Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 427
CGT2
Sentenza 4 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Legittimità esenzione tassa automobilistica per imprese esercenti commercio veicoli

    La Corte ha confermato l'interpretazione del primo giudice, ritenendo che l'esenzione prevista dall'art. 5 del d.l. 953/1982 si applica alle imprese esercenti il commercio di autoveicoli dal momento della presa in consegna del mezzo. Ha inoltre rilevato che il pagamento del bollo per il periodo in corso era stato effettuato, rendendo vani gli argomenti dell'appellante. La Corte ha evidenziato la contraddittorietà del ragionamento della Regione Puglia nel negare l'esenzione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 427
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 427
    Data del deposito : 4 febbraio 2026

    Testo completo