Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 12/02/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 316/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Claudia Matteini Presidente dott. Claudio Baglioni Consigliere dott.ssa Francesca Altrui Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 316 /2022 promossa da:
(C.F. ) in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'avv. Aurelio Marino, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore al domicilio digitale
Email_1
APPELLANTE contro
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore,, con il patrocinio dell'avv. RANCHINO ANGELO, elettivamente domiciliato in , Via CP_1
Cipriano Manente n. 38, presso lo studio del difensore
APPELLATO
avente ad
OGGETTO
Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario) - Impugnazione sentenza Tribunale di Terni n. 831/2021 del 26/10/2021
pagina 1 di 11
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione conveniva in giudizio la chiedendo con Parte_1 Controparte_1
riferimento al rapporto di conto corrente n. 478/1200091-1 l'accertamento della nullità delle clausole relative alla applicazione di interessi ultralegali, capitalizzazioni, commissioni di massimo scoperto;
l'accoglimento dell'accertamento della applicazione di tassi usurari, nonché anche in via gradata la condanna della banca al pagamento di una somma di denaro di euro 23.000,00, o quella somma maggiore o minore considerata di giustizia, previa la determinazione del reale saldo dare/avere tra le parti. si costituiva eccependo preliminarmente la prescrizione dall'azione Controparte_1
per il periodo precedente il 01.08.2004, la decadenza dall'azione per avvenuto riconoscimento implicito ed esplicito del debito, la inammissibilità dell'azione di ripetizione di indebito in un conto ancora aperto.
Nel merito chiedeva il rigetto di tutte le doglianze attoree.
Parte attrice nel corso del giudizio di primo grado disconosceva tutti i contratti depositati dalla perchè depositati in copia, e contestava la veridicità della firma del doc 5. (copia contratto per CP_2
modifiche agli affidamenti in c/c del 24.08.2005) doc. 6 (copia contratto per modifiche agli affidamenti in c/c del 02.11.2005) e doc. 7 (copia contratto per modifiche agli affidamenti in c/c del 03.04.2006).
Con le memorie istruttorie la produceva TUTTI i contratti in originale. CP_2
Con l'ordinanza istruttoria il Giudice riteneva inammissibile il disconoscimento da parte dell'attore della documentazione prodotta in copia in quanto effettuato in modo generico e non motivato.
Invece, a seguito dell'istanza di verificazione sui documenti n. 5, 6 e 7 veniva nominato CTU grafologo il quale accertava che la firma apposta sui documenti contestati era proprio della IG.ra
, all'epoca legale rappresentante della società correntista. Testimone_1
Quindi l'attore proponeva querela di falso dei documenti n. 5, 6 e 7 già oggetto di verificazione.
Il procedimento principale di accertamento del saldo del conto corrente veniva sospeso, la querela di falso veniva rigettata con sentenza (Tribunale di Terni n. 411/2020 del 06/07/2020) che non veniva impugnata e passava in giudicato.
pagina 2 di 11 Riassunto il procedimento e disposta CTU contabile, il Giudice aderendo alla ricostruzione del saldo effettuata dal CTU, con espunzione di cms sul c/ordinario e sul c/anticipi, delle spese c/anticipi sbf , del SDS (servizio messa a disposizione somme) e della CIV (commissione istruttoria veloce), oltre alla eliminazione dei riscontrati interessi usurari per il 4^ trimestre 2004, 1^,2^,3^,4^ trimestre 2005, tenuto conto della prescrizione dichiarava che il saldo del conto corrente n. 91/00 alla data del
09.07.2014 (ultimo movimento antecedente il 16/07/2014) era pari ad euro -227.574,81 a debito del correntista anziché di euro -323.681,18, con differenza pari ad euro 96.106,37.
Avverso detta sentenza propone appello affidandosi a sette motivi di gravame. Pt_1
chiede il rigetto dell'appello. Controparte_1
Con il primo motivo di impugnazione l'appellante si duole dell'attribuzione dell'onere della prova in capo al correntista in quanto con la domanda introduttiva si eccepiva la nullità totale – per difetto della forma scritta imposta dall'art. 117 T.u.b. – dei contratti costitutivi del c/c 91/00, del c/anticipi 91/20 e dei finanziamenti in essi regolati1 , pertanto l'onere della prova in merito all'eventuale esistenza di contratti scritti ricadeva sulla Banca;
la decisione del primo Giudice era errata in relazione al disconoscimento ex art. 2719 cod. civ. eseguito dall'attrice in prima udienza con riguardo ai documenti negoziali prodotti in copia fotostatica dalla con la comparsa di costituzione e CP_2
risposta (n. 20 schede negoziali) in quanto solo tardivamente, all'udienza di ammissione dei mezzi istruttori, la depositava gli originali dei documenti disconosciuti, senza articolare istanza di CP_2
rimessione in termini;
si duole del rigetto dell'eccezione di disconoscimento della , Parte_1
ritenuta generica e non motivata, evidenziando che poiché in citazione aveva negato di aver Pt_1
stipulato in forma scritta i contratti essa era nell'oggettiva impossibilità di indicare il profilo contestato, non esistendo alcun originale che potesse essere comparato alle copie prodotte dalla
[...]
per cui pretendere la denuncia di una specifica difformità equivaleva a Controparte_1
rendere impossibile l'esercizio del diritto di difesa;
si duole, inoltre, del provvedimento del Giudice che ha autorizzato la Banca al deposito degli originali dei documenti e chiede alla Corte di dichiarare rituali i disconoscimenti ex art. 2719 cod. civ. eseguiti dalla . Parte_1 1 A pag. 11 della citazione l'attrice allegava che “I contratti costitutivi del conto corrente n. 91/00 e del conto corrente n. 91/20, nonché i contratti costitutivi delle linee di finanziamento che in essi hanno trovato regolamento furono perfezionati in epoca successiva all'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 385 dell'anno 1993 (c.d. Testo Unico bancario), la cui prima giornata di autorità risale al 1° gennaio 1994 Pertanto, le parti, nello stipularli, avrebbero dovuto prestare scrupolosa osservanza alla legge citata. Così non fu. Per vero, le parti non perfezionarono per iscritto i singoli negozi di cui trattasi …” e nelle conclusioni chiedeva con riguardo al conto corrente n. 91/00 (oggi distinto dal n. 478 1200091-1) e alla linea di finanziamento (apertura di credito) che in esso ha trovato regolamento e con riguardo al conto corrente n. 91/20 (oggi distinto dal n. 478 21100091-1) e alla linea di finanziamento (anticipo su portafoglio commerciale) che in esso ha trovato regolamento l'accertamento della la nullità totale - per difetto di forma scritta, perché le schede negoziali in atti sono prive della sottoscrizione della banca pagina 3 di 11 Il motivo è infondato.
Deve partirsi dalla considerazione che “Nella procedura di verificazione della scrittura privata disconosciuta, che sia stata versata in atti solamente in copia, il deposito dell'originale del documento non costituisce nuova produzione in senso tecnico-giuridico e può avvenire, pertanto, anche dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. (nella specie, nel corso delle operazioni di consulenza tecnica), essendo la presenza dell'originale agli atti del giudizio ancor più necessaria, giacché la perizia grafica deve preferibilmente svolgersi su tale documento e non sulla copia, onde assicurare la massima affidabilità dell'indagine devoluta all'ausiliario e, con ciò, rispondere ad un'esigenza concorrente, non soltanto delle parti, ma anche dello stesso ordinamento giuridico (Cass.
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 35167 del 18/11/2021).
Dunque, i documenti prodotti dalla da sub 1 a sub 20 Controparte_1
in originale sono senz'altro utilizzabili.
A fronte di tale ammissibile produzione, che attesta e comprova l'esistenza dei documenti, non vi è dubbio che il disconoscimento delle fotocopie rimane superato ed assorbito.
Con il secondo motivo l'appellante denuncia l' erroneità della perizia grafica e della sentenza che ne ha recepito i risultati.
La Corte, ribadito che la produzione degli originali è ammissibile, osserva che le risultanze della CTU grafologica appaiono logiche e ragionevoli, in ogni caso è sceso giudicato sulla querela di falso concluso con sentenza 411/2020 non impugnata, dunque il motivo di appello è inammissibile.
Con il terzo motivo l'appellante deduce che la sentenza ha erroneamente affermato la conformità all'art. 117, co. 1, T.u.b. dei contratti prodotti dalla banca sub 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13 e 15 senza verificare l'effettiva esistenza, per ciascuno di essi, di contratto scritto, sottoscritto e consegnato.
L'errore, secondo l'appellante, si riverbera anche sui contratti modificativi ad effetto non novativo prodotti sub 5, 6, 7, 8, 9, 17 e 20 totalmente nulli secondo le regole sull'invalidità derivata.
Sulla validità dei documenti prodotti la Corte si è già espressa motivando il respingimento del motivo sub 1 e 2 ed inoltre vds. infra sub quinto motivo di appello. Quanto alla omessa consegna dei documenti vedasi la motivazione relativa al sesto motivo di appello.
Con il quarto motivo l'appellante lamenta la violazione degli artt. 99 e 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sull'usura originaria delle schede negoziali prodotte dalla Banca e censura la pagina 4 di 11 metodologia che ha portato ad escludere l'usura in executivis, in quanto il CTU ha escluso la rilevanza degli effetti della capitalizzazione e dell'annualizzazione degli oneri;
eccepisce quindi nuovamente l'usura originaria delle schede negoziali del 18/2/200 (doc. 1 della Banca), del 26/6/2000 (doc. 3 della
, del 29/9/2004 (doc. 4 della Banca), dell'1/2/2001 (doc. 12 della e del 27/2/2001 (doc. CP_2 CP_2
13 della con conseguente rideterminazione del saldo finale del c/c di corrispondenza CP_2
escludendo quantomeno sino al 24/8/2005 (data presente sul doc. 5 della non inficiato da usura) CP_2
tutte le competenze addebitate alla correntista;
per il tempo successivo, tenuto conto delle nullità parziali degli ulteriori documenti negoziali prodotti dalla nonché la ricorrenza di usura in CP_2
executivis, chiede l'elisione di tutte le competenze addebitate nei singoli trimestri in cui le stesse debordano in usura, e di accertare il dare / avere tra le parti alla data del 16/7/2014.
Il motivo è infondato.
L'assenza di usura originaria è stata calcolata dal CTU mediante metodica esplicitata e corretta (facendo riferimento alla formula indicata dalla Banca d'Italia), utilizzando parametri rispondenti alla giurisprudenza della Cassazione e motivando sulle osservazioni di CTP dell'appellante che pretendeva diverso criterio di calcolo TEGM (peraltro sommando semplicisticamente il tasso della
CMS al tasso di interesse).
Dell'usura sopravvenuta, individuata dal CTU per l'ultimo trimestre 2004 e per tutti i trimestri
2005 il Giudice ha poi correttamente tenuto conto (essendo intervenute variazioni delle condizioni contrattuali in corso di rapporto), aderendo all'ipotesi di ricalcolo sub 1) formulata dal CTU (che contempla l'eliminazione degli interessi usurari per il 4^ trimestre 2004 e per il 1^,2^,3^,4^ trimestre
2005 per euro 20.089,24) là dove il superamento del tasso soglia è stato rilevato mediante l'utilizzo delle Istruzioni della Banca d'Italia e seguendo i principi enunciati da a Cassazione Sez. unite 20 giugno
2018, n. 16303 in merito alla separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata 2 .
pagina 5 di 11 Dunque, la verifica del CTU appare corretta e condivisibile, e nessun altro importo deve essere espunto dal ricalcolo.
Con il quinto motivo l'appellante deduce la nullità dei patti sugli interessi ultralegali perché le schede negoziali in atti sono prive della sottoscrizione della banca, ritenendo che la sottoscrizione della banca sia indispensabile per la validità dei patti sugli interessi ultralegali contenuti nei contratti monofirma.
La Suprema Corte ha recentemente affermato che (solo) “prima dell'entrata in vigore delle norme sulla “nullità di protezione”, dettate a presidio del cd. mercato dei contratti asimmetrici, in caso di violazione della forma scritta nei contratti bancari, la pattuizione di interessi ultralegali era soggetta al requisito stringente della forma scritta ad substantiam imposto dall'art. 1284 cod. civ., la cui violazione comportava l'ordinaria forma di nullità assoluta, con conseguente necessità, ai fini della validità del patto, della sottoscrizione di entrambe le parti, sia pure con atti distinti, purché inscindibilmente connessi, e senza dunque possibilità di ritenere assolto il requisito per il tramite di contratti cd. “monofirma”, secondo il nuovo approccio ermeneutico inaugurato nel 2018 dal massimo organo nomofilattico di questa Corte”. Invece, “con riguardo ai contratti di intermediazione finanziaria, le note sentenze delle Sezioni Unite di questa Corte nn. 898, 1200, 1201 e 1653 del 2018, hanno affermato l'innovativo principio per cui «in tema d'intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti». “In epoca coeva il suddetto principio è stato esteso ai contratti bancari, nel senso che «la mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca non determina la nullità per difetto della forma scritta prevista dall'art. 117, comma 3, del d.lgs. n. 385 del 1993, trattandosi di un requisito che va inteso non in senso strutturale, ma funzionale», in quanto posto a garanzia della più ampia conoscenza, da parte del cliente, del contratto predisposto dalla banca, con la conseguenza che «è sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, potendo il consenso della banca desumersi alla stregua di comportamenti concludenti» (Cass. 14646/2018, 16070/2018).
pagina 6 di 11 In realtà l'appellante stesso dà atto che “secondo un nutritissimo filone giurisprudenziale, che ha ricevuto l'imprimatur delle Sezioni Unite (Cass. Sez. Un. 898-2018; 1653-2018), altresì avallato dalla giurisprudenza successiva (in luogo di molte, Cass. 9196-2021), in ambito finanziario e bancario la previsione di forma contenuta nell'art. 117 T.u.b. intende rendere edotto la cliente delle clausole predisposte dall'intermediario. Tale per cui la forma prescritta dall'art. 117 T.u.b., e in genere dalle norme che presidiano il mercato dei contratti asimmetrici, non sarebbe una forma di struttura, sull'esempio del codice civile, bensì una forma funzione. Cosicché, presupponendo che la redazione del contratto per iscritto è funzionale alla tutela della corretta informazione della cliente, e solo di essa, in questa particolare logica andrebbe valutata e rivista la consistenza dell'obbligo di documentazione.
Sennonché, anche a voler convenire che il neoformalismo della legislazione di settore ( e CP_3
T.u.b.) possa essere qualcosa di diverso dal formalismo classico da impostazione codicistica, sembra arduo e erroneo assumere che, per ciò stesso, in ambito bancario, il patto sugli interessi ultralegali non necessita, quoad validitatem, della sottoscrizione della Banca.
Le ragioni ultraindividuali sottese alla prescrizione di forma contenuta nell'art. 1284 cod. civ. rimangono evidenti e da soddisfare anche quando il patto sugli interessi ultralegali è in un contratto bancario, non essendovi motivo che possa portare a ritenere plausibile, nel silenzio della legislazione speciale e dei lavori preparatori, che la Legge sulla trasparenza bancaria e il Testo unico bancario abbiano inteso derogare l'assetto disegnato dall'art. 1284 cod. civ., da questo richiesto per aversi valido ed efficace patto nello specifico ambito delle convenzioni su interessi ultralegali”.
A fronte di identiche argomentazioni (svolte dal medesimo difensore dinanzi alla Suprema
Corte) Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 19298 del 2022 ha chiarito che “Il Collegio ritiene che tale assunto non sia condivisibile, poiché, nel vigore della più volte richiamata normativa che ha introdotto la forma e la nullità “di protezione” nei contratti bancari, la vicenda contrattuale non può che essere declinata secondo l'approdo ermeneutico delle Sezioni Unite del 2018 sopra citate, in base alla quale, come visto, la nullità̀ per difetto di forma del cd. contratto monofirma si giustifica quale nullità̀ “di funzione” e non “di struttura”, in quanto fondata sull'esigenza di tutela dell'interesse del cliente – come presidio volto ad assicurare la piena indicazione al cliente degli specifici servizi forniti – e rappresenta una manifestazione di quel che è stato definito come “neo formalismo” o “formalismo negoziale”, da intendersi secondo la funzione sua propria della norma, e non attraverso il richiamo alla disciplina generale sulla nullità. 5.5. – Pertanto, una volta accertato per le schede negoziali del
2005 il rispetto del requisito della forma scritta, nei termini sopra divisati – e cioè a prescindere dalla
pagina 7 di 11 mancata sottoscrizione da parte della banca del documento contrattuale da essa predisposto, essendo sufficiente che il contratto sia stato redatto per iscritto e ne sia stata consegnata una copia al cliente, che vi abbia apposto la propria sottoscrizione – sarebbe illogico e giuridicamente distonico ritenere che quello stesso requisito della forma scritta non riguardi, invece, una delle clausole di cui si compone il contratto medesimo, segnatamente quella in tema di interessi, in forza dell'identico onere di forma imposto dall'art. 1284 cod. civ., dal momento che «la validità del contratto in relazione ai requisiti di forma scritta si estende evidentemente, in relazione al rispetto della forma suddetta, a tutte le clausole del contratto stesso, ivi compresa quella relativa agli interessi ultra legali» (Cass.
24591/2019)”
Aderendo al principio espresso dal Giudice di legittimità, il motivo va pertanto rigettato.
Con il sesto motivo l'appellante lamenta che Il Tribunale ha errato nel non rilevare l'illiceità dei patti sulla capitalizzazione trimestrale contenuti nei documenti prodotti dalla sub 1, 2 e 11 CP_2
(che hanno data antecedente alla entrata in vigore della Delibera C.I.C.R. del 9/2/2000 e prevedono la capitalizzazione annuale per gli interessi a credito della correntista e la capitalizzazione trimestrale per quelli a debito), nulli per violazione dell'art. 1283 cod. civ., dovendosi negare natura normativa agli usi bancari in materia di anatocismo;
e che i patti contenuti nelle schede negoziali prodotte dalla CP_2
sub 3, 12, 13 e 20 (recanti data successiva al 22/4/2000) non sono conformi alle prescrizioni contenute nella Delibera C.I.C.R. del 9/2/2000 perché non contengono alcun riferimento agli interessi a credito della correntista (doc sub. 12 e 20) ovvero perché espongono un tasso a credito della correntista dello
0,125059% quindi meramente simbolico dunque nullo per frode alla legge (doc.sub 3 e sub 13), a fronte di un tasso debitore del 14,614% (scheda negoziale sub 3) e del 16,536% (scheda negoziale sub
13) in entrambi i casi venendo meno la reciprocità.
Il motivo è infondato.
La parte si duole della illegittimità della pattuizione originaria, ma non dice che essa è stata successivamente integrata con espressa sottoscrizione, come documentato dalla banca.
Peraltro, nelle note a verbale del 28.10.22 l'appellante scrive:
“con riguardo alla capitalizzazione trimestrale, la banca, allorché riferisce che la correntista avrebbe firmato il modulo di adeguamento alla Delibera C.I.C.R. del 9/2/2000, evidentemente fa riferimento alle schede negoziali prodotte dalla banca sub 3 e sub 13; sennonché questi documenti sono totalmente nulli per difetto di consegna, oltre a contenere un patto sulla capitalizzazione nullo per assenza di effettiva reciprocità”.
pagina 8 di 11 Quindi la parte riconosce la sussistenza della espressa pattuizione, ma la ritiene viziata da nullità, in primo luogo per omessa consegna della documentazione.
Tuttavia si osserva che in tema di contratti bancari, il requisito della forma scritta ad substantiam, previsto dall'art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1983 e dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, attiene alla veste esteriore del contratto e alla modalità espressiva dell'accordo, non estendendosi alla consegna del documento contrattuale concluso in tale forma, che ove omessa non produce alcuna nullità negoziale (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 18230 del 03/07/2024); inoltre la omessa consegna non era indicata nella citazione come allegazione idonea a far rilevare d'ufficio la nullità.
Quanto alla irrisorietà del tasso creditore, di recente la Suprema Corte (Cass. Cass. Civ., Sez.
I, 24 aprile 2024, n. 11014) ha osservato che la previsione di un tasso attivo minimo di 0,01 % nominale annuo non rende il tasso equivalente a zero. È infatti ovvio, nella sua evidenza matematica, che 0,01 non è zero. Inoltre, sebbene nella misura minima del tasso, l'effetto accrescitivo dell'anatocismo non è escluso in casi simili, perché l'anatocismo in favore del cliente non si annulla affatto in semplice dipendenza della minor rilevanza (e della fissità) del tasso percentuale.
L'accrescimento è conseguenza diretta della capitalizzazione dell'interesse, qualunque sia il tasso;
e la circostanza che il tasso a credito non ottenga nel tempo alcun incremento non ha incidenza sul fenomeno anatocistico in sé considerato.
Con il settimo motivo l'appellante censura la decisione in merito all'eccezione di prescrizione sotto duplice profilo: l'eccezione è stata verificata sul c.d. saldo storico del rapporto anziché sul c.d. saldo ricostruito; in via subordinata, mancando l'imputazione del pagamento sia da parte della che da parte della banca, le rimesse annotate in conto, quando non ripristinatorie, Pt_1
andavano anzitutto imputate a quanto effettivamente dovuto per obbligazione civile liquida ed esigibile, mentre il CTU le aveva imputate al pagamento delle competenze illegittime senza operare il necessario distinguo, in violazione degli artt. 1193 e 1994 cod. civ..
Il motivo è infondato sotto entrambi i profili. Sebbene in via generale le operazioni di prelievo e versamento, all'interno dell'unitaria struttura del rapporto di conto corrente bancario, non configurano distinti ed autonomi rapporti di debito e credito reciproci tra banca e cliente, in relazione ai quali, nel corso dello svolgimento del rapporto, si possa configurare un credito della banca a fronte del quale il pagamento del cliente debba essere imputato in conto interessi, tuttavia, a fronte di tale principio, secondo la sentenza delle SS.UU. n 24418/2010 in merito alla decorrenza della prescrizione della domanda di restituzione delle voci indebitamente percepite dalla banca, qualora al conto acceda pagina 9 di 11 l'apertura di credito e se il correntista, durante lo svolgimento del rapporto, abbia effettuato non solo prelevamenti, ma anche versamenti, questi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, ove si tratti di versamenti su conto cd. scoperto, quando cioè siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento (o su conto in passivo a cui non acceda l'apertura di credito), come avvenuto e riscontrato dal CTU nel caso di specie.
Applicandosi detto principio, può ritenersi la simultanea ricorrenza dell'esigibilità e liquidità di capitale ed interessi per il credito che superi il fido e per i relativi interessi. Peraltro, non era onere del
CTU verificare l'imputazione dei pagamenti ma semmai al contrario, grava sul cliente che esperisce l'azione di ripetizione di interessi non dovuti l'onere di allegare e provare l'erronea applicazione del criterio di imputazione di cui all'art. 1194 c.c. (secondo cui ogni pagamento deve essere imputato prima agli interessi e poi al capitale) alle rimesse operate, in ragione della natura ripristinatoria delle stesse ove al conto acceda un'apertura di credito, trattandosi di fatto costitutivo della domanda di accertamento negativo del debito, con la conseguenza che non è configurabile un onere a carico della banca di dedurre e dimostrare quali rimesse abbiano carattere solutorio (Cass. Sez. 1 -
, Ordinanza n. 19812 del 20/06/2022).
Con la seconda censura contenuta nel settimo motivo, l'appellante sostiene che, tenendo conto del saldo ricostruito, il C.t.u. ha rilevato l'assenza di rimesse solutorie nel periodo potenzialmente coperto da prescrizione, ovverosia dall'impianto del rapporto al 16/7/2004, con un ulteriore recupero per la di euro 30.446,25 Parte_1
Il motivo è infondato in quanto il CTU, recependo il quesito, ha espressamente dato atto3 di avere applicato i principi di cui alla sentenza Cass. 9141/2020 (Cass. Sez. 1 -
Ordinanza n. 9141 del 19/05/2020: In tema di apertura di credito in conto corrente, ove il cliente agisca in giudizio per la ripetizione di importi relativi ad interessi non dovuti per nullità delle clausole anatocistiche e la banca sollevi l'eccezione di prescrizione, al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale saldo passivo del conto, verificando poi se siano stati superati i limiti del concesso affidamento ed il versamento possa perciò qualificarsi come solutorio). 3 Si legge in premessa, a pag. 5 dell'elaborato di consulenza: “Si passa all'analisi e alla trattazione di ogni singolo quesito, tenendo presente l'eccezione di prescrizione e quanto previsto dall'ordinanza della Corte di Cassazione n. 9141/2020.” pagina 10 di 11 L'appello, quindi, va rigettato con conseguente condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe,
-rigetta l'appello
-condanna al rimborso in favore di delle spese di lite Parte_1 Controparte_1
del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 4.236,00 per compenso al difensore, oltre rimborso spese forfetarie (15%), Cap e Iva come per legge;
- sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Perugia, 23/01/2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Altrui dott.ssa Claudia Matteini
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 La sentenza cit. stabilisce che con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2 bis del D.L. n. 185 del 2008, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata – intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento – rispettivamente con il tasso soglia e con la "CMS soglia", calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta legge n. 108, compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il "margine" degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientranti nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati.