Versione
7 maggio 1958
7 maggio 1958
Art. 37.
I tutori debbono inviare ogni anno al Comitato provinciale una relazione della loro amministrazione con un elenco di tutti gli atti compiuti.
I tutori debbono inviare ogni anno al Comitato provinciale una relazione della loro amministrazione con un elenco di tutti gli atti compiuti.