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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 14/11/2025, n. 1058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1058 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice onorario
LE NA, ha pronunciato e pubblicato all'esito della riserva di cui all'udienza del
13.11.2025 fissata ex art 127 ter cpc la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n° 2193/2025
r.g.l., vertente
TRA
, con l'avv. DI FOLCO LOREDANA, avv. LUCA ESPOSITO, avv. Parte_1
AR RE
RICORRENTE
E
, con avv. BELLASSAI DANIELA CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 07.08.2025 parte ricorrente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'intervento del CP_ CP_ Fondo di Garanzia dell' ;B) per l'effetto, condannare l' al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di euro 5.173,22 a titolo di TFR maturato a seguito del rapporto di lavoro alle dipendenze della società insolvente Ma.Ca. S.r.l., ovvero della somma maggiore o minore accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi legali dalla data di maturazione del credito al soddisfo. C) condannare l' al CP_1 pagamento delle spese e del compenso professionale del presente giudizio, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, da attribuirsi ai sottoscritti procuratori antistatari.” Instaurato il contradditorio, l' si costituiva in giudizio deducendo che la somma CP_1 richiesta a titolo di T.F.R. era stata liquidata in via amministrativa e produceva il provvedimento di liquidazione del 30.10.2025.
La causa era istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e decisa all'esito dell'udienza fissata ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'avvenuto componimento della controversia impone la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
In merito alle spese, stante il provvedimento amministrativo successivo alla presentazione del ricorso, si liquidano in favore della parte ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.200,00 oltre rimb CP_1 forf cassa ed iva da distrarsi.
Cassino 14.11.2025
Il Giudice Onorario
LE NA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice onorario
LE NA, ha pronunciato e pubblicato all'esito della riserva di cui all'udienza del
13.11.2025 fissata ex art 127 ter cpc la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n° 2193/2025
r.g.l., vertente
TRA
, con l'avv. DI FOLCO LOREDANA, avv. LUCA ESPOSITO, avv. Parte_1
AR RE
RICORRENTE
E
, con avv. BELLASSAI DANIELA CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 07.08.2025 parte ricorrente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'intervento del CP_ CP_ Fondo di Garanzia dell' ;B) per l'effetto, condannare l' al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di euro 5.173,22 a titolo di TFR maturato a seguito del rapporto di lavoro alle dipendenze della società insolvente Ma.Ca. S.r.l., ovvero della somma maggiore o minore accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi legali dalla data di maturazione del credito al soddisfo. C) condannare l' al CP_1 pagamento delle spese e del compenso professionale del presente giudizio, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, da attribuirsi ai sottoscritti procuratori antistatari.” Instaurato il contradditorio, l' si costituiva in giudizio deducendo che la somma CP_1 richiesta a titolo di T.F.R. era stata liquidata in via amministrativa e produceva il provvedimento di liquidazione del 30.10.2025.
La causa era istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e decisa all'esito dell'udienza fissata ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'avvenuto componimento della controversia impone la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
In merito alle spese, stante il provvedimento amministrativo successivo alla presentazione del ricorso, si liquidano in favore della parte ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.200,00 oltre rimb CP_1 forf cassa ed iva da distrarsi.
Cassino 14.11.2025
Il Giudice Onorario
LE NA