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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/12/2025, n. 17039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17039 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 58066/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 58066/2023 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
CORTE D'APPELLO DI Controparte_1
ROMA - MINISTERO DI GIUSTIZIA
CONVENUTO/I
Oggi 04/12/2025, innanzi al dott. Corrado Cartoni, sono comparsi:
Per l'avv. FERRARA GIORGIA Parte_1
Per CORTE D'APPELLO DI ROMA - Controparte_1
, l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO con la Procuratrice Controparte_2
LA CA
Il Giudice procede alla lettura del dispositivo ed al contestuale deposito della motivazione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice, dr. Corrado Cartoni, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 58066 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 4.12.2025,
e vertente tra elettivamente domiciliata in Roma, Via Fabio Massimo n. 107, presso lo studio Parte_1 dell'Avv. Giorgia Ferrara che la rappresenta e difende per procura in atti,
- ricorrente -
e
elettorale presso la Corte d'Appello di Roma”, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende,
- resistente -
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato, proponeva opposizione a sanzione amministrativa Parte_1 ex artt. 22 e 23 legge n. 689/81 avverso ingiunzione di pagamento prot. n. 265/2023 emessa in data
4.9.2023 dal Elettorale presso la Corte d'Appello di Roma” Controparte_1 dell'importo di euro 25.823,00, per violazione dell'art. 7, 6° e 7° comma, della legge n. 515/93.
L'opponente esponeva che in data 30.11.2023 il ” Controparte_1 notificava il provvedimento con il quale era ingiunto il pagamento della somma di euro 25.823,00 per violazione dell'art. 7), commi 6 e 7, della legge n. 515/93, per mancata dichiarazione relativa alle spese elettorali per le elezioni comunali dell'11.6.2017 entro quindici giorni dalla notifica della diffida;
che si era verificata la prescrizione e la decadenza;
di non aver mai ricevuto tale diffida;
che,
a seguito di accertamenti, la stessa risultava notificata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., senza che risultino effettuate ricerche, senza deposito nella casa comunale, senza avviso di deposito alla porta del destinatario e senza prova di ricezione della prescritta raccomandata;
la violazione degli artt. 15, 5° e
8° comma, legge n. 515/93 e dell'art. 14, 2° comma, della legge n. 689/81. avanzava, altresì, questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 della n. 1996/2012 Parte_1 in relazione agli artt. 3 e 51 della Costituzione.
Si costituiva il “Collegio Regionale di Garanzia Elettorale presso la Corte d'Appello di Roma”, eccependo l'inammissibilità e la infondatezza dell'opposizione.
All'udienza del 4.12.2025 parte opponente conclude per l'annullamento della sanzione amministrativa, ovvero per la questione di legittimità costituzionale, parte opposta per il rigetto del ricorso ed il giudice procede alla lettura del dispositivo ed al contestuale deposito della motivazione.
DIRITTO
In materia di pubblicità delle fonti di finanziamento della propaganda elettorale, nel procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative, le finalità alle quali assolve la contestazione prevista in via generale dall'art. 14 della legge del 24 novembre 1981 n. 689, ossia portare a conoscenza del trasgressore illecito e procedimento per metterlo in condizioni di svolgere le proprie difese, sono assicurate dall'istituto della diffida di cui all'art. 15, 8° comma, della legge n. 515/93, a mezzo del quale il Collegio Regionale di Garanzia elettorale invita il candidato, incorso nel mancato deposito nel termine previsto della dichiarazione delle spese elettorali sostenute, a provvedere all'adempimento entro il successivo perentorio termine di quindici giorni, pena l'applicazione della sanzione prevista: “La diffida di cui all'art. 15, comma 8, della l. n. 515 del 1993, con la quale il collegio regionale di garanzia elettorale invita il candidato che l'abbia omessa, a presentare la dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale, assolve alla duplice funzione di offrire al trasgressore la possibilità di sanare l'illecito e di avvertirlo della pendenza del procedimento sanzionatorio, sicché è superfluo l'invio di un'ulteriore diffida prima dell'irrogazione della sanzione amministrativa, essendo l'interessato già a conoscenza della natura dell'addebito e della pendenza della procedura” (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 04/11/2019, n. 28262).
In particolare, questa pronuncia ha precisato che “La giurisprudenza di questa Corte di legittimità con l'evidenziare la duplice funzione assolta dalla intimazione contenuta nella diffida di cui alla cit. L. n.
515, art. 15, comma 8, come modificato dalla L. n. 672 del 1996, che prevede che, in seguito all'accertamento del mancato deposito della dichiarazione in questione, il Collegio elettorale
Regionale di Garanzia Elettorale inviti il candidato incorso nell'omissione a provvedere all'adempimento nel termine dei successivi 15 gg., al decorso del quale sono applicabili le sanzioni di legge, riconosce alla intimazione una natura complessa in cui convergono l'attribuita possibilità al trasgressore di sanare l'illecito evitando con la successiva sua ottemperanza le sanzioni di legge e l'avviso della pendenza del procedimento e delle conseguenze derivanti dalla mancata osservanza dell'invito (Cass. n. 8443 cit. p. 5 in motivazione)”, consentendo “La partecipazione del soggetto sanzionato al processo di formazione della sanzione stessa”.
Orbene, la notifica della diffida è stata effettuata il 18.2.2021 ai sensi dell'art. 140 c.p.c.
Occorre premettere che trattasi di irreperibilità relativa, poiché la notifica è stata effettuata presso l'indirizzo risultante dal registro anagrafico, dove la dichiarazione ricevuta in sede di notifica in data
3.6.2020 che il destinatario si è trasferita altrove non ha comunque messo in Parte_1 condizione il notificante di conoscere il nuovo indirizzo: “La notificazione, eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. nel luogo di residenza del destinatario risultante dai registri anagrafici, è nulla soltanto nell'ipotesi in cui questi si sia trasferito altrove e il notificante ne abbia conosciuto, ovvero con l'ordinaria diligenza avrebbe potuto conoscerne, l'effettiva residenza, dimora o domicilio, dove è tenuto a effettuare la notifica stessa, in osservanza dell'art. 139 c.p.c.” (Cass. civ., Sez. VI - 5,
Ordinanza, 07/09/2018, n. 21877).
Ciò precisato la notifica è da considerarsi nulla, in quanto non risulta ricevuta la raccomandata ex art. 140 c.p.c. n. 66838593063-7, la quale, prodotta in atti (all.to n. 4 fascicolo parte resistente) non contiene alcuna firma per ricevuta, ma solo l'indicazione “regolarizzata d'ufficio”: “Ai fini della notificazione nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, il procedimento da seguire è quello disciplinato dall'art. 140 c.p.c. che prevede la necessità che venga prodotta in giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'avviso di ricevimento o di compiuta giacenza della raccomandata informativa che dà atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale” (Cass. civ., Sez. VI - 5, Ordinanza, 17/05/2022, n. 15782); “La notificazione della cartella esattoriale, nel caso di destinatario "relativamente" irreperibile, deve seguire il procedimento tracciato dall'art. 140 cod. proc. civ. e dunque è senz'altro viziata quando l'affissione alla porta del destinatario non risulta essere stata effettuata. Al vizio che consegue a tale omissione non è applicabile la sanatoria per raggiungimento dello scopo derivante dalla ricezione della lettera informativa del deposito nella casa comunale. Per tale effetto è necessario che la parte interessata fornisca la prova che la raccomandata informativa sia effettivamente giunta al recapito del destinatario e tale prova può dirsi fornita solo con la produzione dell'avviso di ricevimento, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persona abilitata, sia esso munito dell'annotazione, da parte dell'agente postale, circa l'assenza di persone atte a ricevere la raccomandata medesima. L'avviso di ricevimento è, infatti, parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c., consentendo esso la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario” (Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza,
28/06/2022, n. 20683. Così anche Cass. civ., Sez. VI - 5, Ordinanza, 17/05/2022, n. 15782).
In definitiva, in virtù della nullità della notifica ex art. 140 c.p.c. della suddetta diffida, la stessa deve considerarsi mai ricevuta da in violazione del contraddittorio, dello schema procedimentale Pt_1 legale e della possibilità riconosciuta di sanare l'illecito ed evitare la successiva sanzione (per tutte
Cass. civ., Sez. V, Sentenza, 26/02/2019, n. 5556).
L'ingiunzione di pagamento prot. n. 265/2023 emessa in data 4.9.2023 dal “Collegio Regionale di
Garanzia Elettorale presso la Corte d'Appello di Roma” dell'importo di euro 25.823,00 deve, conseguentemente e per questo motivo assorbente, considerarsi emessa in violazione di legge e, come tale, in accoglimento dell'opposizione è annullata.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) accoglie l'opposizione; b) annulla il provvedimento opposto;
c) condanna il Controparte_1
elettorale presso la Corte d'Appello di Roma”, in persona del legale rappresentante pro-
[...] tempore, al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 3.500,00 per compensi ed euro
270,00 per spese, oltre iva, cpa ed ulteriori accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore. Roma, 4.12.2025
Il Giudice
Dr. Corrado Cartoni
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 58066/2023 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
CORTE D'APPELLO DI Controparte_1
ROMA - MINISTERO DI GIUSTIZIA
CONVENUTO/I
Oggi 04/12/2025, innanzi al dott. Corrado Cartoni, sono comparsi:
Per l'avv. FERRARA GIORGIA Parte_1
Per CORTE D'APPELLO DI ROMA - Controparte_1
, l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO con la Procuratrice Controparte_2
LA CA
Il Giudice procede alla lettura del dispositivo ed al contestuale deposito della motivazione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice, dr. Corrado Cartoni, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 58066 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 4.12.2025,
e vertente tra elettivamente domiciliata in Roma, Via Fabio Massimo n. 107, presso lo studio Parte_1 dell'Avv. Giorgia Ferrara che la rappresenta e difende per procura in atti,
- ricorrente -
e
elettorale presso la Corte d'Appello di Roma”, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende,
- resistente -
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato, proponeva opposizione a sanzione amministrativa Parte_1 ex artt. 22 e 23 legge n. 689/81 avverso ingiunzione di pagamento prot. n. 265/2023 emessa in data
4.9.2023 dal Elettorale presso la Corte d'Appello di Roma” Controparte_1 dell'importo di euro 25.823,00, per violazione dell'art. 7, 6° e 7° comma, della legge n. 515/93.
L'opponente esponeva che in data 30.11.2023 il ” Controparte_1 notificava il provvedimento con il quale era ingiunto il pagamento della somma di euro 25.823,00 per violazione dell'art. 7), commi 6 e 7, della legge n. 515/93, per mancata dichiarazione relativa alle spese elettorali per le elezioni comunali dell'11.6.2017 entro quindici giorni dalla notifica della diffida;
che si era verificata la prescrizione e la decadenza;
di non aver mai ricevuto tale diffida;
che,
a seguito di accertamenti, la stessa risultava notificata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., senza che risultino effettuate ricerche, senza deposito nella casa comunale, senza avviso di deposito alla porta del destinatario e senza prova di ricezione della prescritta raccomandata;
la violazione degli artt. 15, 5° e
8° comma, legge n. 515/93 e dell'art. 14, 2° comma, della legge n. 689/81. avanzava, altresì, questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 della n. 1996/2012 Parte_1 in relazione agli artt. 3 e 51 della Costituzione.
Si costituiva il “Collegio Regionale di Garanzia Elettorale presso la Corte d'Appello di Roma”, eccependo l'inammissibilità e la infondatezza dell'opposizione.
All'udienza del 4.12.2025 parte opponente conclude per l'annullamento della sanzione amministrativa, ovvero per la questione di legittimità costituzionale, parte opposta per il rigetto del ricorso ed il giudice procede alla lettura del dispositivo ed al contestuale deposito della motivazione.
DIRITTO
In materia di pubblicità delle fonti di finanziamento della propaganda elettorale, nel procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative, le finalità alle quali assolve la contestazione prevista in via generale dall'art. 14 della legge del 24 novembre 1981 n. 689, ossia portare a conoscenza del trasgressore illecito e procedimento per metterlo in condizioni di svolgere le proprie difese, sono assicurate dall'istituto della diffida di cui all'art. 15, 8° comma, della legge n. 515/93, a mezzo del quale il Collegio Regionale di Garanzia elettorale invita il candidato, incorso nel mancato deposito nel termine previsto della dichiarazione delle spese elettorali sostenute, a provvedere all'adempimento entro il successivo perentorio termine di quindici giorni, pena l'applicazione della sanzione prevista: “La diffida di cui all'art. 15, comma 8, della l. n. 515 del 1993, con la quale il collegio regionale di garanzia elettorale invita il candidato che l'abbia omessa, a presentare la dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale, assolve alla duplice funzione di offrire al trasgressore la possibilità di sanare l'illecito e di avvertirlo della pendenza del procedimento sanzionatorio, sicché è superfluo l'invio di un'ulteriore diffida prima dell'irrogazione della sanzione amministrativa, essendo l'interessato già a conoscenza della natura dell'addebito e della pendenza della procedura” (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 04/11/2019, n. 28262).
In particolare, questa pronuncia ha precisato che “La giurisprudenza di questa Corte di legittimità con l'evidenziare la duplice funzione assolta dalla intimazione contenuta nella diffida di cui alla cit. L. n.
515, art. 15, comma 8, come modificato dalla L. n. 672 del 1996, che prevede che, in seguito all'accertamento del mancato deposito della dichiarazione in questione, il Collegio elettorale
Regionale di Garanzia Elettorale inviti il candidato incorso nell'omissione a provvedere all'adempimento nel termine dei successivi 15 gg., al decorso del quale sono applicabili le sanzioni di legge, riconosce alla intimazione una natura complessa in cui convergono l'attribuita possibilità al trasgressore di sanare l'illecito evitando con la successiva sua ottemperanza le sanzioni di legge e l'avviso della pendenza del procedimento e delle conseguenze derivanti dalla mancata osservanza dell'invito (Cass. n. 8443 cit. p. 5 in motivazione)”, consentendo “La partecipazione del soggetto sanzionato al processo di formazione della sanzione stessa”.
Orbene, la notifica della diffida è stata effettuata il 18.2.2021 ai sensi dell'art. 140 c.p.c.
Occorre premettere che trattasi di irreperibilità relativa, poiché la notifica è stata effettuata presso l'indirizzo risultante dal registro anagrafico, dove la dichiarazione ricevuta in sede di notifica in data
3.6.2020 che il destinatario si è trasferita altrove non ha comunque messo in Parte_1 condizione il notificante di conoscere il nuovo indirizzo: “La notificazione, eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. nel luogo di residenza del destinatario risultante dai registri anagrafici, è nulla soltanto nell'ipotesi in cui questi si sia trasferito altrove e il notificante ne abbia conosciuto, ovvero con l'ordinaria diligenza avrebbe potuto conoscerne, l'effettiva residenza, dimora o domicilio, dove è tenuto a effettuare la notifica stessa, in osservanza dell'art. 139 c.p.c.” (Cass. civ., Sez. VI - 5,
Ordinanza, 07/09/2018, n. 21877).
Ciò precisato la notifica è da considerarsi nulla, in quanto non risulta ricevuta la raccomandata ex art. 140 c.p.c. n. 66838593063-7, la quale, prodotta in atti (all.to n. 4 fascicolo parte resistente) non contiene alcuna firma per ricevuta, ma solo l'indicazione “regolarizzata d'ufficio”: “Ai fini della notificazione nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, il procedimento da seguire è quello disciplinato dall'art. 140 c.p.c. che prevede la necessità che venga prodotta in giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'avviso di ricevimento o di compiuta giacenza della raccomandata informativa che dà atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale” (Cass. civ., Sez. VI - 5, Ordinanza, 17/05/2022, n. 15782); “La notificazione della cartella esattoriale, nel caso di destinatario "relativamente" irreperibile, deve seguire il procedimento tracciato dall'art. 140 cod. proc. civ. e dunque è senz'altro viziata quando l'affissione alla porta del destinatario non risulta essere stata effettuata. Al vizio che consegue a tale omissione non è applicabile la sanatoria per raggiungimento dello scopo derivante dalla ricezione della lettera informativa del deposito nella casa comunale. Per tale effetto è necessario che la parte interessata fornisca la prova che la raccomandata informativa sia effettivamente giunta al recapito del destinatario e tale prova può dirsi fornita solo con la produzione dell'avviso di ricevimento, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persona abilitata, sia esso munito dell'annotazione, da parte dell'agente postale, circa l'assenza di persone atte a ricevere la raccomandata medesima. L'avviso di ricevimento è, infatti, parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c., consentendo esso la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario” (Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza,
28/06/2022, n. 20683. Così anche Cass. civ., Sez. VI - 5, Ordinanza, 17/05/2022, n. 15782).
In definitiva, in virtù della nullità della notifica ex art. 140 c.p.c. della suddetta diffida, la stessa deve considerarsi mai ricevuta da in violazione del contraddittorio, dello schema procedimentale Pt_1 legale e della possibilità riconosciuta di sanare l'illecito ed evitare la successiva sanzione (per tutte
Cass. civ., Sez. V, Sentenza, 26/02/2019, n. 5556).
L'ingiunzione di pagamento prot. n. 265/2023 emessa in data 4.9.2023 dal “Collegio Regionale di
Garanzia Elettorale presso la Corte d'Appello di Roma” dell'importo di euro 25.823,00 deve, conseguentemente e per questo motivo assorbente, considerarsi emessa in violazione di legge e, come tale, in accoglimento dell'opposizione è annullata.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) accoglie l'opposizione; b) annulla il provvedimento opposto;
c) condanna il Controparte_1
elettorale presso la Corte d'Appello di Roma”, in persona del legale rappresentante pro-
[...] tempore, al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 3.500,00 per compensi ed euro
270,00 per spese, oltre iva, cpa ed ulteriori accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore. Roma, 4.12.2025
Il Giudice
Dr. Corrado Cartoni