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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 27/11/2025, n. 1042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 1042 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Salerno
2^ Sezione Civile
R.G. 792/2023
La Corte d'Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile, composta nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Vito Colucci - Presidente;
Dott.ssa Maria Assunta Niccoli - Consigliere;
Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 792/2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 2331/2023 del Tribunale di Salerno, emessa e depositata telematicamente in data 25/05/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 26/05/2023 – non notificata,
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Angela De Martino ed elettivamente Parte_1 domiciliata in Salerno (SA), alla Via Mario Fabio nr. 12, presso studio difensore,
- appellante –
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. Rodolfo D'Ascoli ed elettivamente Controparte_1 domiciliato in Salerno (SA), alla Via E. Bottiglieri nr. 9, presso studio difensore,
- appellato –
E
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e Controparte_2 difeso dall'avv. Pasquale Marciano ed elettivamente domiciliato in Salerno (SA), alla Piazza
Sant'Agostino nr. 29, presso studio difensore,
- altra parte appellata –
E
Controparte_3 - ulteriore parte appellata contumace –
*********
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2331/2023 del Tribunale di Salerno –
Risarcimento danni ex artt. 2043 e 2049 c.c.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi, cui integralmente ci si richiama e dati per trascritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello notificato a mezzo pec in data 12/07/2023 per gli appellati presso i rispettivi procuratori costituiti in primo grado e iscritto a ruolo innanzi all'intestata
Corte di Appello di Salerno in data 19/07/2023, proponeva gravame Parte_1 avverso la sentenza n. 2331/2023 del Tribunale di Salerno, emessa e depositata telematicamente in data 25/05/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data
26/05/2023 – non notificata, con la quale il Tribunale di Salerno così decideva: “1) Rigetta le domande;
2) Condanna al rimborso, in favore di delle spese di lite, Parte_1 Controparte_1 che liquida in € 5.261,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Rodolfo D'Ascoli; 3) Condanna al rimborso, Parte_1 in favore del in persona dell.r.p.t., delle spese di lite, che liquida in € Controparte_4
5.261,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Carmine Infante;
4) Nulla per le spese quanto al convenuto contumace,
”. Controparte_3
Per una compiuta esposizione dei fatti, occorre premettere quanto segue.
Nel primo grado di giudizio, con ricorso ex art. 702-bis e ss. c.p.c. - secondo le forme del rito sommario di cognizione - depositato e iscritto a ruolo innanzi al Tribunale di Salerno in data
13/03/2015, riferiva che in data 19/03/2001 aveva sottoscritto con la Parte_1 un preliminare di vendita avente ad oggetto un appartamento sito Controparte_5 in Montecorvino Pugliano (SA), alla località Pagliarone, Parco Aurora, Lotto B, Fabbricato
G., piano 2° dopo il rialzato, int. 9, composto da tre vani ed accessori;
le parti avevano convenuto che, salvo cause di forza maggiore, l'appartamento, che era in corso di ultimazione, sarebbe stato consegnato completo e rifinito entro la data del 31/12/2002 con contestuale versamento del saldo del prezzo da parte della promittente acquirente.
pag. 2/7 Precisava che l'immobile oggetto della compravendita faceva parte di un complesso di fabbricati per civili abitazioni, realizzato su suolo acquistato a rogito per notar Persona_1 in data 12/12/2000, rep. n. 50652, racc. n. 12366, autorizzato con concessione edilizia n. 67 rilasciata dal Comune di in data 22/11/2000, pratica edilizia n. Controparte_4
67/00, prot. n. 8291/00 e che la medesima ricorrente aveva versato alla sul prezzo CP_5 totale convenuto di € 72.303,97 la somma complessiva di € 41.316,55 così corrisposta: €
3.305,33 al momento della sottoscrizione della proposta d'acquisto, € 10.329,14 al momento della sottoscrizione del preliminare di vendita, € 17.352,96 con n. 8 effetti cambiari da €
2.169,12 con scadenza trimestrale e con decorrenza dal 01/07/2001 al 10/04/2003, €
10.329,14 con assegno n. 6059542401-03 del 30/04/2003. La ricorrente esponeva che in data 15/05/2003, nell'imminenza della consegna delle opere prevista per il 30/06/2003, il cantiere della veniva sottoposto a sequestro preventivo a seguito Controparte_5 della contestazione del reato di lottizzazione abusiva nei confronti della Società in concorso anche con alcuni componenti del;
veniva incardinato Controparte_4 procedimento penale e accertata con sentenza la responsabilità civile del per i reati CP_4 commessi dai suoi dipendenti con conseguente confisca del complesso immobiliare Parco
Aurora e risarcimento del danno in favore di tutti coloro che si erano costituiti parti civili
(promittenti acquirenti degli immobili) con riconoscimento anche di provvisionale.
Lamentava, tuttavia, la ricorrente il mancato riconoscimento – nella sentenza di condanna del Tribunale di Salerno, confermata poi dalla Corte d'Appello di Salerno – di tutte le somme versate e nello specifico della somma di € 10.329,14 versata al momento della sottoscrizione del preliminare di vendita, somma che non era stata inserita nella provvisionale così come aumentata dalla Corte d'Appello di Salerno a cui erano stati condannati sia gli imputati che il responsabile civile;
pertanto chiedeva al Tribunale di Salerno di accertare la responsabilità per i danni ex artt. 2043 e 2049 c.c. con condanna alla restituzione della somma di € 10.329,41 quale danno emergente e della somma di € 40.000,00 quale lucro cessante , con vittoria di spese, diritti ed onorari. Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria in data 01/07/2015, si costituiva in giudizio il
[...]
, quale parte resistente, che in via preliminare eccepiva Controparte_4
l'inammissibilità del ricorso per assenza dei presupposti ex art. 702-bis c.p.c. e insisteva per il mutamento del rito, nel merito chiedeva il rigetto di tutte le richieste in quanto destituite di pag. 3/7 qualsiasi fondamento sia in fatto che in diritto;
con memoria di costituzione e risposta depositata in cancelleria in data 09/07/2015, si costituiva in giudizio , Controparte_1 quale altra parte resistente, che in via preliminare eccepiva l'improcedibilità della domanda per mancata attivazione del procedimento di mediazione, l'inammissibilità del ricorso per assenza dei presupposti ex art. 702-bis c.p.c. e conseguente mutamento del rito, nel merito chiedeva rigettarsi la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto. Con ordinanza resa fuori udienza del 30/08/2017, il G.I. rigettava l'eccezione preliminare di improcedibilità della domanda per mancata attivazione del procedimento di mediazione e disponeva il mutamento del rito ex art. 702-ter, comma 3, c.p.c. fissando l'udienza ex art. 183 c.p.c. del
07/12/2017; concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c. e in assenza di richieste istruttorie, il giudizio perveniva all'udienza del 31/10/2022 per la precisazione delle conclusioni, al cui esito veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Con sentenza n. 2331/2023 emessa e depositata telematicamente in data
25/05/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 26/05/2023 – non notificata, il Tribunale di Salerno riteneva infondate le domande attoree con condanna al pagamento delle spese di lite quantificate in € 5.261,00 per ciascuna parte convenuta. Con la proposizione del presente gravame, l'odierna appellante, censurava Parte_1
l'impugnata sentenza sulla base delle motivazioni così come meglio articolate in atti;
chiedeva, pertanto, all'Ecc.ma Corte di Appello, in riforma dell'impugnata sentenza, di accogliere le seguenti conclusioni: “- Condannare i convenuti alla restituzione in favore dell'appellante della somma di euro 10.329,41 oltre interessi e rivalutazione monetaria per le ragioni sopra esposte;
- Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge”. Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta in appello depositata telematicamente in data 17/10/2023, si costituiva in giudizio , quale parte Controparte_1 appellata, che eccepiva in via preliminare l'inammissibilità dell'appello, nel merito chiedeva il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata;
con comparsa di costituzione in appello depositata telematicamente in data 30/12/2023, si costituiva in giudizio il
[...]
, quale altra parte appellata, che in via preliminare eccepiva Controparte_4
l'inammissibilità dell'appello, nel merito chiedeva rigettarsi l'interposto gravame, con vittoria di spese.
pag. 4/7 Fissata la prima udienza per il 25/01/2024, disposta la trattazione della causa ex artt. 127 e
127-ter c.p.c., così come introdotti con D.Lgs. n. 149/2022, e depositate le note scritte in sostituzione di udienza, il Consigliere istruttore rinviava all'udienza del 06/02/2025 per la rimessione della causa in decisione e contestuale concessione dei termini perentori ex art. 352 c.p.c. per il deposito delle memorie n. 1), n. 2) e n. 3). Depositati gli scritti conclusionali, disposta la trattazione della causa ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. per l'udienza del 06/02/2025 e depositate le note scritte in sostituzione di udienza, il Consigliere istruttore riservava la causa alla decisione del Collegio;
con ordinanza del 27/03/2025, il Collegio - verificato che agli atti mancava la notifica al contumace in primo grado necessaria per Controparte_3
l'integrità del contraddittorio processuale - rimetteva la causa sul ruolo e rinviava alla data del
06/11/2025, onerando parte appellante di procedere alla notifica a nei Controparte_3 termini di legge. All'udienza del 06/11/2025, disposta la trattazione della causa ex artt. 127 e
127-ter c.p.c., parte appellante depositava agli atti notifica effettuata nei confronti di ai sensi e per gli effetti dell'art. 139, comma 2, c.p.c. e le parti chiedevano Controparte_3 che la causa fosse decisa;
all'esito dell'udienza, il Consigliere istruttore riservava la causa alla decisione del Collegio e viene così decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va dichiarata la contumacia di quale ulteriore parte Controparte_3 appellata, regolarmente evocata e non costituitasi in giudizio.
Non ricorrono i presupposti per dichiarare 'inammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc stante la esposizione comprensibile in fatto e diritto del motivo di appello.
L'appello, come proposto, va rigettato per le ragioni di seguito riportate.
L'appellante si duole del fatto che non è stato riconosciuto il maggiore aver a titolo risarcitorio derivante da fatto illecito, da riconoscersi nella misura di euro 10.000,00. Sul punto la sentenza di primo grado ha escluso la prova di detto importo richiesto in restituzione, avendo la parte depositate la sentenza penali in estratto, non potendosi ricostruire il ragionamento del collegio penale, cui va aggiunta la provenienza dalla parte dei conteggi prodotti in primo grado. Detta decisione è impugnata affermando che la prova è stata fornita con il richiamo agli elenchi di attribuzione del risarcimento relativi al giudizio penale e i conteggi conseguenti che dimostrerebbero il residuo credito, facendo richiamo al preliminare. Tuttavia, sul punto va osservato che dal fascicolo di parte del primo grado non pag. 5/7 è dato ritrovare il “foliario” pure richiamato dalla parte nel ricorso di primo grado per indicare quali documenti siano stati prodotti in quel grado, questo determina che non è dato risalire a quali documenti siano stati prodotti in primo grado, considerato che il giudice del grado fonda la sua decisione esclusivamente sugli estratti di sentenza e sul conteggio. Sul punto è dato leggere in sentenza “ed, invero, in ordine al preteso ulteriore danno patrimoniale, con riguardo al danno emergente, l'attrice ha solo dedotto, ma non ha provato, di avere esborsato la somma di euro 10.329,41, non risultando in atti alcun elemento dal quale desumere l'effettiva entità del preteso pagamento. L'incompletezza, peraltro. Delle sentenze penali versate in atti solo in estratto, non consente affatto al Tribunale di verificare che, effettivamente, la liquidazione del danno patrimoniale non abbia tenuto conto anche dell'esborso della predetta somma”, detta parte della motivazione in relazione alla assenza di altri mezzi id prova attestanti il versamento della somma richiesta, ovvero il pagamento con assegno, ora ritrovabile in appello, o la dichiarazione aggiunta al preliminare di versamento della somma, non sono stati contestati dalla parte, assumendo la presenza di tali documenti anche nel giudizio di primo grado e non visti dal giudice, e dimostrando di averli prodotti in tale grado, per cui essi devono ritenersi tardivamente prodotti in grado di appello e come tali non suscettibili di vaglio in questa sede Neppure può affermarsi che sul punto non vi sia contestazione dalle altre parti, che viceversa negano il diritto al maggior avere. Pertanto, resta sul punto, ferma la carenza di prova come ravvisata dal primo giudice non potendosi affermare con certezza il pagamento del maggiore avere in base ad estratti di sentenza penale e meri conteggi. L'onere della prova del pagamento del prezzo costituente la misura del danno patrimoniale, nel caso di specie, spetta a chi ne fa domanda, e può non essere sufficiente la solo produzione anche di un assegno bancario, dovendo provare di averlo versato effettivamente. In ogni caso, manca la prova dell'effettivo versamento della somma di euro 10.000,00. Per tali ragioni l'appello va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sulla base del valore della controversia, esclusa la condanna ex art. 96 c.p.c non ricorrendo l'ipotesi di evidente e manifesta infondatezza del gravame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , del Parte_1 Controparte_1 Controparte_4
pag. 6/7 , nonché nei confronti di avverso la sentenza n. 2331/2023 del CP_4 Controparte_3
Tribunale di Salerno, emessa e depositata telematicamente in data 25/05/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 26/05/2023 – non notificata, respinta ed assorbita ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Dichiara la contumacia di Controparte_3
2. Rigetta l'appello;
3. Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite in favore di ciascuna parte appellata costituita liquidate in euro 2.950,00 compenso difensore, oltre iva e cnap come per legge e spese generali, con attribuzione al solo difensore dichiaratosi antistatario di
. Controparte_1
La Corte dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario, di un importo ulteriore pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto dei criteri così come statuiti dal regolamento adottato con Decreto del 7 agosto 2023, n. 110.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile.
Salerno, lì 25 / 11/2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Carleo Dott. Vito Colucci
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Salerno
2^ Sezione Civile
R.G. 792/2023
La Corte d'Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile, composta nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Vito Colucci - Presidente;
Dott.ssa Maria Assunta Niccoli - Consigliere;
Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 792/2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 2331/2023 del Tribunale di Salerno, emessa e depositata telematicamente in data 25/05/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 26/05/2023 – non notificata,
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Angela De Martino ed elettivamente Parte_1 domiciliata in Salerno (SA), alla Via Mario Fabio nr. 12, presso studio difensore,
- appellante –
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. Rodolfo D'Ascoli ed elettivamente Controparte_1 domiciliato in Salerno (SA), alla Via E. Bottiglieri nr. 9, presso studio difensore,
- appellato –
E
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e Controparte_2 difeso dall'avv. Pasquale Marciano ed elettivamente domiciliato in Salerno (SA), alla Piazza
Sant'Agostino nr. 29, presso studio difensore,
- altra parte appellata –
E
Controparte_3 - ulteriore parte appellata contumace –
*********
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2331/2023 del Tribunale di Salerno –
Risarcimento danni ex artt. 2043 e 2049 c.c.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi, cui integralmente ci si richiama e dati per trascritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello notificato a mezzo pec in data 12/07/2023 per gli appellati presso i rispettivi procuratori costituiti in primo grado e iscritto a ruolo innanzi all'intestata
Corte di Appello di Salerno in data 19/07/2023, proponeva gravame Parte_1 avverso la sentenza n. 2331/2023 del Tribunale di Salerno, emessa e depositata telematicamente in data 25/05/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data
26/05/2023 – non notificata, con la quale il Tribunale di Salerno così decideva: “1) Rigetta le domande;
2) Condanna al rimborso, in favore di delle spese di lite, Parte_1 Controparte_1 che liquida in € 5.261,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Rodolfo D'Ascoli; 3) Condanna al rimborso, Parte_1 in favore del in persona dell.r.p.t., delle spese di lite, che liquida in € Controparte_4
5.261,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Carmine Infante;
4) Nulla per le spese quanto al convenuto contumace,
”. Controparte_3
Per una compiuta esposizione dei fatti, occorre premettere quanto segue.
Nel primo grado di giudizio, con ricorso ex art. 702-bis e ss. c.p.c. - secondo le forme del rito sommario di cognizione - depositato e iscritto a ruolo innanzi al Tribunale di Salerno in data
13/03/2015, riferiva che in data 19/03/2001 aveva sottoscritto con la Parte_1 un preliminare di vendita avente ad oggetto un appartamento sito Controparte_5 in Montecorvino Pugliano (SA), alla località Pagliarone, Parco Aurora, Lotto B, Fabbricato
G., piano 2° dopo il rialzato, int. 9, composto da tre vani ed accessori;
le parti avevano convenuto che, salvo cause di forza maggiore, l'appartamento, che era in corso di ultimazione, sarebbe stato consegnato completo e rifinito entro la data del 31/12/2002 con contestuale versamento del saldo del prezzo da parte della promittente acquirente.
pag. 2/7 Precisava che l'immobile oggetto della compravendita faceva parte di un complesso di fabbricati per civili abitazioni, realizzato su suolo acquistato a rogito per notar Persona_1 in data 12/12/2000, rep. n. 50652, racc. n. 12366, autorizzato con concessione edilizia n. 67 rilasciata dal Comune di in data 22/11/2000, pratica edilizia n. Controparte_4
67/00, prot. n. 8291/00 e che la medesima ricorrente aveva versato alla sul prezzo CP_5 totale convenuto di € 72.303,97 la somma complessiva di € 41.316,55 così corrisposta: €
3.305,33 al momento della sottoscrizione della proposta d'acquisto, € 10.329,14 al momento della sottoscrizione del preliminare di vendita, € 17.352,96 con n. 8 effetti cambiari da €
2.169,12 con scadenza trimestrale e con decorrenza dal 01/07/2001 al 10/04/2003, €
10.329,14 con assegno n. 6059542401-03 del 30/04/2003. La ricorrente esponeva che in data 15/05/2003, nell'imminenza della consegna delle opere prevista per il 30/06/2003, il cantiere della veniva sottoposto a sequestro preventivo a seguito Controparte_5 della contestazione del reato di lottizzazione abusiva nei confronti della Società in concorso anche con alcuni componenti del;
veniva incardinato Controparte_4 procedimento penale e accertata con sentenza la responsabilità civile del per i reati CP_4 commessi dai suoi dipendenti con conseguente confisca del complesso immobiliare Parco
Aurora e risarcimento del danno in favore di tutti coloro che si erano costituiti parti civili
(promittenti acquirenti degli immobili) con riconoscimento anche di provvisionale.
Lamentava, tuttavia, la ricorrente il mancato riconoscimento – nella sentenza di condanna del Tribunale di Salerno, confermata poi dalla Corte d'Appello di Salerno – di tutte le somme versate e nello specifico della somma di € 10.329,14 versata al momento della sottoscrizione del preliminare di vendita, somma che non era stata inserita nella provvisionale così come aumentata dalla Corte d'Appello di Salerno a cui erano stati condannati sia gli imputati che il responsabile civile;
pertanto chiedeva al Tribunale di Salerno di accertare la responsabilità per i danni ex artt. 2043 e 2049 c.c. con condanna alla restituzione della somma di € 10.329,41 quale danno emergente e della somma di € 40.000,00 quale lucro cessante , con vittoria di spese, diritti ed onorari. Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria in data 01/07/2015, si costituiva in giudizio il
[...]
, quale parte resistente, che in via preliminare eccepiva Controparte_4
l'inammissibilità del ricorso per assenza dei presupposti ex art. 702-bis c.p.c. e insisteva per il mutamento del rito, nel merito chiedeva il rigetto di tutte le richieste in quanto destituite di pag. 3/7 qualsiasi fondamento sia in fatto che in diritto;
con memoria di costituzione e risposta depositata in cancelleria in data 09/07/2015, si costituiva in giudizio , Controparte_1 quale altra parte resistente, che in via preliminare eccepiva l'improcedibilità della domanda per mancata attivazione del procedimento di mediazione, l'inammissibilità del ricorso per assenza dei presupposti ex art. 702-bis c.p.c. e conseguente mutamento del rito, nel merito chiedeva rigettarsi la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto. Con ordinanza resa fuori udienza del 30/08/2017, il G.I. rigettava l'eccezione preliminare di improcedibilità della domanda per mancata attivazione del procedimento di mediazione e disponeva il mutamento del rito ex art. 702-ter, comma 3, c.p.c. fissando l'udienza ex art. 183 c.p.c. del
07/12/2017; concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c. e in assenza di richieste istruttorie, il giudizio perveniva all'udienza del 31/10/2022 per la precisazione delle conclusioni, al cui esito veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Con sentenza n. 2331/2023 emessa e depositata telematicamente in data
25/05/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 26/05/2023 – non notificata, il Tribunale di Salerno riteneva infondate le domande attoree con condanna al pagamento delle spese di lite quantificate in € 5.261,00 per ciascuna parte convenuta. Con la proposizione del presente gravame, l'odierna appellante, censurava Parte_1
l'impugnata sentenza sulla base delle motivazioni così come meglio articolate in atti;
chiedeva, pertanto, all'Ecc.ma Corte di Appello, in riforma dell'impugnata sentenza, di accogliere le seguenti conclusioni: “- Condannare i convenuti alla restituzione in favore dell'appellante della somma di euro 10.329,41 oltre interessi e rivalutazione monetaria per le ragioni sopra esposte;
- Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge”. Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta in appello depositata telematicamente in data 17/10/2023, si costituiva in giudizio , quale parte Controparte_1 appellata, che eccepiva in via preliminare l'inammissibilità dell'appello, nel merito chiedeva il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata;
con comparsa di costituzione in appello depositata telematicamente in data 30/12/2023, si costituiva in giudizio il
[...]
, quale altra parte appellata, che in via preliminare eccepiva Controparte_4
l'inammissibilità dell'appello, nel merito chiedeva rigettarsi l'interposto gravame, con vittoria di spese.
pag. 4/7 Fissata la prima udienza per il 25/01/2024, disposta la trattazione della causa ex artt. 127 e
127-ter c.p.c., così come introdotti con D.Lgs. n. 149/2022, e depositate le note scritte in sostituzione di udienza, il Consigliere istruttore rinviava all'udienza del 06/02/2025 per la rimessione della causa in decisione e contestuale concessione dei termini perentori ex art. 352 c.p.c. per il deposito delle memorie n. 1), n. 2) e n. 3). Depositati gli scritti conclusionali, disposta la trattazione della causa ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. per l'udienza del 06/02/2025 e depositate le note scritte in sostituzione di udienza, il Consigliere istruttore riservava la causa alla decisione del Collegio;
con ordinanza del 27/03/2025, il Collegio - verificato che agli atti mancava la notifica al contumace in primo grado necessaria per Controparte_3
l'integrità del contraddittorio processuale - rimetteva la causa sul ruolo e rinviava alla data del
06/11/2025, onerando parte appellante di procedere alla notifica a nei Controparte_3 termini di legge. All'udienza del 06/11/2025, disposta la trattazione della causa ex artt. 127 e
127-ter c.p.c., parte appellante depositava agli atti notifica effettuata nei confronti di ai sensi e per gli effetti dell'art. 139, comma 2, c.p.c. e le parti chiedevano Controparte_3 che la causa fosse decisa;
all'esito dell'udienza, il Consigliere istruttore riservava la causa alla decisione del Collegio e viene così decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va dichiarata la contumacia di quale ulteriore parte Controparte_3 appellata, regolarmente evocata e non costituitasi in giudizio.
Non ricorrono i presupposti per dichiarare 'inammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc stante la esposizione comprensibile in fatto e diritto del motivo di appello.
L'appello, come proposto, va rigettato per le ragioni di seguito riportate.
L'appellante si duole del fatto che non è stato riconosciuto il maggiore aver a titolo risarcitorio derivante da fatto illecito, da riconoscersi nella misura di euro 10.000,00. Sul punto la sentenza di primo grado ha escluso la prova di detto importo richiesto in restituzione, avendo la parte depositate la sentenza penali in estratto, non potendosi ricostruire il ragionamento del collegio penale, cui va aggiunta la provenienza dalla parte dei conteggi prodotti in primo grado. Detta decisione è impugnata affermando che la prova è stata fornita con il richiamo agli elenchi di attribuzione del risarcimento relativi al giudizio penale e i conteggi conseguenti che dimostrerebbero il residuo credito, facendo richiamo al preliminare. Tuttavia, sul punto va osservato che dal fascicolo di parte del primo grado non pag. 5/7 è dato ritrovare il “foliario” pure richiamato dalla parte nel ricorso di primo grado per indicare quali documenti siano stati prodotti in quel grado, questo determina che non è dato risalire a quali documenti siano stati prodotti in primo grado, considerato che il giudice del grado fonda la sua decisione esclusivamente sugli estratti di sentenza e sul conteggio. Sul punto è dato leggere in sentenza “ed, invero, in ordine al preteso ulteriore danno patrimoniale, con riguardo al danno emergente, l'attrice ha solo dedotto, ma non ha provato, di avere esborsato la somma di euro 10.329,41, non risultando in atti alcun elemento dal quale desumere l'effettiva entità del preteso pagamento. L'incompletezza, peraltro. Delle sentenze penali versate in atti solo in estratto, non consente affatto al Tribunale di verificare che, effettivamente, la liquidazione del danno patrimoniale non abbia tenuto conto anche dell'esborso della predetta somma”, detta parte della motivazione in relazione alla assenza di altri mezzi id prova attestanti il versamento della somma richiesta, ovvero il pagamento con assegno, ora ritrovabile in appello, o la dichiarazione aggiunta al preliminare di versamento della somma, non sono stati contestati dalla parte, assumendo la presenza di tali documenti anche nel giudizio di primo grado e non visti dal giudice, e dimostrando di averli prodotti in tale grado, per cui essi devono ritenersi tardivamente prodotti in grado di appello e come tali non suscettibili di vaglio in questa sede Neppure può affermarsi che sul punto non vi sia contestazione dalle altre parti, che viceversa negano il diritto al maggior avere. Pertanto, resta sul punto, ferma la carenza di prova come ravvisata dal primo giudice non potendosi affermare con certezza il pagamento del maggiore avere in base ad estratti di sentenza penale e meri conteggi. L'onere della prova del pagamento del prezzo costituente la misura del danno patrimoniale, nel caso di specie, spetta a chi ne fa domanda, e può non essere sufficiente la solo produzione anche di un assegno bancario, dovendo provare di averlo versato effettivamente. In ogni caso, manca la prova dell'effettivo versamento della somma di euro 10.000,00. Per tali ragioni l'appello va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sulla base del valore della controversia, esclusa la condanna ex art. 96 c.p.c non ricorrendo l'ipotesi di evidente e manifesta infondatezza del gravame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , del Parte_1 Controparte_1 Controparte_4
pag. 6/7 , nonché nei confronti di avverso la sentenza n. 2331/2023 del CP_4 Controparte_3
Tribunale di Salerno, emessa e depositata telematicamente in data 25/05/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 26/05/2023 – non notificata, respinta ed assorbita ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Dichiara la contumacia di Controparte_3
2. Rigetta l'appello;
3. Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite in favore di ciascuna parte appellata costituita liquidate in euro 2.950,00 compenso difensore, oltre iva e cnap come per legge e spese generali, con attribuzione al solo difensore dichiaratosi antistatario di
. Controparte_1
La Corte dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario, di un importo ulteriore pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto dei criteri così come statuiti dal regolamento adottato con Decreto del 7 agosto 2023, n. 110.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile.
Salerno, lì 25 / 11/2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Carleo Dott. Vito Colucci
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