nazionale, come quella in scrutinio, che non indica tempi certi per l'espletamento dei concorsi ed esclude qualsiasi possibilità, per i docenti ed il personale
ATA, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un abusivo rinnovo dei contratti a tempo.
Per il giudice europeo, le esigenze di continuità didattica che inducono ad assunzioni temporanee nel comparto scolastico possono giustificare la durata determinata e la reiterazione dei contratti;
tuttavia, nella specie, il rinnovo ha un carattere permanente e durevole, anziché provvisorio, e
6 | 31 l'assenza di criteri oggettivi e trasparenti non consente di verificare se esso risponda ad un'esigenza reale, sia idoneo a conseguire l'obiettivo perseguito e necessario a tal fine, non essendo prevista alcuna misura diretta a prevenire e sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti a tempo (ad esempio, procedure di assunzione certe nel tempo e risarcimento del danno). L'illecito conseguente alla violazione del diritto UE di cui si è resa responsabile l'Italia è stato però cancellato con la sopravvenuta introduzione di adeguati ristori al personale interessato da parte del legislatore che ha così attuato le conferenti previsioni europee, le quali rimettono l'individuazione delle misure alle autorità nazionali, limitandosi a definirne gli essenziali caratteri di dissuasività, proporzionalità ed effettività e ritenendo sufficiente l'applicazione anche di un solo rimedio. Dalla combinazione dei vari interventi, a regime e transitori, effettuati dalla legge n. 107 del 2015, emerge l'esistenza in tutti i casi di una delle misure rispondenti ai requisiti richiesti dal giudice europeo. Viene anzitutto introdotto un termine effettivo di durata dei contratti a tempo determinato di complessivi 36 mesi, anche non continuativi, il cui rispetto è garantito dal risarcimento del danno. Quanto alle situazioni pregresse, per i docenti, si è messo in atto un piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto e volto a garantire all'intera massa dei precari la possibilità di fruire di un accesso privilegiato al pubblico impiego fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, permettendo loro di ottenere la stabilizzazione grazie o a meri automatismi (le graduatorie) ovvero a selezioni blande (concorsi riservati). La scelta di attribuire
7 | 31 serie e indiscutibili chances di immissione in ruolo a tutti gli interessati - benché implicante un impegnativo sforzo anche finanziario e un'attuazione invero peculiare di un principio basilare del pubblico impiego (l'accesso con concorso pubblico), teso ad assicurare l'imparzialità e l'efficienza dell'amministrazione - è più lungimirante rispetto a quella del risarcimento, che avrebbe lasciato il sistema scolastico nell'incertezza organizzativa e il personale in uno stato di provvisorietà perenne. Per il personale ATA, invece, non è previsto alcun piano straordinario di assunzione e pertanto nei suoi confronti deve trovare applicazione l'ordinaria misura risarcitoria. Nel senso che il parametro costituito dall'art. 117, primo comma,
Cost. diventa concretamente operativo solo se vengono determinati gli obblighi internazionali che vincolano la potestà legislativa dello Stato e delle Regioni, v. la citata sentenza n. 348/2007. Sulla legittimazione della Corte costituzionale a sollevare questione pregiudiziale di interpretazione del diritto europeo, fermo lo scrutinio di costituzionalità della norma interna, v. le citate ordinanze nn. 207/2013 e 103/2008”.
Nelle more, peraltro, si erano altresì pronunziate le Sezioni
Unite della Corte di Cassazione affermando che, “in materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché, mentre va escluso – siccome incongruo – il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla
8 | 31 fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della l. n.
183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come “danno comunitario”, determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l'indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l'onere probatorio del danno subito” (Cass. Civ., SS.UU., 15 marzo
2016, n. 5072).
Nel quadro normativo e giurisprudenziale così delineato, infine, nell'ambito delle proprie prerogative di nomofilachia, la Corte di Cassazione è nuovamente intervenuta sul tema con sentenza 7 novembre 2016, n. 22552 (alla quale hanno fatto seguito le sentenze n. 22553/2016, n. 22554/2016, n.
22555/2016, n. 22556/2016 e n. 22557/2016, fondate sui medesimi principi).
La Suprema Corte ha cristallizzato i seguenti principi di diritto: “117. Sulla scorta delle osservazioni che precedono deve in conclusione ritenersi che;
118. A. “La disciplina del reclutamento del personale a termine del settore scolastico, contenuta nel D.Lgs. n. 297 del 1994, non è stata abrogata dal
D.Lgs. n. 368 del 2001, essendone stata disposta la salvezza del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 70, comma 8, che ad essa attribuisce un connotato di specialità. 119. B. “Per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, commi 1 e 11 e in applicazione della Direttiva 1999/70/CE 1999 è illegittima, a far tempo dal
10.07.2001, la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, commi 1 e 11, prima dell'entrata in vigore della L. 13 luglio 2015, n. 107,
9 | 31 rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi”. 120. C.
Ai sensi dell'art. 36 (originario comma 2, ora comma 5) del D.
Lgs. n. 165 del 2001, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. 121. D. Nelle ipotesi di reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi della
L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, comma 1, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della L. 13 luglio 2015, n. 107, con il personale docente, per la copertura di cattedre a posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a “cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione” la misura della stabilizzazione prevista nella citata L. n. 107 del 2015, attraverso il piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, relativamente al personale docente, sia nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo sia in quello in cui vi sia certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto
10 | 31 previsto dalla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 109. 122. E.
Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi dal
10.07.2001 e prima dell'entrata in vigore della L. 13 luglio
2015, n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a “cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione” la stabilizzazione acquisita dai docenti e dal personale ausiliario, tecnico ed amministrativo, attraverso l'operare dei pregressi strumenti selettivi-concorsuali. 123. F. Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della
L. 13 luglio 2015, n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello ausiliario, tecnico ed amministrativo, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve affermarsi, in continuità con i principi affermati dalle SS.UU. di questa
Corte nella sentenza n. 5072 del 2016, che l'avvenuta immissione in ruolo non esclude la proponibilità di domanda per risarcimento dei danni ulteriori e diversi rispetto a quelli esclusi dall'immissione in ruolo stessa, con la precisazione che l'onere di allegazione e di prova grava sul lavoratore, in tal caso non beneficiato dalla agevolazione probatoria di cui alla menzionata sentenza. 124. G. Nelle predette ipotesi di reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, avveratasi a far data da 10.07.2001, ai docenti ed al
11 | 31 personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che non sia stato stabilizzato e che non abbia (come dianzi precisato) alcuna certezza di stabilizzazione, va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella già richiamata sentenza delle SSUU di questa
Corte n. 5072 del 2016. 125. H. Nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su “organico di fatto” e per le supplenze temporanee non è in sé configurabile alcun abuso ai sensi dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima”.
*
2.1.2. Il percorso normativo e giurisprudenziale sin qui richiamato – che non lascia spazio a ulteriori rimessioni delle questioni prospettate alla Corte Costituzionale o alla
Corte di Giustizia – consente di affermare che la disciplina del reclutamento del personale scolastico (docente e tecnico- amministrativo) si sottrae alle previsioni del Decreto
Legislativo 368/2001 e del successivo Decreto Legislativo
81/2015, prevalendo la specialità della Legge 124/1999.
La Legge 124/1999, corpus normativo completo e autonomo, conteneva sin dall'origine un termine idoneo a evitare abusi nella reiterazione dei contratti, così come successivamente disposto dalla normativa comunitaria: il termine triennale per le indizioni delle procedure concorsuali;
per il caso di abuso, resta in ogni caso confermato, così come affermato anche da consolidata giurisprudenza di questo Tribunale, il divieto di conversione del rapporto di lavoro sancito
12 | 31 dall'art. 36 D. Lgs. 165/2001, giusto il disposto di cui all'art. 97, co. 4, Costituzione.
Il piano straordinario di assunzioni avviato a seguito dell'entrata in vigore della Legge 107/2015, e la disciplina ivi contemplata, costituiscono disposizioni idonee a sanare l'illecito dello Stato Italiano.
Da un lato, infatti, il lavoratore ottiene una riparazione per equivalente maggiormente satisfattiva di quella meramente risarcitoria;
dall'altro, trovano attuazione i principi di cui al diritto dell'Unione Europea, restando ferma la possibilità, nel caso di abusiva reiterazione di assunzioni a termine, del risarcimento di eventuali danni ulteriori e diversi (se allegati e provati) pur dovendosi escludere la configurabilità di un danno per mancata conversione.
Il tutto, anche qualora l'immissione in ruolo sia avvenuta in forza di previgenti regole sul reclutamento, poiché, in ogni caso, il lavoratore ottiene il bene della vita oggetto della propria azione giudiziale: “85. Una ulteriore, e di massimo rilievo, precisazione si impone per la situazione in cui versa il personale della scuola che abbia ottenuto l'immissione in ruolo avvalendosi del sistema di avanzamento reso possibile dalle previgenti regole sul reclutamento. Anche in questo caso l'immissione in ruolo rispetta i principi di equivalenza ed effettività, poichè il soggetto leso dall'abusivo ricorso ai contratti a termine ha, comunque, ottenuto, per il (tardivo, imprevedibile nè atteso) funzionamento del sistema di reiterate assunzioni, il medesimo “bene della vita” per il riconoscimento del quale ha agito in giudizio: ed in tal guisa l'abuso perpetrato e l'illecito commessi sono stati, rispettivamente, oggettivamente represso e tendenzialmente riparato” (Cass. Civ., 7 novembre 2016, n. 22554).
13 | 31 Per il caso, invece, di mancata stabilizzazione,
l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento e la conseguente chance di immissione in ruolo dovranno essere considerate avuto riguardo alle prevedibili tempistiche di scorrimento, poiché, in caso contrario, mancherebbe nel diritto interno una misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica e idonea per sanzionare l'abuso, con la conseguenza che in tal caso andrebbe riconosciuto il risarcimento del danno secondo le previsioni di cui alla già richiamata pronunzia delle Sezioni Unite: “91. Al contrario la astratta “chance” di stabilizzazione, che può ravvisarsi nei casi in cui il conseguimento del posto di ruolo non è certo ovvero non è conseguibile in tempi ravvicinati intendendo per tali tempi quelli compresi tra l'entrata in vigore della L. n.
107 del 2015 (16 luglio 2015) ed il totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dalla L.
n. 107 del 2015, art. 1, comma 109 - pur avendo avuto idoneità
a cancellare l'illecito comunitario (escluso in sè dalla previsione generale del percorso normativo delineante serie opportunità di assunzione) non costituisce, nel diritto interno, misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica, ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione, in quanto connotata da evidente aleatorietà”
(Cass. Civ., 7 novembre 2016, n. 22553).
Da ultimo, non può configurarsi alcun abuso alla Direttiva
Europea nel caso in cui l'assunzione a termine avvenga per supplenze su organico di fatto o per supplenze temporanee, in quanto ragioni obiettive ai sensi della clausola 5, punto 1, lett. a) dell'Accordo quadro (alla luce dei principi fissati dalla già citata sentenza ), salvo che la parte alleghi Per_1
14 | 31 e provi un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico.
***
[…]
Come condivisibilmente osservato dalla Sezione Lavoro della
Corte di Appello di Brescia, qualora i contratti a tempo determinato sottoposti a vaglio giudiziale si collochino nel periodo successivo alla Legge 107/2015 e al panorama giurisprudenziale che l'ha preceduta, deve necessariamente tenersi conto delle novità legislative che hanno interessato il sistema scolastico.
Nello specifico, “…la normativa interna è stata in parte modificata e il legislatore ha previsto un nuovo articolato sistema di reclutamento del personale scolastico con la conseguenza che… la pronuncia della Corte Cost. n. 187/2016 non può essere risolutiva della questione oggetto del presente giudizio. Circa l'assetto normativo post L. 107/2015, in primo luogo, va rilevato che l'art. 4 bis del D.L. n.87/2018 ha abrogato il comma 131 dell'art. 1 L. 107/2015, che prevedeva il limite massimo di durata dei contratti a termine del settore scolastico per la copertura di posti vacanti e disponibili di 36 mesi. Tale disposizione, che nell'impianto della L. 107/2015 si affiancava alla indizione con cadenza triennale di concorsi nazionali su base regionale per la copertura di posti vacanti e disponibili, era stata adottata con la chiara finalità del legislatore di rendere compatibile l'ordinamento interno con la Clausola 5 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato successivamente alla decisione della Corte di Giustizia del 26 novembre 2014 in quanto nell'ordinamento interno il settore della scuola è espressamente escluso dall'ambito di applicazione della
15 | 31 disciplina sui limiti di durata del contratto a tempo determinato (v. le norme, sopra richiamate, di cui all'art. 10 comma 4 bis d.lgs. 368/2001 ed ora l'art. 29 comma 2 del d.lgs. 81/2015). La soppressione del citato comma 131, peraltro, non ha di per sé ripristinato la condizione di incompatibilità con la clausola 5, antecedente alla L.
107/2015 e oggetto del vaglio della CGUE, Corte Cost. e
Cassazione nelle pronunce sopra citate. Secondo
l'interpretazione consolidata della Corte di Giustizia, infatti, gli Stati membri dispongono di un'ampia discrezionalità a tale riguardo, dal momento che essi hanno la scelta di far ricorso a una o a più misure enunciate al punto
1, lettere da a) a c), della clausola 5, oppure a norme giuridiche equivalenti già esistenti, tenendo conto, nel contempo, delle esigenze di settori e/o di categorie specifici di lavoratori. In altre parole, la clausola 5 dell'Accordo quadro fissa agli Stati membri un obiettivo generale, consistente nella prevenzione dell'abuso, lasciando loro la scelta dei mezzi per conseguire ciò, purché essi non rimettano in discussione l'obiettivo o l'effetto utile dell'Accordo quadro (v. sentenza e a., EU:C:2014:2044, punto 60 e Per_2 sent. sopra richiamata). Inoltre, è stato affermato Per_1 sempre dalla Corte di Giustizia che quando, come nel caso di specie, il diritto dell'Unione non prevede sanzioni specifiche nell'ipotesi in cui vengano accertati abusi, spetta alle autorità nazionali adottare misure che devono rivestire un carattere non solo proporzionato, ma anche sufficientemente energico e dissuasivo per garantire la piena efficacia delle norme adottate in applicazione dell'Accordo quadro. In sintesi, la giurisprudenza comunitaria non richiede un cumulo di misure essendo sufficiente anche una sola misura purché
16 | 31 proporzionata, energica e dissuasiva. Ciò detto, occorre rammentare, sempre sul piano della normativa interna, che il legislatore con il D.lgs. 59 del 2017 (successivamente modificato dalla L. 145 del 2018 e dalla L. n. 159 del 2019), citato anche dal giudice di primo grado, ha adottato un nuovo sistema di reclutamento del personale scolastico stabilendo: che le assunzioni per la scuola secondaria vengano effettuate, annualmente, per il 50% da AE (fino al loro esaurimento) e per il 50 % dalle graduatorie di merito delle procedure concorsuali (art. 17 e 18); che vengano indetti per l'accesso ai ruoli della scuola secondaria (di primo e di secondo grado, compreso il sostegno) concorsi pubblici con cadenza biennale in base ai posti che, presumibilmente, si renderanno vacanti nel primo e nel secondo anno successivo a quello previsto per l'espletamento delle prove concorsuali ( v. art. 3 comma 3:
“Il concorso è bandito, fermo restando il regime autorizzatorio previsto dall'articolo 39, comma 3, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, con cadenza biennale, per la copertura dei posti della scuola secondaria che si prevede si rendano vacanti e disponibili nel primo e nel secondo anno scolastico successivi a quello in cui è previsto l'espletamento delle prove concorsuali”); che i vincitori del concorso verranno immessi in ruolo in due scaglioni annuali diversi in base alla posizione ricoperta nella graduatoria finale (v. “art. 3 comma 3: “Sulla base della graduatoria di merito i vincitori del concorso sono immessi in ruolo in due successivi scaglioni annuali, nel limite corrispondente ai posti che si prevede si rendano vacanti e disponibili rispettivamente nel primo e nel secondo anno scolastico successivi a quello in cui è previsto l'espletamento delle prove concorsuali”); che i vincitori che non dovessero essere
17 | 31 assunti nel biennio mantengono il diritto all'assunzione negli anni successivi (art. 3 comma 3: “Rimane fermo il diritto dei vincitori all'immissione in ruolo, ove occorra anche negli anni successivi”). Mentre nel sistema delineato dall'art. 400 del TU n. 297/94 (“i concorsi per titoli ed esami sono nazionali e sono indetti su base regionale, con cadenza triennale, per tutti i posti vacanti e disponibili”) e dalla
L. n. 197/2015 i concorsi dovevano essere banditi ogni tre anni, l'attuale sistema di reclutamento scolastico dispone l'indizione di concorsi biennali e prevede che i vincitori che nell'arco del biennio non vengono immessi in ruolo conservano il diritto all'assunzione a tempo indeterminato negli anni successivi. La previsione di un doppio canale di accesso ai ruoli della scuola costituito dai concorsi nazionali biennali e, nella fase transitoria, tramite prelievo dalle AE per il
50% dei posti da effettuarsi annualmente (art. 17), rappresentano, secondo la Corte, misure proporzionate e idonee sul piano del diritto interno a prevenire l'abuso per violazione della normativa comunitaria sul contratto a termine nel settore della scuola in quanto consentono, da un lato, ai docenti precari che siano ancora inseriti nelle AE di essere stabilizzati in tempi brevi e sicuri e, al contempo, ai docenti che non siano nelle AE di partecipare in tempi ravvicinati e certi (ogni due anni) ai concorsi nazionali per l'immissione in ruolo. D'altronde deve essere anche considerata la specialità e complessità della disciplina del settore scolastico nel quale non è possibile conoscere preventivamente e con certezza, se, all'esito delle procedure concorsuali e dei prelievi dalle AE, rimangano eventualmente scoperte alcune cattedre e quante esse siano;
ciò fa sì, come noto, che vi sia la necessità periodica per il di CP_1
18 | 31 attingere anche alle graduatorie provinciali per le supplenze e alle graduatorie di istituto, in conformità a quanto previsto dall'art. 4, comma 6 bis e 6 ter, L. n. 124/1999, al fine di garantire la copertura dei posti di insegnamento rimasti scoperti mediante contratti a tempo determinato all'esito delle procedure sopra descritte. In base alla normativa del settore scolastico vigente, dunque, il docente abilitato inserito nelle graduatorie per le supplenze che aspiri ad essere assunto in ruolo ha la possibilità di partecipare ai concorsi periodici che il
[...]
deve bandire ogni due anni per la copertura Controparte_1 dei posti vacanti e disponibili e di essere così inserito nelle graduatorie di merito per i docenti vincitori di
Cont concorso, dalle quali, poi, il è tenuto ad attingere annualmente per la copertura dei posti che risultano vacanti e disponibili. Per inciso, non può sottacersi che, ove il docente abilitato inserito nelle GPS, pur potendo partecipare ai concorsi per cattedre banditi dall'Amministrazione, non lo faccia, il medesimo sarà destinato a rimanere all'interno del circuito delle supplenze che lo esporrà (in base a un sistema che, si ribadisce, è basato su sequenze procedimentali prestabilite per legge) alla possibilità di essere nuovamente reclutato per ulteriori servizi a tempo determinato;
e, ove l'assunzione a termine ripetuta del predetto docente da parte
Cont del fosse sempre e comunque censurata, senza tener conto delle circostanze del caso concreto, si potrebbe verificare la situazione paradossale in base alla quale tale docente, al superamento di ogni triennio di supplenze svolte fino al 31 agosto, sarebbe periodicamente legittimato a chiedere al il risarcimento del danno “comunitario” da abusiva CP_1
19 | 31 reiterazione dei contratti a termine” (App. Brescia, Sez.
Lav., 20 giugno 2024, n. 84).
*
2.2.4. Orbene, è nel mutato contesto normativo di riferimento che deve essere analizzata la fattispecie concreta per verificare se possa, o meno, ritenersi consumato un ricorso abusivo dello strumento delle assunzioni a termine.
Considerato che, nell'arco temporale di riferimento, il risulta aver bandito la Controparte_1 procedura concorsuale per l'assunzione di docenti di ruolo anche della classe di concorso dell'odierno ricorrente (cfr. nota di deposito del 27 giugno 2025), nel rispetto del triennio previsto dalla normativa vigente, è evidente che […] ha avuto a disposizione, con tempistiche coerenti con i principi dell'ordinamento nazionale ed europeo, la possibilità di ottenere l'immissione in ruolo.
Per questi motivi
, come affermato dalla Sezione Lavoro della
Corte di Appello di Brescia, il comportamento dell'Amministrazione convenuta non risulta censurabile “…non essendosi configurato alcun abuso per illegittima reiterazione dei rapporti di lavoro su posto vacante e disponibile per oltre 36 mesi: la normativa interna è compatibile con i principi della Direttiva sul lavoro a termine e il CP_1 ha provveduto a darvi concreta attuazione mediante lo svolgimento di concorsi…” (App. Brescia, Sez. Lav., 20 giugno
2024, n. 84) entro il triennio di riferimento e per la classe di concorso del ricorrente.
Diversamente argomentando, d'altronde, nella fisiologia di concorsi banditi entro il triennio, si giungerebbe a due conseguenze irragionevoli.
20 | 31 Da un lato, al raggiungimento dei 36 mesi di supplenza, il docente che non avesse superato il concorso – per la scelta di non parteciparvi, per l'impossibilità di prendervi parte e/o per il mancato superamento delle prove – dovrebbe essere definitivamente escluso dal sistema scolastico.
Dall'altro, la scelta di non partecipare ai concorsi medio tempore banditi consentirebbe al docente, regolarmente immesso nelle graduatorie utili per le supplenze, di “provocare” il ricorso abusivo alle assunzioni a tempo determinato.
Ciò, evidentemente, non può essere […]..
***
Ebbene, nel caso di specie si osserva che il CP_1 convenuto ha rappresentato che, pendente il rapporto a termine del ricorrente, venivano banditi i seguenti concorsi la classe di concorso di appartenenza del docente ovvero:
➢Concorso ordinario DD 499/2020
➢Concorso straordinario DD 510/2020
➢Concorso straordinario di cui al Decreto Legge 73/2021 art. 59, commi 4 e 9 bis
➢Concorso straordinario 5 ter D.L. 228/2021
➢Concorso D.D. 2575/2023
➢Concorso ordinario DD 3059/2024.
Alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati e qui condivisi, pertanto, non sono ravvisabili violazioni al dettato normativo da parte dell'amministrazione essendo pacifico che quest'ultima ha adottato tutti gli strumenti richiesti dalla legge al fine di garantire la possibile stabilizzazione del docente, non potendosi per contro ravvisare una violazione, qualora quest'ultimo o non partecipi
21 | 31 ai concorsi banditi, ovvero non superi positivamente i medesimi.
***
Quanto all'indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse, parte ricorrente ha esposto che in ciascuno degli anni lavorati maturava il diritto a fruire di un determinato numero di giorni di ferie, godendone tuttavia anno per anno in misura inferiore.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
In diritto, la normativa di riferimento è rappresentata, innanzitutto, dall'art. art. 1, commi da 55 a 56, L 24/12/2012
n. 228 che così dispongono:
54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.
Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie
è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
55. All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie».
22 | 31 56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.
Per effetto delle modifiche del citato comma 55, l'art. 5, comma 8, DL 6 luglio 2012, n. 95, così recita:
8. Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età.
Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di
23 | 31 ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie.
*
La normativa sopra richiamata fissa senza dubbio il principio generale secondo cui, nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, il personale debba obbligatoriamente fruire delle ferie secondo le previsioni dei relativi ordinamenti
L'art. 1, comma 54 della legge 228/2012, di fatto, specifica tale principio in relazione ai docenti (di ogni ordine e grado), individuando nei calendari scolastici la fonte di riferimento per i periodi obbligatori di godimento delle ferie.
Tuttavia, deve rilevarsi che tale ultima disciplina non viene espressamente estesa dalla legge anche ai docenti a termine.
Ciò è d'altra parte comprensibile avuto riguardo al fatto che
(per effetto delle modifiche dell'art. 1 comma 55) il citato art. 5, comma 8, esclude espressamente il personale docente sia supplente breve e saltuario che con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche.
Si badi bene, l'esclusione non riguarda unicamente la tematica della liquidazione delle indennità per le ferie non godute, ma l'intera disciplina circa l'obbligatorietà della fruizione delle ferie secondo i principi generali sopra richiamati e valevoli per tutto il restante personale delle pubbliche amministrazioni a tempo indeterminato.
*
Alla luce dei principi sopra richiamati, ne deriva che, per i docenti a termine (per quanto visto non obbligati al godimento delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni) resta fermo il principio della necessità della richiesta di
24 | 31 fruizione delle ferie o, comunque, la necessità dell'invito del dirigente a goderne.
In tal senso si comprende l'inciso del citato art. 5, comma
8, che esclude dalla disciplina generale il personale docente a termine limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie, giacché ove l'istituto scolastico inviti al godimento delle ferie (con le ulteriori precisazioni di cui ai paragrafi successivi) il docente assunto a termine, qualora questi non si adegui non potrà poi invocare l'indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto.
*
In tale quadro normativo, vanno, poi, richiamati i principi resi sulla tematica innanzitutto dalla Corte di Giustizia
Europea, secondo cui: L'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, e l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come quella discussa nel procedimento principale, in applicazione della quale, se il lavoratore non ha chiesto, nel corso del periodo di riferimento, di poter esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite, detto lavoratore perde, al termine di tale periodo – automaticamente e senza previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro, segnatamente con un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo, in condizione di esercitare questo diritto –, i giorni di ferie annuali retribuite maturati per tale periodo ai sensi delle suddette disposizioni, e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per dette ferie
25 | 31 annuali non godute in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Il giudice del rinvio è, a tale riguardo, tenuto a verificare, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo complesso e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest'ultimo, se gli sia possibile pervenire a un'interpretazione di tale diritto che sia in grado di garantire la piena effettività del diritto dell'Unione (CGUE,
C-684/16).
Si è, nel dettaglio, evidenziato che:
[…] 45 A tal fine, e come rilevato anche dall'avvocato generale ai paragrafi da 41 a 43 delle sue conclusioni, il datore di lavoro è segnatamente tenuto, in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l'effetto utile dell'articolo 7 della direttiva 2003/88, ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo – in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire – del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato.
46 Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro (v., per analogia, sentenza del 16 marzo
2006, e a., C-131/04 e C-257/04, Persona_3
EU:C:2006:177, punto 68). Ove quest'ultimo non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, si deve ritenere che l'estinzione del diritto a tali
26 | 31 ferie alla fine del periodo di riferimento o di riporto autorizzato e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente,
l'articolo 7, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88.
47 Se, invece, detto datore di lavoro è in grado di assolvere l'onere probatorio gravante sul medesimo a tale riguardo, e risulti quindi che il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle medesime, l'articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/88 non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute [...].
*
Sulla questione, infine, si è di recente pronunciata la Corte di Cassazione (ex plurimis, ordinanza n. 16715/2024) che ha affermato il seguente principio di diritto: Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE,
27 | 31 che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande
Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-
569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno.
*
Pertanto, avendo riguardo al quadro (normativo e giurisprudenziale) richiamato ai paragrafi precedenti, è da escludere, contrariamente a quanto sostenuto dal CP_1 convenuto, che il docente a termine debba ritenersi obbligato e, soprattutto, automaticamente posto in ferie (alla stregua dei docenti di ruolo) nei periodi di sospensione delle lezioni per come individuati dai calendari regionali e di istituto.
D'altra parte, tale tesi non solo risulta incompatibile con le indicazioni della giurisprudenza eurounitaria ma non tiene neppure in adeguata considerazione la circostanza che i periodi di sospensione delle attività scolastiche ammontano ad un numero di giorni superiore all'entità complessiva delle ferie annuali disponibili, di talché, ove si ritenesse operante un automatismo quale quello propugnato nel ricorso,
l'effetto conclusivo sarebbe la totale consumazione delle ferie, impedendo al docente la minima fruizione delle stesse durante l'anno scolastico (così Cass., n. ordinanza 28587 del
6/11/2024)
28 | 31 *
Alla luce di quanto detto, la domanda qui in esame va accolta, mancando ogni prova circa l'invito a godere delle ferie rivolto in via formale alla parte che, quindi, non può essere considerata in ferie nei periodi di sospensione delle lezioni (anche in considerazione della tardiva costituzione di parte convenuta).
In proposito, vero che risultano anni scolastici in cui il dirigente scolastico ha invitato formalmente la docente al godimento delle ferie residue nel periodo dalla fine delle lezioni al termine delle attività scolastiche, salvo difettare alcuna specifica indicazione delle conseguenze connesse al mancato godimento in punto di perdita della relativa indennità, conformemente a quanto invece richiesto dalla giurisprudenza sopra richiamata.
*
Infine, i principi in commento vanno estesi anche alle festività soppresse, rispetto alle quali la giurisprudenza di legittimità (seppur in relazione ad altra fattispecie) ha statuito che: A fronte delle chiare disposizioni contenute nell'art. 2 della legge n. 937/1977, la mancata previsione, nell'art. 18 del CCNL EPNE, quadriennio normativo 1994-1997 e biennio economico 1994-1995, di una disciplina anche per il caso della mancata fruizione delle festività soppresse non può ritenersi ostativa alla monetizzazione delle stesse alla cessazione del rapporto, là dove vi siano gli stessi presupposti del mancato godimento che consentono tale monetizzazione quanto alle ferie. E, del resto, poiché le previste quattro giornate di riposo per festività soppresse sono sostanzialmente assimilabili alle ferie, evidentemente,
29 | 31 non possono non trovare applicazione le medesime regole valevoli per le prime (Cass., n. 8926 del 04/04/2024).
Il ministero convenuto va quindi condannato al riconoscimento per l'anno scolastico 2017/2018 19,08gg di ferie residue e
2,66gg di festività soppresse, per l'anno 2018/2019 24,5gg di ferie residue e 3,33gg di festività soppresse, per l'anno
2019/2020 25,08gg di ferie residue e 3,33gg di festività soppresse 2020/2021 26,75gg di ferie residue e 3,33gg di festività soppresse, per l'anno 2021/2022 26,31gg di ferie residue e 3,33gg di festività soppresse, per l'anno scolastico
2022/2023 26,75gg di ferie residue e 3,33gg di festività soppresse, per l'anno scolastico 2023/2024 27,02gg di ferie residue e 3,33gg di festività soppresse.
***
Il ricorso deve quindi essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in favore dei procuratori antistatari.
Sentenza esecutiva.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso, accerta il diritto della parte ricorrente al riconoscimento dell'indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse per gli aa.ss. 2017/2018, 2018/2019,
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e, conseguentemente, condanna il Controparte_1 al riconoscimento per l'anno scolastico 2017/2018
[...]
19,08gg di ferie residue e 2,66gg di festività soppresse, per l'anno 2018/2019 24,5gg di ferie residue e 3,33gg di festività soppresse, per l'anno 2019/2020 25,08gg di ferie residue e
3,33gg di festività soppresse 2020/2021 26,75gg di ferie
30 | 31 residue e 3,33gg di festività soppresse, per l'anno 2021/2022
26,31gg di ferie residue e 3,33gg di festività soppresse, per l'anno scolastico 2022/2023 26,75gg di ferie residue e 3,33gg di festività soppresse, per l'anno scolastico 2023/2024
27,02gg di ferie residue e 3,33gg di festività soppresse;
rigetta nel resto il ricorso;
compensa per metà le spese di lite fra le parti e condanna il convenuto alla rifusione delle restanti spese di CP_1 lite che liquida in complessivi euro 1.030,00 oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari;
Sentenza esecutiva.
Milano, 15.10.2025
Il Giudice
AR RA FL
31 | 31
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice dott.ssa AR RA FL ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale nella causa promossa da con l'Avv.to BALDISERRA ANTONIO Parte_1
RICORRENTE contro con l'Avv.to Francesco Controparte_1
AF e l'Avv.to Stefano Rovelli
RESISTENTE
OGGETTO: Altre ipotesi.
Sulla base delle seguenti
MOTIVAZIONI
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 08/05/2025, ha convenuto in Parte_1 giudizio per Controparte_1
l'accertamento dell'illegittimità dell'apposizione del termine ai contratti stipulati dopo il terzo contratto annuale e la condanna del al Controparte_1 risarcimento del relativo danno, oltre che per l'accertamento del diritto al riconoscimento dell'indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse per gli aa.ss.
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023, 2023/2024 e la conseguente condanna del
[...]
al riconoscimento per l'anno Controparte_1 scolastico 2017/2018 19,08gg di ferie residue e 2,66gg di festività soppresse, per l'anno 2018/2019 24,5gg di ferie residue e 3,33gg di festività soppresse, per l'anno 2019/2020
25,08gg di ferie residue e 3,33gg di festività soppresse
2020/2021 26,75gg di ferie residue e 3,33gg di festività soppresse, per l'anno 2021/2022 26,31gg di ferie residue e
3,33gg di festività soppresse, per l'anno scolastico 2022/2023
26,75gg di ferie residue e 3,33gg di festività soppresse, per l'anno scolastico 2023/2024 27,02gg di ferie residue e 3,33gg di festività soppresse;
spese rifuse ai procuratori antistatari.
Si è tardivamente costituito in giudizio
[...] contestando in fatto e in diritto Controparte_1
l'avversario ricorso;
spese rifuse.
Il ricorso, nei limiti e per i motivi di seguito esposti, è fondato.
docente abilitato per l'insegnamento nella Parte_1 graduatoria degli aspiranti a supplenza in qualità di docente di scuola secondaria di II grado, da ultimo in servizio presso l'Ist. Prof. Per i servizi alberghieri e – C. Porta Parte_2
– (MIRH02000X) con contratto dal 01.09.2024 al 30.06.2025, ha esposto di aver prestato servizio alle dipendenze del anche negli aa.ss. Controparte_1
2 | 31 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023, 2023/2024.
Nel presente giudizio la ricorrente ha esposto che le nomine sono state disposte per la copertura di posti vacanti e disponibili, per un periodo di tempo complessivo superiore al limite massimo di legge, dal che la richiesta di risarcimento del conseguente danno patito.
***
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
Al fine del decidere, il giudicante intende dare continuità all'orientamento già espresso da questo stesso tribunale
(causa RG 3914/25, estensore Colosimo) con la seguente motivazione:
[…] 2.1. Sotto un profilo di ordine generale, deve osservarsi quanto segue.
*
2.1.1. Ai sensi dell'art. 4, co. 1-3, Legge 124/1999, “1.
Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo.
2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il
3 | 31 conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario.
3. Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze temporanee”.
La richiamata disciplina normativa ha subito significative modifiche in forza della Legge 107/2015 che, oltre a prevedere un piano straordinario di assunzioni, ha stabilito la definitiva perdita di efficacia delle graduatorie ad esaurimento e ribadito la cadenza triennale dei concorsi e l'efficacia triennale delle graduatorie concorsuali. L'art. 1, co. 131, Legge 107/2015 aveva altresì introdotto il limite dei trentasei mesi per “i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili”, limite che è stato tuttavia abrogato dall'art. 4bis D.L. 87/2018, convertito con modificazioni dalla Legge
96/2018.
Nel suddetto contesto normativo, in ragione del contenzioso scaturito dal reiterato ricorso delle Amministrazioni ad assunzioni di personale a tempo determinato, si è assistito a significativi interventi giurisprudenziali della Corte di
Giustizia, della Corte Costituzionale e del Giudice di
Legittimità: complessivamente considerati, gli arresti giurisprudenziali di seguito richiamati hanno definito i termini del contenzioso, stabilito i confini del legittimo ricorso a modalità di assunzione flessibili, nonché chiarito
4 | 31 le conseguenze connesse alle patologie del precariato della scuola.
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con sentenza 26 novembre 2014, resa nelle cause riunite C-22/13, C-61/13, C-
62/13 e C-418/13 (cd. sentenza , ha affermato che “la Per_1 clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che autorizzi, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l'espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo. Risulta, infatti, che tale normativa, fatte salve le necessarie verifiche da parte dei giudici del rinvio, da un lato, non consente di definire criteri obiettivi e trasparenti al fine di verificare se il rinnovo di tali contratti risponda effettivamente ad un'esigenza reale, sia idoneo a conseguire l'obiettivo perseguito e sia necessario a tal fine, e, dall'altro, non prevede nessun'altra misura diretta a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato”.
5 | 31 Preso atto di quanto sopra, con sentenza 17 maggio 2016, n.
187, la Corte Costituzionale ha dichiarato che è
“costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, l'art. 4, commi 1 e 11, della legge 3 maggio
1999, n. 124, nella parte in cui autorizza, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), senza che ragioni obiettive lo giustifichino. La disposizione, nel consentire il conferimento di incarichi annuali nelle more dell'espletamento dei concorsi per l'assunzione di personale di ruolo, risulta in contrasto con la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro
CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, per la cui interpretazione l'ordinanza n. 207 del 2013 ha proposto questione pregiudiziale davanti alla Corte di giustizia UE.
Quest'ultima, con sentenza del 26 novembre 2014, ha chiarito la portata dell'interposto parametro comunitario, il quale osta ad una normativa nazionale, come quella in scrutinio, che non indica tempi certi per l'espletamento dei concorsi ed esclude qualsiasi possibilità, per i docenti ed il personale
ATA, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un abusivo rinnovo dei contratti a tempo.
Per il giudice europeo, le esigenze di continuità didattica che inducono ad assunzioni temporanee nel comparto scolastico possono giustificare la durata determinata e la reiterazione dei contratti;
tuttavia, nella specie, il rinnovo ha un carattere permanente e durevole, anziché provvisorio, e
6 | 31 l'assenza di criteri oggettivi e trasparenti non consente di verificare se esso risponda ad un'esigenza reale, sia idoneo a conseguire l'obiettivo perseguito e necessario a tal fine, non essendo prevista alcuna misura diretta a prevenire e sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti a tempo (ad esempio, procedure di assunzione certe nel tempo e risarcimento del danno). L'illecito conseguente alla violazione del diritto UE di cui si è resa responsabile l'Italia è stato però cancellato con la sopravvenuta introduzione di adeguati ristori al personale interessato da parte del legislatore che ha così attuato le conferenti previsioni europee, le quali rimettono l'individuazione delle misure alle autorità nazionali, limitandosi a definirne gli essenziali caratteri di dissuasività, proporzionalità ed effettività e ritenendo sufficiente l'applicazione anche di un solo rimedio. Dalla combinazione dei vari interventi, a regime e transitori, effettuati dalla legge n. 107 del 2015, emerge l'esistenza in tutti i casi di una delle misure rispondenti ai requisiti richiesti dal giudice europeo. Viene anzitutto introdotto un termine effettivo di durata dei contratti a tempo determinato di complessivi 36 mesi, anche non continuativi, il cui rispetto è garantito dal risarcimento del danno. Quanto alle situazioni pregresse, per i docenti, si è messo in atto un piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto e volto a garantire all'intera massa dei precari la possibilità di fruire di un accesso privilegiato al pubblico impiego fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, permettendo loro di ottenere la stabilizzazione grazie o a meri automatismi (le graduatorie) ovvero a selezioni blande (concorsi riservati). La scelta di attribuire
7 | 31 serie e indiscutibili chances di immissione in ruolo a tutti gli interessati - benché implicante un impegnativo sforzo anche finanziario e un'attuazione invero peculiare di un principio basilare del pubblico impiego (l'accesso con concorso pubblico), teso ad assicurare l'imparzialità e l'efficienza dell'amministrazione - è più lungimirante rispetto a quella del risarcimento, che avrebbe lasciato il sistema scolastico nell'incertezza organizzativa e il personale in uno stato di provvisorietà perenne. Per il personale ATA, invece, non è previsto alcun piano straordinario di assunzione e pertanto nei suoi confronti deve trovare applicazione l'ordinaria misura risarcitoria. Nel senso che il parametro costituito dall'art. 117, primo comma,
Cost. diventa concretamente operativo solo se vengono determinati gli obblighi internazionali che vincolano la potestà legislativa dello Stato e delle Regioni, v. la citata sentenza n. 348/2007. Sulla legittimazione della Corte costituzionale a sollevare questione pregiudiziale di interpretazione del diritto europeo, fermo lo scrutinio di costituzionalità della norma interna, v. le citate ordinanze nn. 207/2013 e 103/2008”.
Nelle more, peraltro, si erano altresì pronunziate le Sezioni
Unite della Corte di Cassazione affermando che, “in materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché, mentre va escluso – siccome incongruo – il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla
8 | 31 fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della l. n.
183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come “danno comunitario”, determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l'indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l'onere probatorio del danno subito” (Cass. Civ., SS.UU., 15 marzo
2016, n. 5072).
Nel quadro normativo e giurisprudenziale così delineato, infine, nell'ambito delle proprie prerogative di nomofilachia, la Corte di Cassazione è nuovamente intervenuta sul tema con sentenza 7 novembre 2016, n. 22552 (alla quale hanno fatto seguito le sentenze n. 22553/2016, n. 22554/2016, n.
22555/2016, n. 22556/2016 e n. 22557/2016, fondate sui medesimi principi).
La Suprema Corte ha cristallizzato i seguenti principi di diritto: “117. Sulla scorta delle osservazioni che precedono deve in conclusione ritenersi che;
118. A. “La disciplina del reclutamento del personale a termine del settore scolastico, contenuta nel D.Lgs. n. 297 del 1994, non è stata abrogata dal
D.Lgs. n. 368 del 2001, essendone stata disposta la salvezza del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 70, comma 8, che ad essa attribuisce un connotato di specialità. 119. B. “Per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, commi 1 e 11 e in applicazione della Direttiva 1999/70/CE 1999 è illegittima, a far tempo dal
10.07.2001, la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, commi 1 e 11, prima dell'entrata in vigore della L. 13 luglio 2015, n. 107,
9 | 31 rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi”. 120. C.
Ai sensi dell'art. 36 (originario comma 2, ora comma 5) del D.
Lgs. n. 165 del 2001, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. 121. D. Nelle ipotesi di reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi della
L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, comma 1, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della L. 13 luglio 2015, n. 107, con il personale docente, per la copertura di cattedre a posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a “cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione” la misura della stabilizzazione prevista nella citata L. n. 107 del 2015, attraverso il piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, relativamente al personale docente, sia nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo sia in quello in cui vi sia certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto
10 | 31 previsto dalla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 109. 122. E.
Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi dal
10.07.2001 e prima dell'entrata in vigore della L. 13 luglio
2015, n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a “cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione” la stabilizzazione acquisita dai docenti e dal personale ausiliario, tecnico ed amministrativo, attraverso l'operare dei pregressi strumenti selettivi-concorsuali. 123. F. Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della
L. 13 luglio 2015, n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello ausiliario, tecnico ed amministrativo, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve affermarsi, in continuità con i principi affermati dalle SS.UU. di questa
Corte nella sentenza n. 5072 del 2016, che l'avvenuta immissione in ruolo non esclude la proponibilità di domanda per risarcimento dei danni ulteriori e diversi rispetto a quelli esclusi dall'immissione in ruolo stessa, con la precisazione che l'onere di allegazione e di prova grava sul lavoratore, in tal caso non beneficiato dalla agevolazione probatoria di cui alla menzionata sentenza. 124. G. Nelle predette ipotesi di reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, avveratasi a far data da 10.07.2001, ai docenti ed al
11 | 31 personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che non sia stato stabilizzato e che non abbia (come dianzi precisato) alcuna certezza di stabilizzazione, va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella già richiamata sentenza delle SSUU di questa
Corte n. 5072 del 2016. 125. H. Nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su “organico di fatto” e per le supplenze temporanee non è in sé configurabile alcun abuso ai sensi dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima”.
*
2.1.2. Il percorso normativo e giurisprudenziale sin qui richiamato – che non lascia spazio a ulteriori rimessioni delle questioni prospettate alla Corte Costituzionale o alla
Corte di Giustizia – consente di affermare che la disciplina del reclutamento del personale scolastico (docente e tecnico- amministrativo) si sottrae alle previsioni del Decreto
Legislativo 368/2001 e del successivo Decreto Legislativo
81/2015, prevalendo la specialità della Legge 124/1999.
La Legge 124/1999, corpus normativo completo e autonomo, conteneva sin dall'origine un termine idoneo a evitare abusi nella reiterazione dei contratti, così come successivamente disposto dalla normativa comunitaria: il termine triennale per le indizioni delle procedure concorsuali;
per il caso di abuso, resta in ogni caso confermato, così come affermato anche da consolidata giurisprudenza di questo Tribunale, il divieto di conversione del rapporto di lavoro sancito
12 | 31 dall'art. 36 D. Lgs. 165/2001, giusto il disposto di cui all'art. 97, co. 4, Costituzione.
Il piano straordinario di assunzioni avviato a seguito dell'entrata in vigore della Legge 107/2015, e la disciplina ivi contemplata, costituiscono disposizioni idonee a sanare l'illecito dello Stato Italiano.
Da un lato, infatti, il lavoratore ottiene una riparazione per equivalente maggiormente satisfattiva di quella meramente risarcitoria;
dall'altro, trovano attuazione i principi di cui al diritto dell'Unione Europea, restando ferma la possibilità, nel caso di abusiva reiterazione di assunzioni a termine, del risarcimento di eventuali danni ulteriori e diversi (se allegati e provati) pur dovendosi escludere la configurabilità di un danno per mancata conversione.
Il tutto, anche qualora l'immissione in ruolo sia avvenuta in forza di previgenti regole sul reclutamento, poiché, in ogni caso, il lavoratore ottiene il bene della vita oggetto della propria azione giudiziale: “85. Una ulteriore, e di massimo rilievo, precisazione si impone per la situazione in cui versa il personale della scuola che abbia ottenuto l'immissione in ruolo avvalendosi del sistema di avanzamento reso possibile dalle previgenti regole sul reclutamento. Anche in questo caso l'immissione in ruolo rispetta i principi di equivalenza ed effettività, poichè il soggetto leso dall'abusivo ricorso ai contratti a termine ha, comunque, ottenuto, per il (tardivo, imprevedibile nè atteso) funzionamento del sistema di reiterate assunzioni, il medesimo “bene della vita” per il riconoscimento del quale ha agito in giudizio: ed in tal guisa l'abuso perpetrato e l'illecito commessi sono stati, rispettivamente, oggettivamente represso e tendenzialmente riparato” (Cass. Civ., 7 novembre 2016, n. 22554).
13 | 31 Per il caso, invece, di mancata stabilizzazione,
l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento e la conseguente chance di immissione in ruolo dovranno essere considerate avuto riguardo alle prevedibili tempistiche di scorrimento, poiché, in caso contrario, mancherebbe nel diritto interno una misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica e idonea per sanzionare l'abuso, con la conseguenza che in tal caso andrebbe riconosciuto il risarcimento del danno secondo le previsioni di cui alla già richiamata pronunzia delle Sezioni Unite: “91. Al contrario la astratta “chance” di stabilizzazione, che può ravvisarsi nei casi in cui il conseguimento del posto di ruolo non è certo ovvero non è conseguibile in tempi ravvicinati intendendo per tali tempi quelli compresi tra l'entrata in vigore della L. n.
107 del 2015 (16 luglio 2015) ed il totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dalla L.
n. 107 del 2015, art. 1, comma 109 - pur avendo avuto idoneità
a cancellare l'illecito comunitario (escluso in sè dalla previsione generale del percorso normativo delineante serie opportunità di assunzione) non costituisce, nel diritto interno, misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica, ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione, in quanto connotata da evidente aleatorietà”
(Cass. Civ., 7 novembre 2016, n. 22553).
Da ultimo, non può configurarsi alcun abuso alla Direttiva
Europea nel caso in cui l'assunzione a termine avvenga per supplenze su organico di fatto o per supplenze temporanee, in quanto ragioni obiettive ai sensi della clausola 5, punto 1, lett. a) dell'Accordo quadro (alla luce dei principi fissati dalla già citata sentenza ), salvo che la parte alleghi Per_1
14 | 31 e provi un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico.
***
[…]
Come condivisibilmente osservato dalla Sezione Lavoro della
Corte di Appello di Brescia, qualora i contratti a tempo determinato sottoposti a vaglio giudiziale si collochino nel periodo successivo alla Legge 107/2015 e al panorama giurisprudenziale che l'ha preceduta, deve necessariamente tenersi conto delle novità legislative che hanno interessato il sistema scolastico.
Nello specifico, “…la normativa interna è stata in parte modificata e il legislatore ha previsto un nuovo articolato sistema di reclutamento del personale scolastico con la conseguenza che… la pronuncia della Corte Cost. n. 187/2016 non può essere risolutiva della questione oggetto del presente giudizio. Circa l'assetto normativo post L. 107/2015, in primo luogo, va rilevato che l'art. 4 bis del D.L. n.87/2018 ha abrogato il comma 131 dell'art. 1 L. 107/2015, che prevedeva il limite massimo di durata dei contratti a termine del settore scolastico per la copertura di posti vacanti e disponibili di 36 mesi. Tale disposizione, che nell'impianto della L. 107/2015 si affiancava alla indizione con cadenza triennale di concorsi nazionali su base regionale per la copertura di posti vacanti e disponibili, era stata adottata con la chiara finalità del legislatore di rendere compatibile l'ordinamento interno con la Clausola 5 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato successivamente alla decisione della Corte di Giustizia del 26 novembre 2014 in quanto nell'ordinamento interno il settore della scuola è espressamente escluso dall'ambito di applicazione della
15 | 31 disciplina sui limiti di durata del contratto a tempo determinato (v. le norme, sopra richiamate, di cui all'art. 10 comma 4 bis d.lgs. 368/2001 ed ora l'art. 29 comma 2 del d.lgs. 81/2015). La soppressione del citato comma 131, peraltro, non ha di per sé ripristinato la condizione di incompatibilità con la clausola 5, antecedente alla L.
107/2015 e oggetto del vaglio della CGUE, Corte Cost. e
Cassazione nelle pronunce sopra citate. Secondo
l'interpretazione consolidata della Corte di Giustizia, infatti, gli Stati membri dispongono di un'ampia discrezionalità a tale riguardo, dal momento che essi hanno la scelta di far ricorso a una o a più misure enunciate al punto
1, lettere da a) a c), della clausola 5, oppure a norme giuridiche equivalenti già esistenti, tenendo conto, nel contempo, delle esigenze di settori e/o di categorie specifici di lavoratori. In altre parole, la clausola 5 dell'Accordo quadro fissa agli Stati membri un obiettivo generale, consistente nella prevenzione dell'abuso, lasciando loro la scelta dei mezzi per conseguire ciò, purché essi non rimettano in discussione l'obiettivo o l'effetto utile dell'Accordo quadro (v. sentenza e a., EU:C:2014:2044, punto 60 e Per_2 sent. sopra richiamata). Inoltre, è stato affermato Per_1 sempre dalla Corte di Giustizia che quando, come nel caso di specie, il diritto dell'Unione non prevede sanzioni specifiche nell'ipotesi in cui vengano accertati abusi, spetta alle autorità nazionali adottare misure che devono rivestire un carattere non solo proporzionato, ma anche sufficientemente energico e dissuasivo per garantire la piena efficacia delle norme adottate in applicazione dell'Accordo quadro. In sintesi, la giurisprudenza comunitaria non richiede un cumulo di misure essendo sufficiente anche una sola misura purché
16 | 31 proporzionata, energica e dissuasiva. Ciò detto, occorre rammentare, sempre sul piano della normativa interna, che il legislatore con il D.lgs. 59 del 2017 (successivamente modificato dalla L. 145 del 2018 e dalla L. n. 159 del 2019), citato anche dal giudice di primo grado, ha adottato un nuovo sistema di reclutamento del personale scolastico stabilendo: che le assunzioni per la scuola secondaria vengano effettuate, annualmente, per il 50% da AE (fino al loro esaurimento) e per il 50 % dalle graduatorie di merito delle procedure concorsuali (art. 17 e 18); che vengano indetti per l'accesso ai ruoli della scuola secondaria (di primo e di secondo grado, compreso il sostegno) concorsi pubblici con cadenza biennale in base ai posti che, presumibilmente, si renderanno vacanti nel primo e nel secondo anno successivo a quello previsto per l'espletamento delle prove concorsuali ( v. art. 3 comma 3:
“Il concorso è bandito, fermo restando il regime autorizzatorio previsto dall'articolo 39, comma 3, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, con cadenza biennale, per la copertura dei posti della scuola secondaria che si prevede si rendano vacanti e disponibili nel primo e nel secondo anno scolastico successivi a quello in cui è previsto l'espletamento delle prove concorsuali”); che i vincitori del concorso verranno immessi in ruolo in due scaglioni annuali diversi in base alla posizione ricoperta nella graduatoria finale (v. “art. 3 comma 3: “Sulla base della graduatoria di merito i vincitori del concorso sono immessi in ruolo in due successivi scaglioni annuali, nel limite corrispondente ai posti che si prevede si rendano vacanti e disponibili rispettivamente nel primo e nel secondo anno scolastico successivi a quello in cui è previsto l'espletamento delle prove concorsuali”); che i vincitori che non dovessero essere
17 | 31 assunti nel biennio mantengono il diritto all'assunzione negli anni successivi (art. 3 comma 3: “Rimane fermo il diritto dei vincitori all'immissione in ruolo, ove occorra anche negli anni successivi”). Mentre nel sistema delineato dall'art. 400 del TU n. 297/94 (“i concorsi per titoli ed esami sono nazionali e sono indetti su base regionale, con cadenza triennale, per tutti i posti vacanti e disponibili”) e dalla
L. n. 197/2015 i concorsi dovevano essere banditi ogni tre anni, l'attuale sistema di reclutamento scolastico dispone l'indizione di concorsi biennali e prevede che i vincitori che nell'arco del biennio non vengono immessi in ruolo conservano il diritto all'assunzione a tempo indeterminato negli anni successivi. La previsione di un doppio canale di accesso ai ruoli della scuola costituito dai concorsi nazionali biennali e, nella fase transitoria, tramite prelievo dalle AE per il
50% dei posti da effettuarsi annualmente (art. 17), rappresentano, secondo la Corte, misure proporzionate e idonee sul piano del diritto interno a prevenire l'abuso per violazione della normativa comunitaria sul contratto a termine nel settore della scuola in quanto consentono, da un lato, ai docenti precari che siano ancora inseriti nelle AE di essere stabilizzati in tempi brevi e sicuri e, al contempo, ai docenti che non siano nelle AE di partecipare in tempi ravvicinati e certi (ogni due anni) ai concorsi nazionali per l'immissione in ruolo. D'altronde deve essere anche considerata la specialità e complessità della disciplina del settore scolastico nel quale non è possibile conoscere preventivamente e con certezza, se, all'esito delle procedure concorsuali e dei prelievi dalle AE, rimangano eventualmente scoperte alcune cattedre e quante esse siano;
ciò fa sì, come noto, che vi sia la necessità periodica per il di CP_1
18 | 31 attingere anche alle graduatorie provinciali per le supplenze e alle graduatorie di istituto, in conformità a quanto previsto dall'art. 4, comma 6 bis e 6 ter, L. n. 124/1999, al fine di garantire la copertura dei posti di insegnamento rimasti scoperti mediante contratti a tempo determinato all'esito delle procedure sopra descritte. In base alla normativa del settore scolastico vigente, dunque, il docente abilitato inserito nelle graduatorie per le supplenze che aspiri ad essere assunto in ruolo ha la possibilità di partecipare ai concorsi periodici che il
[...]
deve bandire ogni due anni per la copertura Controparte_1 dei posti vacanti e disponibili e di essere così inserito nelle graduatorie di merito per i docenti vincitori di
Cont concorso, dalle quali, poi, il è tenuto ad attingere annualmente per la copertura dei posti che risultano vacanti e disponibili. Per inciso, non può sottacersi che, ove il docente abilitato inserito nelle GPS, pur potendo partecipare ai concorsi per cattedre banditi dall'Amministrazione, non lo faccia, il medesimo sarà destinato a rimanere all'interno del circuito delle supplenze che lo esporrà (in base a un sistema che, si ribadisce, è basato su sequenze procedimentali prestabilite per legge) alla possibilità di essere nuovamente reclutato per ulteriori servizi a tempo determinato;
e, ove l'assunzione a termine ripetuta del predetto docente da parte
Cont del fosse sempre e comunque censurata, senza tener conto delle circostanze del caso concreto, si potrebbe verificare la situazione paradossale in base alla quale tale docente, al superamento di ogni triennio di supplenze svolte fino al 31 agosto, sarebbe periodicamente legittimato a chiedere al il risarcimento del danno “comunitario” da abusiva CP_1
19 | 31 reiterazione dei contratti a termine” (App. Brescia, Sez.
Lav., 20 giugno 2024, n. 84).
*
2.2.4. Orbene, è nel mutato contesto normativo di riferimento che deve essere analizzata la fattispecie concreta per verificare se possa, o meno, ritenersi consumato un ricorso abusivo dello strumento delle assunzioni a termine.
Considerato che, nell'arco temporale di riferimento, il risulta aver bandito la Controparte_1 procedura concorsuale per l'assunzione di docenti di ruolo anche della classe di concorso dell'odierno ricorrente (cfr. nota di deposito del 27 giugno 2025), nel rispetto del triennio previsto dalla normativa vigente, è evidente che […] ha avuto a disposizione, con tempistiche coerenti con i principi dell'ordinamento nazionale ed europeo, la possibilità di ottenere l'immissione in ruolo.
Per questi motivi
, come affermato dalla Sezione Lavoro della
Corte di Appello di Brescia, il comportamento dell'Amministrazione convenuta non risulta censurabile “…non essendosi configurato alcun abuso per illegittima reiterazione dei rapporti di lavoro su posto vacante e disponibile per oltre 36 mesi: la normativa interna è compatibile con i principi della Direttiva sul lavoro a termine e il CP_1 ha provveduto a darvi concreta attuazione mediante lo svolgimento di concorsi…” (App. Brescia, Sez. Lav., 20 giugno
2024, n. 84) entro il triennio di riferimento e per la classe di concorso del ricorrente.
Diversamente argomentando, d'altronde, nella fisiologia di concorsi banditi entro il triennio, si giungerebbe a due conseguenze irragionevoli.
20 | 31 Da un lato, al raggiungimento dei 36 mesi di supplenza, il docente che non avesse superato il concorso – per la scelta di non parteciparvi, per l'impossibilità di prendervi parte e/o per il mancato superamento delle prove – dovrebbe essere definitivamente escluso dal sistema scolastico.
Dall'altro, la scelta di non partecipare ai concorsi medio tempore banditi consentirebbe al docente, regolarmente immesso nelle graduatorie utili per le supplenze, di “provocare” il ricorso abusivo alle assunzioni a tempo determinato.
Ciò, evidentemente, non può essere […]..
***
Ebbene, nel caso di specie si osserva che il CP_1 convenuto ha rappresentato che, pendente il rapporto a termine del ricorrente, venivano banditi i seguenti concorsi la classe di concorso di appartenenza del docente ovvero:
➢Concorso ordinario DD 499/2020
➢Concorso straordinario DD 510/2020
➢Concorso straordinario di cui al Decreto Legge 73/2021 art. 59, commi 4 e 9 bis
➢Concorso straordinario 5 ter D.L. 228/2021
➢Concorso D.D. 2575/2023
➢Concorso ordinario DD 3059/2024.
Alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati e qui condivisi, pertanto, non sono ravvisabili violazioni al dettato normativo da parte dell'amministrazione essendo pacifico che quest'ultima ha adottato tutti gli strumenti richiesti dalla legge al fine di garantire la possibile stabilizzazione del docente, non potendosi per contro ravvisare una violazione, qualora quest'ultimo o non partecipi
21 | 31 ai concorsi banditi, ovvero non superi positivamente i medesimi.
***
Quanto all'indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse, parte ricorrente ha esposto che in ciascuno degli anni lavorati maturava il diritto a fruire di un determinato numero di giorni di ferie, godendone tuttavia anno per anno in misura inferiore.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
In diritto, la normativa di riferimento è rappresentata, innanzitutto, dall'art. art. 1, commi da 55 a 56, L 24/12/2012
n. 228 che così dispongono:
54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.
Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie
è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
55. All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie».
22 | 31 56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.
Per effetto delle modifiche del citato comma 55, l'art. 5, comma 8, DL 6 luglio 2012, n. 95, così recita:
8. Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età.
Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di
23 | 31 ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie.
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La normativa sopra richiamata fissa senza dubbio il principio generale secondo cui, nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, il personale debba obbligatoriamente fruire delle ferie secondo le previsioni dei relativi ordinamenti
L'art. 1, comma 54 della legge 228/2012, di fatto, specifica tale principio in relazione ai docenti (di ogni ordine e grado), individuando nei calendari scolastici la fonte di riferimento per i periodi obbligatori di godimento delle ferie.
Tuttavia, deve rilevarsi che tale ultima disciplina non viene espressamente estesa dalla legge anche ai docenti a termine.
Ciò è d'altra parte comprensibile avuto riguardo al fatto che
(per effetto delle modifiche dell'art. 1 comma 55) il citato art. 5, comma 8, esclude espressamente il personale docente sia supplente breve e saltuario che con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche.
Si badi bene, l'esclusione non riguarda unicamente la tematica della liquidazione delle indennità per le ferie non godute, ma l'intera disciplina circa l'obbligatorietà della fruizione delle ferie secondo i principi generali sopra richiamati e valevoli per tutto il restante personale delle pubbliche amministrazioni a tempo indeterminato.
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Alla luce dei principi sopra richiamati, ne deriva che, per i docenti a termine (per quanto visto non obbligati al godimento delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni) resta fermo il principio della necessità della richiesta di
24 | 31 fruizione delle ferie o, comunque, la necessità dell'invito del dirigente a goderne.
In tal senso si comprende l'inciso del citato art. 5, comma
8, che esclude dalla disciplina generale il personale docente a termine limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie, giacché ove l'istituto scolastico inviti al godimento delle ferie (con le ulteriori precisazioni di cui ai paragrafi successivi) il docente assunto a termine, qualora questi non si adegui non potrà poi invocare l'indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto.
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In tale quadro normativo, vanno, poi, richiamati i principi resi sulla tematica innanzitutto dalla Corte di Giustizia
Europea, secondo cui: L'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, e l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come quella discussa nel procedimento principale, in applicazione della quale, se il lavoratore non ha chiesto, nel corso del periodo di riferimento, di poter esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite, detto lavoratore perde, al termine di tale periodo – automaticamente e senza previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro, segnatamente con un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo, in condizione di esercitare questo diritto –, i giorni di ferie annuali retribuite maturati per tale periodo ai sensi delle suddette disposizioni, e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per dette ferie
25 | 31 annuali non godute in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Il giudice del rinvio è, a tale riguardo, tenuto a verificare, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo complesso e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest'ultimo, se gli sia possibile pervenire a un'interpretazione di tale diritto che sia in grado di garantire la piena effettività del diritto dell'Unione (CGUE,
C-684/16).
Si è, nel dettaglio, evidenziato che:
[…] 45 A tal fine, e come rilevato anche dall'avvocato generale ai paragrafi da 41 a 43 delle sue conclusioni, il datore di lavoro è segnatamente tenuto, in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l'effetto utile dell'articolo 7 della direttiva 2003/88, ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo – in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire – del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato.
46 Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro (v., per analogia, sentenza del 16 marzo
2006, e a., C-131/04 e C-257/04, Persona_3
EU:C:2006:177, punto 68). Ove quest'ultimo non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, si deve ritenere che l'estinzione del diritto a tali
26 | 31 ferie alla fine del periodo di riferimento o di riporto autorizzato e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente,
l'articolo 7, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88.
47 Se, invece, detto datore di lavoro è in grado di assolvere l'onere probatorio gravante sul medesimo a tale riguardo, e risulti quindi che il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle medesime, l'articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/88 non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute [...].
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Sulla questione, infine, si è di recente pronunciata la Corte di Cassazione (ex plurimis, ordinanza n. 16715/2024) che ha affermato il seguente principio di diritto: Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE,
27 | 31 che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande
Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-
569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno.
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Pertanto, avendo riguardo al quadro (normativo e giurisprudenziale) richiamato ai paragrafi precedenti, è da escludere, contrariamente a quanto sostenuto dal CP_1 convenuto, che il docente a termine debba ritenersi obbligato e, soprattutto, automaticamente posto in ferie (alla stregua dei docenti di ruolo) nei periodi di sospensione delle lezioni per come individuati dai calendari regionali e di istituto.
D'altra parte, tale tesi non solo risulta incompatibile con le indicazioni della giurisprudenza eurounitaria ma non tiene neppure in adeguata considerazione la circostanza che i periodi di sospensione delle attività scolastiche ammontano ad un numero di giorni superiore all'entità complessiva delle ferie annuali disponibili, di talché, ove si ritenesse operante un automatismo quale quello propugnato nel ricorso,
l'effetto conclusivo sarebbe la totale consumazione delle ferie, impedendo al docente la minima fruizione delle stesse durante l'anno scolastico (così Cass., n. ordinanza 28587 del
6/11/2024)
28 | 31 *
Alla luce di quanto detto, la domanda qui in esame va accolta, mancando ogni prova circa l'invito a godere delle ferie rivolto in via formale alla parte che, quindi, non può essere considerata in ferie nei periodi di sospensione delle lezioni (anche in considerazione della tardiva costituzione di parte convenuta).
In proposito, vero che risultano anni scolastici in cui il dirigente scolastico ha invitato formalmente la docente al godimento delle ferie residue nel periodo dalla fine delle lezioni al termine delle attività scolastiche, salvo difettare alcuna specifica indicazione delle conseguenze connesse al mancato godimento in punto di perdita della relativa indennità, conformemente a quanto invece richiesto dalla giurisprudenza sopra richiamata.
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Infine, i principi in commento vanno estesi anche alle festività soppresse, rispetto alle quali la giurisprudenza di legittimità (seppur in relazione ad altra fattispecie) ha statuito che: A fronte delle chiare disposizioni contenute nell'art. 2 della legge n. 937/1977, la mancata previsione, nell'art. 18 del CCNL EPNE, quadriennio normativo 1994-1997 e biennio economico 1994-1995, di una disciplina anche per il caso della mancata fruizione delle festività soppresse non può ritenersi ostativa alla monetizzazione delle stesse alla cessazione del rapporto, là dove vi siano gli stessi presupposti del mancato godimento che consentono tale monetizzazione quanto alle ferie. E, del resto, poiché le previste quattro giornate di riposo per festività soppresse sono sostanzialmente assimilabili alle ferie, evidentemente,
29 | 31 non possono non trovare applicazione le medesime regole valevoli per le prime (Cass., n. 8926 del 04/04/2024).
Il ministero convenuto va quindi condannato al riconoscimento per l'anno scolastico 2017/2018 19,08gg di ferie residue e
2,66gg di festività soppresse, per l'anno 2018/2019 24,5gg di ferie residue e 3,33gg di festività soppresse, per l'anno
2019/2020 25,08gg di ferie residue e 3,33gg di festività soppresse 2020/2021 26,75gg di ferie residue e 3,33gg di festività soppresse, per l'anno 2021/2022 26,31gg di ferie residue e 3,33gg di festività soppresse, per l'anno scolastico
2022/2023 26,75gg di ferie residue e 3,33gg di festività soppresse, per l'anno scolastico 2023/2024 27,02gg di ferie residue e 3,33gg di festività soppresse.
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Il ricorso deve quindi essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in favore dei procuratori antistatari.
Sentenza esecutiva.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso, accerta il diritto della parte ricorrente al riconoscimento dell'indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse per gli aa.ss. 2017/2018, 2018/2019,
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e, conseguentemente, condanna il Controparte_1 al riconoscimento per l'anno scolastico 2017/2018
[...]
19,08gg di ferie residue e 2,66gg di festività soppresse, per l'anno 2018/2019 24,5gg di ferie residue e 3,33gg di festività soppresse, per l'anno 2019/2020 25,08gg di ferie residue e
3,33gg di festività soppresse 2020/2021 26,75gg di ferie
30 | 31 residue e 3,33gg di festività soppresse, per l'anno 2021/2022
26,31gg di ferie residue e 3,33gg di festività soppresse, per l'anno scolastico 2022/2023 26,75gg di ferie residue e 3,33gg di festività soppresse, per l'anno scolastico 2023/2024
27,02gg di ferie residue e 3,33gg di festività soppresse;
rigetta nel resto il ricorso;
compensa per metà le spese di lite fra le parti e condanna il convenuto alla rifusione delle restanti spese di CP_1 lite che liquida in complessivi euro 1.030,00 oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari;
Sentenza esecutiva.
Milano, 15.10.2025
Il Giudice
AR RA FL
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