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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 11/12/2025, n. 2261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2261 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1250/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in persona della dott.ssa AU ON, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1250 /2025 promossa da:
(c.f. ), con l'avvocato Alessandro Barbaro e l'avv. Andrea Aloi ed CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Alessandro Barbaro, in Messina, Via Orso Corbino 7;
RICORRENTE contro
(c.f. ), nato a [...] il Controparte_2 C.F._1
21/08/1964;
RESISTENTE CONTUMACE
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
Voglia l'On.le Tribunale adito:
a) accertare la sussistenza della qualità di erede del Sig. , in capo al Sig. Persona_1 CP_2
;
[...]
b) dichiarare che il Sig. ha accettato tacitamente l'eredità del Sig. ; Controparte_2 Persona_1
c) ordinare la trascrizione al competente Conservatore dei RR.II. della predetta accettazione, ovvero autorizzarne la trascrizione.
d) Con vittoria di spese e compensi.
pagina 2 di 5 Motivi della decisione
Con ricorso ex articolo 281 decies c.p.c. esponeva che in data 15 dicembre 2022 la società CP_1
“ acquistava a titolo oneroso, tra gli altri, il credito vantato da Banca Controparte_3
Popolare di Sondrio S.p.A nei confronti di , in forza del decreto ingiuntivo n. Controparte_2
5018/2021 (R.G. n. 9618/2021), emesso, immediatamente esecutivo, dal Tribunale di Monza in data
28.12.2021, regolarmente notificato, con il quale veniva ingiunto a , di pagare la somma di € CP_2
19.378,39, oltre interessi e oltre ancora le spese;
che la Banca iscriveva ipoteca sulla piena proprietà degli immobili siti in Borgosesia (VC), censiti al Catasto Fabbricati di detto Comune al 1. foglio 84, mappale 384, sub. 12, cat. A/2, vani 5; 2. foglio 84, mappale 384, sub. 22, cat. C/6, mq 17 nella titolarità di per la quota di ½; e procedeva in sede esecutiva avanti al Tribunale di Vercelli;
che in detta CP_2 sede emergeva l'assenza di continuità di trascrizioni delle eredità relitta da , Persona_1 deceduto in data 11.12.2012; che l'odierno resistente procedeva alle volture catastali sui predetti immobili;
che ciò integrava un'accettazione tacita dell'eredità; concludeva affinché fosse accertata la qualità di erede di rispetto ad e l'accettazione tacita della eredità. Controparte_2 Persona_1
Nonostante la ritualità della notifica, non provvedeva a costituirsi e ne veniva dichiarata Controparte_2 la contumacia.
Alla udienza del 21.10.2025 il legale del ricorrente insisteva nel ricorso.
*******
Ritenuto che le domande del ricorrente possano trovare accoglimento, nei limiti e per i motivi di cui in appresso.
L'accettazione dell'eredità può essere espressa o tacita (art. 474 c.c.) ed è tacita (o cd. implicita) “quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede” (art. 476 c.c.).
Il Legislatore tipizza, nell'art. 476 c.c., un cd. comportamento concludente in cui coesistono due requisiti imprescindibili: uno oggettivo (l'avere posto in essere un atto riservato all'erede); uno soggettivo, la volontà di accettare.
L'accettazione tacita dell'eredità può desumersi dalla esplicazione di una attività personale del chiamato tale da integrare gli estremi dell'atto gestorio, incompatibile con la volontà di rinunziare e non altrimenti giustificabile se non con la qualità di erede (e dunque ad esempio, non gli atti meramente conservativi che ilchiamato può compiere anche prima dell'accettazione ex articolo 460 c.c.) (cfr. Cass. sent. n. 12753/1999,
Cass. sent. n. 5688/1988, Cass. sent. n. 8123/1987).
Tra questi, la Giurisprudenza ha ritenuto rilevanti quelli volti alla proposizione di azioni giudiziarie, che travalichino il semplice mantenimento dello stato di fatto (Cass. 4414/1999), il conferimento della procura a vendere beni ereditari (Cass. senrt. N. 20699/2017), un pagamento transattivo, (Cass. sent. n. pagina 3 di 5 14666/2012), la concessione di ipoteca (Cass. 5569/2021), l'effettuazione di volture catastali (Cass. sent. n.
5226/2002, Cass. sent. n. 10796/2009).
Imprescindibile presupposto per l'accoglimento della domanda volta all'accertamento dell'avvenuta accettazione tacita è la prova (che – in quanto afferente i fatti costitutivi della pretesa - grava sull'istante, secondo i generali principi dell'onere probatorio ex articolo 2697 c.c.) che: a) il bene sul quale sono stati compiuti atti dispositivi ricada nell'asse ereditario b) il soggetto che si pretende aver accettato è effettivamente chiamato all'eredità c) non sussista accettazione espressa.
Nel caso di specie, dalla certificazione notarile ex articolo 567 c.p.c. risulta che in forza di successione di nato a [...] il [...], codice fiscale: e deceduto Persona_1 C.F._2 in data 11/12/2012 si è devoluta al figlio tra gli altri la quota di ½ di immobile sito in Controparte_2
ES (VC) Corso Vercelli, censito al NCEu dle predetto Comune al Foglio 84 Particella 384 sub.12, Corso Vercelli, piano S1-1, zona censuaria 2, categoria A/2, classe 1, consistenza 5 vani, superficie catastale totale 91 mq, totale escluse aree scoperte 87 mq, rendita € 438,99; Particella 384 sub.22, Corso
Vercelli, piano S1, zona censuaria 2, categoria C/6, classe 3, consistenza 17 mq, superficie catastale totale
18 mq, rendita € 66,73.
La quota di ½ è determinata anche a seguito di rinuncia alla eredità del marito da parte di CP_4
(documenti 1 e 22 depositati il 27.11.2025).
Dal contenuto della documentazione sub. doc. 7 allegato al ricorso emerge l'avvenuta voltura catastale dei beni a nome del resistente;
ciò costituisce atto idoneo a ravvisare un'accettazione tacita di eredità.
La voltura catastale è invero rilevante non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento delle imposte immobiliari, ma anche civilistico, quale elemento indiziario utile all'accertamento legale o materiale della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi: soltanto chi intende accettare l'eredità assume l'onere di effettuare tale atto e le conseguenze che esso comporta (Cass. 5226/2002, Cass. 6574/2002, Cass. sent, n.
10796/2009).
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, avendo compiuto atti che presuppongono necessariamente la volontà di accettare e non risultando una accettazione espressa, deve ritenersi che il resistente abbiano accettato tacitamente l'eredità di . Persona_1
La domanda merita dunque accoglimento.
-consegue alla soccombenza la condanna del resistente alla rifusione a favore del ricorrente delle spese di lite, liquidate come in dispositivo ex d.m. 55/2014, con riferimento allo scaglione di valore indeterminato individuato in euro 26.000 ed alle diverse fasi (di studio, introduttiva e di trattazione) in cui si è articolato il procedimento, oltre al 15% sulle competenze per rimborso forfettario oneri generali, oltre alle spese documentate (contributo, marca, notifiche), oltre agli oneri fiscali e previdenziali come per legge;
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando sulla epigrafata controversia:
- accerta che è erede ed ha accettato l'eredità relitta da nato a Controparte_2 Persona_1
VI (RO) il 05/09/1934, codice fiscale: e deceduto in data 11/12/2012; C.F._2
-il presente atto è soggetto a trascrizione ex articolo 2648 c. 3 c.c. presso Agenzia delle Entrate - Agenzia del territorio, Ufficio Provinciale di Vercelli, Servizio di Pubblicità Immobiliare;
-condanna il resistente alla rifusione a favore del ricorrente delle spese di lite, liquidate in euro 588,09 per spese, euro 3.376,00 per competenze, oltre al 15% sulle competenze per rimborso forfettario spese generali, oltre oneri di legge.
Si comunichi
Monza, 9.12.2025
Il Giudice
AU ON
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in persona della dott.ssa AU ON, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1250 /2025 promossa da:
(c.f. ), con l'avvocato Alessandro Barbaro e l'avv. Andrea Aloi ed CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Alessandro Barbaro, in Messina, Via Orso Corbino 7;
RICORRENTE contro
(c.f. ), nato a [...] il Controparte_2 C.F._1
21/08/1964;
RESISTENTE CONTUMACE
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
Voglia l'On.le Tribunale adito:
a) accertare la sussistenza della qualità di erede del Sig. , in capo al Sig. Persona_1 CP_2
;
[...]
b) dichiarare che il Sig. ha accettato tacitamente l'eredità del Sig. ; Controparte_2 Persona_1
c) ordinare la trascrizione al competente Conservatore dei RR.II. della predetta accettazione, ovvero autorizzarne la trascrizione.
d) Con vittoria di spese e compensi.
pagina 2 di 5 Motivi della decisione
Con ricorso ex articolo 281 decies c.p.c. esponeva che in data 15 dicembre 2022 la società CP_1
“ acquistava a titolo oneroso, tra gli altri, il credito vantato da Banca Controparte_3
Popolare di Sondrio S.p.A nei confronti di , in forza del decreto ingiuntivo n. Controparte_2
5018/2021 (R.G. n. 9618/2021), emesso, immediatamente esecutivo, dal Tribunale di Monza in data
28.12.2021, regolarmente notificato, con il quale veniva ingiunto a , di pagare la somma di € CP_2
19.378,39, oltre interessi e oltre ancora le spese;
che la Banca iscriveva ipoteca sulla piena proprietà degli immobili siti in Borgosesia (VC), censiti al Catasto Fabbricati di detto Comune al 1. foglio 84, mappale 384, sub. 12, cat. A/2, vani 5; 2. foglio 84, mappale 384, sub. 22, cat. C/6, mq 17 nella titolarità di per la quota di ½; e procedeva in sede esecutiva avanti al Tribunale di Vercelli;
che in detta CP_2 sede emergeva l'assenza di continuità di trascrizioni delle eredità relitta da , Persona_1 deceduto in data 11.12.2012; che l'odierno resistente procedeva alle volture catastali sui predetti immobili;
che ciò integrava un'accettazione tacita dell'eredità; concludeva affinché fosse accertata la qualità di erede di rispetto ad e l'accettazione tacita della eredità. Controparte_2 Persona_1
Nonostante la ritualità della notifica, non provvedeva a costituirsi e ne veniva dichiarata Controparte_2 la contumacia.
Alla udienza del 21.10.2025 il legale del ricorrente insisteva nel ricorso.
*******
Ritenuto che le domande del ricorrente possano trovare accoglimento, nei limiti e per i motivi di cui in appresso.
L'accettazione dell'eredità può essere espressa o tacita (art. 474 c.c.) ed è tacita (o cd. implicita) “quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede” (art. 476 c.c.).
Il Legislatore tipizza, nell'art. 476 c.c., un cd. comportamento concludente in cui coesistono due requisiti imprescindibili: uno oggettivo (l'avere posto in essere un atto riservato all'erede); uno soggettivo, la volontà di accettare.
L'accettazione tacita dell'eredità può desumersi dalla esplicazione di una attività personale del chiamato tale da integrare gli estremi dell'atto gestorio, incompatibile con la volontà di rinunziare e non altrimenti giustificabile se non con la qualità di erede (e dunque ad esempio, non gli atti meramente conservativi che ilchiamato può compiere anche prima dell'accettazione ex articolo 460 c.c.) (cfr. Cass. sent. n. 12753/1999,
Cass. sent. n. 5688/1988, Cass. sent. n. 8123/1987).
Tra questi, la Giurisprudenza ha ritenuto rilevanti quelli volti alla proposizione di azioni giudiziarie, che travalichino il semplice mantenimento dello stato di fatto (Cass. 4414/1999), il conferimento della procura a vendere beni ereditari (Cass. senrt. N. 20699/2017), un pagamento transattivo, (Cass. sent. n. pagina 3 di 5 14666/2012), la concessione di ipoteca (Cass. 5569/2021), l'effettuazione di volture catastali (Cass. sent. n.
5226/2002, Cass. sent. n. 10796/2009).
Imprescindibile presupposto per l'accoglimento della domanda volta all'accertamento dell'avvenuta accettazione tacita è la prova (che – in quanto afferente i fatti costitutivi della pretesa - grava sull'istante, secondo i generali principi dell'onere probatorio ex articolo 2697 c.c.) che: a) il bene sul quale sono stati compiuti atti dispositivi ricada nell'asse ereditario b) il soggetto che si pretende aver accettato è effettivamente chiamato all'eredità c) non sussista accettazione espressa.
Nel caso di specie, dalla certificazione notarile ex articolo 567 c.p.c. risulta che in forza di successione di nato a [...] il [...], codice fiscale: e deceduto Persona_1 C.F._2 in data 11/12/2012 si è devoluta al figlio tra gli altri la quota di ½ di immobile sito in Controparte_2
ES (VC) Corso Vercelli, censito al NCEu dle predetto Comune al Foglio 84 Particella 384 sub.12, Corso Vercelli, piano S1-1, zona censuaria 2, categoria A/2, classe 1, consistenza 5 vani, superficie catastale totale 91 mq, totale escluse aree scoperte 87 mq, rendita € 438,99; Particella 384 sub.22, Corso
Vercelli, piano S1, zona censuaria 2, categoria C/6, classe 3, consistenza 17 mq, superficie catastale totale
18 mq, rendita € 66,73.
La quota di ½ è determinata anche a seguito di rinuncia alla eredità del marito da parte di CP_4
(documenti 1 e 22 depositati il 27.11.2025).
Dal contenuto della documentazione sub. doc. 7 allegato al ricorso emerge l'avvenuta voltura catastale dei beni a nome del resistente;
ciò costituisce atto idoneo a ravvisare un'accettazione tacita di eredità.
La voltura catastale è invero rilevante non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento delle imposte immobiliari, ma anche civilistico, quale elemento indiziario utile all'accertamento legale o materiale della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi: soltanto chi intende accettare l'eredità assume l'onere di effettuare tale atto e le conseguenze che esso comporta (Cass. 5226/2002, Cass. 6574/2002, Cass. sent, n.
10796/2009).
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, avendo compiuto atti che presuppongono necessariamente la volontà di accettare e non risultando una accettazione espressa, deve ritenersi che il resistente abbiano accettato tacitamente l'eredità di . Persona_1
La domanda merita dunque accoglimento.
-consegue alla soccombenza la condanna del resistente alla rifusione a favore del ricorrente delle spese di lite, liquidate come in dispositivo ex d.m. 55/2014, con riferimento allo scaglione di valore indeterminato individuato in euro 26.000 ed alle diverse fasi (di studio, introduttiva e di trattazione) in cui si è articolato il procedimento, oltre al 15% sulle competenze per rimborso forfettario oneri generali, oltre alle spese documentate (contributo, marca, notifiche), oltre agli oneri fiscali e previdenziali come per legge;
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando sulla epigrafata controversia:
- accerta che è erede ed ha accettato l'eredità relitta da nato a Controparte_2 Persona_1
VI (RO) il 05/09/1934, codice fiscale: e deceduto in data 11/12/2012; C.F._2
-il presente atto è soggetto a trascrizione ex articolo 2648 c. 3 c.c. presso Agenzia delle Entrate - Agenzia del territorio, Ufficio Provinciale di Vercelli, Servizio di Pubblicità Immobiliare;
-condanna il resistente alla rifusione a favore del ricorrente delle spese di lite, liquidate in euro 588,09 per spese, euro 3.376,00 per competenze, oltre al 15% sulle competenze per rimborso forfettario spese generali, oltre oneri di legge.
Si comunichi
Monza, 9.12.2025
Il Giudice
AU ON
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