Art. 24.
La disposizione di cui all' articolo 11, primo comma, della legge 27 maggio 1959, n. 824 , si applica, con la decorrenza prevista nel comma stesso, anche al personale gia' salariato e inquadrato nelle categorie impiegatizie di ruolo e non di ruolo anteriormente alla entrata in vigore della legge 26 febbraio 1952, n. 67 .
La disposizione di cui all' articolo 11, primo comma, della legge 27 maggio 1959, n. 824 , si applica, con la decorrenza prevista nel comma stesso, anche al personale gia' salariato e inquadrato nelle categorie impiegatizie di ruolo e non di ruolo anteriormente alla entrata in vigore della legge 26 febbraio 1952, n. 67 .