Ordinanza cautelare 23 novembre 2012
Decreto decisorio 11 marzo 2013
Decreto decisorio 19 giugno 2013
Sentenza 19 giugno 2014
Sentenza 13 novembre 2014
Sentenza 18 maggio 2017
Rigetto
Sentenza 7 febbraio 2023
Ordinanza collegiale 17 giugno 2025
Improcedibile
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 13/02/2026, n. 1166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1166 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01166/2026REG.PROV.COLL.
N. 04962/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4962 del 2023, proposto da
Società Agricola Barbera di F.lli Bernini s.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Botasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Ader - Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia, Sezione Seconda, n. 1312 del 13 dicembre 2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e di Ader - Agenzia delle Entrate Riscossione nonché l’appello incidentale dalle stesse proposto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026 il Cons. OB IG, e udito, per la parte appellante principale, l’avvocato Paolo Botasso;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Società Agricola Barbera di F.lli Bernini, produttrice di latte vaccino ed assoggettata come tale al regime europeo delle cc.dd. quote latte, ha impugnato dinanzi al Tar per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia, l’intimazione di pagamento emessa dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione, Sede di Mantova, inviata in data successiva al 14 ottobre 2021, con cui è stato chiesto il pagamento della somma di € 283.270,25 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per la campagna 2007 – 2008.
La Seconda Sezione del Tar per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia, con la sentenza n. 1312 del 13 dicembre 2022, ha accolto parzialmente il ricorso, come precisato in motivazione.
La Società Agricola ha interposto appello avverso detta sentenza nella parte in cui non ha accolto l’eccezione di prescrizione sollevata in primo grado, sviluppando al riguardo plurime argomentazioni.
Le Amministrazioni appellate, nel contestare la fondatezza dell’appello principale hanno, a loro volta, proposto appello incidentale avverso la sentenza del Tar Brescia, nella parte in cui il ricorso di primo grado è stato accolto, formulando molteplici doglianze.
All’udienza pubblica del 29 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. La Società agricola appellante principale, con memoria depositata il 12 aprile 2025, ha rappresentato che l’annata 2007/2008, di cui è stato intimato il pagamento, risulta essere stata annullata con la sentenza del Consiglio di Stato n. 1672 del 26 febbraio 2025 e che, in tale contesto, “l’importo dovuto dovrà essere ricalcolato alla stregua di criteri compatibili con la normativa europea con conseguente illegittimità dell’intimazione oggetto del presente giudizio”.
L’appellante principale, a seguito dell’ordinanza collegiale di questa Sezione n. 5275 del 17 giugno 2025, ha depositato la detta sentenza n. 1672 del 2025 pronunciata a definizione di un ricorso collettivo e, con memoria depositata il 17 dicembre 2025, ha sostenuto che “detto annullamento incide sull’esito della presente controversia, poiché l’intimazione impugnata risulta affetta da illegittimità derivata, essendo venuto meno l’atto presupposto”.
3. Di talché, avendo lo stesso appellante principale indicato come “l’importo dovuto dovrà essere ricalcolato alla stregua di criteri compatibili con la normativa europea con conseguente illegittimità dell’intimazione oggetto del presente giudizio”, deve ritenersi venuto meno l’interesse alla coltivazione del presente appello, con cui erano state dedotte censure avverso la parte della sentenza che ha respinto l’eccezione di prescrizione del credito.
Infatti, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., “il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa”.
4. Parimenti, essendo stato annullato l’atto presupposto della intimazione di pagamento in contestazione, deve ritenersi venuto meno anche l’interesse delle Amministrazioni alla coltivazione dell’appello incidentale, dal cui eventuale accoglimento non potrebbero conseguire più alcuna utilità.
5. In definitiva devono essere dichiarati improcedibili sia l’appello principale che l’appello incidentale.
6. Sussistono, pertanto, giuste ragioni per disporre l’integrale compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sul giudizio in epigrafe (R.G. n. 4962 del 2023) dichiara improcedibili sia l’appello principale che l’appello incidentale.
Compensa le spese del giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026, con l'intervento dei magistrati:
AN MO, Presidente
OB IG, Consigliere, Estensore
Giovanni Gallone, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere
Stefano Lorenzo Vitale, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OB IG | AN MO |
IL SEGRETARIO