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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 03/12/2025, n. 778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 778 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
1
n. 735/2025 r.g.
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. 735/2025 r.g.
Oggi 3 dicembre 2025 ad ore 13.00 innanzi al giudice FE AN, è comparsa per parte appellante l'avv. Lucia Rulli. Nessuno è comparso per parte appellata.
L'avv. Rulli si riporta all'atto di appello e insiste nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 735/2025 2
Riaperto il verbale alle ore 18.00, il giudice, in assenza delle parti, dà lettura del provvedimento che segue
TRIBUNALE DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in composizione monocratica, in persona del giudice FE AN e in funzione di giudice di appello,
ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello avverso la sentenza n. 91/2025 del giudice di pace di Arezzo, iscritto al n. 737/2025
r.g.
promossa da
(C.F. , in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1
dall'avv. Lucia Rulli e dall'avv. Stefano Pasquini
APPELLANTE
nei confronti di
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro-tempore e Controparte_1 P.IVA_2
(C.F. ) rappresentati e difesi dall'avv. Simone Galluccio Controparte_2 C.F._1
APPELLATI
OGGETTO
Violazione art. 179 comma 2 e 9, C.d.S.
CONCLUSIONI
Per parte appellante: «Voglia l'Ill.mo Tribunale di Arezzo, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione
disattesa, accogliere il presente appello e pertanto riformare e/o annullare la sentenza n. 91/2025 pronunciata dal
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 735/2025 3
Giudice di Pace di Arezzo in data 6 marzo 2025, notificata in data 7 marzo 2025, e per l'effetto confermare il
verbale elevato dalla Polizia Municipale di Arezzo n. 402845/24 e condannare l'appellato al pagamento della
sanzione amministrativa ivi prevista. Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre. Con ogni consequenziale
pronuncia. Con vittoria di spese e competenze di lite»
Per parte appellata: «Per tutto quanto sopra esposto, gli appellati, sig. e la società Controparte_2 [...]
rappresentati e difesi come in atti, chiedono che l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni CP_1
contraria istanza, eccezione o deduzione, Voglia: - rigettare l'appello proposto dal in quanto Parte_1
infondato in fatto e in diritto;
- confermare integralmente la sentenza n. 91/2025 del Giudice di Pace di Arezzo,
emessa in data 06.03.2025 nel procedimento n. 3450/2024 R.G.; - condannare parte appellante al pagamento delle
spese del presente grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario ex art.
93 c.p.c»
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
La vicenda oggetto di causa trae origine da un controllo effettuato dalla polizia municipale di Arezzo
in data 16.10.2024 lungo il raccordo autostradale Arezzo-Battifolle, riguardante il complesso veicolare costituito dalla motrice Scania R500 targata FJ92JG e dal semirimorchio CAMB MIELE MB 36A3 targato
CE007352, condotto nell'occasione dal sig. e di proprietà della Controparte_2 Controparte_1
Nel corso del controllo, gli agenti riscontravano varie irregolarità, tra cui anomalie sui fogli di registrazione del cronotachigrafo e la presenza di pneumatici di misura diversa da quella indicata nella revisione obbligatoria del tachigrafo. Il mezzo veniva quindi condotto presso un'officina autorizzata,
ove gli agenti accertavano che il cronotachigrafo analogico marca non presentava il sigillo CP_3
con marcatura “MICA identificativo dell'officina che aveva effettuato l'ultimo controllo Nu_1
periodico, nonché la manomissione del sigillo di sicurezza posto sul sensore di movimento del cambio.
Per tali motivi con verbale n. 402845/24 veniva contestata al in qualità di trasgressore, e alla CP_4
in qualità di coobbligato solidale, la violazione dell'art. 179, commi 2 e 9, del Controparte_1
D.Lgs. 285/1992 (c.d. Codice della Strada), per avere circolato con cronotachigrafo con sigilli manomessi,
rilevando la rottura del sigillo e la non conformità rispetto alla revisione obbligatoria.
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Avverso tale verbale, il sig. e la proponevano opposizione dinanzi al CP_2 Controparte_1
giudice di pace di Arezzo (R.G. 3450/2024), deducendo, in sintesi, la mancata verifica tecnica da parte di personale specializzato, nonostante il mezzo fosse stato condotto presso un'officina, e la mancata allegazione al verbale delle fotografie richiamate come “parte integrante” dello stesso.
Il si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso e sostenendo la legittimità Parte_1
dell'accertamento, fondato su evidenze dirette rilevate dagli agenti e documentazione fotografica prodotta in giudizio.
Il giudice di pace, con sentenza n. 91/2025 del 6.3.2025, accoglieva il ricorso, annullando il verbale e condannando il alle spese di lite, ritenendo che l'omessa verifica tecnica e la mancata Parte_1
allegazione delle fotografie al verbale consegnato avessero inficiato la validità dell'accertamento.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il dinanzi all'intestato tribunale, Parte_1
deducendo:
a) la violazione e falsa applicazione dell'art. 179 C.d.S., del Reg. UE 165/2014 e dell'art. 2700 c.c.,
sostenendo che l'accertamento dell'infrazione sarebbe validamente effettuato dagli agenti su strada senza necessità di intervento di officina;
b) l'erronea valutazione della mancata allegazione delle fotografie, che non costituisce vizio di nullità,
essendo state le stesse prodotte in giudizio.
Si sono costituiti in giudizio e la chiedendo il rigetto dell'appello Controparte_2 Controparte_1
e la conferma della sentenza impugnata, ribadendo la violazione del diritto di difesa per la mancata tempestiva disponibilità delle immagini e l'assenza di perizia tecnica.
La causa, non necessitando di approfondimenti istruttori, è stata direttamente rinviata per la discussione orale, tenutasi in data odierna.
●●●●●●●
1. L'appello è fondato.
Giova premettere che l'art. 179 del Codice della Strada, al comma 2, stabilisce che «chiunque circola con
un autoveicolo non munito di cronotachigrafo, nei casi in cui esso è previsto, ovvero circola con autoveicolo munito
di un cronotachigrafo avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate nel regolamento o non funzionante,
oppure non inserisce il foglio di registrazione o la scheda del conducente, è soggetto alla sanzione amministrativa
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del pagamento di una somma da € 866 a € 3.464. La sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata nel caso
che l'infrazione riguardi la manomissione dei sigilli o l'alterazione del cronotachigrafo».
Come si evince dalla lettura della norma, le fattispecie sanzionate sono: a) autoveicolo non munito di cronotachigrafo, nei casi in cui esso è previsto;
b) autoveicolo munito di un cronotachigrafo avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate nel regolamento o non funzionante;
c) mancato inserimento del foglio di registrazione o la scheda del conducente. La fattispecie è poi aggravata per il caso di manomissione dei sigilli ovvero di alterazione del cronotachigrafo.
Quanto al fondamento della previsione la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che «questa Corte ha,
infatti, già avuto modo di rilevare (Cass., n. 2208 del 2007) la violazione dell'art. 179 C.d.S. ricorre in tre diverse
fattispecie, considerate dal legislatore equivalenti per la idoneità di ciascuna ad escludere il controllo costante della
registrazione automatica "della velocità e del percorso", che il Regolamento comunitario 3281 del 1985, di cui la
norma costituisce attuazione, ha inteso perseguire onde "contribuire notevolmente alla sicurezza della circolazione
e alla guida razionale del veicolo". Le ipotesi previste sono: la mancanza del cronotachigrafo (nei casi in cui lo
stesso è previsto), la presenza a bordo di un cronotachigrafo avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate
nel regolamento o non funzionante, oppure il mancato inserimento del foglio di registrazione. In ognuna di esse,
infatti, non è possibile "effettuare un controllo efficace" degli elementi riguardanti la marcia del veicoli soggetti a
registrazione, la quale richiede, come si legge nel preambolo del Regolamento, non solo che l'apparecchio sia "di
sicuro funzionamento, di facile impiego e concepito in modo da escludere al massimo le possibilità di frode", ma
anche e a tale scopo "che l'apparecchio di controllo fornisca su fogli individuali a ciascun conducente registrazioni
dei diversi gruppi di tempi sufficientemente esatte e facilmente identificabili» (Cass. n. 14440/2010).
Nel caso in esame la fattispecie contestata è quella sub b) ossia autoveicolo munito di un cronotachigrafo avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate nel regolamento, nella ipotesi aggravata perché la non conformità discende dalla manomissione dei sigilli. In particolare, la condotta contestata al conducente non concerne il malfunzionamento tecnico dell'apparecchio ma, come si legge nel verbale,
«infrazioni relative all'alterazione o sigilli manomessi» (cfr. verbale allegato alla comparsa di costituzione,
fascicolo I grado).
La non corretta apposizione dei sigilli costituisce una condotta di manomissione perché incide sull'attestazione della regolarità dell'intervento effettuato, sull'individuazione dell'officina che vi ha provveduto e sulla garanzia che, dopo tale operazione, il dispositivo non sia stato oggetto di ulteriori
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manipolazioni o interventi non autorizzati, sicché correlativamente è idonea ad incidere sul controllo costante della registrazione della velocità e del percorso.
Sul punto, come correttamente richiamato dal comune nelle proprie difese, il Regolamento (UE) n.
165/2014, agli artt. 22 e 32 ss., nonché nell'Allegato I, Capo V e Capo VI, disciplina le modalità di installazione, riparazione e sigillatura dei cronotachigrafi, prevedendo che: - i componenti del tachigrafo siano sigillati come specificato nella scheda di omologazione;
- l'installatore o l'officina autorizzata apponga un marchio particolare sui sigilli apposti (art. 22, par. 3); - le autorità competenti effettuino controlli su strada per verificare la corretta installazione e l'integrità dei sigilli (Allegato I,
Capo VI).
La ratio è garantire che il dispositivo non sia stato oggetto di manipolazioni non autorizzate, poiché la rottura o la sostituzione del sigillo compromette la conformità del tachigrafo e la possibilità di effettuare controlli efficaci. Pertanto, la manomissione dei sigilli integra la violazione contestata,
indipendentemente dal funzionamento tecnico dell'apparecchio.
2. Tanto premesso, non può essere condiviso il ragionamento compiuto dal giudice di pace secondo cui l'accertamento sarebbe invalido per mancata verifica della sua alterazione presso un'officina autorizzata, non venendo in rilievo la fattispecie del non funzionamento dello strumento, ma la mancanza di corrispondenza con le caratteristiche fissate nel regolamento.
Come si legge nella relazione della polizia municipale del 16.10.2024, l'accompagnamento presso l'officina autorizzata veniva disposto a seguito del riscontro della presenza di pneumatici di misura diversa da quella indicata nella revisione del tachigrafo, al fine di «effettuare una nuova calibrazione del
cronotachigrafo e valutare se la stessa avrebbe differito con quella effettuata dall con pneumatico Controparte_5
differente» (cfr. allegati comparsa di costituzione, fascicolo I grado). Tuttavia, una volta giunti presso l'officina, gli agenti «prima di procedere alla nuova calibrazione riscontravano che il sigillo frontale posto a
protezione del connettore per le calibrazioni del cronotachigrafo analogico risultava non regolare per quanto
riguarda la marchiatura impressa risultando differente da quella riportata sull'attestazione di avvenuta revisione
“MICA FR047”»; per tale motivo, «veniva controllato anche il sigillo di sicurezza posto sul sensore di
movimento del cambio e anche quest'ultimo risultava manomesso».
Sul punto mette conto osservare che le disposizioni che regolano specificamente la materia concernente il tachigrafo attribuiscono agli agenti di polizia la facoltà di disporre il controllo presso un'officina
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autorizzata, ma non contemplano alcun obbligo. In particolare l'art. 179 Codice della Strada, al comma
6-bis, dispone che «quando si abbia fondato motivo di ritenere che il cronotachigrafo o il limitatore di velocità
siano alterati, manomessi ovvero comunque non funzionanti, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12,
anche scortando il veicolo o facendolo trainare in condizioni di sicurezza presso la più vicina officina autorizzata
per l'installazione o riparazione, possono disporre che sia effettuato l'accertamento della funzionalità dei
dispositivi stessi. Le spese per l'accertamento ed il ripristino della funzionalità del limitatore di velocità o del
cronotachigrafo sono in ogni caso a carico del proprietario del veicolo o del titolare della licenza o
dell'autorizzazione al trasporto di cose o di persone in solido».
La norma, dunque, attribuisce una facoltà discrezionale, senza imporre alcun obbligo, e ciò è confermato dal Regolamento (UE) n. 165/2014, Capo VII, art. 38, che disciplina la figura dei funzionari di controllo,
disponendo che: «
2. Qualora, a seguito di un controllo, i funzionari di controllo raccolgano prove sufficienti a
sostegno di un legittimo sospetto di frode, essi hanno la facoltà di accompagnare il veicolo da un'officina autorizzata
per eseguire ulteriori prove, e quindi verificare, in particolare, che il tachigrafo: a) funzioni correttamente;
b)
registri e memorizzi correttamente i dati e che i parametri di calibratura siano corretti».
Nel caso in esame, l'accertamento della manomissione è stato compiuto direttamente dagli agenti accertatori e attestato nei verbali di contestazione, circostanza sufficiente a integrare la fattispecie sanzionatoria, non essendo previsto da alcuna disposizione normativa la necessità di una perizia tecnica quale requisito di validità dell'accertamento. Né rileva se il cronotachigrafo fosse funzionante o meno,
poiché la norma punisce la mera manomissione dei sigilli, indipendentemente dall'incidenza sul funzionamento dell'apparecchio. Per tale ragione correttamente gli agenti, una volta accertata la non conformità dei sigilli, hanno «non ritenuta necessaria l'analisi metrica del cronotachigrafo».
3. La motivazione del giudice di pace risulta erronea anche laddove ritiene che l'accertamento sia stato viziato nella fase finale, per la mancata allegazione delle fotografie al verbale consegnato al trasgressore.
Tale rilievo è infondato.
In realtà per verificare la correttezza formale del verbale occorre fare riferimento all'art. 200 C.d.S. e all'art. 383 del Regolamento di esecuzione (d.P.R. 495/1992), che ne stabiliscono i contenuti essenziali:
giorno, ora e località della violazione, generalità del trasgressore, estremi della patente, tipo e targa del veicolo, sommaria esposizione del fatto, citazione della norma violata e indicazioni per il pagamento.
Tali elementi sono presenti nel verbale in esame, che riporta la descrizione dell'accertamento, il
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riferimento alla violazione dell'art. 179 Codice della Strada, la targa del veicolo, le generalità del conducente e le modalità di contestazione. Ne consegue che il verbale è formalmente completo e idoneo a consentire l'esercizio del diritto di difesa.
Quanto alla mancata allegazione delle fotografie, va osservato che nessuna disposizione normativa prevede, a pena di nullità, che la copia del verbale consegnata al trasgressore debba essere corredata da documentazione fotografica. Il materiale fotografico costituisce un mezzo di prova documentale, ma la sua assenza nella copia notificata non incide sulla validità del verbale, che esplica fede privilegiata ai sensi dell'art. 2700 c.c. per i fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale.
Sul punto, la recente Cass. n. 27175/2025, ha ribadito che: «L'art. 2700 c.c. afferma che "L'atto pubblico fa
piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché
delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui
compiuti".
3.3 Nel caso di specie, le operazioni compiute dal verbalizzante, necessarie per irrogare la sanzione, tra le quali
rientrano l'esame dei rilievi fotografici dell'infrazione, sono coperte dall'efficacia probatoria dell'atto pubblico e
fanno quindi piena prova, fino a querela di falso.
3.4 Da ciò consegue che le contestazioni delle parti, comprese quelle relative alla mancata particolareggiata
esposizione delle circostanze dell'accertamento od alla non idoneità di essa a conferire certezza ai fatti attestati nel
verbale, devono essere svolte necessariamente nel procedimento per querela di falso (Cass. civ., Sez. VI - 2, Ord.,
n. 339/2012).
3.5 Peraltro, il valore di prova legale del verbale non è affievolito dalla mancata produzione della documentazione
fotografica o similare da parte dell'Amministrazione (ex multis Cass. civ., Sez. VI - 2, Ord., n. 4898/2015; Cass.
8675/2005)».
Ne deriva che il verbale, contenendo gli elementi essenziali previsti dalla normativa primaria e secondaria, è pienamente valido e idoneo a fondare la sanzione, mentre la mancata allegazione delle fotografie alla copia consegnata non determina alcuna nullità, né incide sul diritto di difesa, essendo le immagini comunque prodotte in giudizio e, in ogni caso, accessibili ai trasgressori tramite diritto di accesso documentale agli atti a norma dell'art. 22 della legge 241/1990 (come, tra l'altro, comunicato dalla stessa polizia municipale, cfr. allegati alla comparsa di costituzione, fascicolo I grado).
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4. In definitiva la sentenza impugnata va integralmente riformata, anche con riferimento alle spese di lite che vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa (inferiore ad €
5.000,00) e facendo applicazione dei medi tabellari per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e dei minimi per la fase istruttoria, considerata la natura documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione ed istanza disattesa o assorbita:
▪ accoglie l'appello proposto dal avverso la sentenza n. 91/2025 emessa dal Parte_1
giudice di pace di Arezzo e, per l'effetto, conferma il verbale n. 402845/24 elevato in data 16.10.2024
dalla polizia municipale di Arezzo;
▪ condanna gli appellati, in solido, a rifondere le spese di lite, liquidate, per compensi, in €
1.089,00 per il primo grado di giudizio e in € 1.701,00 per questo grado di giudizio, oltre rimborso delle spese generali, CAP e IVA, nonché in € 174,00 per esborsi documentati.
Così deciso in Arezzo, 3 dicembre 2025
Il giudice
FE AN
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 735/2025
n. 735/2025 r.g.
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. 735/2025 r.g.
Oggi 3 dicembre 2025 ad ore 13.00 innanzi al giudice FE AN, è comparsa per parte appellante l'avv. Lucia Rulli. Nessuno è comparso per parte appellata.
L'avv. Rulli si riporta all'atto di appello e insiste nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 735/2025 2
Riaperto il verbale alle ore 18.00, il giudice, in assenza delle parti, dà lettura del provvedimento che segue
TRIBUNALE DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in composizione monocratica, in persona del giudice FE AN e in funzione di giudice di appello,
ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello avverso la sentenza n. 91/2025 del giudice di pace di Arezzo, iscritto al n. 737/2025
r.g.
promossa da
(C.F. , in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1
dall'avv. Lucia Rulli e dall'avv. Stefano Pasquini
APPELLANTE
nei confronti di
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro-tempore e Controparte_1 P.IVA_2
(C.F. ) rappresentati e difesi dall'avv. Simone Galluccio Controparte_2 C.F._1
APPELLATI
OGGETTO
Violazione art. 179 comma 2 e 9, C.d.S.
CONCLUSIONI
Per parte appellante: «Voglia l'Ill.mo Tribunale di Arezzo, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione
disattesa, accogliere il presente appello e pertanto riformare e/o annullare la sentenza n. 91/2025 pronunciata dal
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 735/2025 3
Giudice di Pace di Arezzo in data 6 marzo 2025, notificata in data 7 marzo 2025, e per l'effetto confermare il
verbale elevato dalla Polizia Municipale di Arezzo n. 402845/24 e condannare l'appellato al pagamento della
sanzione amministrativa ivi prevista. Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre. Con ogni consequenziale
pronuncia. Con vittoria di spese e competenze di lite»
Per parte appellata: «Per tutto quanto sopra esposto, gli appellati, sig. e la società Controparte_2 [...]
rappresentati e difesi come in atti, chiedono che l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni CP_1
contraria istanza, eccezione o deduzione, Voglia: - rigettare l'appello proposto dal in quanto Parte_1
infondato in fatto e in diritto;
- confermare integralmente la sentenza n. 91/2025 del Giudice di Pace di Arezzo,
emessa in data 06.03.2025 nel procedimento n. 3450/2024 R.G.; - condannare parte appellante al pagamento delle
spese del presente grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario ex art.
93 c.p.c»
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
La vicenda oggetto di causa trae origine da un controllo effettuato dalla polizia municipale di Arezzo
in data 16.10.2024 lungo il raccordo autostradale Arezzo-Battifolle, riguardante il complesso veicolare costituito dalla motrice Scania R500 targata FJ92JG e dal semirimorchio CAMB MIELE MB 36A3 targato
CE007352, condotto nell'occasione dal sig. e di proprietà della Controparte_2 Controparte_1
Nel corso del controllo, gli agenti riscontravano varie irregolarità, tra cui anomalie sui fogli di registrazione del cronotachigrafo e la presenza di pneumatici di misura diversa da quella indicata nella revisione obbligatoria del tachigrafo. Il mezzo veniva quindi condotto presso un'officina autorizzata,
ove gli agenti accertavano che il cronotachigrafo analogico marca non presentava il sigillo CP_3
con marcatura “MICA identificativo dell'officina che aveva effettuato l'ultimo controllo Nu_1
periodico, nonché la manomissione del sigillo di sicurezza posto sul sensore di movimento del cambio.
Per tali motivi con verbale n. 402845/24 veniva contestata al in qualità di trasgressore, e alla CP_4
in qualità di coobbligato solidale, la violazione dell'art. 179, commi 2 e 9, del Controparte_1
D.Lgs. 285/1992 (c.d. Codice della Strada), per avere circolato con cronotachigrafo con sigilli manomessi,
rilevando la rottura del sigillo e la non conformità rispetto alla revisione obbligatoria.
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Avverso tale verbale, il sig. e la proponevano opposizione dinanzi al CP_2 Controparte_1
giudice di pace di Arezzo (R.G. 3450/2024), deducendo, in sintesi, la mancata verifica tecnica da parte di personale specializzato, nonostante il mezzo fosse stato condotto presso un'officina, e la mancata allegazione al verbale delle fotografie richiamate come “parte integrante” dello stesso.
Il si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso e sostenendo la legittimità Parte_1
dell'accertamento, fondato su evidenze dirette rilevate dagli agenti e documentazione fotografica prodotta in giudizio.
Il giudice di pace, con sentenza n. 91/2025 del 6.3.2025, accoglieva il ricorso, annullando il verbale e condannando il alle spese di lite, ritenendo che l'omessa verifica tecnica e la mancata Parte_1
allegazione delle fotografie al verbale consegnato avessero inficiato la validità dell'accertamento.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il dinanzi all'intestato tribunale, Parte_1
deducendo:
a) la violazione e falsa applicazione dell'art. 179 C.d.S., del Reg. UE 165/2014 e dell'art. 2700 c.c.,
sostenendo che l'accertamento dell'infrazione sarebbe validamente effettuato dagli agenti su strada senza necessità di intervento di officina;
b) l'erronea valutazione della mancata allegazione delle fotografie, che non costituisce vizio di nullità,
essendo state le stesse prodotte in giudizio.
Si sono costituiti in giudizio e la chiedendo il rigetto dell'appello Controparte_2 Controparte_1
e la conferma della sentenza impugnata, ribadendo la violazione del diritto di difesa per la mancata tempestiva disponibilità delle immagini e l'assenza di perizia tecnica.
La causa, non necessitando di approfondimenti istruttori, è stata direttamente rinviata per la discussione orale, tenutasi in data odierna.
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1. L'appello è fondato.
Giova premettere che l'art. 179 del Codice della Strada, al comma 2, stabilisce che «chiunque circola con
un autoveicolo non munito di cronotachigrafo, nei casi in cui esso è previsto, ovvero circola con autoveicolo munito
di un cronotachigrafo avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate nel regolamento o non funzionante,
oppure non inserisce il foglio di registrazione o la scheda del conducente, è soggetto alla sanzione amministrativa
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 735/2025 5
del pagamento di una somma da € 866 a € 3.464. La sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata nel caso
che l'infrazione riguardi la manomissione dei sigilli o l'alterazione del cronotachigrafo».
Come si evince dalla lettura della norma, le fattispecie sanzionate sono: a) autoveicolo non munito di cronotachigrafo, nei casi in cui esso è previsto;
b) autoveicolo munito di un cronotachigrafo avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate nel regolamento o non funzionante;
c) mancato inserimento del foglio di registrazione o la scheda del conducente. La fattispecie è poi aggravata per il caso di manomissione dei sigilli ovvero di alterazione del cronotachigrafo.
Quanto al fondamento della previsione la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che «questa Corte ha,
infatti, già avuto modo di rilevare (Cass., n. 2208 del 2007) la violazione dell'art. 179 C.d.S. ricorre in tre diverse
fattispecie, considerate dal legislatore equivalenti per la idoneità di ciascuna ad escludere il controllo costante della
registrazione automatica "della velocità e del percorso", che il Regolamento comunitario 3281 del 1985, di cui la
norma costituisce attuazione, ha inteso perseguire onde "contribuire notevolmente alla sicurezza della circolazione
e alla guida razionale del veicolo". Le ipotesi previste sono: la mancanza del cronotachigrafo (nei casi in cui lo
stesso è previsto), la presenza a bordo di un cronotachigrafo avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate
nel regolamento o non funzionante, oppure il mancato inserimento del foglio di registrazione. In ognuna di esse,
infatti, non è possibile "effettuare un controllo efficace" degli elementi riguardanti la marcia del veicoli soggetti a
registrazione, la quale richiede, come si legge nel preambolo del Regolamento, non solo che l'apparecchio sia "di
sicuro funzionamento, di facile impiego e concepito in modo da escludere al massimo le possibilità di frode", ma
anche e a tale scopo "che l'apparecchio di controllo fornisca su fogli individuali a ciascun conducente registrazioni
dei diversi gruppi di tempi sufficientemente esatte e facilmente identificabili» (Cass. n. 14440/2010).
Nel caso in esame la fattispecie contestata è quella sub b) ossia autoveicolo munito di un cronotachigrafo avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate nel regolamento, nella ipotesi aggravata perché la non conformità discende dalla manomissione dei sigilli. In particolare, la condotta contestata al conducente non concerne il malfunzionamento tecnico dell'apparecchio ma, come si legge nel verbale,
«infrazioni relative all'alterazione o sigilli manomessi» (cfr. verbale allegato alla comparsa di costituzione,
fascicolo I grado).
La non corretta apposizione dei sigilli costituisce una condotta di manomissione perché incide sull'attestazione della regolarità dell'intervento effettuato, sull'individuazione dell'officina che vi ha provveduto e sulla garanzia che, dopo tale operazione, il dispositivo non sia stato oggetto di ulteriori
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manipolazioni o interventi non autorizzati, sicché correlativamente è idonea ad incidere sul controllo costante della registrazione della velocità e del percorso.
Sul punto, come correttamente richiamato dal comune nelle proprie difese, il Regolamento (UE) n.
165/2014, agli artt. 22 e 32 ss., nonché nell'Allegato I, Capo V e Capo VI, disciplina le modalità di installazione, riparazione e sigillatura dei cronotachigrafi, prevedendo che: - i componenti del tachigrafo siano sigillati come specificato nella scheda di omologazione;
- l'installatore o l'officina autorizzata apponga un marchio particolare sui sigilli apposti (art. 22, par. 3); - le autorità competenti effettuino controlli su strada per verificare la corretta installazione e l'integrità dei sigilli (Allegato I,
Capo VI).
La ratio è garantire che il dispositivo non sia stato oggetto di manipolazioni non autorizzate, poiché la rottura o la sostituzione del sigillo compromette la conformità del tachigrafo e la possibilità di effettuare controlli efficaci. Pertanto, la manomissione dei sigilli integra la violazione contestata,
indipendentemente dal funzionamento tecnico dell'apparecchio.
2. Tanto premesso, non può essere condiviso il ragionamento compiuto dal giudice di pace secondo cui l'accertamento sarebbe invalido per mancata verifica della sua alterazione presso un'officina autorizzata, non venendo in rilievo la fattispecie del non funzionamento dello strumento, ma la mancanza di corrispondenza con le caratteristiche fissate nel regolamento.
Come si legge nella relazione della polizia municipale del 16.10.2024, l'accompagnamento presso l'officina autorizzata veniva disposto a seguito del riscontro della presenza di pneumatici di misura diversa da quella indicata nella revisione del tachigrafo, al fine di «effettuare una nuova calibrazione del
cronotachigrafo e valutare se la stessa avrebbe differito con quella effettuata dall con pneumatico Controparte_5
differente» (cfr. allegati comparsa di costituzione, fascicolo I grado). Tuttavia, una volta giunti presso l'officina, gli agenti «prima di procedere alla nuova calibrazione riscontravano che il sigillo frontale posto a
protezione del connettore per le calibrazioni del cronotachigrafo analogico risultava non regolare per quanto
riguarda la marchiatura impressa risultando differente da quella riportata sull'attestazione di avvenuta revisione
“MICA FR047”»; per tale motivo, «veniva controllato anche il sigillo di sicurezza posto sul sensore di
movimento del cambio e anche quest'ultimo risultava manomesso».
Sul punto mette conto osservare che le disposizioni che regolano specificamente la materia concernente il tachigrafo attribuiscono agli agenti di polizia la facoltà di disporre il controllo presso un'officina
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autorizzata, ma non contemplano alcun obbligo. In particolare l'art. 179 Codice della Strada, al comma
6-bis, dispone che «quando si abbia fondato motivo di ritenere che il cronotachigrafo o il limitatore di velocità
siano alterati, manomessi ovvero comunque non funzionanti, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12,
anche scortando il veicolo o facendolo trainare in condizioni di sicurezza presso la più vicina officina autorizzata
per l'installazione o riparazione, possono disporre che sia effettuato l'accertamento della funzionalità dei
dispositivi stessi. Le spese per l'accertamento ed il ripristino della funzionalità del limitatore di velocità o del
cronotachigrafo sono in ogni caso a carico del proprietario del veicolo o del titolare della licenza o
dell'autorizzazione al trasporto di cose o di persone in solido».
La norma, dunque, attribuisce una facoltà discrezionale, senza imporre alcun obbligo, e ciò è confermato dal Regolamento (UE) n. 165/2014, Capo VII, art. 38, che disciplina la figura dei funzionari di controllo,
disponendo che: «
2. Qualora, a seguito di un controllo, i funzionari di controllo raccolgano prove sufficienti a
sostegno di un legittimo sospetto di frode, essi hanno la facoltà di accompagnare il veicolo da un'officina autorizzata
per eseguire ulteriori prove, e quindi verificare, in particolare, che il tachigrafo: a) funzioni correttamente;
b)
registri e memorizzi correttamente i dati e che i parametri di calibratura siano corretti».
Nel caso in esame, l'accertamento della manomissione è stato compiuto direttamente dagli agenti accertatori e attestato nei verbali di contestazione, circostanza sufficiente a integrare la fattispecie sanzionatoria, non essendo previsto da alcuna disposizione normativa la necessità di una perizia tecnica quale requisito di validità dell'accertamento. Né rileva se il cronotachigrafo fosse funzionante o meno,
poiché la norma punisce la mera manomissione dei sigilli, indipendentemente dall'incidenza sul funzionamento dell'apparecchio. Per tale ragione correttamente gli agenti, una volta accertata la non conformità dei sigilli, hanno «non ritenuta necessaria l'analisi metrica del cronotachigrafo».
3. La motivazione del giudice di pace risulta erronea anche laddove ritiene che l'accertamento sia stato viziato nella fase finale, per la mancata allegazione delle fotografie al verbale consegnato al trasgressore.
Tale rilievo è infondato.
In realtà per verificare la correttezza formale del verbale occorre fare riferimento all'art. 200 C.d.S. e all'art. 383 del Regolamento di esecuzione (d.P.R. 495/1992), che ne stabiliscono i contenuti essenziali:
giorno, ora e località della violazione, generalità del trasgressore, estremi della patente, tipo e targa del veicolo, sommaria esposizione del fatto, citazione della norma violata e indicazioni per il pagamento.
Tali elementi sono presenti nel verbale in esame, che riporta la descrizione dell'accertamento, il
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riferimento alla violazione dell'art. 179 Codice della Strada, la targa del veicolo, le generalità del conducente e le modalità di contestazione. Ne consegue che il verbale è formalmente completo e idoneo a consentire l'esercizio del diritto di difesa.
Quanto alla mancata allegazione delle fotografie, va osservato che nessuna disposizione normativa prevede, a pena di nullità, che la copia del verbale consegnata al trasgressore debba essere corredata da documentazione fotografica. Il materiale fotografico costituisce un mezzo di prova documentale, ma la sua assenza nella copia notificata non incide sulla validità del verbale, che esplica fede privilegiata ai sensi dell'art. 2700 c.c. per i fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale.
Sul punto, la recente Cass. n. 27175/2025, ha ribadito che: «L'art. 2700 c.c. afferma che "L'atto pubblico fa
piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché
delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui
compiuti".
3.3 Nel caso di specie, le operazioni compiute dal verbalizzante, necessarie per irrogare la sanzione, tra le quali
rientrano l'esame dei rilievi fotografici dell'infrazione, sono coperte dall'efficacia probatoria dell'atto pubblico e
fanno quindi piena prova, fino a querela di falso.
3.4 Da ciò consegue che le contestazioni delle parti, comprese quelle relative alla mancata particolareggiata
esposizione delle circostanze dell'accertamento od alla non idoneità di essa a conferire certezza ai fatti attestati nel
verbale, devono essere svolte necessariamente nel procedimento per querela di falso (Cass. civ., Sez. VI - 2, Ord.,
n. 339/2012).
3.5 Peraltro, il valore di prova legale del verbale non è affievolito dalla mancata produzione della documentazione
fotografica o similare da parte dell'Amministrazione (ex multis Cass. civ., Sez. VI - 2, Ord., n. 4898/2015; Cass.
8675/2005)».
Ne deriva che il verbale, contenendo gli elementi essenziali previsti dalla normativa primaria e secondaria, è pienamente valido e idoneo a fondare la sanzione, mentre la mancata allegazione delle fotografie alla copia consegnata non determina alcuna nullità, né incide sul diritto di difesa, essendo le immagini comunque prodotte in giudizio e, in ogni caso, accessibili ai trasgressori tramite diritto di accesso documentale agli atti a norma dell'art. 22 della legge 241/1990 (come, tra l'altro, comunicato dalla stessa polizia municipale, cfr. allegati alla comparsa di costituzione, fascicolo I grado).
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4. In definitiva la sentenza impugnata va integralmente riformata, anche con riferimento alle spese di lite che vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa (inferiore ad €
5.000,00) e facendo applicazione dei medi tabellari per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e dei minimi per la fase istruttoria, considerata la natura documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione ed istanza disattesa o assorbita:
▪ accoglie l'appello proposto dal avverso la sentenza n. 91/2025 emessa dal Parte_1
giudice di pace di Arezzo e, per l'effetto, conferma il verbale n. 402845/24 elevato in data 16.10.2024
dalla polizia municipale di Arezzo;
▪ condanna gli appellati, in solido, a rifondere le spese di lite, liquidate, per compensi, in €
1.089,00 per il primo grado di giudizio e in € 1.701,00 per questo grado di giudizio, oltre rimborso delle spese generali, CAP e IVA, nonché in € 174,00 per esborsi documentati.
Così deciso in Arezzo, 3 dicembre 2025
Il giudice
FE AN
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