Sentenza 4 maggio 1999
Massime • 1
In tema di successione legittima non è necessario altro titolo, per la vocazione ereditaria, che la qualità di erede legittimo da provarsi in forma documentale mediante gli atti dello stato civile, mentre l'accettazione anche tacita dell'eredità - che può risultare dalla stessa proposizione dell'azione in veste di erede - è titolo necessario e sufficiente per la proponibilità di azioni fondate su tale qualità, restando priva di rilievo, allo stesso fine, la mancata produzione della denuncia di successione, che è atto prettamente fiscale, e restando a carico del convenuto la prova di fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto esercitato dagli attori.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/05/1999, n. 4414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4414 |
| Data del deposito : | 4 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Michele LUGARO - Presidente -
Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Rel. Consigliere -
Dott. Giovanni PAOLINI - Consigliere -
Dott. Alfredo MENSITIERI - Consigliere -
Dott. Enrico SPAGNA MUSSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IMPRESA EDILE CITTÀ GIARDINO DI IN IO TO e C. s.n.c., in persona del suo Amministratore Unico e legale rappresentante, Comm. IN LV, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GAVORRANO 12 SCALA B. INT. 4, presso lo studio dell'avvocato MARIO GIANNARINI, difesa dall'avvocato ITALO ANDOLINA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IN CI, CO IO, CO AG, elettivamente domiciliati in ROMA VIA FLAMINIA 109, presso lo studio dell'avvocato BIAGIO BERTOLONE, difesi dall'avvocato DARIO SANGUEDOLCE, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza della Corte d'Appello di CATANIA, depositata il 30/8/96 R.G. 611/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/12/98 dal Consigliere Dott. Vincenzo CALFAPIETRA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.
Svolgimento del processo.
Con atto di citazione notificato l'11 giugno 1993 CI TT ved. OM, AN OM ed GO OM dichiararono che con scrittura privata dell'11 agosto 1978 CI TT e suo marito SA OM avevano promesso di comprare dall'impresa edile TT DI di NO IO BE & C. s.n.c., che aveva promesso di vendere, un appartamento ed una porzione di terreno siti in Catania, via Mariannina Coffa Caruso n. 1; aggiunsero che SA OM era deceduto il 23 febbraio 1985 e che il contratto definitivo di vendita non era stato ancora stipulato;
pertanto, col predetto atto, convennero in giudizio davanti al Tribunale di Catania la società su nominata e chiesero che la proprietà degli immobili fosse loro trasferita con la sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. La società convenuta non si costituì in giudizio, per cui fu dichiarata la sua contumacia.
Il Tribunale, con sentenza in data 28 febbraio 1995, accolse la domanda e condannò la società convenuta alle spese.
A seguito dell'impugnazione proposta dalla società il contraddittorio tra le parti si instaurò davanti alla Corte d'appello di Catania, la quale, con sentenza in data 30 agosto 1996, rigettò il gravame, confermando la decisione di primo grado. Contro la decisione la società TT DI ha proposto ricorso per cassazione e formulato due motivi d'impugnazione. CI TT, AN OM ed GO OM hanno depositato controricorso.
Motivi della decisione.
1. Col primo motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 459 e 2932 c.c., erronea applicazione degli artt. 2697 c.c. ed 81 c.p.c. Afferma che la Corte d'appello ha errato nel ritenere sufficientemente provata in primo grado la legitimatio ad causam degli attori sulla base del solo certificato di stato di famiglia attestante la loro qualità rispettivamente di moglie e figli del de cuius, senza considerare che gli attori dovevano provare sia l'avvenuta accettazione dell'eredità sia l'esistenza, tra i diritti loro trasferiti iure successionis, di quello derivante dal contratto preliminare in questione: prova utile sarebbe stata la denuncia di successione, che invece non era stata prodotta, e che avrebbe fatto di un generico chiamato all'eredità il titolare iure successionis di un diritto già appartenente al de cuius.
La doglianza è infondata.
In caso di successione legittima non è necessario altro titolo, per la vocazione ereditaria, che la qualità di erede legittimo da provarsi in forma documentale mediante gli atti di stato civile, mentre l'accettazione anche tacita dell'eredità, che può risultare dalla stessa proposizione dell'azione in veste di erede, è titolo necessario e sufficiente per la proponibilità di azioni fondate su tale qualità, restando priva di rilievo, allo stesso fine, la mancata produzione della denuncia di successione, che è atto prettamente fiscale, e restando a carico del convenuto la prova di fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto esercitato dagli attori.
Rigettando il gravame della società - fondato sull'asserita mancanza di prova da parte degli attori della loro qualità di eredi di SA OM - la Corte d'appello ha correttamente affermato la sufficienza dei certificati prodotti in giudizio (atto di morte e certificato di stato di famiglia integrale per uso successione) a dimostrare la contestata qualità, per cui la sentenza impugnata si sottrae sul punto alle censure della società ricorrente.
2. Col secondo motivo la ricorrente denunzia erronea applicazione dell'art. 91 c.p.c. come conseguenza della illegittima pronunzia di rigetto del suo gravame e di accoglimento della domanda attorea. Poiché la decisione impugnata è immune dai vizi di legittimità denunziati col ricorso, corretta si presenta anche la decisione di condannare la società alle spese di entrambi i gradi del processo.
3. La società ricorrente va condannata alle spese della presente fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, liquidate nella complessiva somma di £.131.650, oltre a £.
4.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ sezione civile, il 18 dicembre 1998.