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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 427/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 1, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LEUCI CLAUDIO LUIGI, Presidente
GR RD, OR
AULENTA MARIO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1533/2023 depositato il 20/06/2023
proposto da
Regione Puglia - Via Gentile,52 70126 Bari BA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2732/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 9 e pubblicata il 30/12/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 972059260284 2019 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello telematico, la Regione Puglia proponeva impugnazione nei confronti della società
Resistente_1 s.p.a. avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria diprimo grado di Bari del 25 ottobre/30 dicembre 2022 che aveva accolto il ricorso della contribuente contro l'avviso di accertamento della tassa automobilistica per l'anno 2019 , relativa al veicolo targato Targa_1
La Corte, infatti, riconosceva alla ricorrente la natura di impresa esercitante il commercio dei veicoli, e applicava a suo favore l'esenzione prevista dall'art. 5 del d.l. 953/1982, già dal momento di presa in consegna del veicolo, avvenuta in capo alla società con l'atto di acquisto in data 23 gennaio 2019, e fino alla rivendita ad altro acquirente.
Di tanto si doleva la Regione Puglia che negava il diritto della Resistente_1 a godere dell'esenzione dalla tassa, in quanto doveva ricorrere il presupposto del pagamento del bollo in corso di validità, a nulla rilevando che nell'interesse del precedente proprietario il bollo fosse stato pagato il 14 marzo 2019, perché eseguito a favore di Regione diversa, da essa appellante e che doveva ritenersi titolare del credito alla data del 31 gennaio, quale scadenza del termine utile per l'assolvimento del tributo.
Si costituiva la società appellata che contraddiceva gli avversi assunti.
Evidenziava come il diritto all'esenzione era subordinato al pagamento della tassa automobilistica per il periodo fisso appena scaduto all'atto di consegna del veicolo, come pacificamente risultava avvenuto a cura del precedente proprietario, rilevando comunque che nell'interesse di quest'ultimo era stato pure assolto il pagamento del bollo per il periodo fisso successivo, coincidente con la vendita ad essa appellata.
All'udienza odierna, presente solo il difensore dell'appellata, la causa veniva assunta a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va rigettato.
La precisa espressione del d.l. 953 del 1982, che all'art. 5 riconosce l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica alle imprese che esercitano il commercio di autoveicoli, dal momento in cui ricevono in consegna il mezzo, consente di confermare l'interpretazione ritenuta dal primo giudice.
In particolare, la deduzione dell'appellata, secondo cui il presupposto esentativo richiederebbe la doppia condizione della consegna del veicolo alla concessionaria e del pagamento della tassa per il periodo fisso in corso di validità al momento della cessione, introduce, sotto questo secondo aspetto, un elemento che non è previsto dalla norma, la quale invece richiama l'obbligo del pagamento della tassa per il periodo fisso precedente.
C'è di più, che nel caso di specie il bollo è stato pagato anche per il periodo fisso in corso di validità, rendendo vano ogni diverso argomento dell'appellante.
Più precisamente, l'autovettura è stata acquistata dalla società Resistente_1 il 23 genmaio 2019 e nell'interesse del precedente proprietario, il successivo 14 marzo, è stato eseguito il pagamento della tassa per il periodo in corso. La Regione Puglia assume che tale pagamento non sia valido, ritenendo doversi far riferimento all'art. 5, comma 30 del D.L. 953/1982 che pone l'obbligazione in capo a coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento, risultino essere titolari del veicolo. Quindi la Regione ha negato l'esenzione alla società Resistente_1 ritenendo che fosse a suo carico il pagamento del bollo alla scadenza del termine coincidente con la data del 31 gennaio 2019 e a beneficio di essa Regione Puglia, e non dell'altra diversa
Regione dove risiedeva il precedente proprietario..
Tale ragionamento che ha condotto l'ente appellante a negare l'esenzione, risulta contraddittorio. Ci si avvede, infatti, che da un lato, l'appellante non riconosce il diritto all'esenzione negando validità al pagamento eseguito per il quadrimestre terminato il 31 dicembre 2018, sull'idea che doveva esserci un pagamento in corso di validità, e dall'altro nega validità al pagamento eseguito il 14 marzo 2019, individuando l'insorgenza del presupposto impositivo alla scadenza alla data del 31 gennaio 2019. Al contrario, se è vera l'affermazione che il periodo di cui si deve tenere conto è quello coincidente con il 31 gennaio, la consegna alla società Resistente_1 era già avvenuta e quindi era già in vigore l'esenzione, se si deve tenere conto del termine del quadrimestre precedente al 31 dicembre 2018, guardando alla decorrenza del quadrimestre alla data del 1 maggio, allora è valido il pagamento eseguito nel mese di marzo di quell'anno nell'interesse del precedente proprietario, per cui è stato correttamente indirizzato alla Regione in cui quello era residente.
Comunque si consideri la disposizione impositiva, l'interpretazione è contraria alle argomentazioni dell'ente regionale.
Al rigetto dell'appello segue la condanna della parte soccombente alle spese del giudizio liquidandole come in dispositivo, in ragione del valore della causa e della relativa semplicità dell'affare.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento in favore della società appellata delle spese di questo grado che liquida in euro 250,00 oltre accessori di legge.
Bari. 29 gennaio 2026
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Riccardo Greco dott. Claudio Luigi Leuci
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 1, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LEUCI CLAUDIO LUIGI, Presidente
GR RD, OR
AULENTA MARIO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1533/2023 depositato il 20/06/2023
proposto da
Regione Puglia - Via Gentile,52 70126 Bari BA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2732/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 9 e pubblicata il 30/12/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 972059260284 2019 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello telematico, la Regione Puglia proponeva impugnazione nei confronti della società
Resistente_1 s.p.a. avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria diprimo grado di Bari del 25 ottobre/30 dicembre 2022 che aveva accolto il ricorso della contribuente contro l'avviso di accertamento della tassa automobilistica per l'anno 2019 , relativa al veicolo targato Targa_1
La Corte, infatti, riconosceva alla ricorrente la natura di impresa esercitante il commercio dei veicoli, e applicava a suo favore l'esenzione prevista dall'art. 5 del d.l. 953/1982, già dal momento di presa in consegna del veicolo, avvenuta in capo alla società con l'atto di acquisto in data 23 gennaio 2019, e fino alla rivendita ad altro acquirente.
Di tanto si doleva la Regione Puglia che negava il diritto della Resistente_1 a godere dell'esenzione dalla tassa, in quanto doveva ricorrere il presupposto del pagamento del bollo in corso di validità, a nulla rilevando che nell'interesse del precedente proprietario il bollo fosse stato pagato il 14 marzo 2019, perché eseguito a favore di Regione diversa, da essa appellante e che doveva ritenersi titolare del credito alla data del 31 gennaio, quale scadenza del termine utile per l'assolvimento del tributo.
Si costituiva la società appellata che contraddiceva gli avversi assunti.
Evidenziava come il diritto all'esenzione era subordinato al pagamento della tassa automobilistica per il periodo fisso appena scaduto all'atto di consegna del veicolo, come pacificamente risultava avvenuto a cura del precedente proprietario, rilevando comunque che nell'interesse di quest'ultimo era stato pure assolto il pagamento del bollo per il periodo fisso successivo, coincidente con la vendita ad essa appellata.
All'udienza odierna, presente solo il difensore dell'appellata, la causa veniva assunta a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va rigettato.
La precisa espressione del d.l. 953 del 1982, che all'art. 5 riconosce l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica alle imprese che esercitano il commercio di autoveicoli, dal momento in cui ricevono in consegna il mezzo, consente di confermare l'interpretazione ritenuta dal primo giudice.
In particolare, la deduzione dell'appellata, secondo cui il presupposto esentativo richiederebbe la doppia condizione della consegna del veicolo alla concessionaria e del pagamento della tassa per il periodo fisso in corso di validità al momento della cessione, introduce, sotto questo secondo aspetto, un elemento che non è previsto dalla norma, la quale invece richiama l'obbligo del pagamento della tassa per il periodo fisso precedente.
C'è di più, che nel caso di specie il bollo è stato pagato anche per il periodo fisso in corso di validità, rendendo vano ogni diverso argomento dell'appellante.
Più precisamente, l'autovettura è stata acquistata dalla società Resistente_1 il 23 genmaio 2019 e nell'interesse del precedente proprietario, il successivo 14 marzo, è stato eseguito il pagamento della tassa per il periodo in corso. La Regione Puglia assume che tale pagamento non sia valido, ritenendo doversi far riferimento all'art. 5, comma 30 del D.L. 953/1982 che pone l'obbligazione in capo a coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento, risultino essere titolari del veicolo. Quindi la Regione ha negato l'esenzione alla società Resistente_1 ritenendo che fosse a suo carico il pagamento del bollo alla scadenza del termine coincidente con la data del 31 gennaio 2019 e a beneficio di essa Regione Puglia, e non dell'altra diversa
Regione dove risiedeva il precedente proprietario..
Tale ragionamento che ha condotto l'ente appellante a negare l'esenzione, risulta contraddittorio. Ci si avvede, infatti, che da un lato, l'appellante non riconosce il diritto all'esenzione negando validità al pagamento eseguito per il quadrimestre terminato il 31 dicembre 2018, sull'idea che doveva esserci un pagamento in corso di validità, e dall'altro nega validità al pagamento eseguito il 14 marzo 2019, individuando l'insorgenza del presupposto impositivo alla scadenza alla data del 31 gennaio 2019. Al contrario, se è vera l'affermazione che il periodo di cui si deve tenere conto è quello coincidente con il 31 gennaio, la consegna alla società Resistente_1 era già avvenuta e quindi era già in vigore l'esenzione, se si deve tenere conto del termine del quadrimestre precedente al 31 dicembre 2018, guardando alla decorrenza del quadrimestre alla data del 1 maggio, allora è valido il pagamento eseguito nel mese di marzo di quell'anno nell'interesse del precedente proprietario, per cui è stato correttamente indirizzato alla Regione in cui quello era residente.
Comunque si consideri la disposizione impositiva, l'interpretazione è contraria alle argomentazioni dell'ente regionale.
Al rigetto dell'appello segue la condanna della parte soccombente alle spese del giudizio liquidandole come in dispositivo, in ragione del valore della causa e della relativa semplicità dell'affare.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento in favore della società appellata delle spese di questo grado che liquida in euro 250,00 oltre accessori di legge.
Bari. 29 gennaio 2026
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Riccardo Greco dott. Claudio Luigi Leuci