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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 06/12/2024, n. 4460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4460 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 19668/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott.ssa Federica Benvenuti Giudice rel./est. dott. Vincenzo Ciliberti Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19668/2023 promossa da:
C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Monica Marchi
RICORRENTE
Contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del PM in sede
Interveniente ex lege
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra la signora e il signor , e trascritto al Parte_1 Controparte_1 registro degli atti di matrimonio al n. 22 Parte I anno 2011 del Comune di Venezia, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile
pagina 1 di 3 del medesimo Comune, a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nel Comune di residenza.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa. comprensivi di rimborso forfettario spese generali, Iva e C.p.a. come per legge.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.12.2023, parte ricorrente ha convenuto in giudizio il sig. CP_1 esponendo:
[...]
- di avere contratto matrimonio civile con il predetto in data 01/03/2011, trascritto al registro degli atti di matrimonio al n. 22, Parte I, Uff. I, anno 2011, del Comune di Venezia;
- che dalla loro unione non sono nati figli;
- che venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, è stata pronunziata dall'intestato
Tribunale sentenza di separazione personale n. 670/2019 pubblicata il 28/3/2019;
- di non avere avuto, successivamente alla sentenza di separazione, alcun contatto con il marito e di essersi determinata all'instaurazione del presente giudizio, trascorso il termine di cui all'art. 3 n. 2 lett. B) L. n.
898/1970;
- che le ricerche effettuate in merito alla residenza del signor non hanno dato alcun risultato, come CP_1 da certificato attestante l'irreperibilità del resistente depositato sub doc 4; chiedendo, sulla base dei predetti presupposti, l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
Accertata la regolarità, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., della notifica effettuata nei confronti del resistente non costituito, ne è stata dichiarata la contumacia.
In sede di audizione ex art. 473bis. 21 c.p.c. la ricorrente, unica comparsa, ha confermato il contenuto del ricorso e dichiarato di non avere più contatti né notizie del marito dal 2016.
Ritenuta l'insussistenza di provvedimenti da adottarsi in via temporanea ed urgente ex art. 473bis. 22 c.p.c., la causa è stata dunque rimessa al Collegio per la decisione ex art. 473bis. 28 c.p.c. il 14/11/2024 e disposta la trasmissione degli atti al PM in sede per le conclusioni di rito.
***
La domanda di scioglimento del matrimonio del matrimonio celebrato tra le parti deve essere accolta.
La notifica del ricorso è stata correttamente eseguita nelle forme di cui all'art. 140 c.p.c. attesa la documentata irreperibilità del resistente a decorrere dal 16/10/2023, emergente dal certificato di cancellazione anagrafica dalle liste del Comune di Venezia prodotto in allegato al ricorso (doc. 4).
Risulta dalla documentazione prodotta in giudizio che con sentenza n. 670/2019 pubblicata il 28/3/2019 è stata pronunziata dall'intestato Tribunale sentenza definitiva di separazione personale tra i coniugi.
pagina 2 di 3 Sussistono, dunque, i presupposti per la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), della legge 1 dicembre 1970 n.898 e successive modificazioni, essendo trascorso il termine di legge senza che vi sia stata riconciliazione.
Nulla per le spese di lite, attesa la natura della pronuncia.
P.Q.M.
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 01.03.2011 tra e Parte_1 CP_1
in Venezia, trascritto al registro degli atti di matrimonio al n. 22, Parte I, Uff. I, anno 2011 del
[...]
Comune di Venezia;
- nulla per le spese di lite.
Cosi deciso in Venezia nella camera di consiglio svoltasi in data 26.11.2024.
Il Giudice rel./est. dott.ssa Federica Benvenuti
Il Presidente dott.ssa Lisa Micochero
Provvedimento redatto con la partecipazione del dott. Alessandro Boin – CP_2
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott.ssa Federica Benvenuti Giudice rel./est. dott. Vincenzo Ciliberti Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19668/2023 promossa da:
C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Monica Marchi
RICORRENTE
Contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del PM in sede
Interveniente ex lege
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra la signora e il signor , e trascritto al Parte_1 Controparte_1 registro degli atti di matrimonio al n. 22 Parte I anno 2011 del Comune di Venezia, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile
pagina 1 di 3 del medesimo Comune, a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nel Comune di residenza.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa. comprensivi di rimborso forfettario spese generali, Iva e C.p.a. come per legge.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.12.2023, parte ricorrente ha convenuto in giudizio il sig. CP_1 esponendo:
[...]
- di avere contratto matrimonio civile con il predetto in data 01/03/2011, trascritto al registro degli atti di matrimonio al n. 22, Parte I, Uff. I, anno 2011, del Comune di Venezia;
- che dalla loro unione non sono nati figli;
- che venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, è stata pronunziata dall'intestato
Tribunale sentenza di separazione personale n. 670/2019 pubblicata il 28/3/2019;
- di non avere avuto, successivamente alla sentenza di separazione, alcun contatto con il marito e di essersi determinata all'instaurazione del presente giudizio, trascorso il termine di cui all'art. 3 n. 2 lett. B) L. n.
898/1970;
- che le ricerche effettuate in merito alla residenza del signor non hanno dato alcun risultato, come CP_1 da certificato attestante l'irreperibilità del resistente depositato sub doc 4; chiedendo, sulla base dei predetti presupposti, l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
Accertata la regolarità, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., della notifica effettuata nei confronti del resistente non costituito, ne è stata dichiarata la contumacia.
In sede di audizione ex art. 473bis. 21 c.p.c. la ricorrente, unica comparsa, ha confermato il contenuto del ricorso e dichiarato di non avere più contatti né notizie del marito dal 2016.
Ritenuta l'insussistenza di provvedimenti da adottarsi in via temporanea ed urgente ex art. 473bis. 22 c.p.c., la causa è stata dunque rimessa al Collegio per la decisione ex art. 473bis. 28 c.p.c. il 14/11/2024 e disposta la trasmissione degli atti al PM in sede per le conclusioni di rito.
***
La domanda di scioglimento del matrimonio del matrimonio celebrato tra le parti deve essere accolta.
La notifica del ricorso è stata correttamente eseguita nelle forme di cui all'art. 140 c.p.c. attesa la documentata irreperibilità del resistente a decorrere dal 16/10/2023, emergente dal certificato di cancellazione anagrafica dalle liste del Comune di Venezia prodotto in allegato al ricorso (doc. 4).
Risulta dalla documentazione prodotta in giudizio che con sentenza n. 670/2019 pubblicata il 28/3/2019 è stata pronunziata dall'intestato Tribunale sentenza definitiva di separazione personale tra i coniugi.
pagina 2 di 3 Sussistono, dunque, i presupposti per la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), della legge 1 dicembre 1970 n.898 e successive modificazioni, essendo trascorso il termine di legge senza che vi sia stata riconciliazione.
Nulla per le spese di lite, attesa la natura della pronuncia.
P.Q.M.
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 01.03.2011 tra e Parte_1 CP_1
in Venezia, trascritto al registro degli atti di matrimonio al n. 22, Parte I, Uff. I, anno 2011 del
[...]
Comune di Venezia;
- nulla per le spese di lite.
Cosi deciso in Venezia nella camera di consiglio svoltasi in data 26.11.2024.
Il Giudice rel./est. dott.ssa Federica Benvenuti
Il Presidente dott.ssa Lisa Micochero
Provvedimento redatto con la partecipazione del dott. Alessandro Boin – CP_2
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