Ordinanza cautelare 29 maggio 2024
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 27/02/2026, n. 3696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3696 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03696/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03717/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3717 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Davide Chianese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Roma, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l''annullamento
del decreto di rifiuto dell''istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi lavorativi emesso dalla Questura di Roma in data 23/02/2024 e notificato in data 14/03/2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 febbraio 2026 il dott. NC NE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Il ricorrente sig. -OMISSIS- impugna il Decreto di rifiuto dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi lavorativi, emesso dalla Questura di Roma in data 23/02/2024 e notificatogli in data 14/03/2024.
Il sig. -OMISSIS- è entrato nel territorio nazionale nel 2012 ed ha ottenuto il primo permesso di soggiorno in data 26.09.2012 con scadenza 25.10.2014 per lavoro subordinato. Ha rinnovato il permesso di soggiorno per lavoro autonomo dal 22.10.2014 al 28.11.2016 e poi fino al febbraio 2018.Ha quindi richiesto il rinnovo del permesso attesa occupazione in data 26.11.2018.
A seguito della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno la Questura di Roma ha emesso il diniego qui gravato rilevando la carenza dei requisiti minimi di legge per il rilascio del titolo di soggiorno.
Propone quindi l’odierno ricorso che affida ai seguenti motivi: insufficiente motivazione, carenza di istruttoria, erroneità dei presupposti, erronea applicazione dell’art. 8; violazione art. 10 bis legge 241/1990, art. 5 c. 5 d .lgs 286/1998; inesistenza dell’atto impugnato.
Si è costituita l’Amministrazione che insiste per il rigetto.
La causa è stata discussa all’udienza del 3 febbraio 2025.
Il ricorso deve essere respinto.
L’Amministrazione intimata riferisce in atti che il ricorrente è privo dei requisiti di legge e dei redditi richiesti, avendo usufruito di permessi dal 2012 ed infine di permesso per attesa occupazione oramai scaduto; non risulta avere famiglia o altri legami parentali in Italia. A seguito di verifica presso l’Agenzia delle Entrate e presso l’Inps risulta che dal 2016 non ha percepito redditi. Risulta altresì che si tratta di persona priva di dimora, di stabile situazione alloggiativa, di una fonte lecita e verificabile di sostentamento ed è risultata irreperibile ai domicili dichiarati.
La posizione del ricorrente è quindi in contrasto con gli artt. 4 e 5 del d.lgs.286/1998 che regolano i requisiti necessari per l’ingresso ed il soggiorno regolare, fra cui la disponibilità di un reddito sufficiente, mentre il diniego del titolo è adeguatamente motivato alla luce delle risultanze istruttorie acquisite.
L’art. 6 c. 5 TUI inoltre stabilisce: “ Per le verifiche previste dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione, l'autorità di pubblica sicurezza, quando vi siano fondate ragioni, richiede agli stranieri informazioni e atti comprovanti la disponibilità di un reddito da lavoro o da altra fonte legittima, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi nel territorio dello Stato ”.
Il provvedimento peraltro risulta ampiamente motivato anche in ordine a fatti di reato (relativi peraltro proprio alla dichiarata – e smentita - sussistenza dei requisiti per il rilascio del titolo di soggiorno) per i quali l’istante è stato denunciato all’autorità giudiziaria.
Il ricorrente deduce altresì il vizio di mancata notificazione del preavviso ai sensi dell’art. 10 bis della legge 241/90.
La censura è infondata alla luce del disposto dell’art.10 bis citato e dell’art. 21 octies c. 2 - primo periodo - legge 241/1990, che non prevede il preavviso di rigetto in ordine all’atto vincolato, come nel caso di specie. In ogni caso risulta che il preavviso di rigetto è stato ritualmente inviato dall’ufficio procedente alla pec del difensore, senza che tale circostanza sia stata adeguatamente smentita dal ricorrente.
Il ricorrente infine censura anche la sottoscrizione del provvedimento gravato da parte del funzionario di polizia dell’ufficio procedente, che ritiene essere privo di delega da parte del dirigente competente.
La censura è inammissibile in quanto generica e, comunque, infondata poiché deve ritenersi che l’atto sia stato firmato dal funzionario che, a livello organizzativo interno, sostituisce nelle relative funzioni il dirigente responsabile dell’ufficio facente funzioni, nel caso di sua assenza o impedimento.
Ciò posto, va rilevato comunque che, ai fini della validità degli atti sottoscritti da personale incaricato di funzioni dirigenziali, non rileva la circostanza che la persona fisica che abbia sottoscritto l'atto o che abbia delegato la relativa firma sia o meno un dirigente. Pertanto, ai fini della validità dell'atto, ciò che interessa è soltanto la riferibilità dello stesso all'ufficio, ossia all'organo titolare del potere nel cui esercizio è stato adottato. Non rileva la qualifica dirigenziale del sottoscrittore dell'atto o del delegante, in quanto questione relativa all'accesso legittimo alla dirigenza si pone su un piano diverso che "esaurisce i propri effetti nell'ambito del rapporto di servizio con l'Amministrazione" rispetto a quella concernente la legittimazione alla sottoscrizione degli atti.
Il ricorso per le ragioni esposte deve essere respinto, mentre le spese di giudizio possono essere compensate attese le eccezionali ragioni equitative.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NI DO, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
NC NE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NC NE | NI DO |
IL SEGRETARIO