CGT1
Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XII, sentenza 16/01/2026, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 235/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 12, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CIRELLI GINO, Presidente
BIANCO BRUNA, Relatore
D'ANDREA GIULIO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3796/2025 depositato il 17/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259006310145000 IRPEF-ALTRO 2012
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259006310145000 IRPEF-ALTRO 2013
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259006310145000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259006310145000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259006310145000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259006310145000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820150026870314000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820160020134160000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820150035666288000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0282016002749875000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820170021670562000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820180022569615000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: nessuna
Resistente:si riportano alle rispettive controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Provinciale di Caserta, Camera di Commercio di Caserta e Agenzia delle Entrate –
Riscossione, impugna intimazione di pagamento in epigrafe.
Eccepisce:
- mancata notifica della cartella di pagamento;
- intervenuta prescrizione. Chiede:
- annullamento dell'intimazione di pagamento;
- spese di giudizio.
Si costituisce in giudizio Camera di Commercio di Caserta.
Chiede:
- rigetto del ricorso;
- spese di giudizio.
Si costituisce in giudizio Agenzia Entrate Direzione Provinciale di Caserta.
Chiede:
- rigetto del ricorso;
- spese di giudizio.
Si costituisce in giudizio Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Chiede:
- rigettare il ricorso perché inammissibile/improcedibile/tardivo;
- spese ed onorari di giudizio con distrazione in favore del procuratore anticipatario. avv. Difensore_2
All'Udienza del 12/01/2026 il ricorso è deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Si osserva:
- che è inammissibile l'eccezione di mancata notifica della cartella di pagamento presupposta. Dalla documentazione depositata in atti le cartelle presupposte sono state regolarmente notificate.
- che è infondata l'eccezione di intervenuta prescrizione. Gli atti interruttivi sono stati regolarmente notificati e non impugnati precedentemente. Le iscrizioni a ruolo contestate sono divenute definitive per mancata impugnazione nei perentori termini di legge. Non è maturata la prescrizione.
Pertanto il ricorso non trova accoglimento e l'atto impugnato è confermato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 800,00, oltre spese generali, IVA, CPA per ciascuna delle resistenti costituite, con distrazione in favore dell'avv. Difensore_2, dichiaratosi antistatario.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 12, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CIRELLI GINO, Presidente
BIANCO BRUNA, Relatore
D'ANDREA GIULIO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3796/2025 depositato il 17/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259006310145000 IRPEF-ALTRO 2012
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259006310145000 IRPEF-ALTRO 2013
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259006310145000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259006310145000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259006310145000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259006310145000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820150026870314000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820160020134160000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820150035666288000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0282016002749875000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820170021670562000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820180022569615000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: nessuna
Resistente:si riportano alle rispettive controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Provinciale di Caserta, Camera di Commercio di Caserta e Agenzia delle Entrate –
Riscossione, impugna intimazione di pagamento in epigrafe.
Eccepisce:
- mancata notifica della cartella di pagamento;
- intervenuta prescrizione. Chiede:
- annullamento dell'intimazione di pagamento;
- spese di giudizio.
Si costituisce in giudizio Camera di Commercio di Caserta.
Chiede:
- rigetto del ricorso;
- spese di giudizio.
Si costituisce in giudizio Agenzia Entrate Direzione Provinciale di Caserta.
Chiede:
- rigetto del ricorso;
- spese di giudizio.
Si costituisce in giudizio Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Chiede:
- rigettare il ricorso perché inammissibile/improcedibile/tardivo;
- spese ed onorari di giudizio con distrazione in favore del procuratore anticipatario. avv. Difensore_2
All'Udienza del 12/01/2026 il ricorso è deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Si osserva:
- che è inammissibile l'eccezione di mancata notifica della cartella di pagamento presupposta. Dalla documentazione depositata in atti le cartelle presupposte sono state regolarmente notificate.
- che è infondata l'eccezione di intervenuta prescrizione. Gli atti interruttivi sono stati regolarmente notificati e non impugnati precedentemente. Le iscrizioni a ruolo contestate sono divenute definitive per mancata impugnazione nei perentori termini di legge. Non è maturata la prescrizione.
Pertanto il ricorso non trova accoglimento e l'atto impugnato è confermato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 800,00, oltre spese generali, IVA, CPA per ciascuna delle resistenti costituite, con distrazione in favore dell'avv. Difensore_2, dichiaratosi antistatario.