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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/10/2025, n. 9686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9686 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
1
Proc. 7964 / 2023 R.G.
Tribunale di Napoli
Nona Sezione civile
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Giudice Unico EL EL PI ha pronunciato ex art. 429 comma 1 prima parte
c.p.c. mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione all'esito della udienza di discussione del 27/10/2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 7964/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto: risarcimento del danno da inadempimento contrattuale e manleva ex art. 1917 c.c., e vertente
TRA
con codice fiscale , elett.te dom.to in Napoli alla via Parte_1 C.F._1
Duomo n. 348 presso l'avv. Lucio Canonico, dal quale è rappresentato e difeso in virtù
di procura in calce al ricorso introduttivo
ATTORE
E
lla via G. Santacroce n. 68/A con codice fiscale Controparte_1 P.IVA_1
elett.te dom.to in Napoli al viale Michelangelo n. 33 presso l'avv. Giovanni Dimarzio,
dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce alla memoria difensiva
CONVENUTO
NONCHÉ
con codice fiscale , con sede legale in Controparte_2 P.IVA_2
via Marocchesa n. 14 - 31021 - Mogliano Veneto (TV)
TERZO CHIAMATO IN CAUSA - CONTUMACE 2
CONCLUSIONI :
le parti costituite concludono come da verbale di udienza del 27/10/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato il 21/3/2023 ai sensi dell'art. 447 bis c.p.c. e quindi nelle forme del rito locatizio, ha dedotto che con Parte_1
contratto stipulato l'1/11/2017, registrato all'Agenzia delle Entrate di Napoli 2
l'8/11/2017 al n. 9147/3T, il in Napoli Controparte_3
gli aveva concesso in locazione, ad uso abitativo, l'immobile facente parte del fabbricato sito in Napoli alla e, precisamente, l'appartamento posto Controparte_3
al piano sottostante, scala U, contraddistinto con l'interno n. 2, composto di 2 (due) vani
ed accessori, dietro pagamento di un canone di euro 4.800 annui, corrispondenti ad euro
400 al mese.
A dire dell'attore, dal mese di novembre 2019 nell'immobile suddetto si erano verificate copiose infiltrazioni di acqua che avevano causato l'allagamento di alcuni vani dell'appartamento, con conseguente rovina del soffitto e delle pareti della cucina e del soggiorno, oltre ingenti danni agli arredi ed alle suppellettili ivi esistenti. Di qui l'invito,
rivolto al ai sensi degli artt. 1575, 1576 e 1577 c.c., ad eseguire le riparazioni CP_1
necessarie ed urgenti dirette alla eliminazione delle cause delle infiltrazioni, oltre che a risarcire i danni e ridurre il canone . Successivamente con raccomandata a.r. n.
15436889624-1 del 10/2/2020 il nel ribadire quanto denunziato nelle precedenti Pt_1
missive, aveva comunicato che, attesa la impossibilità di adibire l'immobile all'uso per cui era stato destinato (abitazione), in data 30 marzo 2020 avrebbe rilasciato l'appartamento libero e vuoto di persone e cose.
L'attore ha precisato che in precedenza, in occasione del sopralluogo eseguito in data
24/01/2020, il tecnico di , nella persona del geom. , Controparte_2 Controparte_4
aveva accertato che le cause delle infiltrazioni erano da ricondurre alla cattiva 3
coibentazione dello spazio antistante il portone di ingresso del fabbricato, trattandosi di spazio sovrastante l'immobile condotto in locazione dal ricorrente e di pertinenza condominiale. Il ha lamentato che, sebbene fosse stata individuata la causa delle Pt_1
infiltrazioni, il non aveva provveduto alla esecuzione dei lavori diretti alla CP_1
eliminazione delle infiltrazioni per cui egli, con raccomandata n. 15436889625 - 2 del
28/2/2020, aveva comunicato che in data 19/2/2020 si era trasferito in altro alloggio,
lasciando l'immobile di libero e vuoto di persone e cose , e Controparte_3
contestualmente aveva invitato il a formulare congrua offerta per i danni CP_1
subiti (documento al folio 30 - 33).
A seguito di accordi intercorsi fra le parti, in data 4 marzo 2020, era stata sottoscritta dalle stesse una scrittura di risoluzione anticipata del contratto e di rilascio di immobile, con allegazione alla stessa delle fotografie riproducenti lo stato dei luoghi (documento al
folio 42 - 51) .
Ora, il ricorrente ha lamentato che, in conseguenza delle denunziate infiltrazioni, egli aveva subìto danni agli arredi ed, in particolare, ai mobili della cucina, acquistata da Ikea
al prezzo di euro 1.329, non più utilizzabile, nonché ai macchinari esistenti nell'appartamento, fra cui tre stampanti 3D del valore di euro 7.678 ed un computer portatile Apple del valore di euro 1.812,99, descritti nel verbale di rilascio e nelle foto allegate.
Inoltre secondo tale assunto, a seguito delle predette infiltrazioni, dal giorno in cui esse si erano verificate e sino al rilascio dell'immobile, il era stato costretto a consumare Pt_1
quotidianamente i pasti, rispettivamente, del pranzo e della cena, fuori casa, da solo o con i propri figli, come da ricevute depositate unitamente al ricorso introduttivo (documenti
al folio 59 - 62).
Di qui la richiesta di accertare la responsabilità per inadempimento del CP_1
derivante dalla mancata esecuzione delle riparazioni necessarie per la eliminazione delle 4
infiltrazioni, e la diminuzione del valore locativo dell'immobile, per il periodo dal novembre 2019 al 28 febbraio 2020, nella misura del 50% rispetto a quello contrattualmente stabilito, nonché di condannare il convenuto alla restituzione della metà
dei canoni versati da ottobre 219 a marzo 2020 per un importo complessivo di euro 800,
e al pagamento della complessiva somma di euro 10.820 per i danni subiti dall'istante agli arredi ed ai mobili (ivi compresi computer e stampanti laser in 3D) esistenti nell'appartamento nonchè dell'importo di euro 222,15 a titolo di ristoro delle somme sostenute dal ricorrente per i pasti consumati fuori casa e di euro 650 per le spese di trasloco, come da fattura n. FPR 17/20 del 19/2/2020.
Instaurato il contraddittorio con il convenuto, questo si è costituito in CP_1
giudizio depositando una memoria difensiva, con la quale ha eccepito in via pregiudiziale il mancato esperimento della negoziazione assistita e nel merito che solo con raccomandata A.R. del 23/12/2019 il gli aveva comunicato comunica l'esistenza Pt_1
degli "allagamenti", cosicchè l'ente di gestione si era attivato denunciando il sinistro alla compagnia di la cui polizza garantiva il fabbricato (cfr. Controparte_2
documento sub 4), a mezzo raccomandata AR dell'8/1/2020.
Secondo l'assunto del resistente, a sua volta in tempi estremamente rapidi Controparte_2
aveva individuato la causa delle lamentate infiltrazioni e aveva risarcito il danno con euro
700 (cfr. documento sub 6) versati al grazie alla particolare polizza stipulata CP_1
con Lloyd Italico s.p.a., poi incorporata da provvedendo pure a far Controparte_2
effettuare da impresa di propria fiducia, la del geom. CP_5 Controparte_6
(P.IVA ), tutte le opere edili necessarie per eliminare la causa delle P.IVA_3
infiltrazioni (cfr. documento sub 7). Trattasi di "rilievo con termocamera previa
rimozione controsoffittatura in cartongesso per individuazione tracce acqua -
videoispezione - rimozione scalini e pavimentazione disimpegno per messa a giorno
tubazione pluviale dalla griglia alla cassetta centrale -nuova fornitura e posa in opera 5
pavimentazione ingresso, previa sostituzione tubazione pluviale, mazzetto impermeabile
e ricostruzione di due gradini" (cfr. documento sub 8).
Quindi il resistente ha chiesto e ottenuto lo spostamento della prima udienza al fine di chiamare in causa per essere dalla stessa garantito e tenuto indenne Controparte_2
da qualsiasi condanna dipendente dalle domande ex adverso proposte nella ipotesi in cui le stesse fossero state, in tutto o in parte, accolte, rientrando nelle ipotesi previste dalla copertura assicurativa della polizza stipulata n. 763211682 dallo stesso, con conseguente condanna del terzo al pagamento di eventuali somme dovute all'attore.
La compagnia assicuratrice, nonostante la ritualità della chiamata in causa, non si è
costituita in giudizio, cosicchè nella presente sede va dichiarata la sua contumacia.
Il Giudice ha respinto le richieste di prova testimoniale e di C.T.U. articolate in ricorso dall'attore, alla luce della loro superfluità. Inoltre la prova testimoniale verteva sull'intera narrativa in fatto contenuta nel ricorso, vale a dire sulla indicazione delle cause delle lamentate infiltrazioni, sulla quantificazione dei danni , sugli interventi che si sarebbero resi necessari, il che significa che non era articolata su fatti storici precisi e ben determinati, richiedendo al Giudice una indebita attività di ripulitura dei fatti e di rimodulazione delle circostanze oggetto di testimonianza ( v. Tribunale Pavia, 25/5/2018
) , vale a dire di estrapolazione dei capitoli di prova , che contrasta contrastandovi il principio della disponibilità della prova ( v. Cass. civ. sez. II, 7/6/2011, n. 12292 ) .
Tantomeno è ammissibile la testimonianza su un capitolo di prova all'interno del quale non è possibile separare le mere circostanze di fatto dai profili argomentativi, che in quanto tali non sono demandabili a testimoni .
In punto di rito va respinta l'eccezione di improcedibilità della domanda attorea , perché
la controversia, riguardando l'esecuzione di un contratto di locazione, richiedeva il previo esperimento della mediazione, che ha avuto luogo, anziché della negoziazione assistita. 6
Nel merito, la domanda attorea è parzialmente fondata. Quanto alla sua qualificazione giuridica, trattasi di domanda risarcitoria da inadempimento contrattuale, essendo originata la responsabilità dalla violazione dell'obbligazione principale del locatore,
sancita dall'art. 1575 comma 1 n. 2 c.c., in ordine al mantenimento della cosa locata in stato da servire all'uso stabilito, e di esecuzione di tutte le riparazioni necessarie, ai sensi dell'art. 1576 c.c. ( v. sul punto Cass. civ. sez. III, 28/6/2010, n. 15372 ).
Ora, la violazione di quest'ultimo obbligo non sussiste, perché il resistente ha dimostrato in via documentale di essersi prontamente attivato nei confronti della compagnia che assicurava il per i danni arrecati a terzi. Sempre in via documentale è stato CP_1
dimostrato che tramite una ditta di sua fiducia, come si evince dal verbale di CP_2
fine lavori, aveva riscontrato che le infiltrazioni interessavano la cucina della abitazione nella zona in corrispondenza di una griglia di raccolta delle acque piovani posta sulle scale del disimpegno esterno di ingresso al fabbricato, e aveva effettuato le opere di riparazione già descritte dal convenuto nella sua memoria difensiva. Ciò significa che,
contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, la causa delle infiltrazioni era stata rimossa.
Tuttavia dallo stesso verbale di cui sopra emerge che effettivamente le infiltrazioni si erano verificate, che erano provenienti da beni di pertinenza del medesimo CP_1
e che avevano danneggiato se non altro la cucina dell'immobile, come emerge anche dalle fotografie allegate alla scrittura di risoluzione del 4/3/2020, e non è stata neppure allegata da parte convenuta la circostanza della esecuzione delle operazioni di ripristino
dell'appartamento allo stato antecedente alle infiltrazioni, il che significa che il resistente ha violato l'obbligo di mantenere la cosa locata in stato tale da servire all'uso pattuito nel contratto. Del resto, una volta che era stata eliminata la causa delle infiltrazioni, non avrebbe avuto senso per il conduttore prima lasciare l'immobile il
19/2/2020 e poi stipulare in data 4/3/2020 con il Condominio una scrittura privata per la 7
risoluzione anticipata del rapporto locativo e il rilascio dell'immobile, se il bene fosse stato reso abitabile. In altri termini, proprio dalla lettura del contenuto di tale scrittura si deve presumere, ai sensi dell'art. 2729 c.c., che, nonostante la eliminazione della causa delle infiltrazioni, l'immobile non era stato rimesso in condizioni di abitabilità. Per
l'appunto tanto determina la responsabilità del resistente per tale specifica voce di danno.
Invero dalla comunicazione dell'attore, inviata con raccomandata A.R. del 23/12/2019,
circa l'insorgenza dello stato di almeno parziale inabitabilità del bene , deve ritenersi che la situazione si era prodotta in tale periodo, e dalla scrittura del 4/3/2020 si desume che essa sia durata almeno fino a tale data, il che è lo stesso che dire che per tre mesi non era dovuto il canone per l'intero, in virtù della mancata esecuzione di lavori specifici di riparazione all'interno dell'appartamento. Ciò in quanto, sebbene il pagamento del canone locatizio costituisca la principale e fondamentale obbligazione del conduttore, la sospensione parziale o totale dell'adempimento di tale obbligazione, ai sensi dell'art. 1460 c.c., può essere legittima non solo quando venga completamente a mancare la prestazione della controparte, ma anche nell'ipotesi di inesatto inadempimento, purché
essa appaia giustificata in relazione alla oggettiva proporzione dei rispettivi inadempimenti, in riferimento all'intero equilibrio del contratto e all'obbligo di comportarsi secondo buona fede ( cfr. Cass. civ. sez. III, 15/6/2021, n. 16890 ).
Appare evidente che in un appartamento di soli due vani e servizi la mancata utilizzabilità
anche della sola cucina rende congrua una riduzione alla metà del canone dovuto. Di qui l'accoglimento della domanda attorea di risarcimento del danno nella misura della metà
di tre mensilità del canone e quindi per l'importo di euro 600.
Parimenti spetta all'attore il risarcimento del danno per i pasti consumati fuori casa, nella misura di euro 225, posto che sono stati prodotti gli scontrini dei registratori di cassa relativi a tale spesa, che di solito, a differenza delle fatture, vengono emessi solo dopo il 8
pagamento, e che è plausibile che nel momento in cui la cucina era inservibile a causa delle infiltrazioni il cibo doveva essere cotto e consumato fuori dall'abitazione.
Non è invece dovuto alcun risarcimento per i danni apportati agli arredi, al computer portatile ed alle stampanti, posto che non è stato eseguito alcun accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. sullo stato ed il valore di tali mobili né è stata prodotta dall'attore alcuna prova documentale sugli esborsi sostenuti per il loro acquisto. Fra
l'altro l'attore ha prodotto solo delle immagini e un prezzario di tali beni estratte da siti internet, e non i pagamenti effettuati per comprarli, quando al contrario la domanda di risarcimento del danno in via generale richiede la prova, anche presuntiva, dell'esistenza di elementi oggettivi e certi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera potenzialità, l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile, che non è stata affatto fornita da parte attrice. In altri termini, ai sensi dell'art. 1223 c.c., il risarcimento postula che il creditore dimostri l'esistenza di un concreto danno consistito in una effettiva diminuzione patrimoniale derivata, quale conseguenza immediata e diretta, dal comportamento altrui ( cfr. Cass. civ. sez. II, 27/5/2009, n. 12354
).
Parimenti da rigettare è la domanda di risarcimento delle spese di trasloco, nonostante la produzione di una fattura in tal senso, perché la fattura non costituisce, di per sé, prova del danno, tanto più se non è accompagnata neanche da una quietanza di pagamento ( v.
Cass. civ. sent. n. 3292/2018 ).
In definitiva, la domanda di risarcimento va accolta solo parzialmente, vale a dire nella misura di euro 825 ( 600 + 225 ). Inoltre, posto che in tema di inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie, al danneggiato spetta la
rivalutazione monetaria del credito risarcitorio, nel momento in cui l'obbligazione di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito non di valuta, 9
ma di valore, che tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli ( v. Cass. civ. sez. I, 27/12/2022, n. 37798 ), detta rivalutazione va calcolata secondo l'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai ( cosiddetto indice FOI ) dal momento del rilascio del bene, avvenuto il 4/3/2020, fino al momento del deposito della presente sentenza,
ovviamente sulla cifra di euro 825.
Vero è che solitamente nella liquidazione del danno cagionato da illecito civile come da ritardo nell'adempimento, si tiene conto del lucro cessante da nocumento finanziario subìto dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta,
avrebbe potuto essere investita per ricavarne un guadagno finanziario. Ciò al fine dell'integrale risarcimento conseguente al fatto illecito, e più specificamente al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato in relazione anche al ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del pregiudizio subìto ( v. Cass. civ.
sez. III, 10/6/2016, n. 11899 ). Tale danno, liquidato con la tecnica degli interessi
compensativi, calcolati non sulla somma originaria o su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma computati, invece, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio ( cfr., in tal senso ed ex multis, Cass. SS. UU., 17 febbraio 1995, n. 1712, nonché Cass. 10 marzo
2000, n. 2796 ), ha luogo sulla base del fatto che in via presuntiva il danneggiato avrebbe utilizzato la somma proprio per un investimento finanziario. Tale presunzione nel caso di specie deve considerarsi però superata, perché la cifra finale riconosciuta a parte attrice è
troppo bassa per ritenere che sarebbe stata utilizzata per un investimento finanziario, ove versata tempestivamente.
Accolta la domanda risarcitoria proposta dal contro il deve Pt_1 CP_1
considerarsi fondata anche la domanda di manleva proposta dal convenuto contro 10
essendo stata prodotta la polizza per la responsabilità civile da danni verso terzi CP_2
stipulata dall'ente di gestione con tale società. Pertanto la compagnia assicurativa va condannata a tenere indenne ex art. 1917 comma 1 c.p.c. e quindi a rimborsare il di quanto da questi eventualmente versato al a titolo di risarcimento CP_1 Pt_1
del danno da fatto illecito liquidato con la presente sentenza, in quanto in caso di chiamata in causa dell'assicuratore della responsabilità civile si determina non soltanto l'estensione soggettiva al garante dell'accertamento sul rapporto principale, ma anche un'estensione oggettiva del giudizio al riconoscimento della prestazione di garanzia condizionatamente alla soccombenza sul rapporto principale ( v. Cass. civ. sez. III, 18/9/2023, n. 26780 ).
Resta ferma ovviamente la facoltà per di pagare direttamente ex art. 1917 CP_2
comma 2 al l'indennità , che però è dovuta solo in parte, atteso che lo stesso Pt_1
resistente ha allegato e dimostrato documentalmente di aver ricevuto già a titolo di ristoro dalla compagnia assicuratrice la somma di euro 700, il che significa che la manleva va limitata alla differenza tra euro 825 ed euro 700, vale a dire ad euro 125.
Le spese tra l'attore e il convenuto, ivi compresa quella relativa al contributo unificato,
seguono la soccombenza ex art. 91 comma 1 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo, in considerazione del valore della controversia individuato ai sensi degli artt.
5 ss. del D.M. 10/3/2014 n. 55 , come modificato dal D.M. 13/8/2022, n. 147 , da applicare ex art. 6 di tale ultimo regolamento alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore, e 14 comma 1 c.p.c. e quindi dello scaglione di valore corrispondente, che coincide non con l'importo richiesto, ma, visto l'accoglimento parziale della domanda, con la somma in concreto attribuita alla parte vincitrice ( v. sul punto Cass. civ. sez. III, 22/3/2022, n. 9237 ; Cass. civ. sez. III, 27/2/2014, n. 4696 ),
dovendo il Giudice considerare il contenuto effettivo della sua decisione ( cd. criterio del
decisum ), e non il "petitum", come stabilito dall'art. 5, comma 1, terzo periodo, del D.M.
n. 55 del 10 marzo 2014 . Quest'ultima norma, infatti, stabilisce che nei giudizi per 11
pagamento di somme o liquidazione di danni, ai fini della liquidazione dei compensi a carico del soccombente si ha riguardo di regola alla somma attribuita alla parte vincitrice anziché a quella domandata .
Anche le spese della procedura di mediazione ante causam di cui si è onerata parte attrice seguono il criterio della soccombenza. In proposito vanno rimborsati non solo i costi vivi,
ma pure i compensi, liquidati secondo i parametri di cui alla tabella 25 bis allegata al
D.M. 10/3/2014 n. 55 e in vigore dal 23/10/2022, sempre con l'applicazione dei parametri medi, in ragione del valore della controversia quale già precisato, ma per la sola fase che si è svolta ( fase di attivazione ), non essendo riuscito il tentativo di conciliazione.
Le spese di chiamata in causa dell'assicuratore non costituiscono invece conseguenza del rischio assicurato, bensì comuni spese processuali soggette alla disciplina degli artt.
91 e 92 c.p.c. ( v. Cass. civ. sez. VI, 31/8/2020, n. 18076 ) . Per l'appunto va CP_2
condannata al rimborso in favore del delle spese di chiamata in causa, che CP_1
sono conseguenza della soccombenza sulla domanda di garanzia , in corrispondenza del valore di euro 125.
La liquidazione va effettuata per tutte le fasi del processo di cognizione contemplate dall'art. 12 comma 3 del medesimo regolamento ministeriale e con l'applicazione per i compensi dei livelli medi previsti dalla Tabella n. 2 allegata al decreto, che si riferisce ai giudizi di cognizione ordinaria, in ottemperanza alla regola stabilita dall'art. 4 comma 1,
che fa sì che tali livelli siano adeguati per definizione ( nel senso che il Giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi, con apposita e specifica motivazione, la quale è
doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo, v. Cass. civ. sez. VI, 13/5/2022, n. 15392 ; Cass. civ. sez. VI, 25/5/2020, n. 9542
e Cass. civ. sez. III, 7/1/2021, n. 89 ) . 12
Sul punto va pure evidenziato che, in tema di spese processuali, solo la compensazione,
totale o parziale, deve essere sorretta da motivazione, non già l'applicazione della regola della soccombenza cui il Giudice si sia uniformato, atteso che il vizio motivazionale ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., ove ipotizzato, sarebbe relativo a circostanze discrezionalmente valutabili e, perciò, non costituenti punti decisivi idonei a determinare una decisione diversa da quella assunta ( v. sul punto Cass. civ. sez. VI, 28/4/2014, n. 9368 ) .
A tale importo vanno comunque aggiunte l'IVA e la CPA se documentate con fattura quali accessori delle spese legali ( cfr. Cass. civ. sez. III, 8/11/2012, n. 19307 ) nonchè il
15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario ex art. 2 comma 2 D.M. 10/3/2014 n.
55, che è dovuto “in ogni caso” e quindi segue automaticamente la condanna pronunciata ex art. 91 comma 1 c.p.c. ( v. Cass. civ. sez. III, 8/7/2010, n. 16153 ).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede :
a ) accoglie parzialmente la domanda risarcitoria attorea e per l'effetto condanna il
Napoli al pagamento in favore di Controparte_7
della somma di euro 825 oltre rivalutazione nella misura indicata in parte Parte_1
motiva ;
b ) visto l'art. 91 comma 1 c.p.c. condanna il Controparte_3
in Napoli al rimborso in favore di delle spese di giudizio nonché di
[...] Parte_1
quelle di mediazione, che si liquidano in complessivi euro 970 , di cui euro 700 per compensi ed euro 270 per esborsi, oltre IVA e CPA se documentate con fattura e il rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi;
c ) accoglie la domanda di manleva proposta ex art. 1917 comma 1 c.c. dal
[...]
contro e per l'effetto Parte_2 Controparte_2
condanna quest'ultima a rimborsare in favore del primo quanto da questi eventualmente 13
versato in favore di in ottemperanza al capo a) della presente sentenza nei Parte_1
limiti della somma di euro 125;
d ) condanna al rimborso in favore del Controparte_2 Controparte_3
in Napoli delle spese di giudizio per la chiamata in garanzia, che si
[...]
liquidano nella misura di complessivi euro 662 per compensi , oltre IVA e CPA se documentate con fattura e il rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi.
Napoli, 27/10/2025
Il G.U.
EL EL PI
Proc. 7964 / 2023 R.G.
Tribunale di Napoli
Nona Sezione civile
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Giudice Unico EL EL PI ha pronunciato ex art. 429 comma 1 prima parte
c.p.c. mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione all'esito della udienza di discussione del 27/10/2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 7964/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto: risarcimento del danno da inadempimento contrattuale e manleva ex art. 1917 c.c., e vertente
TRA
con codice fiscale , elett.te dom.to in Napoli alla via Parte_1 C.F._1
Duomo n. 348 presso l'avv. Lucio Canonico, dal quale è rappresentato e difeso in virtù
di procura in calce al ricorso introduttivo
ATTORE
E
lla via G. Santacroce n. 68/A con codice fiscale Controparte_1 P.IVA_1
elett.te dom.to in Napoli al viale Michelangelo n. 33 presso l'avv. Giovanni Dimarzio,
dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce alla memoria difensiva
CONVENUTO
NONCHÉ
con codice fiscale , con sede legale in Controparte_2 P.IVA_2
via Marocchesa n. 14 - 31021 - Mogliano Veneto (TV)
TERZO CHIAMATO IN CAUSA - CONTUMACE 2
CONCLUSIONI :
le parti costituite concludono come da verbale di udienza del 27/10/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato il 21/3/2023 ai sensi dell'art. 447 bis c.p.c. e quindi nelle forme del rito locatizio, ha dedotto che con Parte_1
contratto stipulato l'1/11/2017, registrato all'Agenzia delle Entrate di Napoli 2
l'8/11/2017 al n. 9147/3T, il in Napoli Controparte_3
gli aveva concesso in locazione, ad uso abitativo, l'immobile facente parte del fabbricato sito in Napoli alla e, precisamente, l'appartamento posto Controparte_3
al piano sottostante, scala U, contraddistinto con l'interno n. 2, composto di 2 (due) vani
ed accessori, dietro pagamento di un canone di euro 4.800 annui, corrispondenti ad euro
400 al mese.
A dire dell'attore, dal mese di novembre 2019 nell'immobile suddetto si erano verificate copiose infiltrazioni di acqua che avevano causato l'allagamento di alcuni vani dell'appartamento, con conseguente rovina del soffitto e delle pareti della cucina e del soggiorno, oltre ingenti danni agli arredi ed alle suppellettili ivi esistenti. Di qui l'invito,
rivolto al ai sensi degli artt. 1575, 1576 e 1577 c.c., ad eseguire le riparazioni CP_1
necessarie ed urgenti dirette alla eliminazione delle cause delle infiltrazioni, oltre che a risarcire i danni e ridurre il canone . Successivamente con raccomandata a.r. n.
15436889624-1 del 10/2/2020 il nel ribadire quanto denunziato nelle precedenti Pt_1
missive, aveva comunicato che, attesa la impossibilità di adibire l'immobile all'uso per cui era stato destinato (abitazione), in data 30 marzo 2020 avrebbe rilasciato l'appartamento libero e vuoto di persone e cose.
L'attore ha precisato che in precedenza, in occasione del sopralluogo eseguito in data
24/01/2020, il tecnico di , nella persona del geom. , Controparte_2 Controparte_4
aveva accertato che le cause delle infiltrazioni erano da ricondurre alla cattiva 3
coibentazione dello spazio antistante il portone di ingresso del fabbricato, trattandosi di spazio sovrastante l'immobile condotto in locazione dal ricorrente e di pertinenza condominiale. Il ha lamentato che, sebbene fosse stata individuata la causa delle Pt_1
infiltrazioni, il non aveva provveduto alla esecuzione dei lavori diretti alla CP_1
eliminazione delle infiltrazioni per cui egli, con raccomandata n. 15436889625 - 2 del
28/2/2020, aveva comunicato che in data 19/2/2020 si era trasferito in altro alloggio,
lasciando l'immobile di libero e vuoto di persone e cose , e Controparte_3
contestualmente aveva invitato il a formulare congrua offerta per i danni CP_1
subiti (documento al folio 30 - 33).
A seguito di accordi intercorsi fra le parti, in data 4 marzo 2020, era stata sottoscritta dalle stesse una scrittura di risoluzione anticipata del contratto e di rilascio di immobile, con allegazione alla stessa delle fotografie riproducenti lo stato dei luoghi (documento al
folio 42 - 51) .
Ora, il ricorrente ha lamentato che, in conseguenza delle denunziate infiltrazioni, egli aveva subìto danni agli arredi ed, in particolare, ai mobili della cucina, acquistata da Ikea
al prezzo di euro 1.329, non più utilizzabile, nonché ai macchinari esistenti nell'appartamento, fra cui tre stampanti 3D del valore di euro 7.678 ed un computer portatile Apple del valore di euro 1.812,99, descritti nel verbale di rilascio e nelle foto allegate.
Inoltre secondo tale assunto, a seguito delle predette infiltrazioni, dal giorno in cui esse si erano verificate e sino al rilascio dell'immobile, il era stato costretto a consumare Pt_1
quotidianamente i pasti, rispettivamente, del pranzo e della cena, fuori casa, da solo o con i propri figli, come da ricevute depositate unitamente al ricorso introduttivo (documenti
al folio 59 - 62).
Di qui la richiesta di accertare la responsabilità per inadempimento del CP_1
derivante dalla mancata esecuzione delle riparazioni necessarie per la eliminazione delle 4
infiltrazioni, e la diminuzione del valore locativo dell'immobile, per il periodo dal novembre 2019 al 28 febbraio 2020, nella misura del 50% rispetto a quello contrattualmente stabilito, nonché di condannare il convenuto alla restituzione della metà
dei canoni versati da ottobre 219 a marzo 2020 per un importo complessivo di euro 800,
e al pagamento della complessiva somma di euro 10.820 per i danni subiti dall'istante agli arredi ed ai mobili (ivi compresi computer e stampanti laser in 3D) esistenti nell'appartamento nonchè dell'importo di euro 222,15 a titolo di ristoro delle somme sostenute dal ricorrente per i pasti consumati fuori casa e di euro 650 per le spese di trasloco, come da fattura n. FPR 17/20 del 19/2/2020.
Instaurato il contraddittorio con il convenuto, questo si è costituito in CP_1
giudizio depositando una memoria difensiva, con la quale ha eccepito in via pregiudiziale il mancato esperimento della negoziazione assistita e nel merito che solo con raccomandata A.R. del 23/12/2019 il gli aveva comunicato comunica l'esistenza Pt_1
degli "allagamenti", cosicchè l'ente di gestione si era attivato denunciando il sinistro alla compagnia di la cui polizza garantiva il fabbricato (cfr. Controparte_2
documento sub 4), a mezzo raccomandata AR dell'8/1/2020.
Secondo l'assunto del resistente, a sua volta in tempi estremamente rapidi Controparte_2
aveva individuato la causa delle lamentate infiltrazioni e aveva risarcito il danno con euro
700 (cfr. documento sub 6) versati al grazie alla particolare polizza stipulata CP_1
con Lloyd Italico s.p.a., poi incorporata da provvedendo pure a far Controparte_2
effettuare da impresa di propria fiducia, la del geom. CP_5 Controparte_6
(P.IVA ), tutte le opere edili necessarie per eliminare la causa delle P.IVA_3
infiltrazioni (cfr. documento sub 7). Trattasi di "rilievo con termocamera previa
rimozione controsoffittatura in cartongesso per individuazione tracce acqua -
videoispezione - rimozione scalini e pavimentazione disimpegno per messa a giorno
tubazione pluviale dalla griglia alla cassetta centrale -nuova fornitura e posa in opera 5
pavimentazione ingresso, previa sostituzione tubazione pluviale, mazzetto impermeabile
e ricostruzione di due gradini" (cfr. documento sub 8).
Quindi il resistente ha chiesto e ottenuto lo spostamento della prima udienza al fine di chiamare in causa per essere dalla stessa garantito e tenuto indenne Controparte_2
da qualsiasi condanna dipendente dalle domande ex adverso proposte nella ipotesi in cui le stesse fossero state, in tutto o in parte, accolte, rientrando nelle ipotesi previste dalla copertura assicurativa della polizza stipulata n. 763211682 dallo stesso, con conseguente condanna del terzo al pagamento di eventuali somme dovute all'attore.
La compagnia assicuratrice, nonostante la ritualità della chiamata in causa, non si è
costituita in giudizio, cosicchè nella presente sede va dichiarata la sua contumacia.
Il Giudice ha respinto le richieste di prova testimoniale e di C.T.U. articolate in ricorso dall'attore, alla luce della loro superfluità. Inoltre la prova testimoniale verteva sull'intera narrativa in fatto contenuta nel ricorso, vale a dire sulla indicazione delle cause delle lamentate infiltrazioni, sulla quantificazione dei danni , sugli interventi che si sarebbero resi necessari, il che significa che non era articolata su fatti storici precisi e ben determinati, richiedendo al Giudice una indebita attività di ripulitura dei fatti e di rimodulazione delle circostanze oggetto di testimonianza ( v. Tribunale Pavia, 25/5/2018
) , vale a dire di estrapolazione dei capitoli di prova , che contrasta contrastandovi il principio della disponibilità della prova ( v. Cass. civ. sez. II, 7/6/2011, n. 12292 ) .
Tantomeno è ammissibile la testimonianza su un capitolo di prova all'interno del quale non è possibile separare le mere circostanze di fatto dai profili argomentativi, che in quanto tali non sono demandabili a testimoni .
In punto di rito va respinta l'eccezione di improcedibilità della domanda attorea , perché
la controversia, riguardando l'esecuzione di un contratto di locazione, richiedeva il previo esperimento della mediazione, che ha avuto luogo, anziché della negoziazione assistita. 6
Nel merito, la domanda attorea è parzialmente fondata. Quanto alla sua qualificazione giuridica, trattasi di domanda risarcitoria da inadempimento contrattuale, essendo originata la responsabilità dalla violazione dell'obbligazione principale del locatore,
sancita dall'art. 1575 comma 1 n. 2 c.c., in ordine al mantenimento della cosa locata in stato da servire all'uso stabilito, e di esecuzione di tutte le riparazioni necessarie, ai sensi dell'art. 1576 c.c. ( v. sul punto Cass. civ. sez. III, 28/6/2010, n. 15372 ).
Ora, la violazione di quest'ultimo obbligo non sussiste, perché il resistente ha dimostrato in via documentale di essersi prontamente attivato nei confronti della compagnia che assicurava il per i danni arrecati a terzi. Sempre in via documentale è stato CP_1
dimostrato che tramite una ditta di sua fiducia, come si evince dal verbale di CP_2
fine lavori, aveva riscontrato che le infiltrazioni interessavano la cucina della abitazione nella zona in corrispondenza di una griglia di raccolta delle acque piovani posta sulle scale del disimpegno esterno di ingresso al fabbricato, e aveva effettuato le opere di riparazione già descritte dal convenuto nella sua memoria difensiva. Ciò significa che,
contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, la causa delle infiltrazioni era stata rimossa.
Tuttavia dallo stesso verbale di cui sopra emerge che effettivamente le infiltrazioni si erano verificate, che erano provenienti da beni di pertinenza del medesimo CP_1
e che avevano danneggiato se non altro la cucina dell'immobile, come emerge anche dalle fotografie allegate alla scrittura di risoluzione del 4/3/2020, e non è stata neppure allegata da parte convenuta la circostanza della esecuzione delle operazioni di ripristino
dell'appartamento allo stato antecedente alle infiltrazioni, il che significa che il resistente ha violato l'obbligo di mantenere la cosa locata in stato tale da servire all'uso pattuito nel contratto. Del resto, una volta che era stata eliminata la causa delle infiltrazioni, non avrebbe avuto senso per il conduttore prima lasciare l'immobile il
19/2/2020 e poi stipulare in data 4/3/2020 con il Condominio una scrittura privata per la 7
risoluzione anticipata del rapporto locativo e il rilascio dell'immobile, se il bene fosse stato reso abitabile. In altri termini, proprio dalla lettura del contenuto di tale scrittura si deve presumere, ai sensi dell'art. 2729 c.c., che, nonostante la eliminazione della causa delle infiltrazioni, l'immobile non era stato rimesso in condizioni di abitabilità. Per
l'appunto tanto determina la responsabilità del resistente per tale specifica voce di danno.
Invero dalla comunicazione dell'attore, inviata con raccomandata A.R. del 23/12/2019,
circa l'insorgenza dello stato di almeno parziale inabitabilità del bene , deve ritenersi che la situazione si era prodotta in tale periodo, e dalla scrittura del 4/3/2020 si desume che essa sia durata almeno fino a tale data, il che è lo stesso che dire che per tre mesi non era dovuto il canone per l'intero, in virtù della mancata esecuzione di lavori specifici di riparazione all'interno dell'appartamento. Ciò in quanto, sebbene il pagamento del canone locatizio costituisca la principale e fondamentale obbligazione del conduttore, la sospensione parziale o totale dell'adempimento di tale obbligazione, ai sensi dell'art. 1460 c.c., può essere legittima non solo quando venga completamente a mancare la prestazione della controparte, ma anche nell'ipotesi di inesatto inadempimento, purché
essa appaia giustificata in relazione alla oggettiva proporzione dei rispettivi inadempimenti, in riferimento all'intero equilibrio del contratto e all'obbligo di comportarsi secondo buona fede ( cfr. Cass. civ. sez. III, 15/6/2021, n. 16890 ).
Appare evidente che in un appartamento di soli due vani e servizi la mancata utilizzabilità
anche della sola cucina rende congrua una riduzione alla metà del canone dovuto. Di qui l'accoglimento della domanda attorea di risarcimento del danno nella misura della metà
di tre mensilità del canone e quindi per l'importo di euro 600.
Parimenti spetta all'attore il risarcimento del danno per i pasti consumati fuori casa, nella misura di euro 225, posto che sono stati prodotti gli scontrini dei registratori di cassa relativi a tale spesa, che di solito, a differenza delle fatture, vengono emessi solo dopo il 8
pagamento, e che è plausibile che nel momento in cui la cucina era inservibile a causa delle infiltrazioni il cibo doveva essere cotto e consumato fuori dall'abitazione.
Non è invece dovuto alcun risarcimento per i danni apportati agli arredi, al computer portatile ed alle stampanti, posto che non è stato eseguito alcun accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. sullo stato ed il valore di tali mobili né è stata prodotta dall'attore alcuna prova documentale sugli esborsi sostenuti per il loro acquisto. Fra
l'altro l'attore ha prodotto solo delle immagini e un prezzario di tali beni estratte da siti internet, e non i pagamenti effettuati per comprarli, quando al contrario la domanda di risarcimento del danno in via generale richiede la prova, anche presuntiva, dell'esistenza di elementi oggettivi e certi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera potenzialità, l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile, che non è stata affatto fornita da parte attrice. In altri termini, ai sensi dell'art. 1223 c.c., il risarcimento postula che il creditore dimostri l'esistenza di un concreto danno consistito in una effettiva diminuzione patrimoniale derivata, quale conseguenza immediata e diretta, dal comportamento altrui ( cfr. Cass. civ. sez. II, 27/5/2009, n. 12354
).
Parimenti da rigettare è la domanda di risarcimento delle spese di trasloco, nonostante la produzione di una fattura in tal senso, perché la fattura non costituisce, di per sé, prova del danno, tanto più se non è accompagnata neanche da una quietanza di pagamento ( v.
Cass. civ. sent. n. 3292/2018 ).
In definitiva, la domanda di risarcimento va accolta solo parzialmente, vale a dire nella misura di euro 825 ( 600 + 225 ). Inoltre, posto che in tema di inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie, al danneggiato spetta la
rivalutazione monetaria del credito risarcitorio, nel momento in cui l'obbligazione di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito non di valuta, 9
ma di valore, che tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli ( v. Cass. civ. sez. I, 27/12/2022, n. 37798 ), detta rivalutazione va calcolata secondo l'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai ( cosiddetto indice FOI ) dal momento del rilascio del bene, avvenuto il 4/3/2020, fino al momento del deposito della presente sentenza,
ovviamente sulla cifra di euro 825.
Vero è che solitamente nella liquidazione del danno cagionato da illecito civile come da ritardo nell'adempimento, si tiene conto del lucro cessante da nocumento finanziario subìto dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta,
avrebbe potuto essere investita per ricavarne un guadagno finanziario. Ciò al fine dell'integrale risarcimento conseguente al fatto illecito, e più specificamente al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato in relazione anche al ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del pregiudizio subìto ( v. Cass. civ.
sez. III, 10/6/2016, n. 11899 ). Tale danno, liquidato con la tecnica degli interessi
compensativi, calcolati non sulla somma originaria o su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma computati, invece, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio ( cfr., in tal senso ed ex multis, Cass. SS. UU., 17 febbraio 1995, n. 1712, nonché Cass. 10 marzo
2000, n. 2796 ), ha luogo sulla base del fatto che in via presuntiva il danneggiato avrebbe utilizzato la somma proprio per un investimento finanziario. Tale presunzione nel caso di specie deve considerarsi però superata, perché la cifra finale riconosciuta a parte attrice è
troppo bassa per ritenere che sarebbe stata utilizzata per un investimento finanziario, ove versata tempestivamente.
Accolta la domanda risarcitoria proposta dal contro il deve Pt_1 CP_1
considerarsi fondata anche la domanda di manleva proposta dal convenuto contro 10
essendo stata prodotta la polizza per la responsabilità civile da danni verso terzi CP_2
stipulata dall'ente di gestione con tale società. Pertanto la compagnia assicurativa va condannata a tenere indenne ex art. 1917 comma 1 c.p.c. e quindi a rimborsare il di quanto da questi eventualmente versato al a titolo di risarcimento CP_1 Pt_1
del danno da fatto illecito liquidato con la presente sentenza, in quanto in caso di chiamata in causa dell'assicuratore della responsabilità civile si determina non soltanto l'estensione soggettiva al garante dell'accertamento sul rapporto principale, ma anche un'estensione oggettiva del giudizio al riconoscimento della prestazione di garanzia condizionatamente alla soccombenza sul rapporto principale ( v. Cass. civ. sez. III, 18/9/2023, n. 26780 ).
Resta ferma ovviamente la facoltà per di pagare direttamente ex art. 1917 CP_2
comma 2 al l'indennità , che però è dovuta solo in parte, atteso che lo stesso Pt_1
resistente ha allegato e dimostrato documentalmente di aver ricevuto già a titolo di ristoro dalla compagnia assicuratrice la somma di euro 700, il che significa che la manleva va limitata alla differenza tra euro 825 ed euro 700, vale a dire ad euro 125.
Le spese tra l'attore e il convenuto, ivi compresa quella relativa al contributo unificato,
seguono la soccombenza ex art. 91 comma 1 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo, in considerazione del valore della controversia individuato ai sensi degli artt.
5 ss. del D.M. 10/3/2014 n. 55 , come modificato dal D.M. 13/8/2022, n. 147 , da applicare ex art. 6 di tale ultimo regolamento alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore, e 14 comma 1 c.p.c. e quindi dello scaglione di valore corrispondente, che coincide non con l'importo richiesto, ma, visto l'accoglimento parziale della domanda, con la somma in concreto attribuita alla parte vincitrice ( v. sul punto Cass. civ. sez. III, 22/3/2022, n. 9237 ; Cass. civ. sez. III, 27/2/2014, n. 4696 ),
dovendo il Giudice considerare il contenuto effettivo della sua decisione ( cd. criterio del
decisum ), e non il "petitum", come stabilito dall'art. 5, comma 1, terzo periodo, del D.M.
n. 55 del 10 marzo 2014 . Quest'ultima norma, infatti, stabilisce che nei giudizi per 11
pagamento di somme o liquidazione di danni, ai fini della liquidazione dei compensi a carico del soccombente si ha riguardo di regola alla somma attribuita alla parte vincitrice anziché a quella domandata .
Anche le spese della procedura di mediazione ante causam di cui si è onerata parte attrice seguono il criterio della soccombenza. In proposito vanno rimborsati non solo i costi vivi,
ma pure i compensi, liquidati secondo i parametri di cui alla tabella 25 bis allegata al
D.M. 10/3/2014 n. 55 e in vigore dal 23/10/2022, sempre con l'applicazione dei parametri medi, in ragione del valore della controversia quale già precisato, ma per la sola fase che si è svolta ( fase di attivazione ), non essendo riuscito il tentativo di conciliazione.
Le spese di chiamata in causa dell'assicuratore non costituiscono invece conseguenza del rischio assicurato, bensì comuni spese processuali soggette alla disciplina degli artt.
91 e 92 c.p.c. ( v. Cass. civ. sez. VI, 31/8/2020, n. 18076 ) . Per l'appunto va CP_2
condannata al rimborso in favore del delle spese di chiamata in causa, che CP_1
sono conseguenza della soccombenza sulla domanda di garanzia , in corrispondenza del valore di euro 125.
La liquidazione va effettuata per tutte le fasi del processo di cognizione contemplate dall'art. 12 comma 3 del medesimo regolamento ministeriale e con l'applicazione per i compensi dei livelli medi previsti dalla Tabella n. 2 allegata al decreto, che si riferisce ai giudizi di cognizione ordinaria, in ottemperanza alla regola stabilita dall'art. 4 comma 1,
che fa sì che tali livelli siano adeguati per definizione ( nel senso che il Giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi, con apposita e specifica motivazione, la quale è
doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo, v. Cass. civ. sez. VI, 13/5/2022, n. 15392 ; Cass. civ. sez. VI, 25/5/2020, n. 9542
e Cass. civ. sez. III, 7/1/2021, n. 89 ) . 12
Sul punto va pure evidenziato che, in tema di spese processuali, solo la compensazione,
totale o parziale, deve essere sorretta da motivazione, non già l'applicazione della regola della soccombenza cui il Giudice si sia uniformato, atteso che il vizio motivazionale ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., ove ipotizzato, sarebbe relativo a circostanze discrezionalmente valutabili e, perciò, non costituenti punti decisivi idonei a determinare una decisione diversa da quella assunta ( v. sul punto Cass. civ. sez. VI, 28/4/2014, n. 9368 ) .
A tale importo vanno comunque aggiunte l'IVA e la CPA se documentate con fattura quali accessori delle spese legali ( cfr. Cass. civ. sez. III, 8/11/2012, n. 19307 ) nonchè il
15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario ex art. 2 comma 2 D.M. 10/3/2014 n.
55, che è dovuto “in ogni caso” e quindi segue automaticamente la condanna pronunciata ex art. 91 comma 1 c.p.c. ( v. Cass. civ. sez. III, 8/7/2010, n. 16153 ).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede :
a ) accoglie parzialmente la domanda risarcitoria attorea e per l'effetto condanna il
Napoli al pagamento in favore di Controparte_7
della somma di euro 825 oltre rivalutazione nella misura indicata in parte Parte_1
motiva ;
b ) visto l'art. 91 comma 1 c.p.c. condanna il Controparte_3
in Napoli al rimborso in favore di delle spese di giudizio nonché di
[...] Parte_1
quelle di mediazione, che si liquidano in complessivi euro 970 , di cui euro 700 per compensi ed euro 270 per esborsi, oltre IVA e CPA se documentate con fattura e il rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi;
c ) accoglie la domanda di manleva proposta ex art. 1917 comma 1 c.c. dal
[...]
contro e per l'effetto Parte_2 Controparte_2
condanna quest'ultima a rimborsare in favore del primo quanto da questi eventualmente 13
versato in favore di in ottemperanza al capo a) della presente sentenza nei Parte_1
limiti della somma di euro 125;
d ) condanna al rimborso in favore del Controparte_2 Controparte_3
in Napoli delle spese di giudizio per la chiamata in garanzia, che si
[...]
liquidano nella misura di complessivi euro 662 per compensi , oltre IVA e CPA se documentate con fattura e il rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi.
Napoli, 27/10/2025
Il G.U.
EL EL PI