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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 06/08/2025, n. 2082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2082 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11167/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Ivana Poggioli Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11167/2023 avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 bis e segg. c.c. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BITELLI Parte_1 C.F._1 FEDERICA e dell'avv. BITELLI BARBARA ( ), elettivamente domiciliata in C.F._2 Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BITELLI FEDERICA
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PETRELLA Controparte_1 C.F._3 LUCIANA, elettivamente domiciliata in VIALE XII GIUGNO N. 7 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. PETRELLA LUCIANA
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM – atti comunicati al PM il 4.9.2023
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, per i motivi di cui in atti,
- fissare la residenza prevalente delle figlie presso la madre, che le terrà presso la casa familiare sita in Bologna, via Odone Belluzzi n.5, da assegnarsi, in ragione della convivenza con le figlie, alla signora avendo trasferito altrove il signor la propria residenza;
Parte_1 CP_1 Per_
- affidare le figlie e in regime condiviso ad entrambi i genitori, che ne cureranno Persona_2 l'educazione, l'istruzione ed il mantenimento, con esercizio separato della potestà limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione. Le decisioni di maggiore interesse e comunque le pagina 1 di 9 decisioni relative alla istruzione, all'educazione e alla salute delle figlie saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori;
- disporre che il padre tenga con sé le figlie secondo il seguente calendario: a) a fine settimana alternati, dal venerdì sera alle 19:00 sino domenica sera alle 19:00, riportandole al domicilio familiare della madre, salvo diversi accordi tra i genitori;
b) un giorno infrasettimanale, indicativamente il mercoledì pomeriggio con il pernotto, avendo cura il signor di accompagnare le figlie a scuola la mattina successiva, quando il weekend è di CP_1 spettanza paterna, e due giorni infrasettimanali, indicativamente il mercoledì pomeriggio e il giovedì pomeriggio con il pernotto, avendo cura il signor di accompagnare le figlie a scuola la CP_1 mattina successiva, quando il weekend è di spettanza materna. Il signor in caso di propria assenza o di modifica degli orari o delle giornate per propri CP_1 impegni lavorativi indifferibili, dovrà avvertire la signora con congruo avviso e comunque Pt_1 almeno una settimana prima e prendere con la stessa gli accordi del caso, senza che ciò incida comunque sugli impegni scolastici ed extrascolastici delle figlie;
c) quindici giorni nelle vacanze estive, da concordarsi entro il 31 maggio. I genitori si alterneranno comunque di anno in anno le due settimane centrali di agosto in vacanza con le figlie, salvo diversi accordi a seconda della tipologia e della destinazione della vacanza;
d) vacanze di Natale divise in modo paritario in due periodi alternati tra i genitori. Di anno in anno i genitori si alterneranno il giorno di Natale o di Capodanno: l'anno in cui un genitore terrà le figlie il giorno di Natale, l'altro genitore potrà tenerle il pomeriggio e la sera della vigilia riportandole la mattina di Natale;
e) vacanze di Pasqua: i genitori divideranno il periodo a metà (tre giorni ciascuno), salvo diversi accordi;
- porre a carico del padre signor un assegno mensile di € 3.800,00 a titolo di Controparte_1 contributo al mantenimento ordinario delle figlie (comprendente anche i costi per l'assistenza di “aiuto- compiti” e lezioni private); somma che sarà rivalutata ogni anno in base agli indici Istat e che verrà corrisposta con bonifico bancario sul conto corrente della signora entro il 15 di ogni mese;
Pt_1
- porre a carico di entrambi i genitori, nella quota del 15% a carico della signora e nella quota Pt_1 del 85% a carico del signor le spese straordinarie delle figlie, di cui al Protocollo del CP_1
Tribunale di Bologna, che qui si richiama (con l'esclusione dei costi per l'assistenza di “aiuto-compiti” e lezioni private da ricomprendere nel contributo ordinario). Con vittoria di spese e compensi di causa”. In via istruttoria si chiede l'ammissione della prova testimoniale sui seguenti capitoli:
1) “Vero che, sin dalla nascita delle figlie, è la signora che si occupa della cura della Parte_1 casa familiare e della gestione quotidiana delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche delle figlie?”;
2) “Vero che, sin dalla nascita delle figlie, è la signora che gestisce le attività Parte_1 scolastiche ed extrascolastiche delle figlie, accompagnandole e prelevandole (personalmente o con aiuti esterni) a scuola, agli impegni extrascolastici, ai controlli medici e/o fisioterapici, seguendole nei compiti, gestendo le esigenze quotidiane?”;
3) “Vero che, sin dalla nascita delle figlie, il signor per i propri impegni lavorativi Controparte_1 e/o sociali, ha delegato alla signora le attività di cura e gestione delle figlie di cui ai Parte_1 precedenti capitoli?”;
4) “Vero che il signor effettua trasferte all'estero (in Europa) per lavoro con la periodicità di CP_1 almeno due volte al mese per circa quattro/cinque giorni consecutivi?”;
5) “Vero che il signor effettua trasferte all'estero (fuori Europa) per lavoro con la periodicità CP_1 di almeno una volta all'anno per circa tre settimane consecutive?”;
6) “Vero che, nella gestione delle figlie, la signora sopperisce alle assenze del signor Pt_1 quando questi è occupato in impegni lavorativi e/o sociali e/o trasferte all'estero?”. CP_1
pagina 2 di 9 Si indicano quali testi i signori: residente in [...]; , residente in Tes_1 Testimone_2 Bologna;
residente in [...]; residente in [...]; Tes_3 Testimone_4 [...]
residente in [...]. Tes_5
Convenuto:
Voglia l'Ill.mo tribunale intestato:
1) disporre che la responsabilità genitoriale sulle figlie verrà esercitata congiuntamente da entrambi i genitori, che assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, Per_ all'educazione e alla salute di e tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e Per_2 delle aspirazioni delle stesse, mentre le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione verranno prese in via autonoma dal genitore con il quale le figlie si troveranno di volta in volta;
2) disporre il collocamento prevalente delle minori presso la madre nell'immobile, già casa familiare, sita in Bologna via Odone Belluzzi n. 5;
3) Salvo diversi accordi tra i genitori e tenuto conto delle esigenze scolastiche e ricreative delle minori, il padre trascorrerà con le figlie:
- a weekend alternati, dal venerdì sera, indicativamente alle ore 19:00, sino alla domenica, indicativamente alle ore 19:00; - due giorni infrasettimanali indicativamente il martedì pomeriggio con il pernotto ed il mercoledì con il pernotto, quando le riaccompagnerà a scuola, quando il fine settimana è di spettanza paterna
- due giorni infrasettimanali, indicativamente il mercoledì pomeriggio con il pernotto e il giovedì pomeriggio con il pernotto, quando le riaccompagnerà a scuola, quando il weekend è di spettanza materna;
- durante le vacanze natalizie, ad anni alterni con l'altro genitore o il periodo dal 25 dicembre al 31 dicembre, o quello dal 1° gennaio al 6 gennaio.
- tre giorni durante le vacanze Pasquali. In caso di disaccordo negli anni pari deciderà il padre e negli anni dispari la madre.
- durante le vacanze estive 15 giorni anche non consecutivi nel mese di luglio o agosto, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno. In caso di disaccordo negli anni pari deciderà il padre e negli anni dispari la madre. 4) disporre che il signor corrisponda alla signora su un conto Controparte_1 Parte_1 corrente che la stessa indicherà, a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie minorenni, fino all'autosufficienza economica delle Stesse e finché con la madre conviventi, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 1.200,00 (milleduecento/00), ossia 600,00 € (seicento/00) per ciascuna figlia, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 70% delle spese straordinarie sostenute per le , così come individuate dal Protocollo adottato dal Tribunale di Pt_2 Bologna. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
pagina 3 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La signora ed il signor non uniti in matrimonio, Parte_1 Controparte_1 hanno intrattenuto, per oltre vent'anni, una relazione con una prolungata convivenza more uxorio, dalla Per_ quale sono nate: in data 18/12/2008 la figlia minorenne ed in data 8/04/2013 la figlia minorenne
I signori e hanno convissuto sino al 2014 in appartamenti siti in Bologna e Per_2 Pt_1 CP_1 presi in locazione;
nel gennaio 2015 hanno invece acquistato, in proprietà indivisa, l'attuale casa familiare sita in Bologna, via Odone Belluzzi n.5.
Al fine di acquistare detto immobile i signori e hanno stipulato un contratto di Pt_1 CP_1 mutuo ipotecario con la Cassa di Risparmio in Bologna s.p.a., dell'importo di € 200.000,00, la rata mensile ammonta ad euro 702. Continuano a pagarla ciascuno nella misura della metà.
Entrambi sono laureati in Giurisprudenza. La lavora in banca con un part time all'80% che ha Pt_1 richiesto lei per poter seguire di più le figlie, anche perché il era spesso via per lavoro, in CP_1 quanto “riveste un ruolo manageriale di rilievo nella multinazionale Kemet Electronics Corporation: attualmente è Vice presidente Hr – Kemet Electronics Corporation ed Controparte_2
Amministratore Delegato – Direttore Italia della Kemet Elecronics Italia (v. doc. n.5). Inoltre il signor
è consigliere di Confindustria Servizi Emilia Romagna s.r.l. e riveste ruoli in diverse altre CP_1 società ed enti” (v. doc. n. 5bis attrice).
Dall'agosto 2022 il padre si è trasferito in un appartamento in locazione in Via Melloni 24 per cui paga un canone mensile di euro 950. Successivamente – in data comunque antecedente al 25.2.2025. che è la data del certificato di stato di famiglia prodotto dalla attrice – si è trasferito a vivere in casa della nuova compagna. Non ha più pertanto la suddetta uscita fissa mensile, che invece era stata considerata nell'assunzione dei provvedimenti provvisori e urgenti.
Le parti comparivano personalmente avanti al Giudice Relatore all'udienza del 30.1.2024, allorchè si verbalizzava, fra l'altro, quanto segue: Le parti danno atto che non vi è contrasto sull'affidamento condiviso delle figlie nata il [...] e nata l'[...] , sul loro collocamento Per_1 Per_2 prevalente presso la madre, sulla assegnazione a lei della casa familiare di Via Odone Belluzzi 5, dandosi atto che il padre si è trasferito in Via Melloni 24 dall'agosto 2022. Si dà atto che non vi è contrasto sul calendario di visita.
Va preliminarmente confermato il rigetto delle prove orali su cui l'attrice ha insistito in sede di precisazione delle conclusioni, trattandosi di capitoli formulati in maniera generica e valutativa.
pagina 4 di 9 Con riferimento all'affidamento, collocamento, assegnazione della casa familiare e calendario di visita padre-figlie, con l'ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. si argomentava e disponeva, in data 10.3.2024, quanto segue:
SI riscontra che in realtà le richieste sul calendario di visita non sono in tutto e per tutto coincidenti e si auspica che venga accettata la proposta del Giudice o che comunque le parti esplicitino quali sarebbero le condizioni condivise.
SI dispone, quindi, in via provvisoria, che le figlie stiano col padre, salvo diversi accordi:
a weekend alternati, dal venerdì sera, indicativamente alle ore 19:00, sino alla domenica, indicativamente alle ore 19:00; - un giorno infrasettimanale, indicativamente il mercoledì pomeriggio con il pernotto, avendo cura il signor di accompagnare le figlie a scuola la mattina CP_1 successiva, quando il weekend è di spettanza paterna;
- due giorni infrasettimanali, indicativamente il mercoledì pomeriggio e il giovedì pomeriggio con il pernotto, avendo cura il signor di accompagnare le figlie a scuola la mattina successiva, CP_1 quando il weekend è di spettanza materna;
- durante le vacanze natalizie, ad anni alterni con l'altro genitore o il periodo dal 25 dicembre al 31 dicembre, o quello dal 1° gennaio al 6 gennaio.
- tre giorni durante le vacanze Pasquali. In caso di disaccordo negli anni pari deciderà il padre e negli anni dispari il madre.
- durante le vacanze estive 15 giorni anche non consecutivi nel mese di luglio o agosto, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno. In caso di disaccordo negli anni pari deciderà il padre e negli anni dispari la madre.
Alla successiva udienza del 4.4.2024 si verbalizzava, al riguardo: Le difese danno atto di concordare sul calendario proposto.
Ne consegue che non si comprende come mai in sede di comparsa conclusionale il convenuto richieda un calendario diverso (leggermente più ampio) di permanenza delle figlie presso di sé, senza supportare tale richiesta con alcuna allegazione né prova specifica. SI ritiene, pertanto, di confermare con la presente sentenza le suesposte condizioni circa l'affido delle figlie, il loro collocamento, il calendario di permanenza col padre.
Sulle questioni economiche, nell'ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. (non reclamata) si erano così descritte le condizioni delle parti:
I redditi materni sono i seguenti: euro 1.926 netti mensili per l'a.i. 2020, euro 2.293 netti mensili per
l'a.i. 2021, euro 2.406 per l'a.i. 2022; da cui va detratto il 50% della rata di mutuo, pari ad euro 356, per un residuo medio nei tre anni di euro 1.850 circa. pagina 5 di 9 I redditi paterni sono i seguenti: euro 17.147 netti mensili per l'a.i. 2020, euro 16.280 per l'a.i. 2021 e ragionevolmente, in base alla CU prodotta, un importo analogo per l'a.i. 2022, per una media di euro
16.570, dai quali va detratto il 50% della rata di mutuo e il canone mensile di locazione, per un importo residuo di euro 15.260.
Dalle successive produzioni è emerso, fra l'altro: con riferimento al reddito netto mensile del padre, in base alla sola Certificazione Unica emerge che per l'a.i. 2023 egli avrebbe un netto medio mensile di circa euro 10.880; quanto alla madre, in base al Mod. 730 dell'a.i. 2023, ella avrebbe un reddito netto medio mensile di euro 2.210.
Il reddito della madre è in linea con quelli degli anni precedenti;
la apparente riduzione di quello del convenuto non si ritiene sufficientemente provata (notoriamente i dati di una CU potrebbero non coincidere con quelli della dichiarazione dei redditi), né, soprattutto, stabilizzata, osservandosi che, quantomeno con la comparsa conclusionale, la difesa del convenuto avrebbe ben potuto depositare anche la CU dell'a.i. 2024, per suffragare l'allegazione secondo cui, quale effetto anche di una modifica dei soggetti proprietari della società per cui lavora, il reddito del convenuto sarebbe in diminuzione. Diminuzione nonostante la quale resta, comunque, ad oggi pari a circa 5 volte quello della attrice.
La media degli anni 2021-2022-2023 risulta di circa 14.100 euro netti mensili per il convenuto e di circa 2.300 euro netti mensili per la attrice.
Anche dal punto di vista delle risorse patrimoniali il confronto è impari: infatti la attrice risulta avere risparmi circa per complessivi 60.000 euro, il convenuto per oltre un milione di euro.
Non risulta, peraltro, dimostrato l'assunto secondo cui negli anni di convivenza il convenuto abbia versato euro 1.600 mensili e l'attrice euro 700 mensili sul conto corrente comune e che con le sole uscite di quel conto il nucleo familiare sopportasse tutte le spese (argomentazione che sostiene l'offerta economica del convenuto), in quanto con tale argomentazione non si distinguerebbero le spese ordinarie da quelle straordinarie, inoltre non è stato contestato che molte spese fossero pagate dai rispettivi conti personali, come sostenuto dalla attrice.
Con la recente ordinanza n. 2536/2024 pubblicata il 26 gennaio 2024 la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in tema di mantenimento dei figli, ribadendo il principio secondo cui i figli di genitori coniugati sono uguali ai figli di genitori separati o divorziati, come pure a quelli nati da persone non unite in matrimonio, sia che continuino a vivere insieme sia che abbiano cessato la convivenza. Tale principio di uguaglianza impone quindi di tenere a mente che tutti i figli hanno uguale diritto di essere mantenuti, istruiti ed educati nel rispetto delle loro capacità e inclinazioni naturali. Ai fini della determinazione della misura del contributo al mantenimento dei figli si deve far riferimento all'art. 337 pagina 6 di 9 ter comma 4 cc il quale prevede che ciascun genitore deve provvedere al mantenimento dei propri figli in misura proporzionale al proprio reddito. Ai fini della determinazione dell'importo, che il genitore non collocatario è tenuto a versare mensilmente al genitore collocatario a titolo di mantenimento dei figli, il Giudice deve considerare le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto da quest'ultimo in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Alla luce di tali principi e considerate le sopradescritte circostanze del caso di specie, considerate altresì le spese di conduzione della casa familiare e le relative utenze (integralmente a carico della madre quale assegnataria), dalla data della domanda va posto a carico del padre l'obbligo di versare alla madre a titolo di contributo al mantenimento di ciascuna figlia, la somma di euro 1.000, oltre all'80% delle spese straordinarie. Spese legali compensate in ragione della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Per_
1 - dispone l'affido condiviso delle figlie minori nata in data [...] e nata in [...] Per_2
8/04/2013 a entrambi i genitori;
le decisioni di maggiore interesse per le figlie saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie;
ciascun genitore prenderà le decisioni di ordinaria amministrazione quando ha le figlie presso di sé;
2 – costituisce obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma
2 c.c., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto;
pagina 7 di 9 mercoledì pomeriggio e il giovedì pomeriggio con il pernotto, avendo cura il signor di CP_1 accompagnare le figlie a scuola la mattina successiva, quando il weekend è di spettanza materna;
- durante le vacanze natalizie, ad anni alterni con l'altro genitore o il periodo dal 25 dicembre al 31 dicembre, o quello dal 1° gennaio al 6 gennaio - tre giorni durante le vacanze Pasquali. In caso di disaccordo negli anni pari deciderà il padre e negli anni dispari il madre - durante le vacanze estive 15 giorni anche non consecutivi nel mese di luglio o agosto, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno. In caso di disaccordo negli anni pari deciderà il padre e negli anni dispari la madre.
6 – dalla data della domanda, pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario delle figlie versando entro il giorno 5 di ogni mese la somma di euro 1.000 per ciascuna figlia al genitore collocatario, su conto corrente intestato al medesimo che gli verrà tempestivamente comunicato;
tale somma sarà rivalutata annualmente secondo l'indice ISTAT;
pone a carico di ciascuno dei genitori le spese straordinarie per le figlie nella misura dell'80% per il padre e 20% per la madre;
si applica il vigente Protocollo del Tribunale di Bologna, che di seguito integralmente si riporta:
Spese ricomprese nel contributo ordinario al mantenimento:
spese necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli : quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario
, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona.
Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
• spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano a causa o dopo lo scioglimento dell'unione tra i genitori documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo : spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, ivi comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordata dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e corredo sportivo); spese ludico - ricreativo - culturali, precedute dalla scelta concordata della attività (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature).
• Campi scuola estivi , baby sitter , pre scuola e post scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, etc) non offre tempestive alternative.
• Spese necessarie per il conseguimento della patente di guida.
• Abbonamento mezzi di trasporto pubblici.
• Spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento.
• Visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici ivi comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità .
Il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto ( raccomandata, fax o mail) anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (raccomandata, fax o mail) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi.
pagina 8 di 9 Rimborso delle spese straordinarie
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o altro Ente Pubblico o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Assegno unico come per legge da corrispondersi per il 50% a ciascun genitore.
7 - Spese legali compensate.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 29.7.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
3 – dispone il collocamento prevalente delle figlie minori presso la madre;
4 – assegna alla madre la casa familiare sita in Via Odone Belluzzi 5, e i beni mobili in essa contenuti, affinchè vi abiti assieme alle figlie minori;
5 – dispone che il padre possa vedere e tenere con sé le figlie, salvo diversi accordi di volta in volta presi fra le parti:
- a weekend alternati, dal venerdì sera, indicativamente alle ore 19:00, sino alla domenica, indicativamente alle ore 19:00; - un giorno infrasettimanale, indicativamente il mercoledì pomeriggio con il pernotto, avendo cura il signor di accompagnare le figlie a scuola la mattina CP_1 successiva, quando il weekend è di spettanza paterna;
- due giorni infrasettimanali, indicativamente il
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Ivana Poggioli Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11167/2023 avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 bis e segg. c.c. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BITELLI Parte_1 C.F._1 FEDERICA e dell'avv. BITELLI BARBARA ( ), elettivamente domiciliata in C.F._2 Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BITELLI FEDERICA
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PETRELLA Controparte_1 C.F._3 LUCIANA, elettivamente domiciliata in VIALE XII GIUGNO N. 7 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. PETRELLA LUCIANA
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM – atti comunicati al PM il 4.9.2023
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, per i motivi di cui in atti,
- fissare la residenza prevalente delle figlie presso la madre, che le terrà presso la casa familiare sita in Bologna, via Odone Belluzzi n.5, da assegnarsi, in ragione della convivenza con le figlie, alla signora avendo trasferito altrove il signor la propria residenza;
Parte_1 CP_1 Per_
- affidare le figlie e in regime condiviso ad entrambi i genitori, che ne cureranno Persona_2 l'educazione, l'istruzione ed il mantenimento, con esercizio separato della potestà limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione. Le decisioni di maggiore interesse e comunque le pagina 1 di 9 decisioni relative alla istruzione, all'educazione e alla salute delle figlie saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori;
- disporre che il padre tenga con sé le figlie secondo il seguente calendario: a) a fine settimana alternati, dal venerdì sera alle 19:00 sino domenica sera alle 19:00, riportandole al domicilio familiare della madre, salvo diversi accordi tra i genitori;
b) un giorno infrasettimanale, indicativamente il mercoledì pomeriggio con il pernotto, avendo cura il signor di accompagnare le figlie a scuola la mattina successiva, quando il weekend è di CP_1 spettanza paterna, e due giorni infrasettimanali, indicativamente il mercoledì pomeriggio e il giovedì pomeriggio con il pernotto, avendo cura il signor di accompagnare le figlie a scuola la CP_1 mattina successiva, quando il weekend è di spettanza materna. Il signor in caso di propria assenza o di modifica degli orari o delle giornate per propri CP_1 impegni lavorativi indifferibili, dovrà avvertire la signora con congruo avviso e comunque Pt_1 almeno una settimana prima e prendere con la stessa gli accordi del caso, senza che ciò incida comunque sugli impegni scolastici ed extrascolastici delle figlie;
c) quindici giorni nelle vacanze estive, da concordarsi entro il 31 maggio. I genitori si alterneranno comunque di anno in anno le due settimane centrali di agosto in vacanza con le figlie, salvo diversi accordi a seconda della tipologia e della destinazione della vacanza;
d) vacanze di Natale divise in modo paritario in due periodi alternati tra i genitori. Di anno in anno i genitori si alterneranno il giorno di Natale o di Capodanno: l'anno in cui un genitore terrà le figlie il giorno di Natale, l'altro genitore potrà tenerle il pomeriggio e la sera della vigilia riportandole la mattina di Natale;
e) vacanze di Pasqua: i genitori divideranno il periodo a metà (tre giorni ciascuno), salvo diversi accordi;
- porre a carico del padre signor un assegno mensile di € 3.800,00 a titolo di Controparte_1 contributo al mantenimento ordinario delle figlie (comprendente anche i costi per l'assistenza di “aiuto- compiti” e lezioni private); somma che sarà rivalutata ogni anno in base agli indici Istat e che verrà corrisposta con bonifico bancario sul conto corrente della signora entro il 15 di ogni mese;
Pt_1
- porre a carico di entrambi i genitori, nella quota del 15% a carico della signora e nella quota Pt_1 del 85% a carico del signor le spese straordinarie delle figlie, di cui al Protocollo del CP_1
Tribunale di Bologna, che qui si richiama (con l'esclusione dei costi per l'assistenza di “aiuto-compiti” e lezioni private da ricomprendere nel contributo ordinario). Con vittoria di spese e compensi di causa”. In via istruttoria si chiede l'ammissione della prova testimoniale sui seguenti capitoli:
1) “Vero che, sin dalla nascita delle figlie, è la signora che si occupa della cura della Parte_1 casa familiare e della gestione quotidiana delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche delle figlie?”;
2) “Vero che, sin dalla nascita delle figlie, è la signora che gestisce le attività Parte_1 scolastiche ed extrascolastiche delle figlie, accompagnandole e prelevandole (personalmente o con aiuti esterni) a scuola, agli impegni extrascolastici, ai controlli medici e/o fisioterapici, seguendole nei compiti, gestendo le esigenze quotidiane?”;
3) “Vero che, sin dalla nascita delle figlie, il signor per i propri impegni lavorativi Controparte_1 e/o sociali, ha delegato alla signora le attività di cura e gestione delle figlie di cui ai Parte_1 precedenti capitoli?”;
4) “Vero che il signor effettua trasferte all'estero (in Europa) per lavoro con la periodicità di CP_1 almeno due volte al mese per circa quattro/cinque giorni consecutivi?”;
5) “Vero che il signor effettua trasferte all'estero (fuori Europa) per lavoro con la periodicità CP_1 di almeno una volta all'anno per circa tre settimane consecutive?”;
6) “Vero che, nella gestione delle figlie, la signora sopperisce alle assenze del signor Pt_1 quando questi è occupato in impegni lavorativi e/o sociali e/o trasferte all'estero?”. CP_1
pagina 2 di 9 Si indicano quali testi i signori: residente in [...]; , residente in Tes_1 Testimone_2 Bologna;
residente in [...]; residente in [...]; Tes_3 Testimone_4 [...]
residente in [...]. Tes_5
Convenuto:
Voglia l'Ill.mo tribunale intestato:
1) disporre che la responsabilità genitoriale sulle figlie verrà esercitata congiuntamente da entrambi i genitori, che assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, Per_ all'educazione e alla salute di e tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e Per_2 delle aspirazioni delle stesse, mentre le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione verranno prese in via autonoma dal genitore con il quale le figlie si troveranno di volta in volta;
2) disporre il collocamento prevalente delle minori presso la madre nell'immobile, già casa familiare, sita in Bologna via Odone Belluzzi n. 5;
3) Salvo diversi accordi tra i genitori e tenuto conto delle esigenze scolastiche e ricreative delle minori, il padre trascorrerà con le figlie:
- a weekend alternati, dal venerdì sera, indicativamente alle ore 19:00, sino alla domenica, indicativamente alle ore 19:00; - due giorni infrasettimanali indicativamente il martedì pomeriggio con il pernotto ed il mercoledì con il pernotto, quando le riaccompagnerà a scuola, quando il fine settimana è di spettanza paterna
- due giorni infrasettimanali, indicativamente il mercoledì pomeriggio con il pernotto e il giovedì pomeriggio con il pernotto, quando le riaccompagnerà a scuola, quando il weekend è di spettanza materna;
- durante le vacanze natalizie, ad anni alterni con l'altro genitore o il periodo dal 25 dicembre al 31 dicembre, o quello dal 1° gennaio al 6 gennaio.
- tre giorni durante le vacanze Pasquali. In caso di disaccordo negli anni pari deciderà il padre e negli anni dispari la madre.
- durante le vacanze estive 15 giorni anche non consecutivi nel mese di luglio o agosto, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno. In caso di disaccordo negli anni pari deciderà il padre e negli anni dispari la madre. 4) disporre che il signor corrisponda alla signora su un conto Controparte_1 Parte_1 corrente che la stessa indicherà, a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie minorenni, fino all'autosufficienza economica delle Stesse e finché con la madre conviventi, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 1.200,00 (milleduecento/00), ossia 600,00 € (seicento/00) per ciascuna figlia, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 70% delle spese straordinarie sostenute per le , così come individuate dal Protocollo adottato dal Tribunale di Pt_2 Bologna. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
pagina 3 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La signora ed il signor non uniti in matrimonio, Parte_1 Controparte_1 hanno intrattenuto, per oltre vent'anni, una relazione con una prolungata convivenza more uxorio, dalla Per_ quale sono nate: in data 18/12/2008 la figlia minorenne ed in data 8/04/2013 la figlia minorenne
I signori e hanno convissuto sino al 2014 in appartamenti siti in Bologna e Per_2 Pt_1 CP_1 presi in locazione;
nel gennaio 2015 hanno invece acquistato, in proprietà indivisa, l'attuale casa familiare sita in Bologna, via Odone Belluzzi n.5.
Al fine di acquistare detto immobile i signori e hanno stipulato un contratto di Pt_1 CP_1 mutuo ipotecario con la Cassa di Risparmio in Bologna s.p.a., dell'importo di € 200.000,00, la rata mensile ammonta ad euro 702. Continuano a pagarla ciascuno nella misura della metà.
Entrambi sono laureati in Giurisprudenza. La lavora in banca con un part time all'80% che ha Pt_1 richiesto lei per poter seguire di più le figlie, anche perché il era spesso via per lavoro, in CP_1 quanto “riveste un ruolo manageriale di rilievo nella multinazionale Kemet Electronics Corporation: attualmente è Vice presidente Hr – Kemet Electronics Corporation ed Controparte_2
Amministratore Delegato – Direttore Italia della Kemet Elecronics Italia (v. doc. n.5). Inoltre il signor
è consigliere di Confindustria Servizi Emilia Romagna s.r.l. e riveste ruoli in diverse altre CP_1 società ed enti” (v. doc. n. 5bis attrice).
Dall'agosto 2022 il padre si è trasferito in un appartamento in locazione in Via Melloni 24 per cui paga un canone mensile di euro 950. Successivamente – in data comunque antecedente al 25.2.2025. che è la data del certificato di stato di famiglia prodotto dalla attrice – si è trasferito a vivere in casa della nuova compagna. Non ha più pertanto la suddetta uscita fissa mensile, che invece era stata considerata nell'assunzione dei provvedimenti provvisori e urgenti.
Le parti comparivano personalmente avanti al Giudice Relatore all'udienza del 30.1.2024, allorchè si verbalizzava, fra l'altro, quanto segue: Le parti danno atto che non vi è contrasto sull'affidamento condiviso delle figlie nata il [...] e nata l'[...] , sul loro collocamento Per_1 Per_2 prevalente presso la madre, sulla assegnazione a lei della casa familiare di Via Odone Belluzzi 5, dandosi atto che il padre si è trasferito in Via Melloni 24 dall'agosto 2022. Si dà atto che non vi è contrasto sul calendario di visita.
Va preliminarmente confermato il rigetto delle prove orali su cui l'attrice ha insistito in sede di precisazione delle conclusioni, trattandosi di capitoli formulati in maniera generica e valutativa.
pagina 4 di 9 Con riferimento all'affidamento, collocamento, assegnazione della casa familiare e calendario di visita padre-figlie, con l'ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. si argomentava e disponeva, in data 10.3.2024, quanto segue:
SI riscontra che in realtà le richieste sul calendario di visita non sono in tutto e per tutto coincidenti e si auspica che venga accettata la proposta del Giudice o che comunque le parti esplicitino quali sarebbero le condizioni condivise.
SI dispone, quindi, in via provvisoria, che le figlie stiano col padre, salvo diversi accordi:
a weekend alternati, dal venerdì sera, indicativamente alle ore 19:00, sino alla domenica, indicativamente alle ore 19:00; - un giorno infrasettimanale, indicativamente il mercoledì pomeriggio con il pernotto, avendo cura il signor di accompagnare le figlie a scuola la mattina CP_1 successiva, quando il weekend è di spettanza paterna;
- due giorni infrasettimanali, indicativamente il mercoledì pomeriggio e il giovedì pomeriggio con il pernotto, avendo cura il signor di accompagnare le figlie a scuola la mattina successiva, CP_1 quando il weekend è di spettanza materna;
- durante le vacanze natalizie, ad anni alterni con l'altro genitore o il periodo dal 25 dicembre al 31 dicembre, o quello dal 1° gennaio al 6 gennaio.
- tre giorni durante le vacanze Pasquali. In caso di disaccordo negli anni pari deciderà il padre e negli anni dispari il madre.
- durante le vacanze estive 15 giorni anche non consecutivi nel mese di luglio o agosto, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno. In caso di disaccordo negli anni pari deciderà il padre e negli anni dispari la madre.
Alla successiva udienza del 4.4.2024 si verbalizzava, al riguardo: Le difese danno atto di concordare sul calendario proposto.
Ne consegue che non si comprende come mai in sede di comparsa conclusionale il convenuto richieda un calendario diverso (leggermente più ampio) di permanenza delle figlie presso di sé, senza supportare tale richiesta con alcuna allegazione né prova specifica. SI ritiene, pertanto, di confermare con la presente sentenza le suesposte condizioni circa l'affido delle figlie, il loro collocamento, il calendario di permanenza col padre.
Sulle questioni economiche, nell'ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. (non reclamata) si erano così descritte le condizioni delle parti:
I redditi materni sono i seguenti: euro 1.926 netti mensili per l'a.i. 2020, euro 2.293 netti mensili per
l'a.i. 2021, euro 2.406 per l'a.i. 2022; da cui va detratto il 50% della rata di mutuo, pari ad euro 356, per un residuo medio nei tre anni di euro 1.850 circa. pagina 5 di 9 I redditi paterni sono i seguenti: euro 17.147 netti mensili per l'a.i. 2020, euro 16.280 per l'a.i. 2021 e ragionevolmente, in base alla CU prodotta, un importo analogo per l'a.i. 2022, per una media di euro
16.570, dai quali va detratto il 50% della rata di mutuo e il canone mensile di locazione, per un importo residuo di euro 15.260.
Dalle successive produzioni è emerso, fra l'altro: con riferimento al reddito netto mensile del padre, in base alla sola Certificazione Unica emerge che per l'a.i. 2023 egli avrebbe un netto medio mensile di circa euro 10.880; quanto alla madre, in base al Mod. 730 dell'a.i. 2023, ella avrebbe un reddito netto medio mensile di euro 2.210.
Il reddito della madre è in linea con quelli degli anni precedenti;
la apparente riduzione di quello del convenuto non si ritiene sufficientemente provata (notoriamente i dati di una CU potrebbero non coincidere con quelli della dichiarazione dei redditi), né, soprattutto, stabilizzata, osservandosi che, quantomeno con la comparsa conclusionale, la difesa del convenuto avrebbe ben potuto depositare anche la CU dell'a.i. 2024, per suffragare l'allegazione secondo cui, quale effetto anche di una modifica dei soggetti proprietari della società per cui lavora, il reddito del convenuto sarebbe in diminuzione. Diminuzione nonostante la quale resta, comunque, ad oggi pari a circa 5 volte quello della attrice.
La media degli anni 2021-2022-2023 risulta di circa 14.100 euro netti mensili per il convenuto e di circa 2.300 euro netti mensili per la attrice.
Anche dal punto di vista delle risorse patrimoniali il confronto è impari: infatti la attrice risulta avere risparmi circa per complessivi 60.000 euro, il convenuto per oltre un milione di euro.
Non risulta, peraltro, dimostrato l'assunto secondo cui negli anni di convivenza il convenuto abbia versato euro 1.600 mensili e l'attrice euro 700 mensili sul conto corrente comune e che con le sole uscite di quel conto il nucleo familiare sopportasse tutte le spese (argomentazione che sostiene l'offerta economica del convenuto), in quanto con tale argomentazione non si distinguerebbero le spese ordinarie da quelle straordinarie, inoltre non è stato contestato che molte spese fossero pagate dai rispettivi conti personali, come sostenuto dalla attrice.
Con la recente ordinanza n. 2536/2024 pubblicata il 26 gennaio 2024 la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in tema di mantenimento dei figli, ribadendo il principio secondo cui i figli di genitori coniugati sono uguali ai figli di genitori separati o divorziati, come pure a quelli nati da persone non unite in matrimonio, sia che continuino a vivere insieme sia che abbiano cessato la convivenza. Tale principio di uguaglianza impone quindi di tenere a mente che tutti i figli hanno uguale diritto di essere mantenuti, istruiti ed educati nel rispetto delle loro capacità e inclinazioni naturali. Ai fini della determinazione della misura del contributo al mantenimento dei figli si deve far riferimento all'art. 337 pagina 6 di 9 ter comma 4 cc il quale prevede che ciascun genitore deve provvedere al mantenimento dei propri figli in misura proporzionale al proprio reddito. Ai fini della determinazione dell'importo, che il genitore non collocatario è tenuto a versare mensilmente al genitore collocatario a titolo di mantenimento dei figli, il Giudice deve considerare le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto da quest'ultimo in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Alla luce di tali principi e considerate le sopradescritte circostanze del caso di specie, considerate altresì le spese di conduzione della casa familiare e le relative utenze (integralmente a carico della madre quale assegnataria), dalla data della domanda va posto a carico del padre l'obbligo di versare alla madre a titolo di contributo al mantenimento di ciascuna figlia, la somma di euro 1.000, oltre all'80% delle spese straordinarie. Spese legali compensate in ragione della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Per_
1 - dispone l'affido condiviso delle figlie minori nata in data [...] e nata in [...] Per_2
8/04/2013 a entrambi i genitori;
le decisioni di maggiore interesse per le figlie saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie;
ciascun genitore prenderà le decisioni di ordinaria amministrazione quando ha le figlie presso di sé;
2 – costituisce obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma
2 c.c., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto;
pagina 7 di 9 mercoledì pomeriggio e il giovedì pomeriggio con il pernotto, avendo cura il signor di CP_1 accompagnare le figlie a scuola la mattina successiva, quando il weekend è di spettanza materna;
- durante le vacanze natalizie, ad anni alterni con l'altro genitore o il periodo dal 25 dicembre al 31 dicembre, o quello dal 1° gennaio al 6 gennaio - tre giorni durante le vacanze Pasquali. In caso di disaccordo negli anni pari deciderà il padre e negli anni dispari il madre - durante le vacanze estive 15 giorni anche non consecutivi nel mese di luglio o agosto, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno. In caso di disaccordo negli anni pari deciderà il padre e negli anni dispari la madre.
6 – dalla data della domanda, pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario delle figlie versando entro il giorno 5 di ogni mese la somma di euro 1.000 per ciascuna figlia al genitore collocatario, su conto corrente intestato al medesimo che gli verrà tempestivamente comunicato;
tale somma sarà rivalutata annualmente secondo l'indice ISTAT;
pone a carico di ciascuno dei genitori le spese straordinarie per le figlie nella misura dell'80% per il padre e 20% per la madre;
si applica il vigente Protocollo del Tribunale di Bologna, che di seguito integralmente si riporta:
Spese ricomprese nel contributo ordinario al mantenimento:
spese necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli : quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario
, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona.
Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
• spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano a causa o dopo lo scioglimento dell'unione tra i genitori documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo : spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, ivi comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordata dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e corredo sportivo); spese ludico - ricreativo - culturali, precedute dalla scelta concordata della attività (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature).
• Campi scuola estivi , baby sitter , pre scuola e post scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, etc) non offre tempestive alternative.
• Spese necessarie per il conseguimento della patente di guida.
• Abbonamento mezzi di trasporto pubblici.
• Spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento.
• Visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici ivi comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità .
Il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto ( raccomandata, fax o mail) anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (raccomandata, fax o mail) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi.
pagina 8 di 9 Rimborso delle spese straordinarie
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o altro Ente Pubblico o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Assegno unico come per legge da corrispondersi per il 50% a ciascun genitore.
7 - Spese legali compensate.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 29.7.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
3 – dispone il collocamento prevalente delle figlie minori presso la madre;
4 – assegna alla madre la casa familiare sita in Via Odone Belluzzi 5, e i beni mobili in essa contenuti, affinchè vi abiti assieme alle figlie minori;
5 – dispone che il padre possa vedere e tenere con sé le figlie, salvo diversi accordi di volta in volta presi fra le parti:
- a weekend alternati, dal venerdì sera, indicativamente alle ore 19:00, sino alla domenica, indicativamente alle ore 19:00; - un giorno infrasettimanale, indicativamente il mercoledì pomeriggio con il pernotto, avendo cura il signor di accompagnare le figlie a scuola la mattina CP_1 successiva, quando il weekend è di spettanza paterna;
- due giorni infrasettimanali, indicativamente il