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1 luglio 1940
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10 maggio 1984
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15 gennaio 2000
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Art. 32.
II datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi provvede in misura inferiore alla dovuta, e' tenuto al pagamento dei contributi non versati e degli interessi di mora ed e' punito con la ammenda da L. 100 a L. 1000.
Il datore di lavoro, che trattiene sulla retribuzione del lavoratore somme maggiori di quelle per le quali e' stabilita la trattenuta o che non provvede, se tenutovi, alla corresponsione delle indennita', e' punito con l'ammenda da L. 1000 a L. 5000.
Le indennita' di cui all'articolo 1 della legge saranno versate direttamente dalla Cassa agli impiegati o agli aventi diritto nei casi in cui il datore di lavoro sia incorso nella sanzione stabilita dal presente articolo.
Il datore di lavoro e in genere coloro che sono proposti al lavoro, qualora si rifiutino di fornire ai funzionari ed agli agenti incaricati della sorveglianza i dati e i documenti necessari per l'applicazione della presente legge o li danno inesatti o incompleti sono puniti con l'ammenda da lire 300 a lire 3000.
Alla stessa pena soggiace il datore di lavoro che non si attenga alle norme stabilite dall'Istituto per la denunzia di cui all'articolo 11.
Chiunque fa dichiarazioni false o compie altri atti fraudolenti al fine di procurare a se' o ad altri la corresponsione delle indennita' previste dalla presente legge, ((e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattrocentomila a due milioni quattrocentomila))
(9)
--------------- AGGIORNAMENTO (9)
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 4 maggio 1984, n. 136 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1984, n. 127) ha dichiarato, in applicazione dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e seguenti della presente legge nelle parti in cui si riferiscono ai soli impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi.
II datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi provvede in misura inferiore alla dovuta, e' tenuto al pagamento dei contributi non versati e degli interessi di mora ed e' punito con la ammenda da L. 100 a L. 1000.
Il datore di lavoro, che trattiene sulla retribuzione del lavoratore somme maggiori di quelle per le quali e' stabilita la trattenuta o che non provvede, se tenutovi, alla corresponsione delle indennita', e' punito con l'ammenda da L. 1000 a L. 5000.
Le indennita' di cui all'articolo 1 della legge saranno versate direttamente dalla Cassa agli impiegati o agli aventi diritto nei casi in cui il datore di lavoro sia incorso nella sanzione stabilita dal presente articolo.
Il datore di lavoro e in genere coloro che sono proposti al lavoro, qualora si rifiutino di fornire ai funzionari ed agli agenti incaricati della sorveglianza i dati e i documenti necessari per l'applicazione della presente legge o li danno inesatti o incompleti sono puniti con l'ammenda da lire 300 a lire 3000.
Alla stessa pena soggiace il datore di lavoro che non si attenga alle norme stabilite dall'Istituto per la denunzia di cui all'articolo 11.
Chiunque fa dichiarazioni false o compie altri atti fraudolenti al fine di procurare a se' o ad altri la corresponsione delle indennita' previste dalla presente legge, ((e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattrocentomila a due milioni quattrocentomila))
(9)
--------------- AGGIORNAMENTO (9)
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 4 maggio 1984, n. 136 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1984, n. 127) ha dichiarato, in applicazione dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e seguenti della presente legge nelle parti in cui si riferiscono ai soli impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi.
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., sentenza 12/02/1966, n. 12Provvedimento: N. 12 SENTENZA 4 FEBBRAIO 1966 Deposito in cancelleria: 12 febbraio 1966. Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 64 del 12 marzo 1966. Pres. AMBROSINI - Rel. PETROCELLI LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Prof. AS AMBROSINI, Presidente - Prof. GI LI VO - Prof. NT DO - Prof. CO GE - Prof. NN SS - Prof. IO PETROCELLI - Dott. ON AN - Prof. LD LI - Prof. GI BR - Prof. MI RA - Prof. AN TA - Prof. GI HI - Dott. GI ER - Dott. NN IS ED - Prof. FR PA BO, Giudici, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 23 della legge 4 aprile 1952, n. 218, 82 e 85 del T.U. 30 maggio 1955, n. 797, 16 del D.L. 9 novembre 1945, n. …Leggi di più...
- rieducazione del reo·
- costituzione, art. 27, terzo comma·
- interpretazione.·
- interpretazione·
- pene pecuniarie·
- sent. 12/66 g. reati e pene·
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