Art. 9.
In applicazione dell'ultimo comma dell' articolo 6 della legge 25 febbraio 1971, n. 95 , dell'ultimo comma dell' articolo 2 e del secondo comma dell' articolo 3 della legge 23 aprile 1965, n. 488 , e successive modificazioni, la competenza in materia di concessione, sospensione o revoca dell'assegno di incollocamento e dell'assegno di previdenza, e' demandata alle direzioni provinciali del tesoro.
In applicazione dell'ultimo comma dell' articolo 6 della legge 25 febbraio 1971, n. 95 , dell'ultimo comma dell' articolo 2 e del secondo comma dell' articolo 3 della legge 23 aprile 1965, n. 488 , e successive modificazioni, la competenza in materia di concessione, sospensione o revoca dell'assegno di incollocamento e dell'assegno di previdenza, e' demandata alle direzioni provinciali del tesoro.