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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 28/12/2025, n. 1977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1977 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 719/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina
Piasentin, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 719/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. GRECO GIUSEPPE
ATTRICE
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. MORABITO EMIDIO P.IVA_1
CONVENUTO
OGGETTO
Lesione personale.
CONCLUSIONI
All'udienza del 17.09.2025, le parti hanno precisato le conclusioni come da apposito verbale di causa.
pagina 1 di 9 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
ha convenuto in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, il Parte_1 [...]
, al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni, quantificati in euro Controparte_1
15.000,00, da essa attrice patiti in conseguenza della caduta avvenuta il 31.08.2017.
A sostegno della domanda, l'attrice ha allegato:
− che, in data 31.08.2017, alle ore 11:25 circa, mentre camminava, da sola, in via
Sbarre Superiori in , giunta in prossimità del civico n. 32, era caduta Controparte_1 rovinosamente a terra a causa di una buca presente nel manto stradale, non visibile e non segnalata,
− che, in particolare, mentre camminava nel marciapiede lato monte direzione nord, era stata costretta a scendere a causa della presenza di alcune automobili ivi parcheggiate e, in quel frangente, aveva posto il piede destro in un profondo avvallamento della sede stradale, perdendo così l'equilibrio e cadendo a terra,
− che, a causa dei forti dolori all'arto inferiore destro, era stata trasportata dal figlio al
Pronto Soccorso dell'Ospedale di , ove le era stata diagnosticata una Controparte_1
«frattura obliqua pluriframmentaria malleolo peroneale dx contusione spalla dx»,
− che era poi seguito un periodo di inabilità temporanea e, all'esito, erano residuati dei postumi permanenti,
− che, a causa dell'evento lesivo occorso, aveva subito un danno non patrimoniale quantificabile in euro 15.000,00.
Parte attrice ha poi dedotto che la responsabilità per l'evento lesivo occorso doveva essere imputata in via esclusiva al quale custode del tratto di strada teatro Controparte_1 del sinistro per cui è causa, e ha concluso chiedendo al Tribunale di «dichiarare che il sinistro per cui è causa è avvenuto per esclusiva responsabilità del sopra indicato Ente di cui in premessa, responsabile della manutenzione di strade e pertinenze e per l'effetto condannare il convenuto al risarcimento, in favore dell'istante, della complessiva Controparte_1 somma di E. 15.000,00 come sopra meglio specificati, oltre interessi e rivalutazione, con
pagina 2 di 9 vittoria di spese e competenze di Giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore domiciliatario che dichiara di aver anticipato le prime non riscosso le seconde».
All'udienza del 21.12.2022, è stata ordinata la rinnovazione della notificazione dell'atto di citazione nei confronti della parte convenuta non costituita.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 04.07.2023, si è costituito in giudizio il contestando sotto vari profili l'an e il quantum della Controparte_1 domanda risarcitoria avanzata da controparte.
Parte convenuta ha poi concluso chiedendo al Tribunale «in via preliminare di accertare
l'esistenza del caso fortuito con conseguente esclusione della responsabilità in capo all'Ente convenuto;
nel merito di rigettare la domanda di parte attrice, in quanto infondata in fatto e in diritto, oltre che non provata;
in subordine di ridurre drasticamente il quantum richiesto dall'attore per il risarcimento, in quanto non provato, riportandolo alla cifra che il Giudice adito riterrà provata e congrua, in considerazione ex art. 1227 c.c. del concorso di colpa dell'attore».
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la controversia è stata poi istruita mediante l'escussione del testimone indicato dall'attrice e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio medico-legale sulla persona di . Parte_1
All'udienza del 17.09.2025, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ridotti di quaranta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e dell'ulteriore termine di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
1. La domanda avanzata da non può essere accolta. Parte_1
La fattispecie oggetto di causa deve essere qualificata come responsabilità da cosa in custodia ex art. 2051 c.c., atteso che, sulla scorta delle ragioni della domanda dedotte dall'attrice,
l'evento lesivo (caduta) è stato determinato da un profondo avvallamento presente nel manto pagina 3 di 9 stradale di via Sbarre Superiori, in prossimità del numero civico 32, di cui il Controparte_1
è custode in quanto proprietario.
[...]
Com'è noto, secondo quanto stabilito dall'art. 2051 c.c., ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
Sussiste una relazione di custodia rilevante ai sensi di tale norma quando un soggetto, avendo la disponibilità materiale della res, eserciti di fatto un potere di governo della cosa, che gli consenta di controllare i rischi ad essa inerenti e di intervenire per eliminare eventuali situazioni di pericolo ad essa ricollegate.
Ebbene, nel caso di specie, l'evento lesivo (caduta) si è verificato in un tratto di strada (via
Sbarre Superiori in prossimità del numero civico 32) di cui il è Controparte_1 custode in quanto proprietario, sicché certamente sussiste una relazione di custodia rilevante ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Appurata la sussistenza della relazione custodiale tra parte convenuta e il tratto di strada in cui è avvenuto il sinistro di cui si discute, si deve a questo punto chiarire il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, a cui il decidente ritiene di aderire, la responsabilità per i danni cagionati dalle cose in custodia ha natura oggettiva e trova fondamento nell'esigenza per cui chi trae profitto dalla res sopporti anche il rischio per i danni che la cosa possa arrecare a terzi (Cass. Civ., sez. III, 11785/2017).
Tale responsabilità presuppone esclusivamente la sussistenza del nesso di causalità tra l'evento dannoso e la cosa (oltre che l'esistenza della relazione custodiale tra la res e il responsabile) e viene imputata al custode, a prescindere da ogni accertamento di colpa, per il solo fatto di essere il titolare del potere di governo della cosa, tanto che il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente se la res ha provocato danni a terzi
(Cass. Civ., sez. III, 4279/2008).
La responsabilità è invece esclusa qualora ricorra il caso fortuito, cioè l'intervento, nel caso concreto, di un fattore estraneo avente impulso causale autonomo che, per il suo carattere di pagina 4 di 9 imprevedibilità e di assoluta eccezionalità, sia idoneo ad interrompere l'indicato nesso causale
(Cass. Civ., sez. III, 11785/2017).
Da tale criterio di imputazione derivano precise conseguenze in relazione al riparto dell'onere della prova.
L'attore che agisce per il risarcimento del danno ha infatti l'onere di provare il fatto lesivo come verificatosi in concreto, l'esistenza del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, nonché il danno conseguenza, mentre il custode convenuto, per andare esente da responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva idoneo ad interrompere il nesso causale (ex multis, Cass. Civ., sez. III, 858/2008).
In altre parole, il convenuto deve fornire la prova liberatoria del caso fortuito, cioè la prova di un evento eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, che – inserendosi nel decorso causale – abbia interrotto il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno (Cass. Civ., Sez. III,
11227/2008).
Il caso fortuito a cui fa riferimento l'art. 2051 c.c. deve intendersi nel senso più ampio, comprensivo anche del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato (Cass. Civ., Sez. III,
4279/2008).
Nel caso in cui l'evento di danno sia da ascrivere esclusivamente alla condotta del danneggiato, si verifica infatti un'ipotesi di caso fortuito che libera il custode dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., atteso che detta condotta interrompe il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno (Cass. Civ., Sez. III, 21727/2012).
Quando invece il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo, da solo, ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno (costituita dalla cosa in custodia) e il danno, esso può, tuttavia, integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato sul danno patito (Cass. Civ., Sez. III, ord. 30775/2017).
Tutto ciò premesso in termini generali, ritiene questo Giudice che l'attrice, sulla quale gravava il relativo onere ai sensi dell'art. 2697 c.c., non abbia fornito adeguata prova pagina 5 di 9 dell'effettiva verificazione della caduta di cui si discute con le modalità descritte nell'atto di citazione.
Per quanto riguarda la dinamica del sinistro de quo, rilasciando Parte_1 spontanee dichiarazioni alla Polizia Municipale intervenuta dopo il sinistro, ha dichiarato:
«percorrevo via Sbarre Superiori da SUD verso NORD, oltrepassato il civico 32 lato monte della strada a causa di una buca che prendevo con il piede destro, perdevo l'equilibrio e cadevo
a terra. Preciso che non camminavo sul marciapiede perché c'erano delle macchine parcheggiate sopra» (cfr. rapporto di incidente stradale allegato all'atto di citazione).
Nella missiva di messa in mora inviata al in data 07.05.2018, ha Controparte_1 invece descritto la caduta in modo parzialmente difforme: «nell'accingersi ad attraversare la strada, poneva un primo passo per scendere dal marciapiede, ma incredibilmente in quel punto si era creato un profondo avvallamento dovuto allo sprofondare della sede stradale ed il vuoto che trovava in appoggio» l'aveva fatta cadere a terra» (cfr. missiva di messa in mora allegata all'atto di citazione).
Ebbene, in sede di spontanee dichiarazioni alla Polizia Municipale l'odierna attrice ha affermato di essere caduta mentre camminava nella strada;
nella successiva missiva di messa in mora inviata al ha invece riferito che l'evento lesivo si era Controparte_1 verificato mentre scendeva dal marciapiede per attraversare la strada.
Infine, nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio ha descritto una dinamica – ancora – parzialmente diversa, allegando che era stata costretta a scendere dal marciapiedi a causa della presenza di alcune autovetture ivi parcheggiate che le impedivano il passaggio e, in quel frangente, aveva posto il piede destro in un profondo avvallamento della sede stradale, che le aveva fatto perdere l'equilibrio e l'aveva fatta cadere rovinosamente a terra.
Nella versione dei fatti indicata nell'atto di citazione, l'attrice è dunque scesa dal marciapiedi a causa della presenza di alcune automobili ivi parcheggiate che le impedivano il passaggio, e non, invece, per attraversare la strada, come aveva riferito nella missiva di messa in mora del
07.05.2018.
pagina 6 di 9 In questo quadro, si deve poi evidenziare che , rilasciando spontanee Parte_1 dichiarazioni alla Polizia Municipale, ha riferito: «ero da sola. Non ci sono testimoni del fatto.
Dopo poco contattavo mio figlio che con la propria autovettura mi portava al pronto soccorso e contemporaneamente mio figlio stesso contattava la polizia municipale» (cfr. rapporto di incidente stradale allegato all'atto di citazione).
Nel verbale redatto dalla Polizia Municipale si legge inoltre: «la non era in Pt_1 grado di fornire nominativi di alcun testimone né alcuno si presentava alla pattuglia, durante i rilievi, come tale» (cfr. rapporto di incidente stradale allegato all'atto di citazione).
Nonostante ciò, nel presente giudizio l'attrice ha citato a testimoniare il Controparte_2 quale, escusso all'udienza del 27.11.2024, ha dichiarato: «io ho assistito all'incidente per cui è causa;
il giorno in questione mi trovavo sulla Via Sbarre Superiori e precisamente stavo uscendo da un negozio quando ho visto che una signora con delle buste in mano camminava sulla corsia di marcia delle vetture dal lato opposto rispetto a dove mi trovavo io;
preciso che la signora camminava sulla strada in quanto nel rialzo a margine della stessa vi erano sostate delle vetture. Io ho visto che la signora inciampava improvvisamente e cadeva per terra;
subito mi sono avvicinato per accertarmi delle sue condizioni e ho visto che la signora lamentava dolori e voleva chiamare il figlio per essere aiutata. Quando mi sono avvicinato alla signora ho visto la buca dove questa è caduta. La signora ha chiamato il figlio telefonicamente e questo
l'ha raggiunta;
io non ho toccato la signora che è rimasta per terra fino all'arrivo del figlio;
abbiamo chiamato i vigili per informarli dell'accaduto; i vigili non sono arrivati e telefonicamente ci hanno detto di accompagnare la donna in ospedale;
pertanto, io ho aiutato il figlio a sollevare da terra la signora e a farle raggiungere la vettura sulla quale l'abbiamo fatta sedere;
dopo ciò, mi sono allontanato e ho lasciato i miei contatti;
è stato il figlio ad accompagnare la madre in ospedale. Sono stato poi contattato dalla stessa infortunata che mi comunicava telefonicamente che i Vigili l'avevano raggiunta dopo l'accaduto in ospedale dove ancora si trovava» (cfr. verbale dell'udienza del 27.11.2024).
Appare alquanto singolare che l'attrice, poco dopo la caduta, abbia dichiarato alla Polizia
Municipale che non vi erano testimoni del fatto, nonostante vi fosse – secondo quanto emerge dalla testimonianza resa da all'udienza del 27.11.2024 – un soggetto che Controparte_2
pagina 7 di 9 non solo aveva assistito all'incidente, ma si era anche avvicinato ad aiutarla a sollevarsi da terra e le aveva poi fornito le proprie generalità e i propri contatti per ogni successiva necessità.
Tale – vistosa – incongruenza non è stata in alcun modo giustificata dall'attrice nei propri scritti difensivi.
Sulla scorta delle contraddizioni evidenziate, si deve concludere che parte attrice non ha fornito adeguata prova dell'effettiva verificazione del sinistro oggetto di causa con le modalità descritte nell'atto di citazione.
La domanda avanzata da deve pertanto essere rigettata. Parte_1
2. In applicazione del criterio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., Parte_1 deve essere condannata a rifondere le spese di lite del che
[...] Controparte_1 verranno liquidate direttamente nel dispositivo sulla base dei parametri indicati dal d.m.
55/2014, così come modificato dal d.m. 147/2022, in vigore dal 23.10.2022, tenuto conto del valore della controversia, con applicazione dei valori medi di riferimento per la fase di studio, la fase introduttiva, la fase istruttoria e la fase decisionale, ridotti, tuttavia, della metà per la semplicità delle questioni trattate.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate al perito con decreto del 28.12.2025, devono essere poste definitivamente a carico di . Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Seconda Civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta la domanda avanzata da , Parte_1
2. condanna a rimborsare al le Parte_1 Controparte_1 spese di lite, che si liquidano in euro 2.538,50 per compenso, oltre al 15% per rimborso forfettario per spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, IVA – se dovuta – e
C.P.A.,
3. pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate al perito con decreto del 28.12.2025, definitivamente a carico di . Parte_1
pagina 8 di 9 Così deciso in Reggio Calabria, in data 28/12/2025
Il Giudice dott.ssa Cristina Piasentin
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina
Piasentin, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 719/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. GRECO GIUSEPPE
ATTRICE
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. MORABITO EMIDIO P.IVA_1
CONVENUTO
OGGETTO
Lesione personale.
CONCLUSIONI
All'udienza del 17.09.2025, le parti hanno precisato le conclusioni come da apposito verbale di causa.
pagina 1 di 9 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
ha convenuto in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, il Parte_1 [...]
, al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni, quantificati in euro Controparte_1
15.000,00, da essa attrice patiti in conseguenza della caduta avvenuta il 31.08.2017.
A sostegno della domanda, l'attrice ha allegato:
− che, in data 31.08.2017, alle ore 11:25 circa, mentre camminava, da sola, in via
Sbarre Superiori in , giunta in prossimità del civico n. 32, era caduta Controparte_1 rovinosamente a terra a causa di una buca presente nel manto stradale, non visibile e non segnalata,
− che, in particolare, mentre camminava nel marciapiede lato monte direzione nord, era stata costretta a scendere a causa della presenza di alcune automobili ivi parcheggiate e, in quel frangente, aveva posto il piede destro in un profondo avvallamento della sede stradale, perdendo così l'equilibrio e cadendo a terra,
− che, a causa dei forti dolori all'arto inferiore destro, era stata trasportata dal figlio al
Pronto Soccorso dell'Ospedale di , ove le era stata diagnosticata una Controparte_1
«frattura obliqua pluriframmentaria malleolo peroneale dx contusione spalla dx»,
− che era poi seguito un periodo di inabilità temporanea e, all'esito, erano residuati dei postumi permanenti,
− che, a causa dell'evento lesivo occorso, aveva subito un danno non patrimoniale quantificabile in euro 15.000,00.
Parte attrice ha poi dedotto che la responsabilità per l'evento lesivo occorso doveva essere imputata in via esclusiva al quale custode del tratto di strada teatro Controparte_1 del sinistro per cui è causa, e ha concluso chiedendo al Tribunale di «dichiarare che il sinistro per cui è causa è avvenuto per esclusiva responsabilità del sopra indicato Ente di cui in premessa, responsabile della manutenzione di strade e pertinenze e per l'effetto condannare il convenuto al risarcimento, in favore dell'istante, della complessiva Controparte_1 somma di E. 15.000,00 come sopra meglio specificati, oltre interessi e rivalutazione, con
pagina 2 di 9 vittoria di spese e competenze di Giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore domiciliatario che dichiara di aver anticipato le prime non riscosso le seconde».
All'udienza del 21.12.2022, è stata ordinata la rinnovazione della notificazione dell'atto di citazione nei confronti della parte convenuta non costituita.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 04.07.2023, si è costituito in giudizio il contestando sotto vari profili l'an e il quantum della Controparte_1 domanda risarcitoria avanzata da controparte.
Parte convenuta ha poi concluso chiedendo al Tribunale «in via preliminare di accertare
l'esistenza del caso fortuito con conseguente esclusione della responsabilità in capo all'Ente convenuto;
nel merito di rigettare la domanda di parte attrice, in quanto infondata in fatto e in diritto, oltre che non provata;
in subordine di ridurre drasticamente il quantum richiesto dall'attore per il risarcimento, in quanto non provato, riportandolo alla cifra che il Giudice adito riterrà provata e congrua, in considerazione ex art. 1227 c.c. del concorso di colpa dell'attore».
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la controversia è stata poi istruita mediante l'escussione del testimone indicato dall'attrice e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio medico-legale sulla persona di . Parte_1
All'udienza del 17.09.2025, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ridotti di quaranta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e dell'ulteriore termine di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
1. La domanda avanzata da non può essere accolta. Parte_1
La fattispecie oggetto di causa deve essere qualificata come responsabilità da cosa in custodia ex art. 2051 c.c., atteso che, sulla scorta delle ragioni della domanda dedotte dall'attrice,
l'evento lesivo (caduta) è stato determinato da un profondo avvallamento presente nel manto pagina 3 di 9 stradale di via Sbarre Superiori, in prossimità del numero civico 32, di cui il Controparte_1
è custode in quanto proprietario.
[...]
Com'è noto, secondo quanto stabilito dall'art. 2051 c.c., ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
Sussiste una relazione di custodia rilevante ai sensi di tale norma quando un soggetto, avendo la disponibilità materiale della res, eserciti di fatto un potere di governo della cosa, che gli consenta di controllare i rischi ad essa inerenti e di intervenire per eliminare eventuali situazioni di pericolo ad essa ricollegate.
Ebbene, nel caso di specie, l'evento lesivo (caduta) si è verificato in un tratto di strada (via
Sbarre Superiori in prossimità del numero civico 32) di cui il è Controparte_1 custode in quanto proprietario, sicché certamente sussiste una relazione di custodia rilevante ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Appurata la sussistenza della relazione custodiale tra parte convenuta e il tratto di strada in cui è avvenuto il sinistro di cui si discute, si deve a questo punto chiarire il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, a cui il decidente ritiene di aderire, la responsabilità per i danni cagionati dalle cose in custodia ha natura oggettiva e trova fondamento nell'esigenza per cui chi trae profitto dalla res sopporti anche il rischio per i danni che la cosa possa arrecare a terzi (Cass. Civ., sez. III, 11785/2017).
Tale responsabilità presuppone esclusivamente la sussistenza del nesso di causalità tra l'evento dannoso e la cosa (oltre che l'esistenza della relazione custodiale tra la res e il responsabile) e viene imputata al custode, a prescindere da ogni accertamento di colpa, per il solo fatto di essere il titolare del potere di governo della cosa, tanto che il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente se la res ha provocato danni a terzi
(Cass. Civ., sez. III, 4279/2008).
La responsabilità è invece esclusa qualora ricorra il caso fortuito, cioè l'intervento, nel caso concreto, di un fattore estraneo avente impulso causale autonomo che, per il suo carattere di pagina 4 di 9 imprevedibilità e di assoluta eccezionalità, sia idoneo ad interrompere l'indicato nesso causale
(Cass. Civ., sez. III, 11785/2017).
Da tale criterio di imputazione derivano precise conseguenze in relazione al riparto dell'onere della prova.
L'attore che agisce per il risarcimento del danno ha infatti l'onere di provare il fatto lesivo come verificatosi in concreto, l'esistenza del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, nonché il danno conseguenza, mentre il custode convenuto, per andare esente da responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva idoneo ad interrompere il nesso causale (ex multis, Cass. Civ., sez. III, 858/2008).
In altre parole, il convenuto deve fornire la prova liberatoria del caso fortuito, cioè la prova di un evento eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, che – inserendosi nel decorso causale – abbia interrotto il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno (Cass. Civ., Sez. III,
11227/2008).
Il caso fortuito a cui fa riferimento l'art. 2051 c.c. deve intendersi nel senso più ampio, comprensivo anche del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato (Cass. Civ., Sez. III,
4279/2008).
Nel caso in cui l'evento di danno sia da ascrivere esclusivamente alla condotta del danneggiato, si verifica infatti un'ipotesi di caso fortuito che libera il custode dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., atteso che detta condotta interrompe il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno (Cass. Civ., Sez. III, 21727/2012).
Quando invece il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo, da solo, ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno (costituita dalla cosa in custodia) e il danno, esso può, tuttavia, integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato sul danno patito (Cass. Civ., Sez. III, ord. 30775/2017).
Tutto ciò premesso in termini generali, ritiene questo Giudice che l'attrice, sulla quale gravava il relativo onere ai sensi dell'art. 2697 c.c., non abbia fornito adeguata prova pagina 5 di 9 dell'effettiva verificazione della caduta di cui si discute con le modalità descritte nell'atto di citazione.
Per quanto riguarda la dinamica del sinistro de quo, rilasciando Parte_1 spontanee dichiarazioni alla Polizia Municipale intervenuta dopo il sinistro, ha dichiarato:
«percorrevo via Sbarre Superiori da SUD verso NORD, oltrepassato il civico 32 lato monte della strada a causa di una buca che prendevo con il piede destro, perdevo l'equilibrio e cadevo
a terra. Preciso che non camminavo sul marciapiede perché c'erano delle macchine parcheggiate sopra» (cfr. rapporto di incidente stradale allegato all'atto di citazione).
Nella missiva di messa in mora inviata al in data 07.05.2018, ha Controparte_1 invece descritto la caduta in modo parzialmente difforme: «nell'accingersi ad attraversare la strada, poneva un primo passo per scendere dal marciapiede, ma incredibilmente in quel punto si era creato un profondo avvallamento dovuto allo sprofondare della sede stradale ed il vuoto che trovava in appoggio» l'aveva fatta cadere a terra» (cfr. missiva di messa in mora allegata all'atto di citazione).
Ebbene, in sede di spontanee dichiarazioni alla Polizia Municipale l'odierna attrice ha affermato di essere caduta mentre camminava nella strada;
nella successiva missiva di messa in mora inviata al ha invece riferito che l'evento lesivo si era Controparte_1 verificato mentre scendeva dal marciapiede per attraversare la strada.
Infine, nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio ha descritto una dinamica – ancora – parzialmente diversa, allegando che era stata costretta a scendere dal marciapiedi a causa della presenza di alcune autovetture ivi parcheggiate che le impedivano il passaggio e, in quel frangente, aveva posto il piede destro in un profondo avvallamento della sede stradale, che le aveva fatto perdere l'equilibrio e l'aveva fatta cadere rovinosamente a terra.
Nella versione dei fatti indicata nell'atto di citazione, l'attrice è dunque scesa dal marciapiedi a causa della presenza di alcune automobili ivi parcheggiate che le impedivano il passaggio, e non, invece, per attraversare la strada, come aveva riferito nella missiva di messa in mora del
07.05.2018.
pagina 6 di 9 In questo quadro, si deve poi evidenziare che , rilasciando spontanee Parte_1 dichiarazioni alla Polizia Municipale, ha riferito: «ero da sola. Non ci sono testimoni del fatto.
Dopo poco contattavo mio figlio che con la propria autovettura mi portava al pronto soccorso e contemporaneamente mio figlio stesso contattava la polizia municipale» (cfr. rapporto di incidente stradale allegato all'atto di citazione).
Nel verbale redatto dalla Polizia Municipale si legge inoltre: «la non era in Pt_1 grado di fornire nominativi di alcun testimone né alcuno si presentava alla pattuglia, durante i rilievi, come tale» (cfr. rapporto di incidente stradale allegato all'atto di citazione).
Nonostante ciò, nel presente giudizio l'attrice ha citato a testimoniare il Controparte_2 quale, escusso all'udienza del 27.11.2024, ha dichiarato: «io ho assistito all'incidente per cui è causa;
il giorno in questione mi trovavo sulla Via Sbarre Superiori e precisamente stavo uscendo da un negozio quando ho visto che una signora con delle buste in mano camminava sulla corsia di marcia delle vetture dal lato opposto rispetto a dove mi trovavo io;
preciso che la signora camminava sulla strada in quanto nel rialzo a margine della stessa vi erano sostate delle vetture. Io ho visto che la signora inciampava improvvisamente e cadeva per terra;
subito mi sono avvicinato per accertarmi delle sue condizioni e ho visto che la signora lamentava dolori e voleva chiamare il figlio per essere aiutata. Quando mi sono avvicinato alla signora ho visto la buca dove questa è caduta. La signora ha chiamato il figlio telefonicamente e questo
l'ha raggiunta;
io non ho toccato la signora che è rimasta per terra fino all'arrivo del figlio;
abbiamo chiamato i vigili per informarli dell'accaduto; i vigili non sono arrivati e telefonicamente ci hanno detto di accompagnare la donna in ospedale;
pertanto, io ho aiutato il figlio a sollevare da terra la signora e a farle raggiungere la vettura sulla quale l'abbiamo fatta sedere;
dopo ciò, mi sono allontanato e ho lasciato i miei contatti;
è stato il figlio ad accompagnare la madre in ospedale. Sono stato poi contattato dalla stessa infortunata che mi comunicava telefonicamente che i Vigili l'avevano raggiunta dopo l'accaduto in ospedale dove ancora si trovava» (cfr. verbale dell'udienza del 27.11.2024).
Appare alquanto singolare che l'attrice, poco dopo la caduta, abbia dichiarato alla Polizia
Municipale che non vi erano testimoni del fatto, nonostante vi fosse – secondo quanto emerge dalla testimonianza resa da all'udienza del 27.11.2024 – un soggetto che Controparte_2
pagina 7 di 9 non solo aveva assistito all'incidente, ma si era anche avvicinato ad aiutarla a sollevarsi da terra e le aveva poi fornito le proprie generalità e i propri contatti per ogni successiva necessità.
Tale – vistosa – incongruenza non è stata in alcun modo giustificata dall'attrice nei propri scritti difensivi.
Sulla scorta delle contraddizioni evidenziate, si deve concludere che parte attrice non ha fornito adeguata prova dell'effettiva verificazione del sinistro oggetto di causa con le modalità descritte nell'atto di citazione.
La domanda avanzata da deve pertanto essere rigettata. Parte_1
2. In applicazione del criterio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., Parte_1 deve essere condannata a rifondere le spese di lite del che
[...] Controparte_1 verranno liquidate direttamente nel dispositivo sulla base dei parametri indicati dal d.m.
55/2014, così come modificato dal d.m. 147/2022, in vigore dal 23.10.2022, tenuto conto del valore della controversia, con applicazione dei valori medi di riferimento per la fase di studio, la fase introduttiva, la fase istruttoria e la fase decisionale, ridotti, tuttavia, della metà per la semplicità delle questioni trattate.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate al perito con decreto del 28.12.2025, devono essere poste definitivamente a carico di . Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Seconda Civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta la domanda avanzata da , Parte_1
2. condanna a rimborsare al le Parte_1 Controparte_1 spese di lite, che si liquidano in euro 2.538,50 per compenso, oltre al 15% per rimborso forfettario per spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, IVA – se dovuta – e
C.P.A.,
3. pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate al perito con decreto del 28.12.2025, definitivamente a carico di . Parte_1
pagina 8 di 9 Così deciso in Reggio Calabria, in data 28/12/2025
Il Giudice dott.ssa Cristina Piasentin
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