CASS
Sentenza 9 maggio 2026
Sentenza 9 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/05/2026, n. 16646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16646 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TI NU nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 23/09/2025 del Giudice delle indagini preliminari di Crotone;
udita la relazione svolta dalla Consigliera RI RE RE;
lette le conclusioni del P.G., in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Giordano, che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 23 settembre 2025 il Gip del Tribunale di Crotone ha applicato a NU TI, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena di mesi quattro di arresto ed euro 1.400 di ammenda, in relazione al reato di cui all’art. 186, commi 2 lett. c) e 2 sexies d. lgs. 285/1992, per essersi posto alla guida di un’autovettura in stato di ebbrezza alcolica e con l’aggravante di avere commesso il fatto dopo le ore 22,00 e prima delle ore 7,00. Il giudice, dato atto che le parti, all’udienza, avevano chiesto la sostituzione della sola pena detentiva con i lavori di pubblica utilità, ha provveduto in conformità, prescrivendo ad TI divieti e obblighi ai sensi dell’art. 56-ter legge 24 novembre 1981 n. 689. Penale Sent. Sez. 4 Num. 16646 Anno 2026 Presidente: VIGNALE LUCIA Relatore: ARENA MARIA TERESA Data Udienza: 27/02/2026 2 2. Avverso la sentenza propone ricorso l’TI, a mezzo del proprio difensore, articolando un unico motivo con cui deduce il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, oltre che l’illegalità della pena, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. Lamenta la difesa che il Tribunale ha “stravolto” l’istanza di applicazione della pena depositata con l’atto di opposizione al decreto penale di condanna con cui era stata chiesta la sostituzione dell’intera pena ai sensi dell’art. 186, comma 9-bis, cod. strada e 54 d.lgs. 274/2000. Il giudice, viceversa, ha sostituito esclusivamente la pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità sostitutivo condannando l’imputato al pagamento dell’ammenda e imponendo le prescrizioni di cui all’art. 56 ter L. n. 689/1991. Così facendo ha applicato congiuntamente “il lavoro di pubblica utilità” di cui all’art. 186, comma 9 bis, Cod. strada - regolato dall’art. 54 d.lgs. 274/2000 - e “il lavoro di pubblica utilità sostitutivo” di cui all’art. 56 L. n. 689/1981 come introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 che prevede la sostituzione della sola pena detentiva oltre che l’applicazione delle prescrizioni di cui all’art. 56 ter della legge citata, che risultano del tutto estranee all’art. 54 d.lgs. 274/2000. La pena è, dunque, illegale sotto un duplice profilo: a) la mancata sostituzione della pena pecuniaria in lavoro di pubblica utilità; b) l’applicazione di stringenti e sproporzionate prescrizioni limitative della libertà personale non previste dall’istituto invocato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. 2. Contrariamente a quanto si assume con il ricorso, la pena non è né difforme da quella concordata né frutto di una commistione di discipline eterogenee. 3. Si legge nella sentenza impugnata che, a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, il difensore di TI, munito di procura speciale, aveva chiesto la definizione del procedimento nelle forme di cui all’art. 444 cod. proc. pen. All’udienza all’uopo fissata, veniva avanzata proposta di definizione del procedimento con la pena concordata con il p.m. di udienza e veniva ammesso il rito. Si legge, altresì, che «le parti precisavano che la sostituzione con i lavori di pubblica utilità era relativa solo alla pena detentiva e non anche alla pena pecuniaria e, pertanto, chiedevano sostituirsi la pena finale, nei termini sopra 3 indicati, mesi quattro di arresto ed euro 1.400,00 di ammenda, con la pena di mesi quattro di lavoro di pubblica utilità ed euro 1.400,00 di ammenda». 4. L'argomento concernente l'asserita nullità della sentenza che ha ratificato l'accordo, come formulato, è manifestamente infondato. Va, innanzitutto, rilevato che la pena veniva concordata in udienza e che le parti “precisavano…” dal che si desume che non si è trattato di una sostituzione arbitrariamente decisa dal giudice. Anche ove la “precisazione” fosse consistita in una modifica della proposta originariamente formulata in sede di opposizione al decreto penale di condanna, non si ravviserebbero i profili di illegalità della pena dedotti. In proposito il Collegio ritiene di aderire all'orientamento già espresso da questa Sezione, secondo cui, prima della ratifica del giudice e della pronuncia della sentenza, le parti possono congiuntamente modificare l'originario accordo o sostituirlo con un nuovo accordo (Sez. 4, n. 37968 del 06/10/2021, Rv. 282054 - 01). Superata, infatti, l'originaria impostazione, secondo cui, in tema di patteggiamento, ciascuna parte è libera di revocare il consenso già prestato all'applicazione della pena fino a quando il giudice non ratifichi l'accordo (Sez. 3, n. 3580 del 09/01/2009, Aluku, Rv. 242673), si è consolidato il principio secondo cui la richiesta di applicazione della pena non è più unilateralmente revocabile una volta intervenuto il consenso del pubblico ministero e nelle more della ratifica giudiziale dell'accordo così perfezionatosi (Sez. 5, n. 44456 del 27/06/2012, Bernardini, Rv. 254058). Tuttavia, la non modificabilità unilaterale e la non revocabilità del consenso già espresso non implicano l'immodificabilità dell'accordo, che resta, comunque, nella disponibilità delle parti sino alla ratifica da parte del giudice e alla pronuncia della sentenza. Tale regola risponde ai principi generali in materia negoziale, la cui applicazione risulta, peraltro, imposta dall'art. 27, terzo comma, Cost., atteso che eventuali modifiche congiunte potrebbero rendersi necessarie proprio al fine di adattare il trattamento sanzionatorio concordato alla gravità del fatto ed alla finalità rieducativa della pena (così, in motivazione, Sez. 4, n. 37968 del 06/10/2021 Rv. 282054 - 01). 5. Nel caso di specie, la modifica-precisazione congiunta dell'accordo di patteggiamento intervenuta prima della ratifica giudiziale risulta pienamente legittima e non inficia in alcun modo la validità della sentenza impugnata. Risulta evidente, dunque, che il giudice si è limitato a ratificare l’accordo come “precisato” in udienza e non ha, come si sostiene, “applicato congiuntamente due istituti processuali differenti e non sovrapponibili tra loro”: il lavoro di pubblica 4 utilità di cui all’art. 186, comma 9-bis Cod. Strada, come regolato dall’art. 54 d.lgs. n. 274/2000 (secondo cui l’intera pena inflitta può essere sostituita) e il lavoro di “pubblica utilità sostitutivo” di cui all’art. 56 bis L. n. 689/1981 come introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 che prevede la sostituzione della sola pena detentiva ed ha, quale conseguenza legale, l’applicazione delle prescrizioni comuni di cui al successivo art. 56 ter. Ne consegue che il ricorrente non può lamentare in questa sede, l’applicazione nei suoi confronti della pena sostitutiva della sola pena detentiva, che egli aveva chiesto, sulla quale vi era stato il consenso del p.m. e rispetto alle quali le prescrizioni previste dall’art. 56-ter della l. n. 689 del 1981 non dipendono dalla valutazione discrezionale del giudice. Tali prescrizioni, infatti, costituiscono contenuto necessario e predeterminato della pena sostitutiva, da applicare obbligatoriamente, anche in caso di patteggiamento (Sez. 3, n. 30440 del 11/06/2025, Ahmed, Rv. 288509-01; Sez. 6, n. 41487 del 16/10/2024, M., Rv. 287261-02; Sez. 6, n. 30768 del 16/05/2023, F., Rv. 284967-01). 6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 febbraio 2026. La Consigliera est. La Presidente RI RE RE UC GN
udita la relazione svolta dalla Consigliera RI RE RE;
lette le conclusioni del P.G., in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Giordano, che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 23 settembre 2025 il Gip del Tribunale di Crotone ha applicato a NU TI, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena di mesi quattro di arresto ed euro 1.400 di ammenda, in relazione al reato di cui all’art. 186, commi 2 lett. c) e 2 sexies d. lgs. 285/1992, per essersi posto alla guida di un’autovettura in stato di ebbrezza alcolica e con l’aggravante di avere commesso il fatto dopo le ore 22,00 e prima delle ore 7,00. Il giudice, dato atto che le parti, all’udienza, avevano chiesto la sostituzione della sola pena detentiva con i lavori di pubblica utilità, ha provveduto in conformità, prescrivendo ad TI divieti e obblighi ai sensi dell’art. 56-ter legge 24 novembre 1981 n. 689. Penale Sent. Sez. 4 Num. 16646 Anno 2026 Presidente: VIGNALE LUCIA Relatore: ARENA MARIA TERESA Data Udienza: 27/02/2026 2 2. Avverso la sentenza propone ricorso l’TI, a mezzo del proprio difensore, articolando un unico motivo con cui deduce il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, oltre che l’illegalità della pena, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. Lamenta la difesa che il Tribunale ha “stravolto” l’istanza di applicazione della pena depositata con l’atto di opposizione al decreto penale di condanna con cui era stata chiesta la sostituzione dell’intera pena ai sensi dell’art. 186, comma 9-bis, cod. strada e 54 d.lgs. 274/2000. Il giudice, viceversa, ha sostituito esclusivamente la pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità sostitutivo condannando l’imputato al pagamento dell’ammenda e imponendo le prescrizioni di cui all’art. 56 ter L. n. 689/1991. Così facendo ha applicato congiuntamente “il lavoro di pubblica utilità” di cui all’art. 186, comma 9 bis, Cod. strada - regolato dall’art. 54 d.lgs. 274/2000 - e “il lavoro di pubblica utilità sostitutivo” di cui all’art. 56 L. n. 689/1981 come introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 che prevede la sostituzione della sola pena detentiva oltre che l’applicazione delle prescrizioni di cui all’art. 56 ter della legge citata, che risultano del tutto estranee all’art. 54 d.lgs. 274/2000. La pena è, dunque, illegale sotto un duplice profilo: a) la mancata sostituzione della pena pecuniaria in lavoro di pubblica utilità; b) l’applicazione di stringenti e sproporzionate prescrizioni limitative della libertà personale non previste dall’istituto invocato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. 2. Contrariamente a quanto si assume con il ricorso, la pena non è né difforme da quella concordata né frutto di una commistione di discipline eterogenee. 3. Si legge nella sentenza impugnata che, a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, il difensore di TI, munito di procura speciale, aveva chiesto la definizione del procedimento nelle forme di cui all’art. 444 cod. proc. pen. All’udienza all’uopo fissata, veniva avanzata proposta di definizione del procedimento con la pena concordata con il p.m. di udienza e veniva ammesso il rito. Si legge, altresì, che «le parti precisavano che la sostituzione con i lavori di pubblica utilità era relativa solo alla pena detentiva e non anche alla pena pecuniaria e, pertanto, chiedevano sostituirsi la pena finale, nei termini sopra 3 indicati, mesi quattro di arresto ed euro 1.400,00 di ammenda, con la pena di mesi quattro di lavoro di pubblica utilità ed euro 1.400,00 di ammenda». 4. L'argomento concernente l'asserita nullità della sentenza che ha ratificato l'accordo, come formulato, è manifestamente infondato. Va, innanzitutto, rilevato che la pena veniva concordata in udienza e che le parti “precisavano…” dal che si desume che non si è trattato di una sostituzione arbitrariamente decisa dal giudice. Anche ove la “precisazione” fosse consistita in una modifica della proposta originariamente formulata in sede di opposizione al decreto penale di condanna, non si ravviserebbero i profili di illegalità della pena dedotti. In proposito il Collegio ritiene di aderire all'orientamento già espresso da questa Sezione, secondo cui, prima della ratifica del giudice e della pronuncia della sentenza, le parti possono congiuntamente modificare l'originario accordo o sostituirlo con un nuovo accordo (Sez. 4, n. 37968 del 06/10/2021, Rv. 282054 - 01). Superata, infatti, l'originaria impostazione, secondo cui, in tema di patteggiamento, ciascuna parte è libera di revocare il consenso già prestato all'applicazione della pena fino a quando il giudice non ratifichi l'accordo (Sez. 3, n. 3580 del 09/01/2009, Aluku, Rv. 242673), si è consolidato il principio secondo cui la richiesta di applicazione della pena non è più unilateralmente revocabile una volta intervenuto il consenso del pubblico ministero e nelle more della ratifica giudiziale dell'accordo così perfezionatosi (Sez. 5, n. 44456 del 27/06/2012, Bernardini, Rv. 254058). Tuttavia, la non modificabilità unilaterale e la non revocabilità del consenso già espresso non implicano l'immodificabilità dell'accordo, che resta, comunque, nella disponibilità delle parti sino alla ratifica da parte del giudice e alla pronuncia della sentenza. Tale regola risponde ai principi generali in materia negoziale, la cui applicazione risulta, peraltro, imposta dall'art. 27, terzo comma, Cost., atteso che eventuali modifiche congiunte potrebbero rendersi necessarie proprio al fine di adattare il trattamento sanzionatorio concordato alla gravità del fatto ed alla finalità rieducativa della pena (così, in motivazione, Sez. 4, n. 37968 del 06/10/2021 Rv. 282054 - 01). 5. Nel caso di specie, la modifica-precisazione congiunta dell'accordo di patteggiamento intervenuta prima della ratifica giudiziale risulta pienamente legittima e non inficia in alcun modo la validità della sentenza impugnata. Risulta evidente, dunque, che il giudice si è limitato a ratificare l’accordo come “precisato” in udienza e non ha, come si sostiene, “applicato congiuntamente due istituti processuali differenti e non sovrapponibili tra loro”: il lavoro di pubblica 4 utilità di cui all’art. 186, comma 9-bis Cod. Strada, come regolato dall’art. 54 d.lgs. n. 274/2000 (secondo cui l’intera pena inflitta può essere sostituita) e il lavoro di “pubblica utilità sostitutivo” di cui all’art. 56 bis L. n. 689/1981 come introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 che prevede la sostituzione della sola pena detentiva ed ha, quale conseguenza legale, l’applicazione delle prescrizioni comuni di cui al successivo art. 56 ter. Ne consegue che il ricorrente non può lamentare in questa sede, l’applicazione nei suoi confronti della pena sostitutiva della sola pena detentiva, che egli aveva chiesto, sulla quale vi era stato il consenso del p.m. e rispetto alle quali le prescrizioni previste dall’art. 56-ter della l. n. 689 del 1981 non dipendono dalla valutazione discrezionale del giudice. Tali prescrizioni, infatti, costituiscono contenuto necessario e predeterminato della pena sostitutiva, da applicare obbligatoriamente, anche in caso di patteggiamento (Sez. 3, n. 30440 del 11/06/2025, Ahmed, Rv. 288509-01; Sez. 6, n. 41487 del 16/10/2024, M., Rv. 287261-02; Sez. 6, n. 30768 del 16/05/2023, F., Rv. 284967-01). 6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 febbraio 2026. La Consigliera est. La Presidente RI RE RE UC GN