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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/03/2025, n. 1830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1830 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16286/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonio Stefani Presidente
dott. Guido Macripò Giudice
dott. Francesco Ferrari Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16286/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. INVIDIA Parte_1 C.F._1
ANTONIO, elettivamente domiciliato in VIA MARZAN, 4 PESCHIERA DEL GARDA, presso il difensore parte opponente contro
giudiziale (C.F. , Controparte_1 P.IVA_1
contumace pagina 1 di 12 (C.F. , con il patrocinio dell'avv. MONTI FEDERICO Controparte_2 P.IVA_2
FORTUNATO e dell'avv. PARAZZINI LUCA EMILIO CARLO ( ); C.F._2
elettivamente domiciliato in VIA VISCONTI DI MODRONE, 28 MILANO, presso il difensore avv.
MONTI FEDERICO FORTUNATO parte opposta
(C.F. ), con il proc. dom. avv. MONTI FEDERICO Controparte_3 P.IVA_3
FORTUNATO, VIA VISCONTI DI MODRONE, 28 MILANO intervenuto
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
Nel merito
1) Accertarsi e dichiararsi, per le ragioni esposte in fatto ed in diritto, che il Sig. Parte_1
non è garante della società e, per l'effetto, dichiararsi che nulla deve Parte_2
a ; Controparte_2
2) Dichiararsi, per le ragioni in fatto e in diritto esposte in atti, la nullità e/o annullabilità e/o
inefficacia nei confronti del Sig. del Decreto Ingiuntivo n. n. 3868/2023 del Parte_1
23.01.2023 - RG n. 36720/2022 emesso dal Tribunale di Milano, nella persona del Giudice Dott.ssa
Rossella Filippi, in quanto infondato, ingiusto ed illegittimo per tutte le ragioni esposte in atti e, per
l'effetto revocarlo in ogni sua parte;
3) Conseguentemente dichiarare che il signor nulla deve a Parte_1 Controparte_2
per tutte le ragioni esposte in atti di causa;
4) Per l'effetto, Voglia l'Ill.mo Giudice adito rigettare ogni domanda così come formulata da
controparte, in quanto infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti negli atti difensivi;
In via subordinata nel merito pagina 2 di 12 5) Accertare e dichiarare la nullità totale della fideiussione rilasciata dal Signor Parte_1
o, in via subordinata, la nullità parziale della stessa, per le ragioni esposte nella narrativa degli atti di
causa;
6) Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande sopra formulate e dell'accertamento
di un qualsivoglia credito a favore di , voglia l'Ill.mo Tribunale adito condannare al Controparte_4
pagamento dello stesso la sola la quale sarà tenuta a manlevare Parte_2
integralmente, da qualsivoglia pagamento il Sig. ; Parte_1
In ogni Caso
Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre 4% CPA, Spese Generali 15%, IVA 22 % se dovuta;
In via istruttoria
Si insiste per l'ammissione di prova per testi sulle seguenti circostanze:
1. Vero che il Sig. lo in data 27.03.2018 in Buccinasco mai ha sottoscritto il contratto Parte_1
di rapporto id conto corrente ordinario n. 1000/00002849 in forza di contratto asseritamente
sottoscritto in data 27.03.2018, come da doc. 2 che si rammostra al teste?
2. Vero che il Sig. in data 17 dicembre 2018 in Milano mai ha sottoscritto Parte_1
Contratto di finanziamento n. 068843 (fascicolo n. 036361), come da doc. 3 che si rammostra al teste?
3. Vero che il Sig. in data 12.04.2018 in Paullo mai ha sottoscritto Contratto Parte_1
Quadro di affidamento di Breve Termine n. 00003/9000/00204423, come da doc. 4 che si rammostra al
teste?
4. Vero che il Sig. in data 30.10.2018 in Paullo mai ha sottoscritto Atto Parte_1
integrativo del Contratto Quadro di affidamento di Breve Termine n. 00003/9000/00204423, come da
doc. 5 che si rammostra al teste?
pagina 3 di 12
5. Vero che il Sig. in data 12.12.2019 in Paullo mai ha sottoscritto Contratto Parte_1
autonomo di garanzia “omnibus”, come da doc. 6 che si rammostra al teste?
Si indicano come testimoni:
- Sig.ra su tutti i capitoli di prova;
Testimone_1
Si insiste altresì affinché il teste venga sentito a prova contraria sui capitoli di controparte ammessi.
Per parte opposta : Controparte_2
In via principale, nel merito: dichiarare inammissibile e comunque rigettare integralmente
l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque destituita di qualsiasi
supporto probatorio per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo
opposto in ogni sua parte.
In via subordinata, nel merito: condannare in ogni caso parte attrice opponente, a pagare alla
convenuta opposta, la somma complessiva di euro 281.049,14 e precisamente:
- euro 235.377,49, per residuo del finanziamento di originari euro 400.000,00 concesso in data 17
dicembre 2018 dal (ora – cfr. Doc. 4), come da estratti Controparte_5 Controparte_2
allegati (Docc. 5 e 6 – estratti ex art. 50 TUB), oltre interessi dal 1° settembre 2022 al saldo;
- euro 45.671,65 per scoperto del conto corrente 2849 presso la Filiale Imprese di Paullo della Banca,
come da estratto allegato (Doc. 7 – estratto ex art. 50 TUB), oltre interessi dal 1° settembre 2022 al
saldo.
In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e Cpa
come per Legge.
Per la terza intervenuta:
pagina 4 di 12 In via principale, nel merito: dichiarare inammissibile e comunque rigettare integralmente
l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque destituita di qualsiasi
supporto probatorio per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo
opposto in ogni sua parte.
In via subordinata, nel merito: condannare in ogni caso parte attrice opponente, a pagare alla
convenuta opposta, la somma complessiva di euro 281.049,14 e precisamente:
- euro 235.377,49, per residuo del finanziamento di originari euro 400.000,00 concesso in data 17
dicembre 2018 dal (ora – cfr. Doc. 4), come da estratti Controparte_5 Controparte_2
allegati (Docc. 5 e 6 – estratti ex art. 50 TUB), oltre interessi dal 1° settembre 2022 al saldo;
- euro 45.671,65 per scoperto del conto corrente 2849 presso la Filiale Imprese di Paullo della Banca,
come da estratto allegato (Doc. 7 – estratto ex art. 50 TUB), oltre interessi dal 1° settembre 2022 al
saldo.
In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e Cpa
come per Legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_6
e proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
[...] Controparte_7
286872023 emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Milano.
L'opponente in particolare esponeva:
- che la pretesa monitoria, pari a euro 281.049,14, era riferita al debito asseritamente gravante su nei confronti di , quale saldo passivo di un rapporto di conto Parte_2 Controparte_2
corrente e di alcuni affidamenti;
pagina 5 di 12 - che il si sarebbe costituito garante della correntista in ragione di un contratto di Parte_1
garanzia autonoma omnibus;
- che l'opponente era stato Presidente del Consiglio di Amministrazione di dal 2013 Parte_2
al 2019;
- che l'opponente, nella sua qualità, non aveva mai sottoscritto alcun contratto con
[...]
, né tanto meno aveva mai rilasciato alcuna garanzia in favore di tale istituto di credito;
CP_2
- che, pertanto, l'opponente disconosceva le sottoscrizioni apparentemente a suo nome apposte in calce ai contratti prodotti dalla ricorrente;
- che, in ogni caso, non era stata fornita prova del credito;
- che la garanzia prestata era una fideiussione omnibus, la quale era nulla, essendo conforme allo schema di garanzia predisposta dall'ABI nel 2003 e sanzionata dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55/2005.
Si costituiva ritualmente in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto e Controparte_2
avanzando istanza di verificazione quanto ai documenti oggetto di disconoscimento.
Il processo veniva interrotto a seguito della ammissione di alla procedura di liquidazione Parte_2
giudiziale.
Riassunta la causa ad opera dell'opponente, faceva intervento quale cessionaria del Controparte_3
credito azionato in via monitoria.
Nessuno si costituiva per la procedura di liquidazione giudiziale di Controparte_8
espletata l'attività istruttoria secondo le richieste avanzate dalle parti, nei limiti in cui erano ritenute ammissibili e rilevanti, il giudice rinviava all'udienza del 9.1.2025 per la precisazione delle conclusioni;
adempiuto detto onere processuale, la causa era trattenuta in decisione collegiale, previo pagina 6 di 12 deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della procedura di liquidazione giudiziale di
[...]
la quale non si è costituita in giudizio, nonostante la notifica nei suoi confronti del Controparte_8
ricorso in riassunzione;
la domanda proposta nei di lei confronti dall'opponente, in ogni caso, va dichiarata inammissibile, operando la sopravvenuta attrazione del foro fallimentare.
L'opposizione in esame è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, al quale va attribuita definitiva efficacia esecutiva.
Disconoscimento di firme.
Parte opponente in primo luogo ha contestato la pretesa creditoria azionata nei suoi confronti,
eccependo di non avere mai sottoscritto nella sua qualità di legale rappresentante di alcun Parte_2
contratto con e, per l'effetto, disconoscendo le firme apparentemente a suo nome poste Controparte_2
in calce al contratto di conto corrente e ai contratti di affidamento, nonché in calce alla garanzia personale, costituente il titolo negoziale della estensione della pretesa creditoria nei suoi confronti.
A seguito dell'istanza di verificazione dei documenti disconosciuti, così come formulata dall'opposta, è
stato dato corso a una consulenza tecnica di ufficio di tipo grafologico, la quale ha portato al riconoscimento certo della attribuibilità delle sottoscrizioni contestate alla mano dell'opponente.
Ritiene chi scrive di fare proprie e condividere le conclusioni tecniche cui è pervenuto il proprio ausiliario, considerato come il relativo elaborato risulti scevro da palesi errori e/o contraddizioni e che sia fedele al quesito sottoposto.
Contestazione in ordine alla quantificazione del credito.
Superata, pertanto, la prima e più radicale doglianza sollevata dall'opponente, questi ha poi in termini pagina 7 di 12 di assoluta genericità contestato l'ammontare dell'esposizione debitoria della correntista, limitandosi a rilevare come la certificazione dell'estratto conto ex art. 50 TUB avesse una efficacia probatoria limitata alla fase propriamente monitoria del procedimento.
Sennonché parte opposta, oltre a produrre i contratti, ha riversato in giudizio l'intera sequenza degli estratti conto dall'inizio del rapporto sino alla sua chiusura e parte opponente, non ha mai circostanziato la propria contestazione, specificando quali sarebbero state le annotazioni indebite e le ragioni di tale valutazione.
Conformemente agli orientamenti consolidati in giurisprudenza, pertanto, deve ritenersi che gli estratti conto non specificatamente contestati costituiscano adeguata prova del credito, rendendosi inammissibile una doglianza formulata in termini di assoluta genericità, come quella esposta dallo
[...]
. Pt_1
Eccepita nullità della garanzia.
Per ultimo l'opponente ha eccepito la nullità della garanzia prestata, in quanto a suo dire rilasciata in modo conforme allo schema negoziale predisposto dall'ABI, ritenuto espressione di un illegittimo cartello anticoncorrenziale.
In particolare con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 la Banca d'Italia, chiamata a esprimere un parere preventivo, ha inteso sanzionare la proposta di modello di fideiussione omnibus predisposta dall'Associazione Bancaria Italiana e destinato ad essere sottoposto all'attenzione delle banche associate, limitatamente alle clausole ivi contenute che prevedevano che “il fideiussore è tenuto a
rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di
obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca
dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”; “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate
pagina 8 di 12 invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso
erogate”; “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di
ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore
medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art.
1957 cod. civ., che si intende derogato”; in proposito la Banca d'Italia, dopo avere riconosciuto come tali clausole fossero già stabilmente inserite negli schemi delle fideiussioni omnibus ordinariamente predisposte dagli istituti di credito, ha affermato come le stesse fossero il frutto di un accordo lesivo della concorrenza, accordo consacrato nel modello di fideiussione predisposto dall'ABI e sottoposto al suo vaglio preventivo.
Sul presupposto, quindi, che la garanzia rilasciata dall'opponente contenesse clausole, il cui contenuto sostanziale ricalcava quelle riconosciute frutto di un cartello lesivo della concorrenza, è stata invocata la nullità derivata del contratto a valle, sostenendo, in particolare, come, al di là della terminologia utilizzata, la garanzia prestata non fosse oggetto di un contratto autonomo di garanzia, ma dovesse essere qualificata quale fideiussione omnibus.
Tale qualificazione giuridica del contratto di garanzia non può trovare condivisione.
Consapevole dei contrasti giurisprudenziali sul punto, infatti, è comunque necessario precisare e ribadire come l'elemento caratterizzante il contratto autonomo di garanzia debba essere ricercato non tanto nella previsione di un obbligo del garante di pagare a semplice richiesta (risolvendosi detta pattuizione in un obbligo di solve et repete astrattamente compatibile tanto con la fideiussione che con la garanzia autonoma), quanto la espressa rinuncia da parte del garante a sollevare eccezione alcuna afferente il rapporto garantito.
Solo tale rinuncia, infatti, contraddistingue in modo inequivoco la garanzia, precludendo al garante di pagina 9 di 12 sollevare contestazioni attinenti al rapporto sottostante e riducendo in tal modo il legame tra la garanzia e tale rapporto a una accessorietà ontologica insita nella stessa nozione di “garanzia”.
Ebbene, nel caso di specie parte opponente, nella sua qualità di garante, si è obbligato a pagare il beneficiario della garanzia a semplice richiesta scritta, esclusa qualsiasi eccezione, ossia senza poter sollevare contestazione alcuna afferente il rapporto sottostante garantito;
tale rinuncia è ciò che caratterizza la garanzia autonoma, differenziandola dalla fideiussione.
La circostanza, poi, che la garanzia sia estesa a tutte le obbligazioni intercorrenti fra il debitore principale e il creditore garantito, con previsione di un limite massimo dell'importo garantito, vale a qualificare la garanzia quale estesa a rapporti futuri ex art. 1938 c.c., senza che tale prerogativa possa considerarsi attribuibile in via esclusiva alla fattispecie della fideiussione.
Preso atto di ciò, quindi, deve osservarsi come il provvedimento “sanzionatorio” della Banca d'Italia
sopra richiamato fosse espressamente riferito alla sola fattispecie della fideiussione bancaria omnibus,
in quanto il modello predisposto dall'Associazione Bancaria Italiana ai propri associati riguardava proprio tale tipologia di garanzia, da rilasciarsi in favore delle banche associate, alle quali il modulo contrattuale avrebbe dovuto essere proposto per la sua adozione.
Ne consegue che la natura di prova privilegiata che la giurisprudenza attribuisce agli accertamenti condotti dall'Autorità Garante per la Concorrenza (ruolo all'epoca rivestito dalla Banca d'Italia),
accertamenti poi confluiti nei provvedimenti sanzionatori dalla stessa emessi, debba necessariamente essere circoscritto a tale fattispecie negoziale e, quindi, alle sole fideiussioni omnibus predisposte perché siano rilasciate in favore di banche;
al di fuori di tale perimetro, colui che intenda contestare la nullità totale o parziale di un contratto a valle, in quanto attuazione di una intesa anticoncorrenziale o in quanto espressione dell'adesione a direttive di associazioni di categoria, è onerato di provare il pagina 10 di 12 presupposto della dedotta nullità, ossia che a monte è intervenuta una intesa con effetto lesivo della concorrenza tra almeno due operatori del mercato, fra cui la controparte o che la lesione alla concorrenza è discesa da una direttiva da parte di una associazione di categoria;
in difetto di tale prova,
da fornirsi ex novo, la contestazione riferita al contratto a valle, che nell'intendimento della parte costituirebbe attuazione dell'intesa anticoncorrenziale, non potrà trovare accoglimento.
Avendo, pertanto, parte opponente prestato una garanzia autonoma e avendo totalmente omesso non solo di provare, ma anche solo di allegare la sussistenza di tali presupposti con riferimento a tale differente fattispecie contrattuale, la contestazione in ordine alla nullità della garanzia dalla stessa rilasciata non può che essere disattesa (cfr, Cass., 660/2025).
Conclusioni.
Le ragioni tutte esposte, pertanto, portano a respingere l'opposizione proposta da lo e, per Pt_1
l'effetto, a confermare il decreto ingiuntivo opposto, al quale va attribuita definitiva efficacia esecutiva.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore dell'opposta nella misura di complessivi euro 13.800,00, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 1.800,00 per spese generali.
A carico dell'opponente vanno poste in via definitiva anche le spese di c.t.u., liquidate in complessivi euro 2.125,53, oltre i.v.a. e previdenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
ogni diversa istanza disattesa:
- rigetta l'opposizione proposta da nei confronti di e, Parte_1 Controparte_6
per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 286872023 emesso dal Tribunale di Milano,
decreto cui va attribuita definitiva efficacia esecutiva;
pagina 11 di 12 - dichiara inammissibile la domanda proposta in via subordinata dall'opponente nei confronti di
; Parte_3
- condanna parte opponente a rifondere l'opposta delle spese di lite, liquidate in complessivi euro
13.800,00, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 1.800,00 per spese generali;
- pone definitivamente a carico dell'opponente le spese di c.t.u., liquidate in complessivi euro
2.125,53, oltre i.v.a. e previdenza.
Così deciso in Milano il 3 marzo 2025
Il giudice est. Il Presidente
Francesco Ferrari Antonio Stefani
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonio Stefani Presidente
dott. Guido Macripò Giudice
dott. Francesco Ferrari Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16286/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. INVIDIA Parte_1 C.F._1
ANTONIO, elettivamente domiciliato in VIA MARZAN, 4 PESCHIERA DEL GARDA, presso il difensore parte opponente contro
giudiziale (C.F. , Controparte_1 P.IVA_1
contumace pagina 1 di 12 (C.F. , con il patrocinio dell'avv. MONTI FEDERICO Controparte_2 P.IVA_2
FORTUNATO e dell'avv. PARAZZINI LUCA EMILIO CARLO ( ); C.F._2
elettivamente domiciliato in VIA VISCONTI DI MODRONE, 28 MILANO, presso il difensore avv.
MONTI FEDERICO FORTUNATO parte opposta
(C.F. ), con il proc. dom. avv. MONTI FEDERICO Controparte_3 P.IVA_3
FORTUNATO, VIA VISCONTI DI MODRONE, 28 MILANO intervenuto
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
Nel merito
1) Accertarsi e dichiararsi, per le ragioni esposte in fatto ed in diritto, che il Sig. Parte_1
non è garante della società e, per l'effetto, dichiararsi che nulla deve Parte_2
a ; Controparte_2
2) Dichiararsi, per le ragioni in fatto e in diritto esposte in atti, la nullità e/o annullabilità e/o
inefficacia nei confronti del Sig. del Decreto Ingiuntivo n. n. 3868/2023 del Parte_1
23.01.2023 - RG n. 36720/2022 emesso dal Tribunale di Milano, nella persona del Giudice Dott.ssa
Rossella Filippi, in quanto infondato, ingiusto ed illegittimo per tutte le ragioni esposte in atti e, per
l'effetto revocarlo in ogni sua parte;
3) Conseguentemente dichiarare che il signor nulla deve a Parte_1 Controparte_2
per tutte le ragioni esposte in atti di causa;
4) Per l'effetto, Voglia l'Ill.mo Giudice adito rigettare ogni domanda così come formulata da
controparte, in quanto infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti negli atti difensivi;
In via subordinata nel merito pagina 2 di 12 5) Accertare e dichiarare la nullità totale della fideiussione rilasciata dal Signor Parte_1
o, in via subordinata, la nullità parziale della stessa, per le ragioni esposte nella narrativa degli atti di
causa;
6) Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande sopra formulate e dell'accertamento
di un qualsivoglia credito a favore di , voglia l'Ill.mo Tribunale adito condannare al Controparte_4
pagamento dello stesso la sola la quale sarà tenuta a manlevare Parte_2
integralmente, da qualsivoglia pagamento il Sig. ; Parte_1
In ogni Caso
Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre 4% CPA, Spese Generali 15%, IVA 22 % se dovuta;
In via istruttoria
Si insiste per l'ammissione di prova per testi sulle seguenti circostanze:
1. Vero che il Sig. lo in data 27.03.2018 in Buccinasco mai ha sottoscritto il contratto Parte_1
di rapporto id conto corrente ordinario n. 1000/00002849 in forza di contratto asseritamente
sottoscritto in data 27.03.2018, come da doc. 2 che si rammostra al teste?
2. Vero che il Sig. in data 17 dicembre 2018 in Milano mai ha sottoscritto Parte_1
Contratto di finanziamento n. 068843 (fascicolo n. 036361), come da doc. 3 che si rammostra al teste?
3. Vero che il Sig. in data 12.04.2018 in Paullo mai ha sottoscritto Contratto Parte_1
Quadro di affidamento di Breve Termine n. 00003/9000/00204423, come da doc. 4 che si rammostra al
teste?
4. Vero che il Sig. in data 30.10.2018 in Paullo mai ha sottoscritto Atto Parte_1
integrativo del Contratto Quadro di affidamento di Breve Termine n. 00003/9000/00204423, come da
doc. 5 che si rammostra al teste?
pagina 3 di 12
5. Vero che il Sig. in data 12.12.2019 in Paullo mai ha sottoscritto Contratto Parte_1
autonomo di garanzia “omnibus”, come da doc. 6 che si rammostra al teste?
Si indicano come testimoni:
- Sig.ra su tutti i capitoli di prova;
Testimone_1
Si insiste altresì affinché il teste venga sentito a prova contraria sui capitoli di controparte ammessi.
Per parte opposta : Controparte_2
In via principale, nel merito: dichiarare inammissibile e comunque rigettare integralmente
l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque destituita di qualsiasi
supporto probatorio per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo
opposto in ogni sua parte.
In via subordinata, nel merito: condannare in ogni caso parte attrice opponente, a pagare alla
convenuta opposta, la somma complessiva di euro 281.049,14 e precisamente:
- euro 235.377,49, per residuo del finanziamento di originari euro 400.000,00 concesso in data 17
dicembre 2018 dal (ora – cfr. Doc. 4), come da estratti Controparte_5 Controparte_2
allegati (Docc. 5 e 6 – estratti ex art. 50 TUB), oltre interessi dal 1° settembre 2022 al saldo;
- euro 45.671,65 per scoperto del conto corrente 2849 presso la Filiale Imprese di Paullo della Banca,
come da estratto allegato (Doc. 7 – estratto ex art. 50 TUB), oltre interessi dal 1° settembre 2022 al
saldo.
In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e Cpa
come per Legge.
Per la terza intervenuta:
pagina 4 di 12 In via principale, nel merito: dichiarare inammissibile e comunque rigettare integralmente
l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque destituita di qualsiasi
supporto probatorio per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo
opposto in ogni sua parte.
In via subordinata, nel merito: condannare in ogni caso parte attrice opponente, a pagare alla
convenuta opposta, la somma complessiva di euro 281.049,14 e precisamente:
- euro 235.377,49, per residuo del finanziamento di originari euro 400.000,00 concesso in data 17
dicembre 2018 dal (ora – cfr. Doc. 4), come da estratti Controparte_5 Controparte_2
allegati (Docc. 5 e 6 – estratti ex art. 50 TUB), oltre interessi dal 1° settembre 2022 al saldo;
- euro 45.671,65 per scoperto del conto corrente 2849 presso la Filiale Imprese di Paullo della Banca,
come da estratto allegato (Doc. 7 – estratto ex art. 50 TUB), oltre interessi dal 1° settembre 2022 al
saldo.
In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e Cpa
come per Legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_6
e proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
[...] Controparte_7
286872023 emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Milano.
L'opponente in particolare esponeva:
- che la pretesa monitoria, pari a euro 281.049,14, era riferita al debito asseritamente gravante su nei confronti di , quale saldo passivo di un rapporto di conto Parte_2 Controparte_2
corrente e di alcuni affidamenti;
pagina 5 di 12 - che il si sarebbe costituito garante della correntista in ragione di un contratto di Parte_1
garanzia autonoma omnibus;
- che l'opponente era stato Presidente del Consiglio di Amministrazione di dal 2013 Parte_2
al 2019;
- che l'opponente, nella sua qualità, non aveva mai sottoscritto alcun contratto con
[...]
, né tanto meno aveva mai rilasciato alcuna garanzia in favore di tale istituto di credito;
CP_2
- che, pertanto, l'opponente disconosceva le sottoscrizioni apparentemente a suo nome apposte in calce ai contratti prodotti dalla ricorrente;
- che, in ogni caso, non era stata fornita prova del credito;
- che la garanzia prestata era una fideiussione omnibus, la quale era nulla, essendo conforme allo schema di garanzia predisposta dall'ABI nel 2003 e sanzionata dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55/2005.
Si costituiva ritualmente in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto e Controparte_2
avanzando istanza di verificazione quanto ai documenti oggetto di disconoscimento.
Il processo veniva interrotto a seguito della ammissione di alla procedura di liquidazione Parte_2
giudiziale.
Riassunta la causa ad opera dell'opponente, faceva intervento quale cessionaria del Controparte_3
credito azionato in via monitoria.
Nessuno si costituiva per la procedura di liquidazione giudiziale di Controparte_8
espletata l'attività istruttoria secondo le richieste avanzate dalle parti, nei limiti in cui erano ritenute ammissibili e rilevanti, il giudice rinviava all'udienza del 9.1.2025 per la precisazione delle conclusioni;
adempiuto detto onere processuale, la causa era trattenuta in decisione collegiale, previo pagina 6 di 12 deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della procedura di liquidazione giudiziale di
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la quale non si è costituita in giudizio, nonostante la notifica nei suoi confronti del Controparte_8
ricorso in riassunzione;
la domanda proposta nei di lei confronti dall'opponente, in ogni caso, va dichiarata inammissibile, operando la sopravvenuta attrazione del foro fallimentare.
L'opposizione in esame è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, al quale va attribuita definitiva efficacia esecutiva.
Disconoscimento di firme.
Parte opponente in primo luogo ha contestato la pretesa creditoria azionata nei suoi confronti,
eccependo di non avere mai sottoscritto nella sua qualità di legale rappresentante di alcun Parte_2
contratto con e, per l'effetto, disconoscendo le firme apparentemente a suo nome poste Controparte_2
in calce al contratto di conto corrente e ai contratti di affidamento, nonché in calce alla garanzia personale, costituente il titolo negoziale della estensione della pretesa creditoria nei suoi confronti.
A seguito dell'istanza di verificazione dei documenti disconosciuti, così come formulata dall'opposta, è
stato dato corso a una consulenza tecnica di ufficio di tipo grafologico, la quale ha portato al riconoscimento certo della attribuibilità delle sottoscrizioni contestate alla mano dell'opponente.
Ritiene chi scrive di fare proprie e condividere le conclusioni tecniche cui è pervenuto il proprio ausiliario, considerato come il relativo elaborato risulti scevro da palesi errori e/o contraddizioni e che sia fedele al quesito sottoposto.
Contestazione in ordine alla quantificazione del credito.
Superata, pertanto, la prima e più radicale doglianza sollevata dall'opponente, questi ha poi in termini pagina 7 di 12 di assoluta genericità contestato l'ammontare dell'esposizione debitoria della correntista, limitandosi a rilevare come la certificazione dell'estratto conto ex art. 50 TUB avesse una efficacia probatoria limitata alla fase propriamente monitoria del procedimento.
Sennonché parte opposta, oltre a produrre i contratti, ha riversato in giudizio l'intera sequenza degli estratti conto dall'inizio del rapporto sino alla sua chiusura e parte opponente, non ha mai circostanziato la propria contestazione, specificando quali sarebbero state le annotazioni indebite e le ragioni di tale valutazione.
Conformemente agli orientamenti consolidati in giurisprudenza, pertanto, deve ritenersi che gli estratti conto non specificatamente contestati costituiscano adeguata prova del credito, rendendosi inammissibile una doglianza formulata in termini di assoluta genericità, come quella esposta dallo
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. Pt_1
Eccepita nullità della garanzia.
Per ultimo l'opponente ha eccepito la nullità della garanzia prestata, in quanto a suo dire rilasciata in modo conforme allo schema negoziale predisposto dall'ABI, ritenuto espressione di un illegittimo cartello anticoncorrenziale.
In particolare con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 la Banca d'Italia, chiamata a esprimere un parere preventivo, ha inteso sanzionare la proposta di modello di fideiussione omnibus predisposta dall'Associazione Bancaria Italiana e destinato ad essere sottoposto all'attenzione delle banche associate, limitatamente alle clausole ivi contenute che prevedevano che “il fideiussore è tenuto a
rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di
obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca
dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”; “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate
pagina 8 di 12 invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso
erogate”; “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di
ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore
medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art.
1957 cod. civ., che si intende derogato”; in proposito la Banca d'Italia, dopo avere riconosciuto come tali clausole fossero già stabilmente inserite negli schemi delle fideiussioni omnibus ordinariamente predisposte dagli istituti di credito, ha affermato come le stesse fossero il frutto di un accordo lesivo della concorrenza, accordo consacrato nel modello di fideiussione predisposto dall'ABI e sottoposto al suo vaglio preventivo.
Sul presupposto, quindi, che la garanzia rilasciata dall'opponente contenesse clausole, il cui contenuto sostanziale ricalcava quelle riconosciute frutto di un cartello lesivo della concorrenza, è stata invocata la nullità derivata del contratto a valle, sostenendo, in particolare, come, al di là della terminologia utilizzata, la garanzia prestata non fosse oggetto di un contratto autonomo di garanzia, ma dovesse essere qualificata quale fideiussione omnibus.
Tale qualificazione giuridica del contratto di garanzia non può trovare condivisione.
Consapevole dei contrasti giurisprudenziali sul punto, infatti, è comunque necessario precisare e ribadire come l'elemento caratterizzante il contratto autonomo di garanzia debba essere ricercato non tanto nella previsione di un obbligo del garante di pagare a semplice richiesta (risolvendosi detta pattuizione in un obbligo di solve et repete astrattamente compatibile tanto con la fideiussione che con la garanzia autonoma), quanto la espressa rinuncia da parte del garante a sollevare eccezione alcuna afferente il rapporto garantito.
Solo tale rinuncia, infatti, contraddistingue in modo inequivoco la garanzia, precludendo al garante di pagina 9 di 12 sollevare contestazioni attinenti al rapporto sottostante e riducendo in tal modo il legame tra la garanzia e tale rapporto a una accessorietà ontologica insita nella stessa nozione di “garanzia”.
Ebbene, nel caso di specie parte opponente, nella sua qualità di garante, si è obbligato a pagare il beneficiario della garanzia a semplice richiesta scritta, esclusa qualsiasi eccezione, ossia senza poter sollevare contestazione alcuna afferente il rapporto sottostante garantito;
tale rinuncia è ciò che caratterizza la garanzia autonoma, differenziandola dalla fideiussione.
La circostanza, poi, che la garanzia sia estesa a tutte le obbligazioni intercorrenti fra il debitore principale e il creditore garantito, con previsione di un limite massimo dell'importo garantito, vale a qualificare la garanzia quale estesa a rapporti futuri ex art. 1938 c.c., senza che tale prerogativa possa considerarsi attribuibile in via esclusiva alla fattispecie della fideiussione.
Preso atto di ciò, quindi, deve osservarsi come il provvedimento “sanzionatorio” della Banca d'Italia
sopra richiamato fosse espressamente riferito alla sola fattispecie della fideiussione bancaria omnibus,
in quanto il modello predisposto dall'Associazione Bancaria Italiana ai propri associati riguardava proprio tale tipologia di garanzia, da rilasciarsi in favore delle banche associate, alle quali il modulo contrattuale avrebbe dovuto essere proposto per la sua adozione.
Ne consegue che la natura di prova privilegiata che la giurisprudenza attribuisce agli accertamenti condotti dall'Autorità Garante per la Concorrenza (ruolo all'epoca rivestito dalla Banca d'Italia),
accertamenti poi confluiti nei provvedimenti sanzionatori dalla stessa emessi, debba necessariamente essere circoscritto a tale fattispecie negoziale e, quindi, alle sole fideiussioni omnibus predisposte perché siano rilasciate in favore di banche;
al di fuori di tale perimetro, colui che intenda contestare la nullità totale o parziale di un contratto a valle, in quanto attuazione di una intesa anticoncorrenziale o in quanto espressione dell'adesione a direttive di associazioni di categoria, è onerato di provare il pagina 10 di 12 presupposto della dedotta nullità, ossia che a monte è intervenuta una intesa con effetto lesivo della concorrenza tra almeno due operatori del mercato, fra cui la controparte o che la lesione alla concorrenza è discesa da una direttiva da parte di una associazione di categoria;
in difetto di tale prova,
da fornirsi ex novo, la contestazione riferita al contratto a valle, che nell'intendimento della parte costituirebbe attuazione dell'intesa anticoncorrenziale, non potrà trovare accoglimento.
Avendo, pertanto, parte opponente prestato una garanzia autonoma e avendo totalmente omesso non solo di provare, ma anche solo di allegare la sussistenza di tali presupposti con riferimento a tale differente fattispecie contrattuale, la contestazione in ordine alla nullità della garanzia dalla stessa rilasciata non può che essere disattesa (cfr, Cass., 660/2025).
Conclusioni.
Le ragioni tutte esposte, pertanto, portano a respingere l'opposizione proposta da lo e, per Pt_1
l'effetto, a confermare il decreto ingiuntivo opposto, al quale va attribuita definitiva efficacia esecutiva.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore dell'opposta nella misura di complessivi euro 13.800,00, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 1.800,00 per spese generali.
A carico dell'opponente vanno poste in via definitiva anche le spese di c.t.u., liquidate in complessivi euro 2.125,53, oltre i.v.a. e previdenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
ogni diversa istanza disattesa:
- rigetta l'opposizione proposta da nei confronti di e, Parte_1 Controparte_6
per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 286872023 emesso dal Tribunale di Milano,
decreto cui va attribuita definitiva efficacia esecutiva;
pagina 11 di 12 - dichiara inammissibile la domanda proposta in via subordinata dall'opponente nei confronti di
; Parte_3
- condanna parte opponente a rifondere l'opposta delle spese di lite, liquidate in complessivi euro
13.800,00, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 1.800,00 per spese generali;
- pone definitivamente a carico dell'opponente le spese di c.t.u., liquidate in complessivi euro
2.125,53, oltre i.v.a. e previdenza.
Così deciso in Milano il 3 marzo 2025
Il giudice est. Il Presidente
Francesco Ferrari Antonio Stefani
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