Art. 32.
II datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi provvede in misura inferiore alla dovuta, e' tenuto al pagamento dei contributi non versati e degli interessi di mora ed e' punito con la ammenda da L. 100 a L. 1000.
Il datore di lavoro, che trattiene sulla retribuzione del lavoratore somme maggiori di quelle per le quali e' stabilita la trattenuta o che non provvede, se tenutovi, alla corresponsione delle indennita', e' punito con l'ammenda da L. 1000 a L. 5000.
Le indennita' di cui all'articolo 1 della legge saranno versate direttamente dalla Cassa agli impiegati o agli aventi diritto nei casi in cui il datore di lavoro sia incorso nella sanzione stabilita dal presente articolo.
Il datore di lavoro e in genere coloro che sono proposti al lavoro, qualora si rifiutino di fornire ai funzionari ed agli agenti incaricati della sorveglianza i dati e i documenti necessari per l'applicazione della presente legge o li danno inesatti o incompleti sono puniti con l'ammenda da lire 300 a lire 3000.
Alla stessa pena soggiace il datore di lavoro che non si attenga alle norme stabilite dall'Istituto per la denunzia di cui all'articolo 11.
Chiunque fa dichiarazioni false o compie altri atti fraudolenti al fine di procurare a se' o ad altri la corresponsione delle indennita' previste dalla presente legge, ((e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattrocentomila a due milioni quattrocentomila))
(9)
--------------- AGGIORNAMENTO (9)
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 4 maggio 1984, n. 136 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1984, n. 127) ha dichiarato, in applicazione dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e seguenti della presente legge nelle parti in cui si riferiscono ai soli impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi.
II datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi provvede in misura inferiore alla dovuta, e' tenuto al pagamento dei contributi non versati e degli interessi di mora ed e' punito con la ammenda da L. 100 a L. 1000.
Il datore di lavoro, che trattiene sulla retribuzione del lavoratore somme maggiori di quelle per le quali e' stabilita la trattenuta o che non provvede, se tenutovi, alla corresponsione delle indennita', e' punito con l'ammenda da L. 1000 a L. 5000.
Le indennita' di cui all'articolo 1 della legge saranno versate direttamente dalla Cassa agli impiegati o agli aventi diritto nei casi in cui il datore di lavoro sia incorso nella sanzione stabilita dal presente articolo.
Il datore di lavoro e in genere coloro che sono proposti al lavoro, qualora si rifiutino di fornire ai funzionari ed agli agenti incaricati della sorveglianza i dati e i documenti necessari per l'applicazione della presente legge o li danno inesatti o incompleti sono puniti con l'ammenda da lire 300 a lire 3000.
Alla stessa pena soggiace il datore di lavoro che non si attenga alle norme stabilite dall'Istituto per la denunzia di cui all'articolo 11.
Chiunque fa dichiarazioni false o compie altri atti fraudolenti al fine di procurare a se' o ad altri la corresponsione delle indennita' previste dalla presente legge, ((e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattrocentomila a due milioni quattrocentomila))
(9)
--------------- AGGIORNAMENTO (9)
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 4 maggio 1984, n. 136 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1984, n. 127) ha dichiarato, in applicazione dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e seguenti della presente legge nelle parti in cui si riferiscono ai soli impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi.