Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 06/05/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di conIGlio e composto dai IGnori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente
2) Dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino -Giudice rel. Est.
3) Dott. Flavio Tovani -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 2156 dell'anno 2024 Volontaria Giurisdizione, riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 06.05.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nata a [...]_1 CodiceFiscale_1
DI CALABRIA il 16/03/1980), rappresentata e difesa dall'avv. MINNITI
MARIAROSARIA, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in REGGIO
DI CALABRIA, alla VIA ASCHENEZ 1/I, ha eletto domicilio;
e
(cod. fisc.: , nato a [...]_2
TAURIANOVA il 02/12/1979), rappresentato e difeso dall'avv. QUATTRONE
GIUSEPPINA, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in REGGIO
CALABRIA alla VIA DEL GELSOMINO N. 45 SCALA B, ha eletto domicilio;
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-considerato che con decreto del 30.09.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 09.09.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 04.09.2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473bis.48, 473bis.13 comma 3, 473bis.12 comma 3 c.p.c.;
-preso atto che con decreto del 30.10.2024 l'udienza è stata anticipata al giorno
25.02.2025 con termine per il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., entro cinque giorni prima dell'udienza;
-considerato che con ordinanza del 28.03.2025, il Giudice delegato ha onerato le parti al deposito del certificato di matrimonio del Comune di Scilla, assegnando al contempo alle stesse termine ex art. 127ter c.p.c. fino al 09.04.2025 ore 10:00 per il deposito del predetto certificato e delle note sostitutive d'udienza;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario Per_ in Scilla (RC) il 18/09/2013; b) dal matrimonio è nata una figlia: (28.04.2016), minorenne;
c) con decreto di omologa n. 219/2022 dep. il 18.07.2022, il Tribunale di
Reggio Calabria ha omologato la separazione personale consensuale tra i coniugi, dopo essere comparsi davanti al Presidente del Tribunale il 07.07.2022;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per separazione consensuale e comunque dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale risalente al 07.07.2022
e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.2 e 3 n.2) lett. b)
Legge 01.12.1970 n.898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n.74; così come di recente ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del P.M. in data
30.09.2024, il quale ha espresso il parere in data 01.10.2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, depositato in data
30/07/2024 da e , così Parte_1 Controparte_1
provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
Scilla (RC) in data 18/09/2013 tra e Parte_1 CP_1
, il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di
[...]
matrimonio del Comune di Scilla (RC), atto n. 45, parte II, serie A, u. 1, anno 2013, alle seguenti condizioni:
Per_
“1) La figlia è affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre nella casa sita in Reggio Calabria, Via Modena n. 61;
2) Il padre potrà tenere con sé la figlia tre pomeriggi a settimana dalle ore 17.00 alle ore 20.00 e ogni 15 giorni dall' uscita di scuola del sabato fino alle ore 21 della domenica, nonché tutte le volte che lo desideri compatibilmente con le eIGenze della minore e previo accordo con la madre.
Durante le festività natalizie e ad anni alterni la figlia resterà (con la madre o il padre) dalle ore 16.00 del 24 dicembre fino alle 12.00 del 25 dicembre e dalle ore
16.00 del 31 dicembre alle ore 12.00 del 01 gennaio;
la sera del 05 gennaio con uno dei coniugi e il pranzo successivo con l'altro. Stesso dicasi per la sera tra il 05 e il
06 gennaio. Durante le festività pasquali, e sempre ad anni alterni, trascorrerà il giorno di Pasqua con il padre e quello successivo con la madre;
durante il periodo estivo il padre terrà la bambina con sé per almeno quindici giorni, anche non consecutivi, da concordarsi con la IG.ra entro il 30 giugno di ogni anno. Pt_1 Per quanto riguarda gli eventuali ponti in coincidenza di festività (carnevale, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre), questi saranno trascorsi dalla minore, alternativamente, un ponte con la madre e il successivo con il padre, compatibilmente con le eIGenze di studio della minore e in deroga al normale esercizio di visita del padre;
3) Il IG. si impegna ed obbliga a corrispondere alla IG.ra , a titolo CP_1 Pt_1
di concorso per il mantenimento della minore, l'importo mensile di € 150,00 in considerazione delle condizioni economiche del padre che è disoccupato, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat e da versarsi entro il giorno quindici di ogni mese mediante bonifico bancario (c/c intestato alla NO ). Pt_1
4) Le spese straordinarie sostenute nell'interesse della minore saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%.
Si intendono spese ordinarie comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco
(comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus, metro e treno), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
doposcuola, trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli.
Si intendono per spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori: iscrizione e rette di scuole private e iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, doposcuola;
spese di natura ludica o parascolastica, corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); spese per attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli. Si intendono per spese straordinarie per le quali non
è richiesta la previa concertazione: spese per libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il
SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto dei figli. Al fine di considerare acquisito il consenso dell'altro coniuge, ove necessario, viene determinato in gg. 10 il termine per consentire al genitore di esprimere il proprio dissenso;
tanto la richiesta quanto il consenso/dissenso dovranno essere espressi e documentabili”;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Scilla (RC) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 06.05.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino dott. Giuseppe Campagna