TAR Bari, sez. I, sentenza 03/01/2026, n. 4
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Sentenza 3 gennaio 2026

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  • Accolto
    Difetto di motivazione ed eccesso di potere

    Il Tribunale ha accolto il ricorso ritenendo fondato l'unico motivo di doglianza. Ha evidenziato che l'Amministrazione ha erroneamente attribuito al ricorrente una mansione non svolta e che, in violazione degli artt. 689 e 693 del d.P.R. n. 90/2010, il compilatore non ha richiesto gli elementi informativi necessari ai superiori gerarchici per la corretta valutazione, rendendo il giudizio arbitrario. La Corte ha sottolineato che la valutazione del personale militare, pur rientrando nella discrezionalità tecnica, è sindacabile in caso di manifesta arbitrarietà, irrazionalità o illogicità. Nel caso specifico, la valutazione è stata ritenuta illegittima anche alla luce del successivo annullamento giurisdizionale di una sanzione disciplinare che aveva influenzato il giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bari, sez. I, sentenza 03/01/2026, n. 4
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
    Numero : 4
    Data del deposito : 3 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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