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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 13/02/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 297/2022 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PIACENZA
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Camilla Milani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso, anche Parte_1 C.F._1 disgiuntamente, dagli avv.ti Jacobo Sanchez Codoni e Matteo Vricella ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Brescia, via Solferino 31, come da procura in atti-
-RICORRENTE –
contro
(C.F. e P.I. Controparte_1
), in persona del Presidente del Consiglio di P.IVA_1 amministrazione, rappresentata e difesa dall' avv. Enrico Fornasari ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Piacenza, Via Cavour n.
43, come da procura in atti
- RESISTENTE –
Oggetto: retribuzione
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
***
RAGIONI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 414 c.p.c. depositato in data 09.06.2022 ha Parte_1 dedotto di essere dipendente della cooperativa convenuta a far tempo dal
14.10.2023 con contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, con qualifica di operaio inquadrato al livello 4S del CCNL Spedizioni, Trasporto Merci e Logistica, prestando la propria attività lavorativa all' interno del magazzino Ikea – deposito C2 di Piacenza.
Ha asserito che, nell'arco del rapporto, la società resistente aveva, in più occasioni e in modo unilaterale, sospeso il rapporto di lavoro, impendendogli il raggiungimento del monte ore contrattualmente pattuito
(art. 9 CCNL sopra menzionato). Ha lamentato inoltre come non gli fossero state corrisposte le somme per i giorni di festività non goduti ed infine, di aver percepito, in riferimento ai periodi in cui si era assentato dal lavoro per malattia, come da documentazione in atti, unicamente l'indennità a carico dell e non quella a carico del datore di lavoro CP_2 come previsto dal CCNL applicato. Ha quindi insistito per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare l'illegittima sospensione/interruzione di fatto dalla prestazione del ricorrente operata unilateralmente dalla resistente nei periodi indicati in narrativa;
accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire la retribuzione mensile contrattualmente pattuita per tutta la durata del rapporto di lavoro;
accertare e dichiarare la mancata corresponsione integrale delle integrazioni all'indennità di malattia come prevista dall'art. 63 CCNL del settore;
accertare e dichiarare l'omesso integrale pagamento della retribuzione relativa ai giorni di festività;
accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento di tutte le somme di cui in narrativa e per i titoli ivi indicati;
per l'effetto, condannare la resistente al pagamento delle seguenti somme
• € 4.189,65 a titolo di retribuzione ordinaria e/o risarcimento da illegittima unilaterale sospensione del rapporto di lavoro;
• € 841,79 per integrazioni alle indennità di malattia;
• € 248,84 a titolo di retribuzione per festività; così per complessivi € 5.280,28, detratti i “ristorni” ricevuti negli anni 2019 e 2020, pari a € 645,47+582,32, così per complessivi € 4.052,49 o la diversa somma, superiore o inferiore, che risulterà di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo.
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre IVA e CPA. Con distrazione in favore dei difensori antistatari.”
si è regolarmente Controparte_1 costituita, eccependo preliminarmente l'intervenuta estinzione per prescrizione di parte della pretesa azionata dal ricorrente, contestando nel merito le avverse deduzioni in ordine al computo della retribuzione e sostenendo che per le ore effettivamente lavorate il socio lavoratore fosse stato regolarmente retribuito. Con riferimento all'indennità rivendicata, osservava che il CCNL applicato al caso di specie fosse sì quello indicato dal ricorrente, ma, vista la natura di società cooperativa, dovesse farsi riferimento alla sola sezione riservata allo specifico dove non è prevista alcuna indennità a carico del datore di
2 lavoro in caso di malattia e di infortunio;
che tale circostanza fosse nota al ricorrente, sulla base della lettera di assunzione sottoscritta da entrambe le parti in causa (doc. 8 parte resistente) e in particolar modo in ragione dell'accordo aziendale sottoscritto il 7 luglio-28 agosto 2020 (doc. 10 di parte resistente), previsione che, derogando in melius le disposizioni del CCNL, aveva portato al riconoscimento di una percentuale di l'indennità integrativa in caso di malattia da porsi a carico del datore di lavoro effettivamente corrisposta. Insisteva quindi per il rigetto del ricorso e la condanna di controparte alla refusione delle spese di lite.
La scrivente, divenuta medio tempore titolare del procedimento, istruiva la causa con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti ed espletamento di CTU contabile.
All'udienza del 13.02.2025 i procuratori delle parti hanno discusso la causa e la stessa è stata decisa come da dispositivo con l'indicazione del termine di 60 giorni per il deposito della motivazione.
Il ricorso è in parte fondato e merita accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Quanto all'eccezione di prescrizione L'eccezione preliminare di prescrizione formulata da parte convenuta non è fondata. La convenuta, considerata la consistenza CP_1 occupazionale e tenuto conto della data di assunzione del ricorrente che assicurerebbe l'applicabilità della tutela reintegratoria, ha eccepito la prescrizione estintiva ex art. 2948 co. 4 c.c. della pretesa avanzata in giudizio e relative a differenze retributive, nel periodo antecedente i cinque anni rispetto alla data di notifica del ricorso – 06.09.2022 e in assenza di precedenti atti interruttivi, cui conseguirebbe pertanto l'estinzione dei rispettivi diritti per periodo anteriore al 7 settembre 2017. Sul punto si richiama l'orientamento espresso dalla recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del
2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.” (Cass. n. 24246 del 06.09.2022, confermata da Cass. n. 18008/2024 del 01.07.2024). Facendo applicazione del suesposto principio al caso di specie, deve rilevarsi che per il ricorrente il termine di prescrizione inizierebbe a decorrere solo dal momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Dalla documentazione in atti e dalle allegazioni di parte è emerso diversamente che il ricorrente sia attualmente socio e lavoratore della
3 Cooperativa convenuta con la conseguenza che il termine di prescrizione quinquennale non è senz'altro decorso, non potendosi allo stato neppure indicare alcun dies a quo di inizio della decorrenza della causa estintiva.
Quanto al diritto al monte ore contrattuale
Le questioni giuridiche sottese sono già state affrontate dalla recente giurisprudenza di legittimità (Cfr. ex multis Cass. 14419/2019), di merito
(CdA Milano n. 2111 del 22.10.2019; CdA Milano n. 1935/2020) oltre che, in una causa del tutto analoga alla presente, dal Tribunale di Piacenza, decisa con sentenza n. 259/2024 pubblicata il 08.01.2025, le cui motivazioni, integralmente condivise, sono qui richiamate e trascritte ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.: “Con riferimento alla domanda avente per oggetto le differenze retributive, detta domanda ( se non si è male inteso e pur dandosi atto che non si comprenda come ed in che modo possa affermarsi che la società convenuta abbia unilateralmente sospeso il rapporto di lavoro atteso che lo stesso è incontestatamente proseguito senza soluzione di continuità per tutto l'arco temporale dedotto in giudizio) si fonda sulla allegazione che la società datrice di lavoro è risultata non adempiente alla normativa contrattuale afferente il c.d. monte ore contrattualmente previsto, avendo detta società convenuta fatto svolgere al ricorrente – senza alcuna sostanziale giustificazione- un numero di ore lavorate inferiore a quello previsto da detta normativa, chiedendo – quindi- il pagamento delle ore non lavorate a seguito di detto inadempimento e pari alla differenza tra il monte ore contrattualmente pattuito e le ore effettivamente lavorate.
Detta domanda è fondata ai sensi e limiti di cui oltre.
Circa la determinazione del c.d. monte ore contrattualmente pattuito, lo stesso deve essere calcolato – sulla base di quanto espressamente disposto dall'art. 9 del CCNL applicabile- provvedendo, dapprima, alla determinazione della durata media giornaliera ( pari ad ore 7,8, ottenuta suddividendo la durata dell'orario di lavoro che contrattualmente è di norma pari a 39 ore settimanali per il numero - cinque- di giornate lavorative previste contrattualmente) e, poi, a moltiplicare il dato così ottenuto per le giornate lavorative risultanti dal calendario.
Tale determinazione non può che essere posta a confronto con le ore effettivamente lavorate (come risultanti dalle buste paga afferenti l'intera durata del periodo temporale dedotto in giudizio), ivi comprendendo non solo le ore di straordinario svolto ma anche le ore computate a titolo di permessi, ferie, ROL, periodi di malattia ed infortunio.
Gli importi così ottenuti devono essere posti a confronto tra di loro al fine di accertare se sussiste di una differenza a danno del lavoratore, con – in caso affermativo - conseguente condanna della società convenuta al pagamento di detta differenza atteso che in atti non è stata fornita dalla difesa di detta società la benchè minima prova in ordine a legittime cause giustificatrici detta differenza ( v. ad esempio la riduzione o momentanea mancanza di lavoro di cui all'art. 5 Regolamento della società cooperativa
4 convenuta) tra il c.d. monte ore contrattualmente pattuito e le ore effettivamente lavorate ( come sopra identificate)”.
“La difesa della società convenuta ha ( se non si è inteso male) dedotto la legittimità del proprio operato e – per
contro
- la infondatezza della domanda in esame evidenziando ( sia sulla base di quanto previsto dagli artt.
9-11 CCNL applicabile nel punto in cui demandano al Regolamento della società la distribuzione dell'orario sia sulla base di quanto previsto dall'art. 5 di detto Regolamento) che la retribuzione assicurata al ricorrente non è complessivamente inferiore a quella di u a normale società commerciale ma è solo proporzionata al numero di ore lavoratore, specificamente che tale comportamento della società è coerente con le disposizioni del contratto collettivo e della legge ( che appunto prevede una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro) ma soprattutto allo spirito mutualistico che caratterizza l'ente cooperativo che ha per scopo proprio quello di procurare occasioni di lavoro ai soci.
Si tratta di allegazioni difensive non fondate.
Il riferimento ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato è un evidente fuor d'opera atteso che la difesa di parte ricorrente non ha mai allegato una violazione del relativo precetto costituzionale.
Considerazione del tutto identica deve essere fatta con riferimento alla allegazione della difesa della società convenuta nel punto in cui evidenzia che quella assicurata al ricorrente è retribuzione non inferiore a quella di un dipendente di una normale società commerciale, a ciò aggiungendosi la osservazione che neppure è dato capire quali siano gli elementi concreti fondati tale apodittica valutazione.
Ugualmente del tutto assertiva è la affermazione che la retribuzione corrisposta “ è proporzionata alle ore lavorate” a ciò aggiungendosi la osservazione che si tratta di affermazioni e anche irrilevante atteso che l'oggetto del presente giudizio non è quello di stabilire detta fantomatica proporzione ma è quello – ben diverso – di stabilire se le ore lavorate e retribuite sono state conformi a quelle contrattualmente pattuite e se la differenza accertata (v. risultanze CTU) è giustificata o meno, con onere di allegazione e prova a carico della difesa di parte convenuta che nulla ha allegato e provato a riguardo.
Che la condotta della società sia stata coerente con il cd. spirito mutualistico è affermazione, da un lato, anch'essa apodittica (non essendo meglio specificate le ragioni di detto giudizio) e, dall'altro, del tutto irrilevante atteso che non è dato comprendere come il c.d. spirito mutualistico possa giustificare l'accertata differenza, a danno del lavoratore tra le ore contrattualmente pattuite e le ore la vorate e retribuite”.
Sulla base delle suesposte premesse è stato posto al nominato CTU lo specifico quesito risultante dall'incarico conferitogli (anche per quanto attiene il successivo punto relativo all'integrazione indennità di malattia di cui si dirà nel prosieguo).
5 All'esito dell'accertamento peritale, integralmente fatto proprio da questo Giudice, trattandosi di elaborato frutto di un lavoro estremamente articolato ed ampio, argomentato e convincente, anche rispetto alle repliche alle osservazioni critiche formulate dal CTP di parte resistente e dalla difesa del ricorrente, le relative differenze sono state quantificate in euro 1.515,61
(2.744,60 totale differenze cui vengono sottratti i ristorni del 2019 e del 2020 e l'integrazione di malattia, in quanto calcolata a parte). A detto importo deve aggiungersi la somma pari ad euro 248,84 relativa ai giorni di festività non goduti. Rispetto a detta rivendicazione, documentata in atti, non vi è stata contestazione alcuna da parte resistente tanto da ritenerne superflua la verifica contabile.
Quanto all'indennità di malattia. Con riguardo al diritto all' indennità di malattia il ricorso è fondato e deve essere accolto, nei limiti di cui sotto.
Il ricorrente ha riferito di essersi assentato dal lavoro a causa di malattia, regolarmente certificata (come da documentazione in atti) in diversi periodi in corso di rapporto e di aver percepito in relazione a questi ultimi unicamente la quota di indennità a carico dell' mentre la datrice di CP_2 lavoro convenuta ha integralmente omesso di corrispondere le quote a suo carico, come diversamente previsto dal CCNL di settore. Il credito, calcolato facendo applicazione dell'art. 63 lett. A) co.12 del CCNL, ammontava ad euro 841,79. La ha eccepito la Controparte_1 non applicabilità dell'art. 63 CCNL al ricorrente in quanto inserito in diversa sezione del CCNL – “sezione merci” mentre al rapporto de quo doveva farsi applicazione della sola “sezione cooperative”. L'esclusione di qualsiasi forma di partecipazione del datore di lavoro all'indennità di malattia derivava dall' applicazione della norma del Regolamento interno della cooperativa (art.12) secondo cui “a tutti i soci lavoratori in caso di malattia e maternità sia riconosciuta solo ed unicamente l'indennità CP_ erogata dall'Istituto competente ( )..” comunque non riferibile ad una deroga in peius delle previsioni della contrattazione collettiva né in contrasto con le disposizioni di legge (art. 6 co. 2 L.142/01) in quanto indennità non riferibile al concetto di “trattamento economico retributivo”. Inoltre, in applicazione dell' accordo aziendale di secondo livello del 2020 (doc. 10), a decorrere dal 1.09.2020 la aveva in realtà CP_1 riconosciuto, derogando in melius sia il regolamento che il CCNL, parte dell'indennità a carico del datore di lavoro- nelle percentuali dettagliate nel testo dell'accordo. Concludeva quindi assumendo che nulla fosse dovuto a tale titolo al socio lavoratore.
Anche in questo caso occorre premettere che le questioni giuridiche sottese sono già state affrontate dal Tribunale di Piacenza con sentenza n.
41/22 del 10.05.2022 confermata dalla Corte di Appello di Bologna con sentenza n.102/2023 del 9.03.2023 alle cui motivazioni, integralmente
6 condivise, si intende fare espresso richiamo ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Come compiutamente ricostruito dalla Corte di Appello Bologna nella pronuncia sopra citata “…nel CONTRATTO
[...]
Controparte_3
applicabile alla fattispecie nelle premesse generali si legge
[...]
"le associazioni cooperative e le OO.SS. stipulanti convengono che il trattamento economico del socio delle cooperative del settore e quello previsto dal presente CCNL e con le modalità le specificità definite nella
Sezione Cooperative contenuta nel presente CCNL, ferme restando le prerogative statutarie delle cooperative e le delibere delle assemblee sociali':
II testo contrattuale si articola poi in una parte intitolata "DISPOSIZIONI
GENERALI" dall'art. I all'art. 58 e da una parte intitolata PARTE
SPECIALE che a sua volta e composta dalla SEZIONE PRIMA - CCNL
TRASPORTO MERCI che comprende gli artt. da 59 a 67, dalla SEZIONE SECONDA - CCNL ASSOLOGISTICA che comprende gli articoli da 68 a
80 ed e applicabile "alle aziende aderenti all , ovvero a quelle Parte_2 rientranti nel campo di applicazione del relativo CCNL 7.7.2000", dalla
SEZIONE TERZA - COOPERAZIONE applicabile, per come individuato nelle relative premesse, "ai sensi della Legge 142/2001 e successive modifiche, a tutti gli organismi economici cooperativi che abbiano ad oggetto la prestazione di attività lavorativa di facchinaggio, di trasporto, di logistica e movimentazione merci come disciplinate dal CCNL, ad eccezione delle realtà operanti negli ambiti portuali ed autorizzate ai sensi della Legge 841/94 e successive modificazioni".
Nella premessa alla terza sezione speciale si Legge altresì "gli articoli di cui alta presente sezione integrano i corrispondenti articoli del CCNL. Gli articoli non citati si intendono applicabili integralmente".
Applicata alla interpretazione della norma contrattuale il disposto di cui agli artt. 1362 e segg. c.c. e segnatamente interpretando le clausole le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto, emerge come gli articoli di cui alia parte terza integrino quelli corrispondenti del CNL, comunque integralmente applicabili ove non citati. (…)
Quanto alla malattia e all'infortunio si rinviene nella terza sezione speciale, per quanto di più preminente interesse, la seguente statuizione "Artt. 26, 54 e 63 - Malattia, infortunio, tossicodipendenza, etilismo 1. Per quanta attiene il trattamento di malattia ed infortunio, si fa riferimento alle norme dei DPR 602/70 come modifica/ o dal Digs. 6 novembre 2001, n° 423, e comunque alle leggi vigenti in materia ed alle condizioni stabilite dagli istituti di previdenza ed assicurativi'.
7 II D.P.R. 602/70 nel testo come modificato con Legge 28 giugno 2012 , n.
92 prevede all'art. I "Ai lavoratori soci di società cooperative di lavoro, disciplinate dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile e dal decreta legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, le quali svolgono le attività indicate nell'allegato elenco ed ai lavoratori soci di organismi di fatto, esercenti le medesime attività, costituiti per il conseguimento degli scopi mutualistici propri delle società cooperative, le seguenti forme e di previdenza ed assistenza sociale si applicano secondo le norme, entro limiti e le modalità stabiliti dalle disposizioni legislative che regolano dette forme, nonché secondo quanto disposto nei successivi articoli: assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, assicurazione contra la tubercolosi, assegni familiari , gestiti dall'istituto nazionale della previdenza sociale;
assicurazione contra le malattie e per
Ia tutela delle lavoratrici madri, gestita dall'istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;
assicurazione contra gli infortuni sui lavoro e/o malattie professionali, gestita dall'istituto nazionale contra gli infortuni sul lavoro;
assistenza dell'ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani;
provvidenze della gestione case per lavoratori;
assicurazione socia1e per l'impiego. L'allegato elenco di attività lavorative potrà essere modificato con decreta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite /e organizzazioni sindacali interessate". Gli altri articoli non sono di rilievo disciplinando a fini qualificatori gli organismi di fatto, costituiti per il conseguimento degli scopi mutualistici, la documentazione da presentare e la contribuzione oggetto di versamento.
II D. Lgs. 423/01 "Disposizioni in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale per i soci di cooperative, a norma dell'articolo 4, comma 3 della legge 3 aprile 2001, n. 142" all'art. 1 specifica "1. Le norme del presente decreto disciplinano per i lavoratori soci degli organismi associativi individuati dall'articolo 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, e successive modificazioni, che svolgono le attività di cui all'elenco allegato al decreta del Ministero del
Lavoro e della previdenza sociale in data 3 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficia/e n. 297 del 20 dicembre 1999, Ia contribuzione previdenziale ed assistenziale dovuta agli enti previdenziali interessati per le seguenti forme di previdenza e di assistenza sociale: a) assicurazione per l'invalidità, Ia vecchiaia ed i superstiti;
b) assicurazione per l'assegno per il nucleo familiare;
c) assicurazione per le prestazioni economiche di malattia e maternità; d) assicurazione contro gli infortuni sui lavoro e le malattie professionali " e quindi si occupa all' art. 2 della omogeneizzazione della retribuzione imponibile e all'art. 3 dell' adeguamento della misura della contribuzione previdenziale e non piuttosto delle prestazioni da erogarsi ai lavoratori .
L'art. 63 del CCNL in esame, di rilievo per la presente controversia, rubricato "Malattia, infortunio, cure termali" recita nella parte qui di
8 interesse "12. Ai lavoratori non in periodo di prova, nell'ambito dell'arco temporale individuato secondo le quantità e modalità di cui al comma 8 lettera A) del presente articolo, verrà accordato il seguente trattamento complessivo:
corresponsione dell'intera retribuzione globale mensile per 3 mesi e della metà di essa per altri 5 mesi, se aventi anzianità di servizio non superiore a 5 anni;
corresponsione dell'intera retribuzione globale mensile per 5 mesi e della metà di essa per altri 7, se aventi anzianità di servizio superiore a 5 anni.
Il trattamento sopra stabilito non si cumula con le indennità dovute dall' ma le integra per differenza, nell'ambito dei singoli periodi di CP_2 retribuzione mensile, nel rispetto dei criteri avanti dettati.
Per la determinazione delle quote di integrazione a carico dell'azienda si prende in considerazione unicamente la parte di indennità afferente la normale retribuzione globale mensile di cui all'art.61 del CCNL comma 1 punti 1, 2, 3, 4 e 6 aumentata figurativamente dell'incidenza contributiva a carico del dipendente.
In ciascun periodo di retribuzione l'azienda corrisponderà al lavoratore l'intero trattamento di cui al presente articolo mantenendo distinte le quote di integrazione da quelle relative all'indennità in relazione alle quali rimetterà copia della documentazione predisposta per l' ". CP_2
L'interpretazione delle norme contrattuali in applicazione degli indicati principi non appare validare le argomentazioni di cui all'atto di appello.
Ed invero, stante la valenza integrativa delle disposizioni contenute nella sezione terza siccome esplicitato, il richiamo contenuto nell'articolo di parte speciale al disposto di cui al DPR 602/70 come operato e alia ulteriore generica normativa richiamata, appare meramente individuare l'apparato normativo inerente l'ambito cooperativo latamente inteso inerendo il DPR richiamato il "Riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi”, apparato di per sé che non esclude la possibile individuazione di più pregnanti tutele in favore del lavoratore. Ciò trova conferma anche nel disposto del D. Lgs. 423/01 che parimenti si occupa della individuazione della quantificazione dei contributi da corrispondersi e non delle prestazioni da erogare.
Non è pertanto configurabile alcuna deroga al disposto dell'art. 63 del
CCNL come sopra riportato che fornisce una disciplina avente caratteristiche di più puntuale indicazione delle prestazioni poste a carico
9 della parte datoriale nella ricorrenza delle situazioni disciplinate dalla norma.
Ne consegue che, come correttamente osservato dal giudice di prime cure, il regolamento interno della cooperativa all'art. 12 presenta una deroga in peius rispetto alla disciplina approntata dal CCNL laddove prevede a tutti i soci lavoratori, in caso di malattia e maternità sarà riconosciuta solo ed unicamente l'indennità erogata dall'istituto competente ( ). (…). CP_2
Invero secondo la giurisprudenza di legittimità a cui si intende dare continuità "In tema di società cooperative, nel regime dettato dalla l. n. 142 del 2001 , al socio lavoratore subordinato spetta la corresponsione di un trattamento economico complessivo (ossia concernente la retribuzione base e le altre voci retributive) comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, la cui applicabilità , quanto ai minimi contrattuali, non è condizionata dall'entrata in vigore del regolamento previsto dall' art. 6 della I. n. 142 del 2001, che e destinato a disciplinare, essenzialmente, le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci e ad indicare le norme, anche collettive, applicabili, non può contenere disposizioni derogatorie di minor favore rispetto alle previsioni collettive di categoria" (Cassazione civile, sez. lav. 21/02/2019 n. 5189).
Spiega la Corte in motivazione "16. La L. n. 142 del 2001, nell'ottica di estendere ai soci lavoratori di cooperativa le tutele proprie del lavoro subordinato, ha disposto all'art. 3, comma 1, che: "Fermo restando quanta previsto dalla L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 36, le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese informa di lavoro autonomo".
Sulla stessa linea si colloca la previsione dell'art. 6, comma 2, della medesima legge che, a seguito delle modifiche introdotte dalla L. L. n. 30 del 2003, art. 1, comma 9, lett. f), ha stabilito come il rinvio ai contratti collettivi nazionali operasse solo per il "trattamento economico minimo di cui all'art. 3, comma 1", escludendo che il regolamento cooperativo potesse contenere disposizioni derogatorie in peius rispetto a tale trattamento minima.
In questa contesto e intervenuto il D.L. n. 248 del 2007, convertito in L. n.
31 del 2008, che all'art.7, comma 4, ha previsto: "Fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di società cooperative, in presenza di una pluralità di contratti collettivi della
10 medesima categoria, le società cooperative che svolgono attività ricomprese nell'ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi della L. 3 aprile 2001, n. 142, art. 3, comma 1, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria".
Tale previsione, come si legge in Corte Cost. n. 51 del 2015, e stata adottata all'indomani del Protocollo d'intesa, sottoscritto il 10 ottobre 2007 da Ministero del lavoro, Ministero dello sviluppo economico, AGCL
Confcooperative, Legacoop, CGIL, CISL, UIL, in cui il Governo assumeva l'impegno di avviare "ogni idonea iniziativa amministrativa affinché le cooperative adottino trattamenti economici complessivi del lavoro subordinato, previsti dalla L. 3 aprile 2001, n. 142, art. 3, comma 1, non inferiori a quelli previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto dalle associazioni del movimento cooperativo e dalle organizzazioni sindacali per ciascuna parte sociale comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel settore di riferimento" (punto C).
L'obiettivo condiviso dai firmatari del Protocollo e di contestare l'applicazione di contratti collettivi sottoscritti da organizzazioni datoriali e sindacali di non accertata rappresentatività, che prevedano trattamenti retributivi potenzialmente in contrasto con la nozione di retribuzione sufficiente, di cui all'art. 36 Cost., secondo l'interpretazione fornitane dalla giurisprudenza in collegamento con l'art. 2099 c.c.". L'art. 7 in esame, al pari della L. n. 142 del 2001, art. 3, richiama i trattamenti economici complessivi minimi previsti dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative, quale parametro esterno e indiretto di commisurazione del trattamento economico complessivo ai criteri di proporzionalità e sufficienza della retribuzione, previsti dall'art. 36 Cost., di cui si impone l'osservanza anche al lavoro dei soci di cooperative.
II fatto che nel tempo sia stata attribuita alla contrattazione collettiva, nel settore privato e poi anche nel settore pubblico, il ruolo di fonte regolatrice nell'attuazione della garanzia costituzionale di cui all'art. 36 Cost., non impedisce al legislatore di intervenire a fissare in modo inderogabile la retribuzione sufficiente, attraverso, ad esempio, la previsione del salario Con minimo legale, suggerito dall' come politico per garantire una "giusta retribuzione" (ed oggetto della Legge Delega. 183 del 2014, art. 1, comma
7, Zeit. g), in questa parte rimasta inattuata) oppure, come avvenuto nella materia in esame, attraverso il rinvio alla contrattazione collettiva.
L'attuazione per via legislativa dell'art. 36 Cost., nella perdurante in attuazione dell'art. 39 Cost., non comporta il riconoscimento di efficacia
11 erga omnes del contralto collettivo ma l'utilizzazione della stessa quale parametro esterno, con effetti vincolanti (cfr. Corte Cost. n. 51 del 2015).
La L. n. 31 del 2008, art. 7, presuppone un concorso tra contratti collettivi nazionali applicabili in un medesimo ambito ("in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria”) e attribuisce riconoscimento legale ai trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative nella categoria e quindi presumibilmente capaci di realizzare assetti degli interessi collettivi più coerenti col criterio di cui all'art. 36 Cost., rispetto ai contratti conclusi da associazioni comparativamente minoritarie nella categoria.
Come si legge nella sentenza della Corte Cost. n. 51 del 2015,
"nell'effettuare un rinvio alla fonte collettiva che, meglio di altre, recepisce l'andamento delle dinamiche retributive nei settori in cui operano le società cooperative, l'articolo censurato (D.L. n. 248 del 2007, art. 7 n.d.r.) si propone di contrastare forme di competizione salariale al ribasso, in linea con l'indirizzo giurisprudenziale che, da tempo, ritiene conforme ai requisiti della proporzionalità e della sufficienza (art. 36 Cost.) la retribuzione concordata nei contralti collettivi di lavoro firmati da associazioni comparativamente più rappresentative", (in tal senso anche Cass. n.
17583 de/2014; n. 19832 del2013).
Dall'assetto come ricostruito non deriva alcun rischio di lesione del principio di libertà sindacale e del pluralismo sindacale. La scelta legislativa di dare attuazione all'art. 36 Cost., fissando standard minimi inderogabili validi sui territorio nazionale, a tal fine generalizzando l'obbligo di rispettare i trattamenti minimi fissati dai contratti collettivi conclusi da/le associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative nella categoria, non fa venir meno il diritto delle organizzazioni minoritarie di esercitare la libertà sindacale attraverso la stipula di contratti collettivi, ma limita nei contenuti tale libertà, dovendo essere comunque garantiti livelli retribuivi almeno uguali a quelli minimi normativamente imposti.
Parimenti, le singole società cooperative potranno scegliere il contratto collettivo da applicare ma non potranno riservare ai soci lavoratori un trattamento economico complessivo inferiore a quello che il legislatore ha ritenuto idoneo a soddisfare i requisiti di sufficienza e proporzionalità della retribuzione".
Giova altresì rammentare, in punto di diritto, riguardo alla validità ed efficacia degli accordi aziendali ed ai rapporti tra gli stessi e i contratti nazionali, quanto affermato dalla Suprema Corte in alcuni recentissimi arresti:
“L'indirizzo interpretativo di questa Corte è infatti consolidato (trovando applicazione anche nell'ambito del pubblico impiego privatizzato: Cass. 26 maggio 2008, n. 13544; Cass. 13 gennaio 2016, n. 355; Cass. 6 aprile
12 2017, n. 8892), e meritevole di continuità per la sua condivisibile correttezza, nel ritenere che il rapporto fra contratti collettivi di diverso ambito territoriale debba essere regolato, non già in base ai principi di gerarchia e di specialità propri delle fonti legislative, ma della effettiva volontà delle parti sociali, in ragione di una reciproca autonomia delle due discipline (e di un loro diverso ambito applicativo, secondo il criterio di competenza e di specialità nel rispetto del principio di autonomia talché la fonte collettiva prossima agli interessi disciplinati è, nei limiti della normativa inderogabile di legge, prevalente sulle altre consimili: Cass. 19 febbraio 1988, n. 1759), che ha trovato riscontro nel mondo sindacale anche nell'aspetto delle relazioni industriali (Cass. 18 settembre 2007, n.
19351). Ebbene, in virtù del principio dell'autonomia negoziale stabilito dall'art. 1322 c.c., i contratti territoriali possono prorogare l'efficacia dei contratti nazionali e derogarli, anche in pejus senza che osti il disposto dell'art. 2077 c.c., fatta salva solamente la salvaguardia dei diritti già definitivamente acquisiti nel patrimonio dei lavoratori, non suscettibili di un trattamento deteriore in ragione della posteriore normativa di eguale o diverso livello (Cass. 18 maggio 2010, n. 12098); sicché, l'effettiva volontà delle parti sociali deve essere desunta attraverso il coordinamento delle diverse disposizioni delle fonti collettive, aventi tutte pari dignità e forza vincolante, con la conseguenza che i rispettivi fatti costitutivi ed estintivi non interagiscono, rispondendo ciascuna disciplina a regole proprie in ragione dei diversi agenti contrattuali e del loro diverso ambito territoriale (Cass. 2 marzo 2021, n. 5651; Cass. n. 17939/22).
“I contratti collettivi aziendali sono applicabili a tutti i lavoratori dell'azienda, ancorché non iscritti alle organizzazioni sindacali stipulanti, con l'unica eccezione di quei lavoratori che, aderendo ad una organizzazione sindacale diversa, condividono con essa l'esplicito dissenso dall'accordo, potendo eventualmente essere vincolati da un accordo sindacale separato. (Cass. n. 31201/21)”.
Facendo riferimento al caso di specie, è documentale che – riguardo alla specifica richiesta, per i giorni di malattia relativi a marzo 2017, maggio
2019 nulla sia stato corrisposto a titolo di indennità da parte della
, con la conseguenza che per tali mesi sono dovute le somme CP_1 richieste e dettagliate nelle note autorizzate dalla difesa di parte ricorrente
(euro 255,37 + 309,13); diversamente per quanto attiene i periodi successivi, ovvero le assenze per malattia verificatesi dopo il settembre 2020 – in vigenza dell'accordo di secondo livello – rispetto al quale non sono emerse ragioni ostative alla sua applicazione, è stato accertato che la differenza tra quanto dovuto secondo le previsioni dell'accordo e quanto effettivamente percepito ammonta ad euro 402,05, così per un importo complessivo di euro 966,55.
Ciascuno degli importi riconosciuti, trattandosi di crediti di lavoro, deve essere maggiorato di interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo.
13 Le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo tenuto conto del valore della controversia, della sua complessità e dell'attività in concreto svolta, seguono la soccombenza con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Diversamente spese di CTU, già liquidate con separato decreto, devono porsi definitivamente a carico di entrambe le parti in via solidale, in considerazione dell'interesse di entrambe le parti alla verifica contabile degli importi e delle considerevoli imprecisioni nei conteggi allegati da parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
in accoglimento del ricorso, condanna al Controparte_5 pagamento in favore del ricorrente , della somma pari ad euro Parte_1
1.764,45 a titolo di differenze retributive e della somma peri ad euro
966,55 a titolo di integrazione indennità malattia, ciascuna oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo;
condanna la resistente alla refusione delle spese Controparte_5 di lite che si liquidano in euro 2.700,00 oltre rimb. forf. spese gen. Iva e cpa come per legge con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
pone definitivamente a carico solidale delle parti le spase di ctu già liquidate con separato provvedimento.
Fissa il termine di gg. 60 per il deposito della sentenza
Piacenza, 17/02/2025 il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Camilla Milani
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PIACENZA
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Camilla Milani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso, anche Parte_1 C.F._1 disgiuntamente, dagli avv.ti Jacobo Sanchez Codoni e Matteo Vricella ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Brescia, via Solferino 31, come da procura in atti-
-RICORRENTE –
contro
(C.F. e P.I. Controparte_1
), in persona del Presidente del Consiglio di P.IVA_1 amministrazione, rappresentata e difesa dall' avv. Enrico Fornasari ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Piacenza, Via Cavour n.
43, come da procura in atti
- RESISTENTE –
Oggetto: retribuzione
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
***
RAGIONI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 414 c.p.c. depositato in data 09.06.2022 ha Parte_1 dedotto di essere dipendente della cooperativa convenuta a far tempo dal
14.10.2023 con contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, con qualifica di operaio inquadrato al livello 4S del CCNL Spedizioni, Trasporto Merci e Logistica, prestando la propria attività lavorativa all' interno del magazzino Ikea – deposito C2 di Piacenza.
Ha asserito che, nell'arco del rapporto, la società resistente aveva, in più occasioni e in modo unilaterale, sospeso il rapporto di lavoro, impendendogli il raggiungimento del monte ore contrattualmente pattuito
(art. 9 CCNL sopra menzionato). Ha lamentato inoltre come non gli fossero state corrisposte le somme per i giorni di festività non goduti ed infine, di aver percepito, in riferimento ai periodi in cui si era assentato dal lavoro per malattia, come da documentazione in atti, unicamente l'indennità a carico dell e non quella a carico del datore di lavoro CP_2 come previsto dal CCNL applicato. Ha quindi insistito per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare l'illegittima sospensione/interruzione di fatto dalla prestazione del ricorrente operata unilateralmente dalla resistente nei periodi indicati in narrativa;
accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire la retribuzione mensile contrattualmente pattuita per tutta la durata del rapporto di lavoro;
accertare e dichiarare la mancata corresponsione integrale delle integrazioni all'indennità di malattia come prevista dall'art. 63 CCNL del settore;
accertare e dichiarare l'omesso integrale pagamento della retribuzione relativa ai giorni di festività;
accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento di tutte le somme di cui in narrativa e per i titoli ivi indicati;
per l'effetto, condannare la resistente al pagamento delle seguenti somme
• € 4.189,65 a titolo di retribuzione ordinaria e/o risarcimento da illegittima unilaterale sospensione del rapporto di lavoro;
• € 841,79 per integrazioni alle indennità di malattia;
• € 248,84 a titolo di retribuzione per festività; così per complessivi € 5.280,28, detratti i “ristorni” ricevuti negli anni 2019 e 2020, pari a € 645,47+582,32, così per complessivi € 4.052,49 o la diversa somma, superiore o inferiore, che risulterà di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo.
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre IVA e CPA. Con distrazione in favore dei difensori antistatari.”
si è regolarmente Controparte_1 costituita, eccependo preliminarmente l'intervenuta estinzione per prescrizione di parte della pretesa azionata dal ricorrente, contestando nel merito le avverse deduzioni in ordine al computo della retribuzione e sostenendo che per le ore effettivamente lavorate il socio lavoratore fosse stato regolarmente retribuito. Con riferimento all'indennità rivendicata, osservava che il CCNL applicato al caso di specie fosse sì quello indicato dal ricorrente, ma, vista la natura di società cooperativa, dovesse farsi riferimento alla sola sezione riservata allo specifico dove non è prevista alcuna indennità a carico del datore di
2 lavoro in caso di malattia e di infortunio;
che tale circostanza fosse nota al ricorrente, sulla base della lettera di assunzione sottoscritta da entrambe le parti in causa (doc. 8 parte resistente) e in particolar modo in ragione dell'accordo aziendale sottoscritto il 7 luglio-28 agosto 2020 (doc. 10 di parte resistente), previsione che, derogando in melius le disposizioni del CCNL, aveva portato al riconoscimento di una percentuale di l'indennità integrativa in caso di malattia da porsi a carico del datore di lavoro effettivamente corrisposta. Insisteva quindi per il rigetto del ricorso e la condanna di controparte alla refusione delle spese di lite.
La scrivente, divenuta medio tempore titolare del procedimento, istruiva la causa con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti ed espletamento di CTU contabile.
All'udienza del 13.02.2025 i procuratori delle parti hanno discusso la causa e la stessa è stata decisa come da dispositivo con l'indicazione del termine di 60 giorni per il deposito della motivazione.
Il ricorso è in parte fondato e merita accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Quanto all'eccezione di prescrizione L'eccezione preliminare di prescrizione formulata da parte convenuta non è fondata. La convenuta, considerata la consistenza CP_1 occupazionale e tenuto conto della data di assunzione del ricorrente che assicurerebbe l'applicabilità della tutela reintegratoria, ha eccepito la prescrizione estintiva ex art. 2948 co. 4 c.c. della pretesa avanzata in giudizio e relative a differenze retributive, nel periodo antecedente i cinque anni rispetto alla data di notifica del ricorso – 06.09.2022 e in assenza di precedenti atti interruttivi, cui conseguirebbe pertanto l'estinzione dei rispettivi diritti per periodo anteriore al 7 settembre 2017. Sul punto si richiama l'orientamento espresso dalla recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del
2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.” (Cass. n. 24246 del 06.09.2022, confermata da Cass. n. 18008/2024 del 01.07.2024). Facendo applicazione del suesposto principio al caso di specie, deve rilevarsi che per il ricorrente il termine di prescrizione inizierebbe a decorrere solo dal momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Dalla documentazione in atti e dalle allegazioni di parte è emerso diversamente che il ricorrente sia attualmente socio e lavoratore della
3 Cooperativa convenuta con la conseguenza che il termine di prescrizione quinquennale non è senz'altro decorso, non potendosi allo stato neppure indicare alcun dies a quo di inizio della decorrenza della causa estintiva.
Quanto al diritto al monte ore contrattuale
Le questioni giuridiche sottese sono già state affrontate dalla recente giurisprudenza di legittimità (Cfr. ex multis Cass. 14419/2019), di merito
(CdA Milano n. 2111 del 22.10.2019; CdA Milano n. 1935/2020) oltre che, in una causa del tutto analoga alla presente, dal Tribunale di Piacenza, decisa con sentenza n. 259/2024 pubblicata il 08.01.2025, le cui motivazioni, integralmente condivise, sono qui richiamate e trascritte ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.: “Con riferimento alla domanda avente per oggetto le differenze retributive, detta domanda ( se non si è male inteso e pur dandosi atto che non si comprenda come ed in che modo possa affermarsi che la società convenuta abbia unilateralmente sospeso il rapporto di lavoro atteso che lo stesso è incontestatamente proseguito senza soluzione di continuità per tutto l'arco temporale dedotto in giudizio) si fonda sulla allegazione che la società datrice di lavoro è risultata non adempiente alla normativa contrattuale afferente il c.d. monte ore contrattualmente previsto, avendo detta società convenuta fatto svolgere al ricorrente – senza alcuna sostanziale giustificazione- un numero di ore lavorate inferiore a quello previsto da detta normativa, chiedendo – quindi- il pagamento delle ore non lavorate a seguito di detto inadempimento e pari alla differenza tra il monte ore contrattualmente pattuito e le ore effettivamente lavorate.
Detta domanda è fondata ai sensi e limiti di cui oltre.
Circa la determinazione del c.d. monte ore contrattualmente pattuito, lo stesso deve essere calcolato – sulla base di quanto espressamente disposto dall'art. 9 del CCNL applicabile- provvedendo, dapprima, alla determinazione della durata media giornaliera ( pari ad ore 7,8, ottenuta suddividendo la durata dell'orario di lavoro che contrattualmente è di norma pari a 39 ore settimanali per il numero - cinque- di giornate lavorative previste contrattualmente) e, poi, a moltiplicare il dato così ottenuto per le giornate lavorative risultanti dal calendario.
Tale determinazione non può che essere posta a confronto con le ore effettivamente lavorate (come risultanti dalle buste paga afferenti l'intera durata del periodo temporale dedotto in giudizio), ivi comprendendo non solo le ore di straordinario svolto ma anche le ore computate a titolo di permessi, ferie, ROL, periodi di malattia ed infortunio.
Gli importi così ottenuti devono essere posti a confronto tra di loro al fine di accertare se sussiste di una differenza a danno del lavoratore, con – in caso affermativo - conseguente condanna della società convenuta al pagamento di detta differenza atteso che in atti non è stata fornita dalla difesa di detta società la benchè minima prova in ordine a legittime cause giustificatrici detta differenza ( v. ad esempio la riduzione o momentanea mancanza di lavoro di cui all'art. 5 Regolamento della società cooperativa
4 convenuta) tra il c.d. monte ore contrattualmente pattuito e le ore effettivamente lavorate ( come sopra identificate)”.
“La difesa della società convenuta ha ( se non si è inteso male) dedotto la legittimità del proprio operato e – per
contro
- la infondatezza della domanda in esame evidenziando ( sia sulla base di quanto previsto dagli artt.
9-11 CCNL applicabile nel punto in cui demandano al Regolamento della società la distribuzione dell'orario sia sulla base di quanto previsto dall'art. 5 di detto Regolamento) che la retribuzione assicurata al ricorrente non è complessivamente inferiore a quella di u a normale società commerciale ma è solo proporzionata al numero di ore lavoratore, specificamente che tale comportamento della società è coerente con le disposizioni del contratto collettivo e della legge ( che appunto prevede una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro) ma soprattutto allo spirito mutualistico che caratterizza l'ente cooperativo che ha per scopo proprio quello di procurare occasioni di lavoro ai soci.
Si tratta di allegazioni difensive non fondate.
Il riferimento ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato è un evidente fuor d'opera atteso che la difesa di parte ricorrente non ha mai allegato una violazione del relativo precetto costituzionale.
Considerazione del tutto identica deve essere fatta con riferimento alla allegazione della difesa della società convenuta nel punto in cui evidenzia che quella assicurata al ricorrente è retribuzione non inferiore a quella di un dipendente di una normale società commerciale, a ciò aggiungendosi la osservazione che neppure è dato capire quali siano gli elementi concreti fondati tale apodittica valutazione.
Ugualmente del tutto assertiva è la affermazione che la retribuzione corrisposta “ è proporzionata alle ore lavorate” a ciò aggiungendosi la osservazione che si tratta di affermazioni e anche irrilevante atteso che l'oggetto del presente giudizio non è quello di stabilire detta fantomatica proporzione ma è quello – ben diverso – di stabilire se le ore lavorate e retribuite sono state conformi a quelle contrattualmente pattuite e se la differenza accertata (v. risultanze CTU) è giustificata o meno, con onere di allegazione e prova a carico della difesa di parte convenuta che nulla ha allegato e provato a riguardo.
Che la condotta della società sia stata coerente con il cd. spirito mutualistico è affermazione, da un lato, anch'essa apodittica (non essendo meglio specificate le ragioni di detto giudizio) e, dall'altro, del tutto irrilevante atteso che non è dato comprendere come il c.d. spirito mutualistico possa giustificare l'accertata differenza, a danno del lavoratore tra le ore contrattualmente pattuite e le ore la vorate e retribuite”.
Sulla base delle suesposte premesse è stato posto al nominato CTU lo specifico quesito risultante dall'incarico conferitogli (anche per quanto attiene il successivo punto relativo all'integrazione indennità di malattia di cui si dirà nel prosieguo).
5 All'esito dell'accertamento peritale, integralmente fatto proprio da questo Giudice, trattandosi di elaborato frutto di un lavoro estremamente articolato ed ampio, argomentato e convincente, anche rispetto alle repliche alle osservazioni critiche formulate dal CTP di parte resistente e dalla difesa del ricorrente, le relative differenze sono state quantificate in euro 1.515,61
(2.744,60 totale differenze cui vengono sottratti i ristorni del 2019 e del 2020 e l'integrazione di malattia, in quanto calcolata a parte). A detto importo deve aggiungersi la somma pari ad euro 248,84 relativa ai giorni di festività non goduti. Rispetto a detta rivendicazione, documentata in atti, non vi è stata contestazione alcuna da parte resistente tanto da ritenerne superflua la verifica contabile.
Quanto all'indennità di malattia. Con riguardo al diritto all' indennità di malattia il ricorso è fondato e deve essere accolto, nei limiti di cui sotto.
Il ricorrente ha riferito di essersi assentato dal lavoro a causa di malattia, regolarmente certificata (come da documentazione in atti) in diversi periodi in corso di rapporto e di aver percepito in relazione a questi ultimi unicamente la quota di indennità a carico dell' mentre la datrice di CP_2 lavoro convenuta ha integralmente omesso di corrispondere le quote a suo carico, come diversamente previsto dal CCNL di settore. Il credito, calcolato facendo applicazione dell'art. 63 lett. A) co.12 del CCNL, ammontava ad euro 841,79. La ha eccepito la Controparte_1 non applicabilità dell'art. 63 CCNL al ricorrente in quanto inserito in diversa sezione del CCNL – “sezione merci” mentre al rapporto de quo doveva farsi applicazione della sola “sezione cooperative”. L'esclusione di qualsiasi forma di partecipazione del datore di lavoro all'indennità di malattia derivava dall' applicazione della norma del Regolamento interno della cooperativa (art.12) secondo cui “a tutti i soci lavoratori in caso di malattia e maternità sia riconosciuta solo ed unicamente l'indennità CP_ erogata dall'Istituto competente ( )..” comunque non riferibile ad una deroga in peius delle previsioni della contrattazione collettiva né in contrasto con le disposizioni di legge (art. 6 co. 2 L.142/01) in quanto indennità non riferibile al concetto di “trattamento economico retributivo”. Inoltre, in applicazione dell' accordo aziendale di secondo livello del 2020 (doc. 10), a decorrere dal 1.09.2020 la aveva in realtà CP_1 riconosciuto, derogando in melius sia il regolamento che il CCNL, parte dell'indennità a carico del datore di lavoro- nelle percentuali dettagliate nel testo dell'accordo. Concludeva quindi assumendo che nulla fosse dovuto a tale titolo al socio lavoratore.
Anche in questo caso occorre premettere che le questioni giuridiche sottese sono già state affrontate dal Tribunale di Piacenza con sentenza n.
41/22 del 10.05.2022 confermata dalla Corte di Appello di Bologna con sentenza n.102/2023 del 9.03.2023 alle cui motivazioni, integralmente
6 condivise, si intende fare espresso richiamo ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Come compiutamente ricostruito dalla Corte di Appello Bologna nella pronuncia sopra citata “…nel CONTRATTO
[...]
Controparte_3
applicabile alla fattispecie nelle premesse generali si legge
[...]
"le associazioni cooperative e le OO.SS. stipulanti convengono che il trattamento economico del socio delle cooperative del settore e quello previsto dal presente CCNL e con le modalità le specificità definite nella
Sezione Cooperative contenuta nel presente CCNL, ferme restando le prerogative statutarie delle cooperative e le delibere delle assemblee sociali':
II testo contrattuale si articola poi in una parte intitolata "DISPOSIZIONI
GENERALI" dall'art. I all'art. 58 e da una parte intitolata PARTE
SPECIALE che a sua volta e composta dalla SEZIONE PRIMA - CCNL
TRASPORTO MERCI che comprende gli artt. da 59 a 67, dalla SEZIONE SECONDA - CCNL ASSOLOGISTICA che comprende gli articoli da 68 a
80 ed e applicabile "alle aziende aderenti all , ovvero a quelle Parte_2 rientranti nel campo di applicazione del relativo CCNL 7.7.2000", dalla
SEZIONE TERZA - COOPERAZIONE applicabile, per come individuato nelle relative premesse, "ai sensi della Legge 142/2001 e successive modifiche, a tutti gli organismi economici cooperativi che abbiano ad oggetto la prestazione di attività lavorativa di facchinaggio, di trasporto, di logistica e movimentazione merci come disciplinate dal CCNL, ad eccezione delle realtà operanti negli ambiti portuali ed autorizzate ai sensi della Legge 841/94 e successive modificazioni".
Nella premessa alla terza sezione speciale si Legge altresì "gli articoli di cui alta presente sezione integrano i corrispondenti articoli del CCNL. Gli articoli non citati si intendono applicabili integralmente".
Applicata alla interpretazione della norma contrattuale il disposto di cui agli artt. 1362 e segg. c.c. e segnatamente interpretando le clausole le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto, emerge come gli articoli di cui alia parte terza integrino quelli corrispondenti del CNL, comunque integralmente applicabili ove non citati. (…)
Quanto alla malattia e all'infortunio si rinviene nella terza sezione speciale, per quanto di più preminente interesse, la seguente statuizione "Artt. 26, 54 e 63 - Malattia, infortunio, tossicodipendenza, etilismo 1. Per quanta attiene il trattamento di malattia ed infortunio, si fa riferimento alle norme dei DPR 602/70 come modifica/ o dal Digs. 6 novembre 2001, n° 423, e comunque alle leggi vigenti in materia ed alle condizioni stabilite dagli istituti di previdenza ed assicurativi'.
7 II D.P.R. 602/70 nel testo come modificato con Legge 28 giugno 2012 , n.
92 prevede all'art. I "Ai lavoratori soci di società cooperative di lavoro, disciplinate dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile e dal decreta legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, le quali svolgono le attività indicate nell'allegato elenco ed ai lavoratori soci di organismi di fatto, esercenti le medesime attività, costituiti per il conseguimento degli scopi mutualistici propri delle società cooperative, le seguenti forme e di previdenza ed assistenza sociale si applicano secondo le norme, entro limiti e le modalità stabiliti dalle disposizioni legislative che regolano dette forme, nonché secondo quanto disposto nei successivi articoli: assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, assicurazione contra la tubercolosi, assegni familiari , gestiti dall'istituto nazionale della previdenza sociale;
assicurazione contra le malattie e per
Ia tutela delle lavoratrici madri, gestita dall'istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;
assicurazione contra gli infortuni sui lavoro e/o malattie professionali, gestita dall'istituto nazionale contra gli infortuni sul lavoro;
assistenza dell'ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani;
provvidenze della gestione case per lavoratori;
assicurazione socia1e per l'impiego. L'allegato elenco di attività lavorative potrà essere modificato con decreta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite /e organizzazioni sindacali interessate". Gli altri articoli non sono di rilievo disciplinando a fini qualificatori gli organismi di fatto, costituiti per il conseguimento degli scopi mutualistici, la documentazione da presentare e la contribuzione oggetto di versamento.
II D. Lgs. 423/01 "Disposizioni in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale per i soci di cooperative, a norma dell'articolo 4, comma 3 della legge 3 aprile 2001, n. 142" all'art. 1 specifica "1. Le norme del presente decreto disciplinano per i lavoratori soci degli organismi associativi individuati dall'articolo 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, e successive modificazioni, che svolgono le attività di cui all'elenco allegato al decreta del Ministero del
Lavoro e della previdenza sociale in data 3 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficia/e n. 297 del 20 dicembre 1999, Ia contribuzione previdenziale ed assistenziale dovuta agli enti previdenziali interessati per le seguenti forme di previdenza e di assistenza sociale: a) assicurazione per l'invalidità, Ia vecchiaia ed i superstiti;
b) assicurazione per l'assegno per il nucleo familiare;
c) assicurazione per le prestazioni economiche di malattia e maternità; d) assicurazione contro gli infortuni sui lavoro e le malattie professionali " e quindi si occupa all' art. 2 della omogeneizzazione della retribuzione imponibile e all'art. 3 dell' adeguamento della misura della contribuzione previdenziale e non piuttosto delle prestazioni da erogarsi ai lavoratori .
L'art. 63 del CCNL in esame, di rilievo per la presente controversia, rubricato "Malattia, infortunio, cure termali" recita nella parte qui di
8 interesse "12. Ai lavoratori non in periodo di prova, nell'ambito dell'arco temporale individuato secondo le quantità e modalità di cui al comma 8 lettera A) del presente articolo, verrà accordato il seguente trattamento complessivo:
corresponsione dell'intera retribuzione globale mensile per 3 mesi e della metà di essa per altri 5 mesi, se aventi anzianità di servizio non superiore a 5 anni;
corresponsione dell'intera retribuzione globale mensile per 5 mesi e della metà di essa per altri 7, se aventi anzianità di servizio superiore a 5 anni.
Il trattamento sopra stabilito non si cumula con le indennità dovute dall' ma le integra per differenza, nell'ambito dei singoli periodi di CP_2 retribuzione mensile, nel rispetto dei criteri avanti dettati.
Per la determinazione delle quote di integrazione a carico dell'azienda si prende in considerazione unicamente la parte di indennità afferente la normale retribuzione globale mensile di cui all'art.61 del CCNL comma 1 punti 1, 2, 3, 4 e 6 aumentata figurativamente dell'incidenza contributiva a carico del dipendente.
In ciascun periodo di retribuzione l'azienda corrisponderà al lavoratore l'intero trattamento di cui al presente articolo mantenendo distinte le quote di integrazione da quelle relative all'indennità in relazione alle quali rimetterà copia della documentazione predisposta per l' ". CP_2
L'interpretazione delle norme contrattuali in applicazione degli indicati principi non appare validare le argomentazioni di cui all'atto di appello.
Ed invero, stante la valenza integrativa delle disposizioni contenute nella sezione terza siccome esplicitato, il richiamo contenuto nell'articolo di parte speciale al disposto di cui al DPR 602/70 come operato e alia ulteriore generica normativa richiamata, appare meramente individuare l'apparato normativo inerente l'ambito cooperativo latamente inteso inerendo il DPR richiamato il "Riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi”, apparato di per sé che non esclude la possibile individuazione di più pregnanti tutele in favore del lavoratore. Ciò trova conferma anche nel disposto del D. Lgs. 423/01 che parimenti si occupa della individuazione della quantificazione dei contributi da corrispondersi e non delle prestazioni da erogare.
Non è pertanto configurabile alcuna deroga al disposto dell'art. 63 del
CCNL come sopra riportato che fornisce una disciplina avente caratteristiche di più puntuale indicazione delle prestazioni poste a carico
9 della parte datoriale nella ricorrenza delle situazioni disciplinate dalla norma.
Ne consegue che, come correttamente osservato dal giudice di prime cure, il regolamento interno della cooperativa all'art. 12 presenta una deroga in peius rispetto alla disciplina approntata dal CCNL laddove prevede a tutti i soci lavoratori, in caso di malattia e maternità sarà riconosciuta solo ed unicamente l'indennità erogata dall'istituto competente ( ). (…). CP_2
Invero secondo la giurisprudenza di legittimità a cui si intende dare continuità "In tema di società cooperative, nel regime dettato dalla l. n. 142 del 2001 , al socio lavoratore subordinato spetta la corresponsione di un trattamento economico complessivo (ossia concernente la retribuzione base e le altre voci retributive) comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, la cui applicabilità , quanto ai minimi contrattuali, non è condizionata dall'entrata in vigore del regolamento previsto dall' art. 6 della I. n. 142 del 2001, che e destinato a disciplinare, essenzialmente, le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci e ad indicare le norme, anche collettive, applicabili, non può contenere disposizioni derogatorie di minor favore rispetto alle previsioni collettive di categoria" (Cassazione civile, sez. lav. 21/02/2019 n. 5189).
Spiega la Corte in motivazione "16. La L. n. 142 del 2001, nell'ottica di estendere ai soci lavoratori di cooperativa le tutele proprie del lavoro subordinato, ha disposto all'art. 3, comma 1, che: "Fermo restando quanta previsto dalla L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 36, le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese informa di lavoro autonomo".
Sulla stessa linea si colloca la previsione dell'art. 6, comma 2, della medesima legge che, a seguito delle modifiche introdotte dalla L. L. n. 30 del 2003, art. 1, comma 9, lett. f), ha stabilito come il rinvio ai contratti collettivi nazionali operasse solo per il "trattamento economico minimo di cui all'art. 3, comma 1", escludendo che il regolamento cooperativo potesse contenere disposizioni derogatorie in peius rispetto a tale trattamento minima.
In questa contesto e intervenuto il D.L. n. 248 del 2007, convertito in L. n.
31 del 2008, che all'art.7, comma 4, ha previsto: "Fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di società cooperative, in presenza di una pluralità di contratti collettivi della
10 medesima categoria, le società cooperative che svolgono attività ricomprese nell'ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi della L. 3 aprile 2001, n. 142, art. 3, comma 1, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria".
Tale previsione, come si legge in Corte Cost. n. 51 del 2015, e stata adottata all'indomani del Protocollo d'intesa, sottoscritto il 10 ottobre 2007 da Ministero del lavoro, Ministero dello sviluppo economico, AGCL
Confcooperative, Legacoop, CGIL, CISL, UIL, in cui il Governo assumeva l'impegno di avviare "ogni idonea iniziativa amministrativa affinché le cooperative adottino trattamenti economici complessivi del lavoro subordinato, previsti dalla L. 3 aprile 2001, n. 142, art. 3, comma 1, non inferiori a quelli previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto dalle associazioni del movimento cooperativo e dalle organizzazioni sindacali per ciascuna parte sociale comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel settore di riferimento" (punto C).
L'obiettivo condiviso dai firmatari del Protocollo e di contestare l'applicazione di contratti collettivi sottoscritti da organizzazioni datoriali e sindacali di non accertata rappresentatività, che prevedano trattamenti retributivi potenzialmente in contrasto con la nozione di retribuzione sufficiente, di cui all'art. 36 Cost., secondo l'interpretazione fornitane dalla giurisprudenza in collegamento con l'art. 2099 c.c.". L'art. 7 in esame, al pari della L. n. 142 del 2001, art. 3, richiama i trattamenti economici complessivi minimi previsti dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative, quale parametro esterno e indiretto di commisurazione del trattamento economico complessivo ai criteri di proporzionalità e sufficienza della retribuzione, previsti dall'art. 36 Cost., di cui si impone l'osservanza anche al lavoro dei soci di cooperative.
II fatto che nel tempo sia stata attribuita alla contrattazione collettiva, nel settore privato e poi anche nel settore pubblico, il ruolo di fonte regolatrice nell'attuazione della garanzia costituzionale di cui all'art. 36 Cost., non impedisce al legislatore di intervenire a fissare in modo inderogabile la retribuzione sufficiente, attraverso, ad esempio, la previsione del salario Con minimo legale, suggerito dall' come politico per garantire una "giusta retribuzione" (ed oggetto della Legge Delega. 183 del 2014, art. 1, comma
7, Zeit. g), in questa parte rimasta inattuata) oppure, come avvenuto nella materia in esame, attraverso il rinvio alla contrattazione collettiva.
L'attuazione per via legislativa dell'art. 36 Cost., nella perdurante in attuazione dell'art. 39 Cost., non comporta il riconoscimento di efficacia
11 erga omnes del contralto collettivo ma l'utilizzazione della stessa quale parametro esterno, con effetti vincolanti (cfr. Corte Cost. n. 51 del 2015).
La L. n. 31 del 2008, art. 7, presuppone un concorso tra contratti collettivi nazionali applicabili in un medesimo ambito ("in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria”) e attribuisce riconoscimento legale ai trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative nella categoria e quindi presumibilmente capaci di realizzare assetti degli interessi collettivi più coerenti col criterio di cui all'art. 36 Cost., rispetto ai contratti conclusi da associazioni comparativamente minoritarie nella categoria.
Come si legge nella sentenza della Corte Cost. n. 51 del 2015,
"nell'effettuare un rinvio alla fonte collettiva che, meglio di altre, recepisce l'andamento delle dinamiche retributive nei settori in cui operano le società cooperative, l'articolo censurato (D.L. n. 248 del 2007, art. 7 n.d.r.) si propone di contrastare forme di competizione salariale al ribasso, in linea con l'indirizzo giurisprudenziale che, da tempo, ritiene conforme ai requisiti della proporzionalità e della sufficienza (art. 36 Cost.) la retribuzione concordata nei contralti collettivi di lavoro firmati da associazioni comparativamente più rappresentative", (in tal senso anche Cass. n.
17583 de/2014; n. 19832 del2013).
Dall'assetto come ricostruito non deriva alcun rischio di lesione del principio di libertà sindacale e del pluralismo sindacale. La scelta legislativa di dare attuazione all'art. 36 Cost., fissando standard minimi inderogabili validi sui territorio nazionale, a tal fine generalizzando l'obbligo di rispettare i trattamenti minimi fissati dai contratti collettivi conclusi da/le associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative nella categoria, non fa venir meno il diritto delle organizzazioni minoritarie di esercitare la libertà sindacale attraverso la stipula di contratti collettivi, ma limita nei contenuti tale libertà, dovendo essere comunque garantiti livelli retribuivi almeno uguali a quelli minimi normativamente imposti.
Parimenti, le singole società cooperative potranno scegliere il contratto collettivo da applicare ma non potranno riservare ai soci lavoratori un trattamento economico complessivo inferiore a quello che il legislatore ha ritenuto idoneo a soddisfare i requisiti di sufficienza e proporzionalità della retribuzione".
Giova altresì rammentare, in punto di diritto, riguardo alla validità ed efficacia degli accordi aziendali ed ai rapporti tra gli stessi e i contratti nazionali, quanto affermato dalla Suprema Corte in alcuni recentissimi arresti:
“L'indirizzo interpretativo di questa Corte è infatti consolidato (trovando applicazione anche nell'ambito del pubblico impiego privatizzato: Cass. 26 maggio 2008, n. 13544; Cass. 13 gennaio 2016, n. 355; Cass. 6 aprile
12 2017, n. 8892), e meritevole di continuità per la sua condivisibile correttezza, nel ritenere che il rapporto fra contratti collettivi di diverso ambito territoriale debba essere regolato, non già in base ai principi di gerarchia e di specialità propri delle fonti legislative, ma della effettiva volontà delle parti sociali, in ragione di una reciproca autonomia delle due discipline (e di un loro diverso ambito applicativo, secondo il criterio di competenza e di specialità nel rispetto del principio di autonomia talché la fonte collettiva prossima agli interessi disciplinati è, nei limiti della normativa inderogabile di legge, prevalente sulle altre consimili: Cass. 19 febbraio 1988, n. 1759), che ha trovato riscontro nel mondo sindacale anche nell'aspetto delle relazioni industriali (Cass. 18 settembre 2007, n.
19351). Ebbene, in virtù del principio dell'autonomia negoziale stabilito dall'art. 1322 c.c., i contratti territoriali possono prorogare l'efficacia dei contratti nazionali e derogarli, anche in pejus senza che osti il disposto dell'art. 2077 c.c., fatta salva solamente la salvaguardia dei diritti già definitivamente acquisiti nel patrimonio dei lavoratori, non suscettibili di un trattamento deteriore in ragione della posteriore normativa di eguale o diverso livello (Cass. 18 maggio 2010, n. 12098); sicché, l'effettiva volontà delle parti sociali deve essere desunta attraverso il coordinamento delle diverse disposizioni delle fonti collettive, aventi tutte pari dignità e forza vincolante, con la conseguenza che i rispettivi fatti costitutivi ed estintivi non interagiscono, rispondendo ciascuna disciplina a regole proprie in ragione dei diversi agenti contrattuali e del loro diverso ambito territoriale (Cass. 2 marzo 2021, n. 5651; Cass. n. 17939/22).
“I contratti collettivi aziendali sono applicabili a tutti i lavoratori dell'azienda, ancorché non iscritti alle organizzazioni sindacali stipulanti, con l'unica eccezione di quei lavoratori che, aderendo ad una organizzazione sindacale diversa, condividono con essa l'esplicito dissenso dall'accordo, potendo eventualmente essere vincolati da un accordo sindacale separato. (Cass. n. 31201/21)”.
Facendo riferimento al caso di specie, è documentale che – riguardo alla specifica richiesta, per i giorni di malattia relativi a marzo 2017, maggio
2019 nulla sia stato corrisposto a titolo di indennità da parte della
, con la conseguenza che per tali mesi sono dovute le somme CP_1 richieste e dettagliate nelle note autorizzate dalla difesa di parte ricorrente
(euro 255,37 + 309,13); diversamente per quanto attiene i periodi successivi, ovvero le assenze per malattia verificatesi dopo il settembre 2020 – in vigenza dell'accordo di secondo livello – rispetto al quale non sono emerse ragioni ostative alla sua applicazione, è stato accertato che la differenza tra quanto dovuto secondo le previsioni dell'accordo e quanto effettivamente percepito ammonta ad euro 402,05, così per un importo complessivo di euro 966,55.
Ciascuno degli importi riconosciuti, trattandosi di crediti di lavoro, deve essere maggiorato di interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo.
13 Le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo tenuto conto del valore della controversia, della sua complessità e dell'attività in concreto svolta, seguono la soccombenza con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Diversamente spese di CTU, già liquidate con separato decreto, devono porsi definitivamente a carico di entrambe le parti in via solidale, in considerazione dell'interesse di entrambe le parti alla verifica contabile degli importi e delle considerevoli imprecisioni nei conteggi allegati da parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
in accoglimento del ricorso, condanna al Controparte_5 pagamento in favore del ricorrente , della somma pari ad euro Parte_1
1.764,45 a titolo di differenze retributive e della somma peri ad euro
966,55 a titolo di integrazione indennità malattia, ciascuna oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo;
condanna la resistente alla refusione delle spese Controparte_5 di lite che si liquidano in euro 2.700,00 oltre rimb. forf. spese gen. Iva e cpa come per legge con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
pone definitivamente a carico solidale delle parti le spase di ctu già liquidate con separato provvedimento.
Fissa il termine di gg. 60 per il deposito della sentenza
Piacenza, 17/02/2025 il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Camilla Milani
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