TRIB
Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 08/10/2025, n. 1690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1690 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro di Salerno, Dr. A.M. D'Antonio, all'udienza del 7 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al N. 3598/2025 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “pensione di inabilità “e vertente
T R A
( , elettivamente domiciliato in Salerno alla via G. Parte_1 C.F._1
Palermo 11, presso e nello studio dell'avvocato Raffaele Ferrara, che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo
RICORRENTE
E
in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Bove CP_1
RESISTENTE
Conclusioni rassegnate all'odierna udienza:
i procuratori delle parti hanno trasmesso note di trattazione scritta riportandosi alle conclusioni di cui ai rispettivi atti
Succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto Con ricorso depositato in data 10 giugno 2025 , premesso: che aveva promosso un Parte_1 ricorso per ottenere, ex art. 445 bis c.p.c., l'accertamento del proprio stato invalidante per il riconoscimento della pensione di inabilità; che il giudice assegnava al consulente tecnico dott.
l'incarico di accertare la sussistenza delle condizioni sanitare per poter accedere Persona_1 ai benefici connessi allo stato invalidante sopra detto;
che, espletato l'incarico, il ricorrente esprimeva il proprio motivato dissenso ex art. 445, bis co.4 c.p.c.; tanto premesso adiva il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, perché, verificate le incongruità della consulenza tecnica, anche alla luce di un aggravamento della sua situazione sanitaria, dichiarasse che il proprio stato patologico era tale da integrare i presupposti per il riconoscimento della pensione di inabilità sin dalla data della domanda amministrativa. Chiedeva infine di condannare, altresì, l' , in persona del Presidente p.t. al CP_1 pagamento delle spese ed onorario del difensore, con attribuzione.
Costituitosi il contraddittorio il convenuto contestava l'avverso dedotto riportandosi alle CP_2 argomentazioni di cui alla consulenza tecnica in atti;
in subordine indicava dei consulenti di parte qualora il giudice del lavoro si fosse determinato per disporre una nuova consulenza tecnica d'ufficio.
All'odierna udienza la causa è stata decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
***********
Il ricorso è infondato .
Lamenta il ricorrente che il CTU nominato in prime cure ha negato il riconoscimento del 100% di invalidità pur in presenza di un grave quadro patologico capace di determinare la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento totale delle pretese spiegate ed il riconoscimento del diritto alla pensione .
Il ricorrente ha censurato il giudizio del c.t.u. assumendo che questi ha valutato in modo riduttivo le patologie diagnosticate.
Questo giudicante , tuttavia , ritiene che la consulenza tecnica espletata in prime cure appare esauriente e persuasiva, perché coerente con la documentazione clinica acquisita e redatta secondo corrette valutazioni tecniche.
In particolare, emerge dagli atti che il c.t.u. ha espresso il proprio giudizio in base ad un accurato esame clinico del periziando, corredato dalle indagini specialistiche necessarie, ed ha tenuto conto della incidenza concreta delle patologie Le critiche del ricorrente alla c.t.u. non trovano riscontro nella documentazione clinica in atti, né da questa emerge un aggravamento
Non risulta infatti prodotta in questo grado di giudizio nuova documentazione sanitaria idonea a mutare il quadro esaminato dal primo Consulente ovvero capace di dimostrare l'intervenuto aggravamento delle condizioni .
Deve ritenersi, quindi, che le critiche del ricorrente sono il frutto di divergenti valutazioni medico- legali, espresse in modo superficiale e non suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici idonei a porre in dubbio le convincenti valutazioni e conclusioni del c.t.u..
In particolare , il CTU , ha chiarito che secondo la normativa vigente si considerano “ mutilati ed invalidi civili “ i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età “. Ai mutilati ed invalidi civili di età superiore ai 18 anni, nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore al 74%, è concessa a carico dello stato un'assegno mensile con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l'accertamento della invalidità; agli invalidi civili con totale inabilità lavorativa, è concessa a carico dello stato una pensione d'inabilità con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda per l'accertamento della inabilità.
Per totale inabilità lavorativa, quindi, secondo il più rigido concetto medico-legale si intende l'assenza o perdita completa della capacità lavorativa e pertanto, come tale incompatibile con qualsiasi attività lavorativa residua, comprese le attività altamente specifiche. L'inabilità è definita come impossibilità permanente e assoluta a svolgere un qualsiasi lavoro. Dalle ndagini clinico-anamnestiche, nonché dall'attento studio documentale allegato al fascicolo di causa ed esibito, non sono emersi elementi clinici per poter riconoscere inabilità totale al
100%. Il ricorrente è affetto, essenzialmente, da cardiopatia ischemica cronica per cui è stato trattato con rivascolarizzazione chirurgica e percutanea oltre che, precedentemente, da valvuloplastica della mitrale per grave insufficienza valvolare;
gli accertamenti cardiologici recenti depongono per una terza classe funzionale NY (dispnea per minimi sforzi) con frazione di eiezione del 45%
(invalidità valutabile in misura dell'80%); accanto a tale patologia è presente diabete mellito di tipo 2 in trattamento con ipoglicemizzanti orali;
i controlli diabetologici recenti depongono per un diabete in scarso compenso glico metabolico (emoglobina glicata 7,5%) senza apprezzabili complicanze vasculo e neuropatiche (invalidità valutabile in misura del 25%).
Sulla base della indagine anamnestica e della documentazione clinica allegata, si può affermare che tale quadro clinico non determina una totale inabilita della capacità lavorativa per cui non è giustificata la concessione della pensione di invalidità.
Il CTU , dunque , al termine delle accurate indagini peritali disposte a carico del ricorrente , ha concluso che il sig. ,di anni 62 , è affetto dalle seguenti infermità :” Parte_1
1) Cardiopatia ischemica cronica trattata con duplice by pass aorto coronarico ed angioplastica percutanea classe funzionale NY III, moderata riduzione funzione contrattile (45%) in soggetto con pregressa valvulopastica mitralica.
2) Diabete mellito tipo 2 in terapia con ipoglicemizzanti orali in compenso metabolico non ottimale.
3) Ipertensione arteriosa.
Essendo le infermità plurime e coestistenti , per giungere alla valutazione finale ha applicato ,ex art. 1 DM 5/2/92, il calcolo riduzionistico di LT , pervenendo alla conclusione che il Parte_1 presenza una riduzione della capacità lavorativa pari all'87%. E tale percentuale non muta neppure includendo la patologia psichiatrica , non menzionata nella consulenza . Si tratta , infatti , di una patologia di recente insorgenza e non grave , sicchè la stessa può essere valutata in misura non superiore al 25% .
La parziale invalidità accertata non consente all'evidenza di ritenere raggiunti i requisiti per la pensione di inabilità
In considerazione della evidente infondatezza delle censure e delle convincenti argomentazioni su cui si basa il parere del c.t.u., non si ravvisano validi motivi per disporre il rinnovo dell'indagine.
Il ricorso va pertanto rigettato .
Ragioni di equità , in considerazione della materia trattata , inducono a compensare tra le parti le spese del giudizio .
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 dell' , così provvede: CP_1
1) rigetta il ricorso;
2) compensa per intero tra le parti le spese del giudizio;
Salerno, 7 ottobre 2025
Il Giudice
A.M. D'Antonio