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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 04/07/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 282/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Concetta Serino Presidente Est. dott.ssa Claudia Marra Giudice dott.ssa Tania Monetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 282/2025 v.g. promossa da:
), Parte_1 C.F._1 [...]
( ), rappresentati e difesi dall'avv. Pt_2 C.F._2
PIETRICOLA FRANCESCO
RICORRENTI
e con la partecipazione del P.M. in sede.
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta delle parti MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. le parti hanno chiesto di separarsi alle condizioni di cui all'atto introduttivo.
All'esito dell'udienza tenuta con trattazione scritta innanzi al Presidente
Relatore e all'esito del deposito delle note delle parti, nonché del deposito dell'estratti di matrimonio, i coniugi confermavano la loro richiesta sicchè la causa è stata assunta in decisione sulle conformi conclusioni delle stesse, preso atto della volontà di non riconciliarsi.
Tanto premesso a parere del Collegio l'esame degli atti esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita in ragione della comune volontà espressa dalle parti d'addivenire alla pronunzia di separazione che avvalora l'irrimediabilità della crisi coniugale.
La domanda di separazione consensuale deve, pertanto, essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Le condizioni concordate appaiono congrue rispetto alle esigenze delle parti e conformi agli interessi della prole sicchè gli accordi intervenuti vanno omologati.
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.T.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così dispone: in accoglimento del ricorso dichiara la separazione delle parti coniugate in
TERRACINA il 17/09/2011 (matrimonio trascritto nel registro dello stato civile degli atti di matrimonio di detto Comune, atto n. 63 atti di matrimonio, parte 2 serie A dell'anno 2011) e omologa gli accordi intervenuti tra le parti come da ricorso introduttivo e da ritenersi integralmente richiamate. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Terracina provvedere all'annotazione della presente sentenza come per legge.
Nulla sulle spese.
LATINA, 04/07/2025
Il Presidente Estensore
dott.ssa Concetta Serino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Concetta Serino Presidente Est. dott.ssa Claudia Marra Giudice dott.ssa Tania Monetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 282/2025 v.g. promossa da:
), Parte_1 C.F._1 [...]
( ), rappresentati e difesi dall'avv. Pt_2 C.F._2
PIETRICOLA FRANCESCO
RICORRENTI
e con la partecipazione del P.M. in sede.
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta delle parti MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. le parti hanno chiesto di separarsi alle condizioni di cui all'atto introduttivo.
All'esito dell'udienza tenuta con trattazione scritta innanzi al Presidente
Relatore e all'esito del deposito delle note delle parti, nonché del deposito dell'estratti di matrimonio, i coniugi confermavano la loro richiesta sicchè la causa è stata assunta in decisione sulle conformi conclusioni delle stesse, preso atto della volontà di non riconciliarsi.
Tanto premesso a parere del Collegio l'esame degli atti esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita in ragione della comune volontà espressa dalle parti d'addivenire alla pronunzia di separazione che avvalora l'irrimediabilità della crisi coniugale.
La domanda di separazione consensuale deve, pertanto, essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Le condizioni concordate appaiono congrue rispetto alle esigenze delle parti e conformi agli interessi della prole sicchè gli accordi intervenuti vanno omologati.
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.T.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così dispone: in accoglimento del ricorso dichiara la separazione delle parti coniugate in
TERRACINA il 17/09/2011 (matrimonio trascritto nel registro dello stato civile degli atti di matrimonio di detto Comune, atto n. 63 atti di matrimonio, parte 2 serie A dell'anno 2011) e omologa gli accordi intervenuti tra le parti come da ricorso introduttivo e da ritenersi integralmente richiamate. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Terracina provvedere all'annotazione della presente sentenza come per legge.
Nulla sulle spese.
LATINA, 04/07/2025
Il Presidente Estensore
dott.ssa Concetta Serino