Sentenza 23 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 23/06/2025, n. 1087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1087 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 01087/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01158/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1158 del 2022, proposto da
MA RA, NA RA, AN De AR, rappresentati e difesi dall'avvocato MA Serrano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Zizzari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della nota prot. n. 5911 dell’8 luglio 2022 trasmessa in pari data a mezzo pec dalla Regione Puglia – Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana – Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, contenente il provvedimento di mancato accoglimento dell’istanza di rettifica degli elaborati del Piano Particolareggiato della Regione Puglia – P.P.T.R. proposta dai ricorrenti in data 22 luglio 2021, nonché di ogni altro atto presupposto connesso e/o consequenziale e, in particolare, ove occorra:
- della comunicazione del 10 maggio 2022, contenente il preavviso di diniego ex art. 10 bis l. 241/1990 all’istanza sopra menzionata;
- della deliberazione della Giunta regionale della Puglia n. 176 del 16 febbraio 2015, con la quale veniva approvato il Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia, nella parte in cui l’area di proprietà dei Sigg.ri RA/De AR veniva qualificata come “ BO ”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 maggio 2025 il dott. Elio Cucchiara e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti sono proprietari di un’area sita nel territorio di AS, classificata nello strumento urbanistico comunale per parte in zona B e per altra parte in zona C, mentre, in base alle previsioni del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) della Regione Puglia l’area risulta interessata dalla presenza di un bene paesaggistico del tipo “ BO ”.
1.2. I ricorrenti, con istanza presentata ai sensi dell’art. 104 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) al PPTR in data 22 luglio 2021, chiedevano alla Regione Puglia di procedere alla rettifica del contenuto del Piano Paesaggistico, ritenendo l’area di loro titolarità non qualificabile come bosco, trattandosi piuttosto di un giardino privato.
1.3. Con nota n. 4281 del 12 maggio 2021, la Regione Puglia comunicava i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 10 bis l. 241/1990, rappresentando, in sintesi, la sussistenza delle condizioni, sia sotto il profilo dell’estensione che per le caratteristiche della componente vegetazionale, per attribuire all’area la qualifica di bosco secondo la definizione contenuta all’art. 58 delle NTA del PPTR.
1.4. Faceva seguito, pertanto, l’adozione del provvedimento prot. n. 5911 dell’8 luglio 2022, con il quale l’Amministrazione regionale rigettava in via definitiva l’istanza.
2. I ricorrenti, pertanto, con atto notificato in data 7 ottobre 2022 e depositato in data 21 ottobre 2022, hanno proposto ricorso innanzi a questo TAR chiedendo l’annullamento del provvedimento di diniego, unitamente agli atti allo stesso presupposti, sulla scorta dei seguenti motivi di censura:
- “ ECCESSO DI POTERE PER ERRONEA PRESUPPOSIZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA MOTIVAZIONALE ”
Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti dopo aver evidenziato che, in virtù del disposto dell’art. 2, co. 6, d.lgs. 227/2001 (richiamato dall’art. 58, co. 1, delle NTA al PPTR), dalla definizione di bosco sarebbero esclusi “ i giardini pubblici e privati ”, hanno contestato l’insufficienza dell’attività istruttoria effettuata da parte della Regione e posta alla base delle motivazioni del provvedimento di rigetto, essendosi l’Amministrazione limitata, nei fatti, al solo esame di foto aeree o esterne all’area, quando, in realtà, una più specifica valutazione della sua concreta connotazione avrebbe permesso di concludere per il riscontro dell’insussistenza delle condizioni per qualificarla come bosco, trattandosi, invece, di un giardino privato.
- “ ECCESSO DI POTERE PER CARENZA ISTRUTTORIA SOTTO ALTRO PROFILO. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEA MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART 58 N.T.A. del PPTR REGIONE PUGLIA e ART. 2, co. 2 e 6 D.LGS. 227/2001 ”
Con il secondo motivo di ricorso, i ricorrenti, dopo aver provveduto a individuare gli elementi distintivi del giardino rispetto al bosco, hanno ulteriormente contestato l’insufficienza dell’istruttoria svolta dalla Regione, provvedendo a dare conto degli specifici elementi di rilievo ai fini della qualificazione dell’area come giardino.
2.1. La Regione Puglia si è costituita in giudizio in data 1 aprile 2025 e, in data 8 aprile 2025, ha depositato una memoria difensiva, con la quale ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica nei confronti del Ministero della Cultura (pur risultando l’attività di gestione del vincolo paesaggistico di competenza congiunta tra Stato e Regione) e, altresì, l’irricevibilità per mancato rispetto dei termini di impugnazione quanto alla contestazione delle previsioni del PPTR. Nel merito, la Regione ha dedotto l’infondatezza del ricorso, precisando in particolare che dai rilievi ortografici emergerebbe la sussistenza delle condizioni per la qualificazione dell’area come boschiva, mentre, al contempo, gli ulteriori elementi valorizzati da parte dei ricorrenti dovrebbero ritenersi non rilevanti per i fini di che trattasi.
2.2. I ricorrenti hanno depositato una memoria difensiva in data 28 aprile 2025, con la quale hanno replicato alle eccezioni preliminari formulate dalla difesa regionale, deducendone l’infondatezza e, nel merito, hanno ribadito e ulteriormente argomento sulle posizioni precedentemente espresse.
2.3. Ad esito dell’udienza pubblica del 20 maggio 2025 il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
3. In limine TI , devono essere esaminate le eccezioni preliminari formulate dalla difesa della Regione Puglia nella memoria dell’8 aprile 2025.
3.1. Entrambe le eccezioni sono infondate.
3.2. Quanto all’omessa notifica nei confronti del Ministero della Cultura, è sufficiente evidenziare che, ai sensi dell’art. 41, co. 2, cod. proc. amm., il ricorso deve essere notificato “ alla pubblica amministrazione che ha emesso l’atto impugnato ” e che, nel caso di specie, il provvedimento di diniego e i precedenti atti istruttori sono stati emessi da parte della sola Regione, sicché il ricorso è stato correttamente notificato nei confronti di quest’ultima, senza che debba ritenersi necessaria l’estensione del contraddittorio nei confronti del Ministero della Cultura.
3.3. Per quanto riguarda, invece, l’ulteriore eccezione di inammissibilità e, altresì, di irricevibilità per tardività dell’impugnazione delle previsioni del PPTR, il Collegio rileva che, pur avendo i ricorrenti fatto riferimento alle disposizioni Piano paesaggistico tra gli atti impugnati, detto richiamo risulta essere stato effettuato, come espressamente specificato nella memoria di replica del 28 aprile 2025, in via indiretta, trattandosi dell’atto in base al quale è stato attivato il procedimento di rettifica, mentre, al contempo, i motivi di ricorso non presentato ragioni di specifica contestazione delle previsioni del PPTR, ragione per cui l’impugnativa deve ritenersi rivolta al diniego della rettifica ex art. 104 delle NTA, con conseguente ammissibilità e tempestività della stessa.
4. Ciò premesso, quanto al merito, il Collegio ritiene di procedere all’esame congiunto di entrambi i motivi di ricorso proposti, in quanto aventi ad oggetto censure strettamente connesse tra di loro.
4.1. I ricorrenti, in sintesi, hanno contestato l’illegittimità sotto molteplici profili del provvedimento di diniego dell’8 luglio 2022, da una parte, in quanto dalla definizione di bosco dettata nel PPTR (mediante richiamo al d.lgs. 227/2001) dovrebbero ritenersi esclusi i giardini privati e, dall’altra, in considerazione del fatto che il terreno in questione, alla luce della sua concreta connotazione (non adeguatamente esaminata e valutata da parte della Regione), presenterebbe le caratteristiche del giardino e non anche del bosco.
4.2. I motivi di ricorso sono infondati.
4.3. L’art. 58 delle NTA al PPTR stabilisce che i “ Boschi (art. 142, comma 1, lett. g, del Codice) … Consistono nei territori coperti da foreste, da boschi e da macchie, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e in quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del D.lgs. 18 maggio 2001, n. 227, e delimitati nelle tavole della sezione 6.2.1 ”.
4.4. Il Piano paesaggistico regionale, pertanto, procede all’individuazione della definizione di bosco rilevante ai fini dell’applicazione della conseguente disciplina di tutela mediante rinvio alle previsioni dell’art. 2, commi 2 e 6, d.lgs. 227/2001, ove è stabilito quanto segue:
“ 2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo le regioni stabiliscono per il territorio di loro competenza la definizione di bosco e:
a) i valori minimi di larghezza, estensione e copertura necessari affinché un'area sia considerata bosco;
b) le dimensioni delle radure e dei vuoti che interrompono la continuità del bosco;
c) le fattispecie che per la loro particolare natura non sono da considerarsi bosco.
…
6. Nelle more dell'emanazione delle norme regionali di cui al comma 2 e ove non diversamente già definito dalle regioni stesse si considerano bosco i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea, ed esclusi i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da legno di cui al comma 5 ivi comprese, le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agro ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli, i terrazzamenti, i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi. Le suddette formazioni vegetali e i terreni su cui essi sorgono devono avere estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti. È fatta salva la definizione bosco a sughera di cui alla legge 18 luglio 1956, n. 759. Sono altresì assimilati a bosco i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale, nonché le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000 metri quadri che interrompono la continuità del bosco non identificabili come pascoli, prati o pascoli arborati o come tartufaie coltivate ”.
4.5. La disposizione, quindi, da una parte, assegna alle Regioni il potere di procedere all’esatta individuazione delle aree qualificabili come bosco e, dall’altra, fornisce comunque una definizione di carattere generale mediante l’individuazione di due requisiti che devono congiuntamente concorrere tra loro, di cui uno di tipo descrittivo (“ terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea, ed esclusi i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da legno di cui al comma 5, ivi comprese, le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agro ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli, i terrazzamenti, i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi ”) e l’altro di tipo quantitativo (“ estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti ”).
4.6. Come si desume, quindi, dal combinato disposto dell’art. 58 delle NTA al PPTR e dell’art. 2, co. 2 e 5, d.lgs. 227/2001, la Regione Puglia ha esercitato la facoltà definitoria prevista dall’art. 2, co. 2, recependo direttamente la nozione di bosco contenuta nel comma 5, cui deve, pertanto, farsi riferimento ai fini della valutazione della qualificazione da attribuire alle aree ricoperte da vegetazione arborea presenti nel territorio regionale.
4.7. Ciò posto, i ricorrenti, a contestazione del provvedimento di diniego impugnato, hanno in primo luogo precisato che l’art. 2, co. 6, d.lgs. 227/2001, nel dettare la definizione di bosco, escluderebbe dalla stessa le aree qualificabili come giardini pubblici o privati, evidenziando, poi, che il terreno di loro titolarità sarebbe qualificabile come tale.
4.8. Tale lettura della normativa di riferimento non risulta corretta, non potendosi ritenere, diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, che l’art. 2, co. 6, d.lgs. 227/2001 escluda in via generale dalla definizione di bosco le aree qualificabili come giardini pubblici o privati.
4.9. Come risulta, infatti, dal testo del comma 6, la categoria dei “ giardini pubblici e privati ” non è richiamata in funzione di eccezione rispetto alla definizione generale contenuta nella prima parte della norma, ma risulta, invece, correlata alla seconda parte, ove il legislatore individua specifiche tipologie di aree alberate che sono comunque ricomprese nella nozione di bosco, salvo, per alcune di queste, l’esclusione da tale qualifica qualora riconducibili alla nozione di giardino. Più nello specifico, nel comma 6, dopo la definizione generale di bosco e una prima elencazione di aree incluse in detta categoria (“ si considerano bosco i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea ”), è presente una virgola, cui segue la congiunzione “ e ” e solo successivamente è fatto riferimento ai “ giardini pubblici e privati ” in via di eccezione rispetto all’ulteriore elenco che segue ( “… , ed esclusi i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da legno di cui al comma 5 … ”).
4.10. Di conseguenza, alla luce della formulazione letterale della norma, non può affermarsi che dalla nozione generale di bosco individuata nella prima parte dell’art. 2, co. 6, d.lgs. 227/2001 siano sempre esclusi i “ giardini pubblici e privati ”, in quanto tale eccezione rileva solo con riferimento all’elenco presente nella parte finale del comma. Ove, infatti, il legislatore avesse inteso attribuire a tale ipotesi valore di eccezione di carattere generale, avrebbe dovuto inserire il richiamo o immediatamente dopo la definizione di bosco (e prima, quindi, della successiva elencazione delle tipologie specifiche di aree incluse) o, in alternativa, a chiusura del periodo.
4.11. Siffatta interpretazione risulta, peraltro, coerente con la nozione di bosco adottata dal legislatore regionale, nell’ambito della quale, come emerge dalla lettura del comma 6, il dato dirimente è la prevalenza nell’area di vegetazione di carattere arboreo, risultando irrilevante che la stessa abbia origine spontanea o meno e fermo restando, in ogni caso, l’ulteriore requisito dimensionale, che circoscrive la nozione alle sole aree di rilevante estensione. Ciò, peraltro, in considerazione della natura prettamente normativa della definizione di bosco (cfr. ex multis TAR Toscana, Sez. III, sent. n. 454 del 26 marzo 2019), la quale non è da intendersi come strettamente e esclusivamente correlata al dato naturalistico o alla sua comune definizione.
4.12. Da quanto evidenziato discende, quindi, l’infondatezza del ricorso, avendo la Regione Puglia legittimamente rigettato l’istanza di rettifica ex art. 104 delle NTA al PPTR presentata dai ricorrenti, data la sussistenza nel caso di specie dei requisiti per classificare il terreno di che trattasi come bosco ai sensi dell’art. 58 della NTA al PPTR, trattandosi di area ricoperta da “ vegetazione forestale arborea ” e di estensione superiore a quella fissata dall’ultima parte dell’art. 2, co. 6, d.lgs. 227/2001 (profilo questo non in contestazione) e non rilevando, invece, la questione relativa alla sua qualificabilità o meno come giardino privato, non trattandosi di terreno classificabile in una delle categorie in relazione alla quale l’eccezione è suscettibile di operare.
4.13. Inoltre, non può nemmeno ritenersi che l’Amministrazione abbia provveduto al rigetto sulla base di un’istruttoria insufficiente o incompleta, avendo fatto riferimento, come risulta dal provvedimento impugnato, a elementi probatori (in particolare, i mappali dell’area e le immagini aeree) idonei all’individuazione delle caratteristiche rilevanti e necessarie ai fini della qualificazione dell’area.
5. In ogni caso, anche a voler accedere per ipotesi alla diversa opzione ermeneutica proposta da parte dei ricorrenti, secondo cui dalla nozione di bosco dovrebbero essere esclusi i giardini privati, non può comunque ritenersi che il terreno in questione possa essere qualificato come giardino, invece, che come bosco.
5.1. In primo luogo, il Collegio non ritiene condivisibile la tesi dei ricorrenti secondo cui, ai fini della differenziazione tra bosco e giardino, assumerebbe valore dirimente la natura pertinenziale o meno dell’area rispetto agli edifici ivi presenti. Ed invero, a fronte della definizione di bosco per come individuata negli artt. 58 delle NTA del PPTR e 2, co. 6, d.lgs. 227/2001 e della nozione giuridica di pertinenza di cui all’art. 817 cod. civ., nulla impedisce di ritenere che anche un’area boschiva possa assumere funzione pertinenziale rispetto ad eventuali edifici collocati al suo interno o in sua prossimità.
5.3. Inoltre, in mancanza di una disposizione volta a fornire la definizione di giardino, la stessa non può che essere individuata secondo il senso comune del termine (quindi come un’area caratterizzata dalla presenza di vegetazione di varia tipologia, non esclusivamente o principalmente arborea, selezionata e curata dall’uomo in modo che assuma particolare rilievo la sua complessiva funzionale ornamentale, ulteriori rispetto al semplice valore estetico che ciascun elemento vegetazionale di per sé riveste), da valutarsi unitamente alla definizione normativa di bosco e, quindi, escludendovi le aree quasi interamente occupate da vegetazione arborea e di dimensione pari o superiore a quella individuata dalla norma.
5.4. Ciò posto, nessuno degli elementi valorizzati da parte dei ricorrenti è tale da ritenere che l’area di che trattasi possa qualificarsi come giardino, invece che come bosco.
5.5. In primo luogo, del tutto irrilevante ai fini definitori è la collocazione del terreno a breve distanza dal centro abitato di AS (comunque a circa due chilometri e mezzo, come precisato nella relazione tecnica in atti), in area dove sono presenti altri edifici e classificata nello strumento urbanistico in parte in zona B e in parte in zona C. Ed invero, trattasi di dati non dirimenti ai fini della qualificazione paesaggistica del terreno, non risultando esclusa la caratterizzazione boschiva dalla presenza di edifici in prossimità e non potendo la classificazione urbanistica contenuta nello strumento di pianificazione comunale prevalere sui vincoli paesaggistici stabiliti dalla normativa statale e regionale. Peraltro, con specifico riferimento alla connotazione del territorio circostante alla particella di interesse, deve rilevarsi che, come evidenziato dalla Regione, l’area di titolarità dei ricorrenti si trova inserita in un più ampio contesto di aree boschive e di rispetto tra loro interconnesse, elemento questo che ulteriormente corrobora la qualificazione in termini di bosco.
5.6. Quanto, invece, ai rilievi relativi alle concrete caratteristiche dell’area, premesso quanto già evidenziato in relazione al profilo della pertinenzialità, come si evince dalla documentazione fotografica in atti (e, in particolar, da quella allegata alla relazione agronomica prodotta dai ricorrenti), il terreno è interessato, per la quasi totalità, da alberature già formate di varia tipologia e lasciate al libero sviluppo su terreno naturale. Al di là della vegetazione arborea, inoltre, non risulta la presenza di componenti vegetazionali (ad esempio prati, fiori o siepi) o di manufatti di carattere prettamente ornamentale, che tipicamente caratterizzano, invece, le aree verdi a giardino. Con riferimento, peraltro, al profilo ornamentale, deve precisarsi che il fatto che si tratti in parte di alberature di impianto umano selezionate anche per ragioni estetiche è irrilevante ai fini della definizione di bosco, in quanto, da una parte, l’art. 2, co. 6, d.lgs. 227/2001 espressamente include anche le aree boschive di originale artificiale e, dall’altra, tenuto conto che l’aspetto ornamentale rilevante ai fini della qualificazione di un’area alberata di rilevante estensione come giardino non può legarsi unicamente al valore estetico proprio delle alberature presenti, in quanto di per sé attribuibile a qualunque area verde.
5.4. Le opere presenti in loco , inoltre, non risultano idonee a incidere sulla caratterizzazione complessiva dell’area. Gli edifici presenti, infatti, interessano una superficie modesta rispetto a quella complessiva, nella quale risulta prevalente la componente di vegetazione arborea. La presenza del muro di cinta, inoltre, non può assumere rilievo determinante, non essendo esclusa l’esistenza di boschi di titolarità privata e non accessibili al pubblico. I sentieri e il sistema di illuminazione seguono unicamente dei passaggi naturali tra le alberature e, in ogni caso, non è precisata la loro esatta estensione rispetto alla superficie totale. L’area a parcheggio è unicamente un piccolo spazio libero di terreno naturale, posto in adiacenza ad uno degli edifici ed anche il campo da calcetto (la cui collocazione non è chiara) non rileva l’esistenza di un manufatto vero e proprio (ossia uno spazio chiaramente differenziato rispetto al terreno circostante con le caratteristiche proprie di un campo per la pratica sportiva), trattandosi piuttosto di uno spiazzo di terreno naturale libero da alberi, dove, su di un lato, è collocata una porta da calcio. Infine, diversamente da quanto affermato dai ricorrenti, non è dato evincere dalla documentazione in atti la presenza di un vero e proprio sistema di irrigazione specificamente destinato alla cura delle alberature, ma solo di una cisterna per la raccolta dell’acqua e di due bocchette di rilascio (la cui collocazione non è specificata) e, pertanto, di un sistema idrico di uso generico.
5.5. Alla luce di quanto evidenziato, pertanto, anche a voler ritenere che dalla nozione di bosco adottata dal PPTR siano esclusi i giardini privati, in ogni caso il terreno in questione, in ragione delle sue concrete caratteristiche, deve comunque qualificarsi come bosco e, pertanto, non avendo i ricorrenti rappresentato la sussistenza di elementi tali da permettere di addivenire ad una diversa qualificazione dell’area, la valutazione effettuata dalla Regione nel provvedimento impugnato deve ritenersi legittima anche sotto tale profilo.
6. Per quanto detto, conclusivamente, le censure proposte sono infondate e il ricorso deve essere rigettato.
7. Sussistono giuste ragioni per l’integrale compensazione delle spese di lite, tenuto conto della peculiarità delle vicende di causa, unitamente alla complessità delle valutazioni interpretative in punto di fatto e di diritto sottese alla decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
Elio Cucchiara, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Elio Cucchiara | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO