TAR Bolzano, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 26
TAR
Ordinanza cautelare 25 giugno 2025
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Sentenza 9 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Carenza di base di legge del Regolamento di esecuzione impugnato

    La norma che attribuisce il potere regolamentare alla Giunta provinciale demanda l'attuazione di specifiche direttive europee. Il regolamento impugnato attua una direttiva non inclusa in tale elenco, senza base normativa adeguata. Il rinvio alle direttive europee deve intendersi statico, non dinamico. La modifica successiva della legge provinciale non sana l'illegittimità originaria.

  • Accolto
    Insussistenza dei presupposti per il diretto e autonomo recepimento della Direttiva (UE) 2024/1275 da parte della Provincia autonoma

    La direttiva persegue finalità ambientali ma opera attraverso la disciplina edilizia, configurandosi come materia trasversale. Le regole tecniche edilizie rientrano nella competenza concorrente del governo del territorio. La Provincia può attuare direttive in materia edilizia, ma deve rispettare i limiti comunitari e nazionali. Al momento dell'emanazione del regolamento, mancavano il quadro metodologico europeo e il piano nazionale di ristrutturazione, pilastri della direttiva. L'anticipazione dell'attuazione da parte della Provincia, senza attendere questi atti propedeutici, ha portato alla definizione di requisiti irragionevoli e sproporzionati.

  • Accolto
    Illegittimo e difforme recepimento della Direttiva (UE) 2024/1275, in contrasto con la Direttiva stessa

    Il regolamento impone requisiti stringenti alla semplice sostituzione della caldaia, senza considerare la fattibilità tecnico-economica e funzionale, a differenza di quanto previsto dalla direttiva che limita l'applicazione a ristrutturazioni importanti e a condizioni di fattibilità. Mancano inoltre il quadro metodologico europeo e il piano nazionale di ristrutturazione, che garantiscono la coerenza dei requisiti con analisi costi-benefici e gradualità. I requisiti fissati sono eccessivamente gravosi e privi di adeguata istruttoria.

  • Accolto
    Violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità; eccesso di potere per difetto di istruttoria, manifesta irragionevolezza; illogicità e contraddittorietà; violazione del principio di neutralità tecnologica

    I requisiti minimi di prestazione energetica fissati dal regolamento sono irragionevoli e sproporzionati, in quanto imposti senza un'adeguata istruttoria, senza considerare la fattibilità tecnico-economica e senza rispettare la gradualità prevista dalla direttiva. L'anticipazione dell'attuazione e l'imposizione di standard rigorosi alla semplice sostituzione della caldaia violano i principi di proporzionalità e ragionevolezza. La violazione della neutralità tecnologica si manifesta nell'effetto selettivo delle tecnologie a causa dell'innalzamento repentino delle soglie richieste.

  • Rigettato
    Promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili: carenza di base di legge e violazione delle competenze

    Il requisito delle percentuali minime di copertura del fabbisogno energetico con fonti rinnovabili è un requisito di prestazione energetica dell'edificio ai sensi della direttiva 2024/1275, non un provvedimento di promozione delle energie rinnovabili ai sensi della direttiva 2018/2001. Pertanto, la censura basata su presupposti errati è infondata.

  • Accolto
    Profili direttamente concernenti l'attività di distribuzione del gas naturale: violazione dei principi di gradualità e neutralità tecnologica

    La violazione del principio di neutralità tecnologica, inteso come criterio di razionalità dell'azione amministrativa, si configura come indice rivelatore dell'eccesso di potere. La sproporzione e l'irragionevolezza dei requisiti si manifestano anche nel fatto che gli standard prestazionali provinciali sono suscettibili di produrre un effetto selettivo delle tecnologie utilizzabili a causa dell'innalzamento repentino e non graduale delle soglie richieste.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bolzano, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 26
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bolzano
    Numero : 26
    Data del deposito : 9 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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