Articolo 75 della Legge 11 marzo 1972, n. 61
Articolo 74Articolo 76
Versione
6 aprile 1972
Art. 75. I residui attivi alla chiusura dell'eserci-
zio finanziario 1969 risultano stabiliti in. . L. 800.945.714.397 dei quali nell'esercizio 1970 furono riscossi
e versati. . . . . . . . . . . . . . . . . . " 318.835.795.988
------------------ e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1970 . L. 482.109.918.409
------------------
Entrata in vigore il 6 aprile 1972