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Sentenza 13 settembre 2025
Sentenza 13 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 13/09/2025, n. 1136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1136 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Glauco Zaccardi Presidente
Virgilio Notari giudice rel
Michela Grillo giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2362/2024 del R.G.A.C., rimessa al Collegio per la decisione il 10/9/2025, vertente tra , nato il [...] a [...], Parte_1
c.f. , difeso dall'avv. e , nata a [...] CodiceFiscale_1 CP_1 CP_2
(LT) il 20/5/1975, c.f. difesa dall'avv. Giovanna Forte, con CodiceFiscale_2
l'intervento del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23/9/2024 il signor , premesso di aver sposato la signora Parte_1
il 4/10/1999 a Formia (LT) secondo il rito concordatario e di aver avuto dalla CP_2 donna i figli , , e (nati, rispettivamente, il 28/2/2000, il Per_1 Per_2 Per_3 Per_4
4/11/2003, il 12/9/2006 e il 28/3/2012), ha riferito con decreto n. 8831 del 6/5/2022, il
Tribunale di Cassino ha omologato la separazione dei coniugi. Ha fatto presente, nel contempo, che si è ormai esaurita ogni comunione materiale e spirituale tra i consorti.
Ha chiesto, quindi, che il Collegio dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio e disciplini gli istituti connessi alle condizioni riportate nell'atto introduttivo.
***
Costituita con comparsa del 28/2/2025, la signora non si è opposto al divorzio. Ha CP_2 chiesto, nondimeno, l'adozione di statuizioni diverse rispetto a quelle invocate in ricorso.
***
Nel corso della trattazione le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa volta alla definizione della lite nei termini riportati in una scrittura privata firmata da entrambi.
***
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali del contenzioso, il Collegio reputa che la pretesa dei signori e di sentire pronunciato il divorzio meriti di essere accolta. Pt_1 CP_2
Dalla documentazione acquisita emerge che il matrimonio per cui è causa è stato trascritto nei registri degli atti dello stato civile del Comune di Formia (LT) dell'anno 1999 al numero
91 parte II, serie A, e che con decreto n. 8831/2022 del 6/5/2022, il Tribunale di Cassino ha omologato la separazione dei coniugi. Nessun elemento induce ad affermare che in seguito le parti si siano riconciliate. A fronte di un simile quadro, si deve ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i signori e sia venuta meno senza Pt_1 CP_2
1 possibilità di ricostituzione. Sussistono le condizioni contemplate dall'art. 3, c. 1 n. 2, lett.
b) della legge n. 898/1970. Nulla osta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
***
La definizione transattiva della lite giustifica la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando sulla causa n. 2362/2024 R.G.A.C., respinta ogni altra domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
➢ dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi e Parte_1 CP_2
;
[...]
➢ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Formia (LT) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Formia (LT) dell'anno 1999 al numero 91, parte II, serie A;
➢ riconosce le altre intese raggiunte da e in corso di causa, così Parte_1 CP_2 come riportate in motivazione;
➢ compensa le spese di lite.
Cassino, 10/9/2025
il giudice est Virgilio Notari
il Presidente Glauco Zaccardi
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Glauco Zaccardi Presidente
Virgilio Notari giudice rel
Michela Grillo giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2362/2024 del R.G.A.C., rimessa al Collegio per la decisione il 10/9/2025, vertente tra , nato il [...] a [...], Parte_1
c.f. , difeso dall'avv. e , nata a [...] CodiceFiscale_1 CP_1 CP_2
(LT) il 20/5/1975, c.f. difesa dall'avv. Giovanna Forte, con CodiceFiscale_2
l'intervento del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23/9/2024 il signor , premesso di aver sposato la signora Parte_1
il 4/10/1999 a Formia (LT) secondo il rito concordatario e di aver avuto dalla CP_2 donna i figli , , e (nati, rispettivamente, il 28/2/2000, il Per_1 Per_2 Per_3 Per_4
4/11/2003, il 12/9/2006 e il 28/3/2012), ha riferito con decreto n. 8831 del 6/5/2022, il
Tribunale di Cassino ha omologato la separazione dei coniugi. Ha fatto presente, nel contempo, che si è ormai esaurita ogni comunione materiale e spirituale tra i consorti.
Ha chiesto, quindi, che il Collegio dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio e disciplini gli istituti connessi alle condizioni riportate nell'atto introduttivo.
***
Costituita con comparsa del 28/2/2025, la signora non si è opposto al divorzio. Ha CP_2 chiesto, nondimeno, l'adozione di statuizioni diverse rispetto a quelle invocate in ricorso.
***
Nel corso della trattazione le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa volta alla definizione della lite nei termini riportati in una scrittura privata firmata da entrambi.
***
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali del contenzioso, il Collegio reputa che la pretesa dei signori e di sentire pronunciato il divorzio meriti di essere accolta. Pt_1 CP_2
Dalla documentazione acquisita emerge che il matrimonio per cui è causa è stato trascritto nei registri degli atti dello stato civile del Comune di Formia (LT) dell'anno 1999 al numero
91 parte II, serie A, e che con decreto n. 8831/2022 del 6/5/2022, il Tribunale di Cassino ha omologato la separazione dei coniugi. Nessun elemento induce ad affermare che in seguito le parti si siano riconciliate. A fronte di un simile quadro, si deve ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i signori e sia venuta meno senza Pt_1 CP_2
1 possibilità di ricostituzione. Sussistono le condizioni contemplate dall'art. 3, c. 1 n. 2, lett.
b) della legge n. 898/1970. Nulla osta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
***
La definizione transattiva della lite giustifica la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando sulla causa n. 2362/2024 R.G.A.C., respinta ogni altra domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
➢ dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi e Parte_1 CP_2
;
[...]
➢ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Formia (LT) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Formia (LT) dell'anno 1999 al numero 91, parte II, serie A;
➢ riconosce le altre intese raggiunte da e in corso di causa, così Parte_1 CP_2 come riportate in motivazione;
➢ compensa le spese di lite.
Cassino, 10/9/2025
il giudice est Virgilio Notari
il Presidente Glauco Zaccardi
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