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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 17/03/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1665/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente rel. dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Dario Colasanti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 1665/2024 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. , nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Galbiate, Via Lecco n. 33 con il patrocinio dell'avv. CASTAGNA SILVIA NATALIA
e
C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in [...], CP_1 C.F._2
Via Alcide De Gasperi n. 7 con il patrocinio dell'avv. GORETTI FABRIZIO con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato tra le parti in data 16.03.2002 nel Comune di Galbiate (LC), con atto trascritto nei registri conservati presso l'Ufficio di Stato Civile del medesimo Comune, al n. 2, Parte II, Serie A, Anno 2002;
2. Ordinare all'Ufficio di Stato Civile competente di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza;
3. Assegnare la casa coniugale, di esclusiva proprietà della sig.ra , alla stessa;
Pt_1
4. Affidare la figlia congiuntamente ad entrambi i genitori, con determinazione condivisa della residenza Per_1 prevalente presso l'abitazione della madre, sita in Galbiate (LC) Via Lecco n. 33. Il figlio maggiorenne Per_2 ma non economicamente indipendente, sarà altresì residente (anche ai fini anagrafici e fiscali) presso
l'abitazione della madre;
5. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori, tenendo conto dei bisogni e delle inclinazioni naturali della minore. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità separatamente.
6. La figlia, stante l'età anagrafica, si accorderà direttamente con il padre per le visite;
7. I genitori si impegnano ad essere sempre reperibili, telefonicamente, per qualunque necessità riguardante i figli ed a comunicarsi l'un l'altra, tempestivamente, qualunque notizia riguardante, in particolare, la salute e il benessere degli stessi;
8. Il signor corrisponderà alla moglie, quale contributo per il mantenimento dei figli, l'importo CP_1 mensile di € 1.000,00 complessivi per i figli, non economicamente indipendente e , da Per_2 Per_1 corrispondersi in via anticipata a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora Pt_1
, entro il giorno 5 di ogni mese. Detta somma dovrà essere rivalutata annualmente secondo gli indici
[...] Istat del mese antecedente rispetto a quello di pubblicazione della sentenza;
9. Il signor dovrà, inoltre, rimborsare alla signora (o sostenere direttamente) una CP_1 Parte_1 quota pari a 50% delle spese straordinarie necessarie ai figli, riportandosi, in proposito, al Protocollo del
Tribunale di Lecco (2018).
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 CP_1 concordatario il 16/03/2002 a Galbiate e dalla loro unione sono nati due figli: (in data Per_2
23/2/2004), attualmente maggiorenne non economicamente indipendente, e (in data Per_1
21/9/2007), ancora minorenne.
La separazione personale dei coniugi è stata omologata con sentenza del 6/2/2024 emessa dal
Tribunale di Lecco.
Con ricorso per divorzio congiunto ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data
20/12/2024, i coniugi hanno richiesto pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. il quale ha chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate tra le parti.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario a
Galbiate il 16/03/2002 tra e scritto nei registri dello Stato Parte_1 CP_1
Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2002, parte II serie A, numero 2;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Galbiate per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 12/03/2025
Il Presidente relatore dott. Marco Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente rel. dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Dario Colasanti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 1665/2024 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. , nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Galbiate, Via Lecco n. 33 con il patrocinio dell'avv. CASTAGNA SILVIA NATALIA
e
C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in [...], CP_1 C.F._2
Via Alcide De Gasperi n. 7 con il patrocinio dell'avv. GORETTI FABRIZIO con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato tra le parti in data 16.03.2002 nel Comune di Galbiate (LC), con atto trascritto nei registri conservati presso l'Ufficio di Stato Civile del medesimo Comune, al n. 2, Parte II, Serie A, Anno 2002;
2. Ordinare all'Ufficio di Stato Civile competente di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza;
3. Assegnare la casa coniugale, di esclusiva proprietà della sig.ra , alla stessa;
Pt_1
4. Affidare la figlia congiuntamente ad entrambi i genitori, con determinazione condivisa della residenza Per_1 prevalente presso l'abitazione della madre, sita in Galbiate (LC) Via Lecco n. 33. Il figlio maggiorenne Per_2 ma non economicamente indipendente, sarà altresì residente (anche ai fini anagrafici e fiscali) presso
l'abitazione della madre;
5. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori, tenendo conto dei bisogni e delle inclinazioni naturali della minore. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità separatamente.
6. La figlia, stante l'età anagrafica, si accorderà direttamente con il padre per le visite;
7. I genitori si impegnano ad essere sempre reperibili, telefonicamente, per qualunque necessità riguardante i figli ed a comunicarsi l'un l'altra, tempestivamente, qualunque notizia riguardante, in particolare, la salute e il benessere degli stessi;
8. Il signor corrisponderà alla moglie, quale contributo per il mantenimento dei figli, l'importo CP_1 mensile di € 1.000,00 complessivi per i figli, non economicamente indipendente e , da Per_2 Per_1 corrispondersi in via anticipata a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora Pt_1
, entro il giorno 5 di ogni mese. Detta somma dovrà essere rivalutata annualmente secondo gli indici
[...] Istat del mese antecedente rispetto a quello di pubblicazione della sentenza;
9. Il signor dovrà, inoltre, rimborsare alla signora (o sostenere direttamente) una CP_1 Parte_1 quota pari a 50% delle spese straordinarie necessarie ai figli, riportandosi, in proposito, al Protocollo del
Tribunale di Lecco (2018).
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 CP_1 concordatario il 16/03/2002 a Galbiate e dalla loro unione sono nati due figli: (in data Per_2
23/2/2004), attualmente maggiorenne non economicamente indipendente, e (in data Per_1
21/9/2007), ancora minorenne.
La separazione personale dei coniugi è stata omologata con sentenza del 6/2/2024 emessa dal
Tribunale di Lecco.
Con ricorso per divorzio congiunto ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data
20/12/2024, i coniugi hanno richiesto pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. il quale ha chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate tra le parti.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario a
Galbiate il 16/03/2002 tra e scritto nei registri dello Stato Parte_1 CP_1
Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2002, parte II serie A, numero 2;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Galbiate per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 12/03/2025
Il Presidente relatore dott. Marco Tremolada