Sentenza 3 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 03/01/2026, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00004/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00512/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 512 del 2022, proposto da
IC ON, rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Lieggi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica;
9° Reggimento Fanteria Trani, in persona del Comandante pro tempore ;
non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del decreto M_D AB05933 REG2022 0076141 del 18 febbraio 2022 notificato il 23 aprile 2022 riferito alla scheda n. 45 valutata sull'operato del Serg. Magg. ON IC relativa al periodo 02/10/2020-29/08/2021, nella sola parte in cui evidenzia: “ considerato che le prime tre censure prospettate risultano infondate, in quanto:
- Le valutazioni periodiche sono autonome e indipendenti l'una dall'altra, escludendo che il giudizio abbia carattere meramente reiterativo. In ordine alla denunciata carenza motivazionale della valutazione ricevuta, si richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale i documenti caratteristici non recano articolati rendiconti e cronache di avvenimenti, peraltro esplicitati dalle autorità valutatrici nelle relazioni tecniche fornite, ma costituiscono la necessaria sintesi del rendimento reso dal militare nel periodo compreso dal documento. Peraltro, la valutazione è motivata e necessariamente condizionata dalla presenza di una sanzione disciplinare, comminata al ricorrente nel periodo valutativo in argomento. Infine, le assenze del compilatore non pregiudicano la titolarità dell'autorità gerarchica intervenuta alla compilazione del documento. Si evidenzia, infatti, che conformemente alla normativa vigente in materia di documentazione caratteristica, l'astensione è una facoltà riconosciuta alle autorità valutatrici che non può essere invocata a priori dal valutando;
- Nel giudizio sintetico del primo revisore, contenuto nella parte quarta del documento, vi è un esplicito seppur necessariamente sintetico riferimento all'inserimento del militare nell'ambito del “parco radio”. Le autorità valutatrici, per altro nelle relazioni tecniche fornite, hanno chiarito come l'attività contestata non sia stata effettivamente svolta nei suoi aspetti più salienti, ma sia stata limitata allo svolgimento di operazioni marginali, a causa della indisponibilità nello stesso militare;
- Conformemente a quanto dichiarato dalle autorità valutatrici nelle relazioni tecniche fornite, il valutando è stato inquadrato, coerentemente con le tabelle organiche dell'ente, alle dirette dipendenze del compilatore. L'affermazione pertanto, conferma la correttezza della linea gerarchica intervenuta nella compilazione e nella revisione del documento ”;
della scheda numero d'ordine 45 documento ricompilato ai sensi della M_D AB05933 circolare numero REG2022 0134013, datata 14 marzo 2022 Ministero della Difesa/DGPM;
di ogni documento precedente o conseguenziale agli stessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 il dott. LF PE TA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato e depositato il 22 aprile 2022, IC ON adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, al fine di ottenere l'annullamento degli atti meglio indicati in epigrafe.
Esponeva in fatto di aver prestato servizio presso la Compagnia Comando e Supporto Logistico del 9° reggimento fanteria Trani, plotone C3.
In data 15 ottobre 2021 veniva redatta la scheda valutativa n. 45, relativa agli impieghi svolti dal ricorrente tra il 2 ottobre 2020 e il 29 agosto 2021, recante la qualifica finale di “superiore alla media”.
In data 12 novembre 2021, ON impugnava detta valutazione con ricorso gerarchico.
Con decreto M_D AB05933 REG2022 0076141 del 18.02.2022 il ricorso veniva accolto e, per l'effetto, veniva annullata la scheda n. 45.
In data 25 febbraio 2022 veniva nuovamente compilata la scheda valutativa, confermando il medesimo giudizio finale.
In data 14 marzo 2022, il Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare emanava il decreto M_D AB05933 REG2022 0134013 del 14.03.2022, con il quale veniva nuovamente annullata la scheda valutativa ricompilata.
In data 25 marzo 2022, veniva compilata per la terza volta la scheda valutativa n. 45, confermando i contenuti e la valutazione finale adottati con le precedenti schede annullate.
Pertanto, il ricorrente insorgeva, proponendo il ricorso in epigrafe.
Veniva, in particolare, sollevato il seguente argomento di gravame:
1. Difetto di motivazione - Eccesso di potere per sviamento-Eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto e di diritto e illogicità della valutazione - Eccesso di potere per contraddittorietà, arbitrarietà e per violazione dell’articolo 689 d.P.R. 90/2010 anche in relazione ai principi di imparzialità e trasparenza di cui all’articolo 97 della Costituzione - Violazione delle istruzioni dello Stato Maggiore della Difesa circ. 2008 – Violazione del regolamento recante disciplina per la redazione dei documenti caratteristici del personale appartenente all’Esercito, alla Marina e all’Arma dei Carabinieri .
Con un unico complesso motivo di ricorso, il ricorrente censurava l'azione amministrativa sotto i profili dell'eccesso di potere, del difetto di motivazione, nonché della violazione dei principi di imparzialità e trasparenza.
Il Ministero della Difesa restava contumace.
Previo deposito di memorie, all’udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025, il Collegio tratteneva definitivamente la causa in decisione.
Tutto ciò premesso, il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Con un unico argomento di doglianza il ricorrente denunciava l’illegittimità del provvedimento valutativo relativo al periodo 2 ottobre 2020 – 29 agosto 2021.
Nello specifico, in tesi, l’Amministrazione resistente, nonostante i giudizi positivi attribuiti ai singoli parametri di valutazione contenuti nella scheda n. 45, avrebbe erroneamente attribuito al ricorrente la qualifica finale di “superiore alla media”, piuttosto che di “eccellente”, essendo incorsa in errori istruttori e procedimentali, nonché violando il regolamento recante la disciplina per la redazione dei documenti caratteristici del personale appartenente all’Esercito.
É necessario premettere che, ai sensi dell'art. 689 del d.P.R. n. 90 del 15 marzo 2010, i documenti caratteristici devono essere compilati dall'autorità dalla quale il militare dipende per l’impiego, secondo la linea ordinativa.
Tra il compilatore e il sottoposto, infatti, deve intercorrere un effettivo rapporto di servizio al fine di consentire un giudizio personale, diretto e obiettivo.
Di contro, in mancanza di tale condizione, il superiore deve astenersi dal giudizio, facendone menzione nel documento caratteristico.
Inoltre, ove il militare sia stato adibito contemporaneamente a più di un incarico, il compilatore deve redigere un'unica scheda valutativa, nella quale devono essere indicati gli impieghi considerati ai fini del giudizio, posto che il superiore addetto alla valutazione deve in ogni caso chiedere elementi di informazione all'autorità militare dalla quale il giudicando dipendeva nello svolgimento dei compiti ulteriori ad esso assegnati.
Come chiarito dalla circolare del Ministero della Difesa prot. n. M- D GMIL V SS 0610740 del 2008, l'esatta denominazione di ciascuno degli incarichi assolti è funzionale a cogliere la fisionomia e il carattere proprio di ciascuna delle mansioni svolte, al fine di consentire al compilatore di attribuire una valutazione specifica e individuale del militare valutato, tenuto conto che “ il procedimento relativo alla documentazione caratteristica del personale militare non ha natura sanzionatoria, ma è strumento organizzativo del quale si avvale l'Amministrazione per fotografare, in relazione a determinati periodi di tempo ed in prospettiva degli avanzamenti di carriera, l'efficienza dei propri dipendenti ” ( ex multis , T.A.R. Piemonte, Sez. I, 30 dicembre 2019 n. 1290; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 8 settembre 2020 nn. 9351 e 9352; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. 1S, 20 ottobre 2023, n. 15994).
Nel caso di specie, la resistente non ha affatto considerato tali criteri e, dunque, ha posto in essere un giudizio arbitrario e illegittimo.
In primo luogo, infatti, nella scheda valutativa l’Amministrazione ha erroneamente attribuito a ON una mansione (quella di “sistemista della rete di trasporto”) alla quale non è mai stato effettivamente assegnato, essendo stato, invece, impiegato, nel corso del periodo oggetto di valutazione, prima nella fureria della Compagnia Comando e Supporto Logistico e poi nell'ambito dell'organizzazione del c.d. “Posto Comando Digitalizzato”.
In secondo luogo, essendo stato il ricorrente assegnato anche a mansioni non direttamente sottoposte all'autorità del compilatore, non tutti gli incarichi ricevuti nel corso del periodo di valutazione avrebbero potuto essere valutati direttamente dall’autore del provvedimento impugnato.
In terzo luogo, da quanto emerge dagli atti del presente giudizio, contrariamente a quanto previsto dagli artt. 689 e 693, co. 1, lett. c) del d.P.R. n. 90/2010, il compilatore non ha chiesto elementi di informazione o relazioni tecniche all'autorità militare dalla quale il giudicando dipendeva nello svolgimento dei compiti ulteriori ad esso assegnati o nel corso dei periodi in cui l'autore della valutazione contestata non avrebbe potuto sovrintendere l’attività svolta dal ricorrente, in quanto assente per licenza ordinaria o recupero compensativo.
Da quest'ultima considerazione emerge con evidenza la natura arbitraria del giudizio svolto dall’Amministrazione resistente, poiché la valutazione del ricorrente non avrebbe potuto prescindere dall'apporto informativo dei superiori gerarchici che avevano lavorato a stretto contatto con il valutato, in quanto all’evidenza solo tali soggetti avrebbero potuto giudicare le qualità personali del militare, nonché la modalità di svolgimento delle prestazioni ad esso assegnate.
Del resto, in assenza di un tale apporto istruttorio, il compilatore, trovandosi nell'impossibilità di esprimere un giudizio personale e diretto per mancanza di sufficienti elementi di valutazione, avrebbe dovuto, ai sensi dell'art. 689, co. 2, d.P.R. n. 90/2010, astenersi dal giudizio e affidare la compilazione della scheda alle altre autorità dalle quali il militare dipendeva per l'impiego ovvero procedere secondo le modalità individuate dal comma 4 citato.
Tale violazione delle disposizioni di legge, il mancato espletamento delle incombenze istruttorie necessarie ai fini della corretta redazione della scheda valutativa, nonché l’insistita reiterazione degli errori procedimentali, dei quali la stessa Amministrazione si è avveduta, annullando in autotutela più volte il medesimo atto, sono largamente sufficienti a riconoscere l'illegittimità del giudizio impugnato.
A questa conclusione non osta la larga discrezionalità di cui l’Amministrazione gode nell'ambito di qualsiasi procedimento valutativo in particolare nell’ambito militare.
In effetti, sebbene i giudizi sul personale militare formulati dai superiori gerarchici con le schede di valutazione o i rapporti informativi, in quanto espressione di discrezionalità tecnica concernente le capacità e le attitudini proprie della vita militare, afferiscano al merito dell’azione della P.A., nondimeno soggiacciono comunque al sindacato del giudice amministrativo nei casi di manifesta arbitrarietà, irrazionalità o illogicità.
Pertanto, ove il risultato del procedimento valutativo sia l'esito di un travisamento dei fatti ovvero il convincimento non risulti formato sulla base di un processo logico e coerente, l'Autorità Giurisdizionale, senza effettuare un sindacato sul merito dell'azione amministrativa, deve verificare, secondo un canone legale di raffronto, il rispetto dei principi di legalità, ragionevolezza e imparzialità (sul punto, T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, Sez. I, 10 luglio 2019 n. 315; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 8 settembre 2020 nn. 9351 e 9352; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. 1S, 20 ottobre 2023, n. 15994).
Nel caso di specie, la valutazione pur discrezionale dell’Amministrazione ha valicato questo limite di sindacabilità, non essendo possibile comprendere in base a quali elementi il Ministero della Difesa abbia potuto abbassare la valutazione del ricorrente, specie a fronte di una carriera lineare e costantemente valutata con giudizi apicali, e considerando che l'unica ragione determinante del giudizio peggiorativo, ossia la sanzione disciplinare irrogata, è stata integralmente superata dall'annullamento della stessa in sede giurisdizionale per effetto della sentenza n. 1770 del 8 novembre 2022 di questo Tribunale Amministrativo Regionale.
La scheda valutativa n. 45, pertanto, deve essere annullata, fatto salvo il potere-dovere dell’Amministrazione di rideterminarsi in ordine all'esito del procedimento, e, comunque, di attribuire una qualifica finale differente, ma, in ogni caso, coerente con i giudizi positivi già attribuiti al ricorrente nella medesima scheda di valutazione, tenendo debito conto del pregresso procedimentale per come svoltosi.
In conclusione, il ricorso è fondato nel merito e, pertanto, deve essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Condanna il Ministero della Difesa al pagamento in favore del ricorrente delle spese e dei compensi di lite, che liquida in complessivi € 2.000,00 (euro duemila,00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RD NO, Presidente
LF PE TA, Consigliere, Estensore
Donatella Testini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LF PE TA | RD NO |
IL SEGRETARIO