CASS
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentario • 1
- 1. Procura speciale dever indicare oggetto (Cass. 40228/25)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 26 dicembre 2025
In virtù del generale principio di conservazione degli atti, per la validità della procura speciale non sono richieste rigorose formule sacramentali, potendo il tenore dei termini usati nella redazione della procura speciale e la sua collocazione escludere ogni incertezza in ordine all'effettiva portata della volontà della parte: non vi è dubbio, tuttavia, che la norma di cui all'art. 122 cod. proc. pen. prescriva, a pena di inammissibilità, la determinazione dell'oggetto per cui è conferita e dei fatti ai quali si riferisce. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA PENALE (data ud. 28/10/2025) 15/12/2025, n. 40228 Composta da Dott. VERGA Giovanna - Presidente Dott. SBRANA Francesca - …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/12/2025, n. 40228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40228 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - SA NE ND ZZ RA SB NI CA SENTENZA sul ricorso proposto da: IN NO SA, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza del 15/05/2025 della Corte di appello di Reggio Calabria;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Francesca Sbrana;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini, che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza con rinvio, in accoglimento del primo motivo di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza, emessa il 15/05/2025 dalla Corte di appello di Reggio Calabria, veniva parzialmente riformata la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria del 12/12/2023, appellata da NO SA IN, con cui l’imputato era stato dichiarato colpevole del reato di truffa aggravata dall’avere commesso il fatto in danno di Ente pubblico e, previa esclusione del vincolo della continuazione, la pena rideterminata in anni uno e mesi due di reclusione ed euro 400 di multa. Con successiva ordinanza del 19/05/2025, era disposta la correzione dell’errore materiale del dispositivo, aggiungendo, dopo la rideterminazione della pena, la frase “Conferma nel resto”.
2. Avverso la sentenza della Corte di appello propone ricorso il difensore di fiducia, l’avv. Giovanna Beatrice Araniti, nell’interesse di NO SA IN, articolando vari motivi.
2.1. Con i primi quattro motivi, elencati e rubricati sub lettere da a) a d) ed illustrati congiuntamente a pagg.
3-9 del ricorso, si deduce “a) violazione dell’art. 606, comma primo, lettere b) ed e), c.p.p.; difetto di motivazione, irrazionalità, travisamento della prova, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e processuale, con riferimento agli artt. 316-ter e 640, comma 2 n. 1, c.p., e 111 Cost. e 6 CEDU”; b) “Contraddittorietà, manifesta illogicità e mancanza della motivazione”; c) “violazione art. 606 lett. b) e lett. e): violazione ed erronea applicazione della legge penale con riferimento all’art. 20 bis c.p., 545 bis c.p.p., 597, 598 bis, comma 4 ter c.p.p.”; d) “Difetto di motivazione in ordine alla possibilità di qualificazione della condotta in altra fattispecie di reato e della prescrizione dello stesso”. In particolare, deduce il ricorrente che essendovi stata, secondo la ricostruzione degli stessi giudici di merito, solo una condotta omissiva, un silenzio maliziosamente serbato circa Penale Sent. Sez. 2 Num. 40228 Anno 2025 Presidente: RG GI Relatore: SB RA Data Udienza: 28/10/2025 il decesso del beneficiario del trattamento pensionistico, avrebbe dovuto essere contestato il reato di cui all’art. 316-ter cod. pen. ed a tal fine richiama giurisprudenza di legittimità, osservando come i giudici di merito abbiano invece aderito ad una pronuncia di legittimitàrimasta isolata e comunque afferente a fattispecie per nulla sovrapponibile a quella di causa, siccome caratterizzata dall’esercizio di poteri derivanti dal rilascio di una procura, idoneo ad influire causalmente sul mantenimento di difformità tra la situazione reale e quella conosciuta dal soggetto indotto in errore. Censura dunque come contradditoria la motivazione della sentenza, laddove i giudici di appello, pur ritenendo il IN non tenuto a comunicare all’Inps l’intervenuto decesso del beneficiario del trattamento previdenziale, ne hanno poi tratto la conclusione che il silenzio maliziosamente serbato era risultato finalizzato alla trasfigurazione della realtà, integrando l’artifizio della truffa. Lamenta ancora il ricorrente come sia stato sminuito dalla Corte di appello il fatto che l’imputato fosse soggetto ultraottantenne, contitolare del libretto su cui confluivano le somme erogate al defunto, e come contraddittoriamente ed illogicamente sia stato ritenuto rilevante il silenzio, atteso che era invece risultato che il IN aveva comunicato il decesso del ER, nelle ventiquattro ore successive, all’Ufficio di Stato civile del Comune di Reggio Calabria, mentre non poteva ritenersi gravare a suo carico alcun obbligo di comunicazione nei confronti dell’Inps. Al riguardo, il ricorrente cita Cass. sentenza n. 31210/2021 e rileva come oneri informativi nei confronti dell’ente previdenziale gravino semmai sul Comune e sugli istituti di credito e che nella specie, dunque, non potesse ritenersi integrato neppure il reato di cui all’art. 316-ter cod. pen., difettando una omissione di informazioni dovute. In senso analogo, nel ricorso viene evidenziata la pronuncia della Suprema Corte n. 10935/2025 che, ribadendo l’assenza di obblighi giuridici specifici, imposti a carico del congiunto o delegato alla riscossione, di comunicare all’Inps l’intervenuto decesso del beneficiario, ha ritenuto configurabile il delitto di appropriazione indebita nella condotta di chi preleva o trattiene somme non dovute: nella specie, rileva il ricorrente, sarebbe vieppiùmancata qualsiasi indagine (con conseguente difetto di motivazione) circa la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato (deducendo in particolare deporre, nel senso della non consapevolezza del IN di prelevare somme erogate dall’ente previdenziale, sia le modalità dei prelievi, di persona e in pieno giorno, che la consegna spontanea ai militari della Guardia di Finanza della carta collegata al banco posta). Laddove i fatti fossero riqualificati ai sensi dell’art. 646 cod. pen., rileva poi il ricorrente come dovrebbe essere dichiarata l’improcedibilità per difetto di querela o l’estinzione per compiuta prescrizione con riferimento ad una parte delle condotte contestate. Il ricorrente argomenta, altresì, circa la violazione di legge, per avere la Corte territoriale ritenuto che il difensore non fosse munito di procura speciale per formulare richiesta di pene sostitutive: procura speciale che risultava invece allegata all’atto di appello, in cui veniva anche formulato uno specifico motivo di gravame con cui si instava, laddove non fosse stata concessa la sospensione condizionale della pena, per una sanzione sostitutiva, e che risultava vieppiù allegata alla istanza, presentata al Giudice dell’udienza preliminare, di sospensione del procedimento con messa alla prova.
2.2. Con ulteriori motivi, rubricati sub lettere e) ed f) del ricorso ed illustrati congiuntamente alle pagg. 9 e 10, il ricorrente deduce “e) apparenza della motivazione con riferimento alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena;
diniego delle circostanze attenuanti generiche, ex art. 62 bis c.p., conferma della confisca per equivalente (ndr con provvedimento di correzione dell’errore materiale del 19.5.2025)”; “f) 2 Violazione degli artt. 132 e 133 c.p. e 111 Cost.”. Deduce inoltre violazione dell’art. 598-bis, comma 4-ter, cod. proc. pen., disposizione disattesa nella specie e mancanza di motivazione in relazione al diniego di sospensione condizionale della pena e delle circostanze attenuanti generiche.
2.3. Con ultimi due motivi, rubricati sub lettere g) ed h) e trattati congiuntamente alle pagg. 10-12 del ricorso, il ricorrente lamenta “g) Violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lettera c, in relazione agli artt. 130 c.p.p., 127 c.p.p.”; “h) Difetto e mancanza di motivazione dell’ordinanza di integrazione del 19.5.2025”. Al riguardo il ricorrente deduce che l’ordinanza di correzione di errore materiale, violando l’art. 130 cod. proc. pen., norma processuale stabilita a pena di nullità, è affetta da “eccesso di potere giurisdizionale” (pag. 11 ricorso), trasmodando in modifica essenziale dell’atto ed integrazione sostanziale della sentenza: invero, la conferma della disposizione sulla confisca presuppone valutazione giuridica, per la quale viene in rilievo anche una mancanza di motivazione. Deduce vieppiù violazione di legge, per essere stata l’ordinanza emessa de plano, senza previa instaurazione del contraddittorio. Lamenta, infine, come la confisca per equivalente a carico del IN integri una ingiusta duplicazione finalizzata al recupero delle somme erogate dall’INPS, già oggetto di avviso notificato all’imputato dall’ente creditore e in ipotesi chiede che la confisca sia posta su somma di danaro di valore equivalente, anziché sui beni immobili già oggetto di sequestro. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.
2. In premessa, va ribadito il principio di diritto secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché della mancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione rende i motivi aspecifici ed il ricorso inammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma 1, lett. c) e 591, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 29541 del 16/7/2020, Filardo, Rv. 280027 -01, che hanno chiarito che: «Deve ritenersi che il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere - sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio »; anche, di recente, Sez. 4, n. 8294 del 01/02/2024, Della Monica, Rv. 285870 - 01), non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione (così anche Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518 – 02; cfr. anche Sez. 1, n. 39122 del 22/9/2015, PG in proc. Rugiano, Rv. 264535 - 01; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota ed altri, Rv. 263541 - 01; Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011 dep. 2012, Bidognetti e altri, Rv. 251528 - 01). Inoltre, non è consentito il motivo di ricorso che deduca la violazione di norme della Costituzione o della Convenzione EDU (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 – 05; Sez. 2, n. 12623 del 13/12/2019, dep. 2020, Leone, Rv. 279059 -01; Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014, dep. 2015, Di Vincenzo, Rv. 261551 -01). Invero, l'inosservanza di disposizioni della Costituzione, non inclusa tra i motivi di ricorso dall'art. 606 cod. proc. pen., può soltanto costituire fondamento di questione di legittimità costituzionale, nel caso di 3 specie non proposta. Analoga sorte incontra la censura riguardante la presunta violazione di disposizioni della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, a sua volta proponibile in ricorso unicamente a sostegno di una questione di costituzionalità di una norma interna, poiché le norme della Convenzione EDU, così come interpretate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, rivestono il rango di fonti interposte, integratrici del precetto di cui all'art. 117, comma 1, Cost. Ma ancora una volta siffatta questione di legittimità costituzionale non risulta proposta in ricorso.
2.1. Ciò premesso, i primi quattro motivi di ricorso - rubricati sub lett. a), b), c) ed e) e illustrati congiuntamente nel ricorso – sono aspecifici e comunque non consentiti. Con detti motivi, formulati con deduzione cumulativa e sovraesposta (anche di vizi di motivazione tra di loro logicamente inconciliabili), il ricorrente sollecita a questa Corte una rivalutazione del fatto, non consentita in questa sede di legittimità, riproponendo le medesime censure già sollevate in appello, senza che vi sia un adeguato confronto critico con le risposte fornite dai giudici di appello. Per contro, l'impianto argomentativo del provvedimento impugnato appare puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, avendo i giudici di secondo grado preso in esame le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un percorso logico- giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in sede di legittimità. Al riguardo, si rileva come il ragionamento probatorio circa la sussistenza degli artifizi fondi su elementi di fatto che non si esauriscono nel mero silenzio maliziosamente serbato,ma ricomprendono anche la condotta attiva, di reiterati prelievi delle somme, pur dopo il decesso del beneficiario, effettuati dal IN con la carta di prelievo in suo possesso, intestata al defunto ER (si legge invero a pag. 4 della sentenza impugnata: «la ricostruzione della condotta, in armonia con le argomentazioni effettuate dal giudice di prime cure, in termini di truffa in capo all’imputato, il quale ha continuato, pur consapevole del decesso del beneficiario, ad utilizzare la carta, non è inficiata in alcun modo dalle censure della difesa che, peraltro, riconducono la condotta del IN in termini di mancata percezione, in ragione della sua età, che si trattasse di erogazioni post mortem non dovute»; vds. anche pag. 4 della sentenza di primo grado). Risulta peraltro spiegato che IN era convivente del defunto ER VA, a cui prestava assistenza in vita (pag. 4 della sentenza di primo grado), e dalla lettura congiunta della motivazione delle due sentenze (ben possibile, trattandosi di ‘doppia conforme’), risulta vieppiù che i prelievi avvenivano mensilmente in una determinata data, ovvero proprio in quella corrispondente alla data dell’accredito del bonifico da parte dell’INPS, con l'utilizzo della carta di prelievo, che abilitava alle operazioni sul libretto, intestata a VA ER, e da un libretto alimentato solo dalla pensione del defunto (pagg. 3 e 4 della sentenza di primo grado). Dunque, la condotta del IN non si è esaurita nel silenzio serbato circa l’esistenza di una causa di estinzione della erogazione del trattamento previdenziale, bensì si è atteggiata anche come condotta commissiva, consistita nell’utilizzo della carta - intestata al ER - che consentiva il prelievo dal conto su cui confluivano esclusivamente le somme accreditate dall’INPS in favore del defunto, con contegno quindi idoneo a influire causalmente sulla determinazione ed il mantenimento della difformità tra situazione reale e situazione conosciuta dall’ente erogatore tratto in errore (vds. pagg. 6 e 7 sentenza di primo grado). 4 2.2. Non ignora il collegio l'orientamento espresso da una parte della giurisprudenza di questa Corte che, in casi analoghi, ha ravvisato la fattispecie incriminatrice prevista all'art. 646 cod. pen. (cfr. Sez. 6., n. 31210 del 12/05/2021, Cappello, Rv. 282660 -01; Sez. 6, n. 20346 del 24/02/2021, German, Rv. 281505 -01) sull'assunto che non sussiste un obbligo di comunicazione all'INPS, ente erogatore dei ratei di pensione oggetto di imputazione, del decesso del pensionato,poiché l'unico incombente informativo, posto a carico dei congiunti (o della persona convivente) del defunto, consiste nella comunicazione dell'evento, entro ventiquattro ore, all'Ufficio Anagrafe del Comune, come previsto dall'art. 72 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, dovendo a ciò conseguire da parte degli enti preposti l'eventuale, ulteriore comunicazione agli altri enti. Tuttavia, tale approccio ermeneutico non rileva, a parere del Collegio, ai fini della decisione del caso in esame. Invero, l'indirizzo citato affronta il tema dell'antidoverosità della condotta, rispetto all'obbligo di comunicazione del decesso, valutando, in prospettiva, le fattispecie di cui agli artt. 646 e 316-ter cod. pen. e non l'eventuale sussistenza del delitto di truffa. Inoltre, nel caso di specie, la sentenza valorizza, ai fini della responsabilità, un comportamento attivo, dato dall'esercizio fraudolento delle facoltà derivanti dalla cointestazione di un libretto alimentato esclusivamente dalla provvista derivante dagli accrediti della pensione del defunto ER e dall'utilizzo della carta di prelievo intestata al defunto. Dunque, il comportamento truffaldino del IN è stato correttamente ravvisato non nel (solo) silenzio maliziosamente serbato sulla persistenza del presupposto della erogazione periodica, ma anche in condotte idonee ad influire causalmente sulla determinazione e sul mantenimento dell'obiettiva difformità tra la situazione reale e quella conosciuta da colui che viene ad essere indotto in errore (cfr. in termini, in parte motiva, Sez. 2 , n. 24487 del 18/04/2023, Mantovani, Rv. 284856 – 01). Per effetto di tale condotta, il IN ha dunque continuato a beneficiare fraudolentemente della prestazione dell'ente debitore conseguendo, grazie a questa condotta, l'ingiusto profitto in danno dell'Inps, il quale, tratto in errore sull'esistenza in vita del pensionato, ha continuato ad eseguire il pagamento della pensione. Né si può ritenere che l'illegittimo esercizio di detto potere costituisca un post factum non rilevante, come sostenuto dalla difesa, poiché la truffa, secondo la giurisprudenza pacifica di questa corte, si consuma nel momento in cui l'autore della condotta fraudolenta ottiene l'ingiusto profitto e cioè quando incassa il denaro (Sez. 2, n. 27833 del 07/05/2019, Rv. 276665; Sez.2, n. 50744 del 24/10/2019, Rv. 277719; Sez. 2, n. 12795 del 09/03/2011, Rv. 249861). Per le superiori considerazioni, deve anche escludersi che la condotta contestata possa essere qualificata ai sensi dell'art. 316-ter cod. pen., come indebita percezione di erogazioni pubbliche. Questo reato differisce da quello di truffa aggravata per la mancanza, nel primo, dell'elemento dell'induzione in errore attraverso la messa in atto di artifici e raggiri che, come osservato dai giudici di merito, invece, hanno connotato la condotta dell’imputato (Sez. 2, n. 23163 del 12/04/2016, Oro, Rv. 266979 - 01; Sez. F, n. 44878 del 06/08/2019, Aldovisi, Rv. 279036 -03). Le argomentazioni esposte esauriscono, con motivazione compiuta, logica e coerente, anche l’esame delle doglianze in punto di elemento soggettivo del reato. Restano assorbite le censure in punto di individuazione della consumazione del reato, decorrenza della prescrizione o improcedibilità per difetto di querela, siccome correlate e conseguenti ad una diversa qualificazione giuridica. 5 2.3. Il motivo di cui alla lett. d) del ricorso, nella misura in cui deduce un vizio di motivazione in relazione al profilo della qualificazione giuridica, risulta vieppiù non consentito a fronte della correttezza della decisione dei giudici di merito. Invero, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2, n. 19696 del 20/05/2010, MA e altri, Rv. 247123 - 01; Sez. 3, n. 6174 del 23/10/2014, dep. 2015, Monai, Rv. 264273 - 01; Sez. 1, n. 16372 del 20/03/2015, PG in proc. De Gennaro, Rv. 263326 - 01; Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, PM in proc. Altoè e altri, Rv. 268404 - 01; Sez. U, n. 29541 del16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 – 05), non è consentito il motivo di ricorso che deduca vizi di motivazione con riferimento ad una questione di diritto, essendo denunciabile nel giudizio di legittimità soltanto il vizio di motivazione attinente alle questioni di fatto.
2.4. Il motivo di cui alla lett e) del ricorso risulta in parte aspecifico e in parte motivo nuovo, poiché, quanto al dedotto vizio di motivazione sul diniego della sospensione condizionale, il ricorrente non si confronta con la motivazione esposta in sentenza, che motiva l’esclusione dei benefici di legge non solo in relazione ai precedenti penali, ma anche in ragione dell’assorbente rilievo che l’imputato ha già beneficiato per due volte della sospensione condizionale della pena (vds. pag. 6 della sentenza di appello) e, con riguardo alle attenuanti generiche, la mancata concessione, motivata dal primo giudice sulla base della assenza di elementi positivamente valutabili a fronte di fatti di consistente gravità (vds. pag. 7 della sentenza di primo grado) non risulta essere stata fatta oggetto di una specifica (quindi ammissibile) censura con l’atto di appello.
2.5. Manifestamente infondato risulta poi il motivo di ricorso con cui si deduce violazione di legge sul punto del diniego di pene sostitutive. Correttamente la Corte di appello ha ritenuto inammissibile la richiesta di sostituzione della pena detentiva siccome formulata da difensore non munito di procura speciale. Invero, sebbene in virtù del generale principio di conservazione degli atti, per la validità della procuraspeciale non siano richieste rigorose formule sacramentali, «potendo il tenore dei termini usati nella redazione della procura speciale e la sua collocazione escludere ogni incertezza in ordine all'effettiva portata della volontà della parte» (Sez. 3, n. 4676 del 22/10/2014, M., Rv. 262473 – 01; Sez. 4, n. 3445 del 11/09/2019, Piazza, Rv. 278026 – 01), non vi è dubbio, tuttavia, che la norma di cui all’art. 122 cod. proc. pen. prescriva, a pena di inammissibilità, «la determinazione dell’oggetto per cui è conferita e dei fatti ai quali si riferisce». E‘ dunque in relazione all’oggetto della procura che deve essere verificata l’effettiva portata della volontà a conferire una facoltà o un diritto, altrimenti riservati personalmente all’imputato. Pare allora opportuno rilevare come, per l’applicazione di pene sostitutive diverse da quella pecuniaria - non applicabile nel caso di specie stante la condanna alla reclusione superiore ad un anno -, sia prescritta, a norma dell’art. 58, comma 3, l. 24 novembre 1981, n. 689 (come modificato da d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150), l’acquisizione di un consenso espresso, manifestato da parte dell’imputato personalmente o a mezzo di procuratore speciale, non potendo dunque, di contro, ritenersi sufficiente un consenso o una non opposizione, desunta dalla mera inerzia dell'imputato. Trattandosi poi di atto personalissimo, in ragione della rilevanza delle conseguenze che gravano sul condannato (Sez. 2 , n. 10641 del 20/12/2023, D., Rv. 286137 – 01), la prescrizione della procura speciale di cui all’art. 122 cod. proc. pen. mira a garantire sia l'autenticità dell'iniziativa, sia la sua diretta e inequivocabile derivazione dalla volontà 6 dell'interessato.
2.5.1. Orbene, nella specie, sebbene la procura allegata all’appello rechi nella intestazione l’indicazione “procura speciale”, nel corpo della stessa si rinviene solo un generico conferimento “di tutte le facoltà di legge inerenti il mandato difensivo” e l’indicazione che essa è conferita per proporre appello avverso la sentenza, senza quindi contenere alcun elemento da cui trarre la volontà dell’imputato di conferire procura per la manifestazione del consenso all’applicazione di pene sostitutive(Sez. 5, n. 1369 del 13/03/2000, Di Pietro, Rv. 216361 – 01 che ha ritenuto, in tema di applicazione di pena ai sensi dell'art 444 cod. proc. pen., insussistente valida procura speciale pur contenendo, l'atto di nomina del difensore, la dicitura "conferisce procura speciale", in quanto mancava la specifica determinazione dell'oggetto). D’altro canto, un tale consenso neppure potrebbe desumersi, per come sostiene il ricorrente, dal fatto che l’atto di appello successivamente redatto dal difensore contenesse un motivo relativo all’applicazione di pena sostitutiva, difettando nella procura - con rilievo assorbente – qualsiasi determinazione dell’oggetto con riferimento al consenso all’applicazione della pena sostitutiva. Invero, il difensore con procura ha il potere di compiere e ricevere, nell'interesse della parte, tutti gli atti del processo tranne quelli che, come nel caso di pene sostitutive, dalla legge non sono ad essa espressamente riservati (Sez. 4, n. 25082del12/05/2021, Geoffrey, Rv. 281490 – 01; Sez. Un., n. 8 del 12/3/1999, Min. Tesoro in proc. Sciamanna, Rv. 213508 -01).
2.5.2. A diversa conclusione non potrebbe poi giungersi neppure avendo riguardo alla procura speciale conferita dal IN al difensore per la richiesta di programma per messa alla prova. In atti risulta infatti procura speciale, datata “16.XI.2020”, conferita dall’imputato al difensore, avv. Araniti, “affinché presenti al competente U.E.P.E. richiesta di programma per messa alla prova e compia i successivi incombenti, e chieda al GUP la sospensione del processo per messa alla prova”. L’oggetto di tale procura, così come quello degli atti conseguenti a cui il ricorrente fa riferimento (come la proposta di trattamento sottoscritta dal IN il 10/02/2021 e gli atti relativi alla interlocuzione con la Onlus individuata), è chiaro e ben distinto (anche laddove fa riferimento ad una attività non retribuita a favore della collettività) dal consenso all’applicazione di pene sostitutive (quand’anche sub specie di lavoro di pubblica utilità). Invero, si tratta di istituti ben differenti, con diversi presupposti applicativi e diverse conseguenze (la messa alla prova, ove disposta, comportando la sospensione del procedimento e, se conclusa con esito positivo, l’estinzione del reato). Per come espressamente chiarito nella Relazione illustrativa al d.lgs. n.150/2022, le pene sostitutive riformate debbono intendersi, appunto, come «vere e proprie pene […] diverse da quelle edittali (detentive e pecuniarie), irrogabili dal giudice penale in sostituzione di pene detentive, funzionali alla rieducazione del condannato, così come a obiettivi di prevenzione generale e speciale». Dunque, anche la stessa definizione delle pene sostitutive è funzionale a rendere immediatamente distinguibili le predette pene da istituti analoghi che, nell'ordinamento, hanno una diversa natura giuridica e disciplina, tra i quali rientra la sospensione del procedimento con messa alla prova (sebbene per legge subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità a norma dell’art. 168-bis, comma 3, cod. pen.). Ne consegue che la procura speciale conferita al difensore per presentare programma 7 funzionale alla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova non può essere interpretata come conferimento anche del potere di manifestare il consenso in relazione alla applicazione di pena sostitutiva, dovendo in tal caso il consenso dell’imputato essere manifestato in modo espresso, personalmente o a mezzo di procura speciale, con definizione specifica dell’oggetto in relazione al consenso alla pena sostituiva richiesta (vds. Sez. 4, n. 24287 del 06/06/2025, Paiardi, Rv. 288442 – 01, in parte motiva).
2.5.3. Risulta poi inconferente la dedotta violazione dell’art. 598-bis, comma 4-ter, cod. proc. pen. Va premesso che, essendo stata la sentenza di primo grado emessa il 12/12/2023, il procedimento di appello è interamente regolato dalle norme introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in vigore dal 30 dicembre 2022, e non dalla disciplina transitoria di cui all'art. 95 del medesimo d.lgs. Nella specie, dunque, in forza dei principi generali in tema di impugnazioni, la questione relativa all'applicazione di una pena sostitutiva avrebbe dovuto essere devoluta con l'atto di appello ovvero, al più tardi, con i motivi nuovi, non rientrando la sostituzione della pena ex art. 20-bis cod. pen. tra i casi espressamente previsti dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen. (Sez. 2 , n. 1188 del 22/11/2024, Lo Porto, Rv. 287460 – 01; Sez. 3, n. 42825 del 15/10/2024, C., Rv. 287219 – 01). Tale conclusione risulta, d’altro canto, confermata anche dai recenti interventi attuati dal d.lgs. 19 marzo 2024 n. 31 (contenente «Disposizioni integrative e correttive del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della l. 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari»), che ha interessato in più punti il rinnovato sistema delle pene sostitutive, sia intervenendo sulla l. 21.11.1981, n. 689 (per come modificata dal d.lgs. 10.10.2022, n. 150), sia sul codice di procedura penale (per come novellato dal d.lgs. 10.10.2022, n. 150), e coordinando l’esigenza di acquisizione del consenso all’applicazione delle pene sostitutive con le modalità di attuazione di un contraddittorio anche solo cartolare del giudizio di appello, pur nell’ambito del principio devolutivo. In particolare, per quel che qui è di interesse, il d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31 ha stabilito, avuto riguardo al rito camerale ex art. 598-bis cod. proc. pen., una scansione procedimentale, nella cornice, pur sempre, del principio devolutivo che governa il giudizio di impugnazione. Invero, con l’incipit del comma 1-bis («Fermo quanto previsto dall’articolo 597»), è stato recepito il principio di diritto affermato da Sez. U, n. 12872 del 19/01/2017, Punzo, Rv. 269125 – 01, per cui il giudice di appello non ha il potere di applicare d'ufficio le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi se nell'atto di appello non risulta formulata alcuna specifica e motivata richiesta con riguardo a tale punto della decisione;
in secondo luogo, è stata disciplinata diversamente l’acquisizione del consenso alla sostituzione della pena in ipotesi di rito camerale non partecipato e partecipato. D'altro canto, la lettura dell’art. 598-bis, comma 4-ter, cod. proc. pen. non può che avvenire nella cornice dei principi generali che governano il giudizio di appello, richiamati nel corpo della stessa norma, e dunque, anzitutto, nel perimetro tracciato dal principio devolutivo. Inoltre, la stessa formulazione letterale della norma, che ricalca la previsione dell’art 545-bis cod. proc. pen., evidenzia l’operatività della stessa in ipotesi - in cui «per effetto della decisione dell’impugnazione, è applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni» - del tutto differente da quella di cui si discute (nella quale, invece, una pena 8 detentiva sotto soglia dei quattro anni è stata già applicata dal giudice di prime cure).
2.6. Il motivo sub lett. f) è generico e comunque nuovo;
invero, la censura sul trattamento sanzionatorio non ha formato oggetto di specifico motivo di appello (in cui solo nella parte delle conclusioni si chiedeva genericamente il contenimento della pena nel minimo, motivo che sarebbe stato dunque inammissibile).
2.7. Risulta altresì motivo non consentito, siccome nuovo, non previamente devoluto al giudice di appello, anche quello relativo alla statuizione sulla confisca (neppure risultando fondato su elementi sopravvenuti, e quindi non previamente deducibili: invero, i MAV dell’Inps allegati al ricorso portano date di scadenza al 02/06/2019).
2.8. Quanto ai motivi che ineriscono violazione di legge in relazione all’ordinanza di cui all’art. 130 c.p. siccome emessa de plano, deve rilevarsi come si tratti di motivi non consentiti in quanto sul punto l’imputato non aveva (né ha allegato di avere) alcun concreto interesse a partecipare all’udienza in camera di consiglio, posto che si trattava di statuizioni e punti della decisioneneppure devoluti con l’appello(così Sez. 4 , n. 8612 del 08/02/2022, Halili, Rv. 282933 – 01; Sez. 1 , n. 20984 del 23/06/2020, Zampollo, Rv. 279219 – 01; Sez. 5 , n. 28085 del04/06/2019, Blasizza, Rv. 277247 – 01; Sez. 4, n. 39523del15/06/2016, PM in proc. Passaquindici, Rv. 268338 – 01- che ha ritenuto essere inammissibile il ricorso per cassazione avverso un provvedimento di correzione di errore materiale emesso dal giudice con procedura de plano, invece che ritualmente, previa celebrazione di camera di consiglio, se il ricorrente non deduce un concreto interesse a partecipare alla camera di consiglio per allegare fatti o situazioni decisive, direttamente incidenti sul provvedimento impugnato). Per il resto, è stato fatto correttamente ricorso alla procedura di correzione per emendare una omissione che non determinava una modifica essenziale dell’atto e non implicava valutazioni: invero, posto che la Corte di appello non era stata investita della cognizione su confisca e pena accessoria, correttamente si trattava di disposizioni per cui doveva semplicemente darsi atto che trovavano conferma in esito alla pronuncia di appello (che aveva solo operato, nel perimetro del devoluto, una parziale riforma della sentenza di primo grado, limitatamente all’esclusione dell’istituto della continuazione).
2.9. Alla pronuncia consegue condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 28/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente RA SB GI RG 9
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Francesca Sbrana;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini, che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza con rinvio, in accoglimento del primo motivo di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza, emessa il 15/05/2025 dalla Corte di appello di Reggio Calabria, veniva parzialmente riformata la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria del 12/12/2023, appellata da NO SA IN, con cui l’imputato era stato dichiarato colpevole del reato di truffa aggravata dall’avere commesso il fatto in danno di Ente pubblico e, previa esclusione del vincolo della continuazione, la pena rideterminata in anni uno e mesi due di reclusione ed euro 400 di multa. Con successiva ordinanza del 19/05/2025, era disposta la correzione dell’errore materiale del dispositivo, aggiungendo, dopo la rideterminazione della pena, la frase “Conferma nel resto”.
2. Avverso la sentenza della Corte di appello propone ricorso il difensore di fiducia, l’avv. Giovanna Beatrice Araniti, nell’interesse di NO SA IN, articolando vari motivi.
2.1. Con i primi quattro motivi, elencati e rubricati sub lettere da a) a d) ed illustrati congiuntamente a pagg.
3-9 del ricorso, si deduce “a) violazione dell’art. 606, comma primo, lettere b) ed e), c.p.p.; difetto di motivazione, irrazionalità, travisamento della prova, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e processuale, con riferimento agli artt. 316-ter e 640, comma 2 n. 1, c.p., e 111 Cost. e 6 CEDU”; b) “Contraddittorietà, manifesta illogicità e mancanza della motivazione”; c) “violazione art. 606 lett. b) e lett. e): violazione ed erronea applicazione della legge penale con riferimento all’art. 20 bis c.p., 545 bis c.p.p., 597, 598 bis, comma 4 ter c.p.p.”; d) “Difetto di motivazione in ordine alla possibilità di qualificazione della condotta in altra fattispecie di reato e della prescrizione dello stesso”. In particolare, deduce il ricorrente che essendovi stata, secondo la ricostruzione degli stessi giudici di merito, solo una condotta omissiva, un silenzio maliziosamente serbato circa Penale Sent. Sez. 2 Num. 40228 Anno 2025 Presidente: RG GI Relatore: SB RA Data Udienza: 28/10/2025 il decesso del beneficiario del trattamento pensionistico, avrebbe dovuto essere contestato il reato di cui all’art. 316-ter cod. pen. ed a tal fine richiama giurisprudenza di legittimità, osservando come i giudici di merito abbiano invece aderito ad una pronuncia di legittimitàrimasta isolata e comunque afferente a fattispecie per nulla sovrapponibile a quella di causa, siccome caratterizzata dall’esercizio di poteri derivanti dal rilascio di una procura, idoneo ad influire causalmente sul mantenimento di difformità tra la situazione reale e quella conosciuta dal soggetto indotto in errore. Censura dunque come contradditoria la motivazione della sentenza, laddove i giudici di appello, pur ritenendo il IN non tenuto a comunicare all’Inps l’intervenuto decesso del beneficiario del trattamento previdenziale, ne hanno poi tratto la conclusione che il silenzio maliziosamente serbato era risultato finalizzato alla trasfigurazione della realtà, integrando l’artifizio della truffa. Lamenta ancora il ricorrente come sia stato sminuito dalla Corte di appello il fatto che l’imputato fosse soggetto ultraottantenne, contitolare del libretto su cui confluivano le somme erogate al defunto, e come contraddittoriamente ed illogicamente sia stato ritenuto rilevante il silenzio, atteso che era invece risultato che il IN aveva comunicato il decesso del ER, nelle ventiquattro ore successive, all’Ufficio di Stato civile del Comune di Reggio Calabria, mentre non poteva ritenersi gravare a suo carico alcun obbligo di comunicazione nei confronti dell’Inps. Al riguardo, il ricorrente cita Cass. sentenza n. 31210/2021 e rileva come oneri informativi nei confronti dell’ente previdenziale gravino semmai sul Comune e sugli istituti di credito e che nella specie, dunque, non potesse ritenersi integrato neppure il reato di cui all’art. 316-ter cod. pen., difettando una omissione di informazioni dovute. In senso analogo, nel ricorso viene evidenziata la pronuncia della Suprema Corte n. 10935/2025 che, ribadendo l’assenza di obblighi giuridici specifici, imposti a carico del congiunto o delegato alla riscossione, di comunicare all’Inps l’intervenuto decesso del beneficiario, ha ritenuto configurabile il delitto di appropriazione indebita nella condotta di chi preleva o trattiene somme non dovute: nella specie, rileva il ricorrente, sarebbe vieppiùmancata qualsiasi indagine (con conseguente difetto di motivazione) circa la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato (deducendo in particolare deporre, nel senso della non consapevolezza del IN di prelevare somme erogate dall’ente previdenziale, sia le modalità dei prelievi, di persona e in pieno giorno, che la consegna spontanea ai militari della Guardia di Finanza della carta collegata al banco posta). Laddove i fatti fossero riqualificati ai sensi dell’art. 646 cod. pen., rileva poi il ricorrente come dovrebbe essere dichiarata l’improcedibilità per difetto di querela o l’estinzione per compiuta prescrizione con riferimento ad una parte delle condotte contestate. Il ricorrente argomenta, altresì, circa la violazione di legge, per avere la Corte territoriale ritenuto che il difensore non fosse munito di procura speciale per formulare richiesta di pene sostitutive: procura speciale che risultava invece allegata all’atto di appello, in cui veniva anche formulato uno specifico motivo di gravame con cui si instava, laddove non fosse stata concessa la sospensione condizionale della pena, per una sanzione sostitutiva, e che risultava vieppiù allegata alla istanza, presentata al Giudice dell’udienza preliminare, di sospensione del procedimento con messa alla prova.
2.2. Con ulteriori motivi, rubricati sub lettere e) ed f) del ricorso ed illustrati congiuntamente alle pagg. 9 e 10, il ricorrente deduce “e) apparenza della motivazione con riferimento alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena;
diniego delle circostanze attenuanti generiche, ex art. 62 bis c.p., conferma della confisca per equivalente (ndr con provvedimento di correzione dell’errore materiale del 19.5.2025)”; “f) 2 Violazione degli artt. 132 e 133 c.p. e 111 Cost.”. Deduce inoltre violazione dell’art. 598-bis, comma 4-ter, cod. proc. pen., disposizione disattesa nella specie e mancanza di motivazione in relazione al diniego di sospensione condizionale della pena e delle circostanze attenuanti generiche.
2.3. Con ultimi due motivi, rubricati sub lettere g) ed h) e trattati congiuntamente alle pagg. 10-12 del ricorso, il ricorrente lamenta “g) Violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lettera c, in relazione agli artt. 130 c.p.p., 127 c.p.p.”; “h) Difetto e mancanza di motivazione dell’ordinanza di integrazione del 19.5.2025”. Al riguardo il ricorrente deduce che l’ordinanza di correzione di errore materiale, violando l’art. 130 cod. proc. pen., norma processuale stabilita a pena di nullità, è affetta da “eccesso di potere giurisdizionale” (pag. 11 ricorso), trasmodando in modifica essenziale dell’atto ed integrazione sostanziale della sentenza: invero, la conferma della disposizione sulla confisca presuppone valutazione giuridica, per la quale viene in rilievo anche una mancanza di motivazione. Deduce vieppiù violazione di legge, per essere stata l’ordinanza emessa de plano, senza previa instaurazione del contraddittorio. Lamenta, infine, come la confisca per equivalente a carico del IN integri una ingiusta duplicazione finalizzata al recupero delle somme erogate dall’INPS, già oggetto di avviso notificato all’imputato dall’ente creditore e in ipotesi chiede che la confisca sia posta su somma di danaro di valore equivalente, anziché sui beni immobili già oggetto di sequestro. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.
2. In premessa, va ribadito il principio di diritto secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché della mancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione rende i motivi aspecifici ed il ricorso inammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma 1, lett. c) e 591, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 29541 del 16/7/2020, Filardo, Rv. 280027 -01, che hanno chiarito che: «Deve ritenersi che il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere - sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio »; anche, di recente, Sez. 4, n. 8294 del 01/02/2024, Della Monica, Rv. 285870 - 01), non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione (così anche Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518 – 02; cfr. anche Sez. 1, n. 39122 del 22/9/2015, PG in proc. Rugiano, Rv. 264535 - 01; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota ed altri, Rv. 263541 - 01; Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011 dep. 2012, Bidognetti e altri, Rv. 251528 - 01). Inoltre, non è consentito il motivo di ricorso che deduca la violazione di norme della Costituzione o della Convenzione EDU (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 – 05; Sez. 2, n. 12623 del 13/12/2019, dep. 2020, Leone, Rv. 279059 -01; Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014, dep. 2015, Di Vincenzo, Rv. 261551 -01). Invero, l'inosservanza di disposizioni della Costituzione, non inclusa tra i motivi di ricorso dall'art. 606 cod. proc. pen., può soltanto costituire fondamento di questione di legittimità costituzionale, nel caso di 3 specie non proposta. Analoga sorte incontra la censura riguardante la presunta violazione di disposizioni della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, a sua volta proponibile in ricorso unicamente a sostegno di una questione di costituzionalità di una norma interna, poiché le norme della Convenzione EDU, così come interpretate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, rivestono il rango di fonti interposte, integratrici del precetto di cui all'art. 117, comma 1, Cost. Ma ancora una volta siffatta questione di legittimità costituzionale non risulta proposta in ricorso.
2.1. Ciò premesso, i primi quattro motivi di ricorso - rubricati sub lett. a), b), c) ed e) e illustrati congiuntamente nel ricorso – sono aspecifici e comunque non consentiti. Con detti motivi, formulati con deduzione cumulativa e sovraesposta (anche di vizi di motivazione tra di loro logicamente inconciliabili), il ricorrente sollecita a questa Corte una rivalutazione del fatto, non consentita in questa sede di legittimità, riproponendo le medesime censure già sollevate in appello, senza che vi sia un adeguato confronto critico con le risposte fornite dai giudici di appello. Per contro, l'impianto argomentativo del provvedimento impugnato appare puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, avendo i giudici di secondo grado preso in esame le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un percorso logico- giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in sede di legittimità. Al riguardo, si rileva come il ragionamento probatorio circa la sussistenza degli artifizi fondi su elementi di fatto che non si esauriscono nel mero silenzio maliziosamente serbato,ma ricomprendono anche la condotta attiva, di reiterati prelievi delle somme, pur dopo il decesso del beneficiario, effettuati dal IN con la carta di prelievo in suo possesso, intestata al defunto ER (si legge invero a pag. 4 della sentenza impugnata: «la ricostruzione della condotta, in armonia con le argomentazioni effettuate dal giudice di prime cure, in termini di truffa in capo all’imputato, il quale ha continuato, pur consapevole del decesso del beneficiario, ad utilizzare la carta, non è inficiata in alcun modo dalle censure della difesa che, peraltro, riconducono la condotta del IN in termini di mancata percezione, in ragione della sua età, che si trattasse di erogazioni post mortem non dovute»; vds. anche pag. 4 della sentenza di primo grado). Risulta peraltro spiegato che IN era convivente del defunto ER VA, a cui prestava assistenza in vita (pag. 4 della sentenza di primo grado), e dalla lettura congiunta della motivazione delle due sentenze (ben possibile, trattandosi di ‘doppia conforme’), risulta vieppiù che i prelievi avvenivano mensilmente in una determinata data, ovvero proprio in quella corrispondente alla data dell’accredito del bonifico da parte dell’INPS, con l'utilizzo della carta di prelievo, che abilitava alle operazioni sul libretto, intestata a VA ER, e da un libretto alimentato solo dalla pensione del defunto (pagg. 3 e 4 della sentenza di primo grado). Dunque, la condotta del IN non si è esaurita nel silenzio serbato circa l’esistenza di una causa di estinzione della erogazione del trattamento previdenziale, bensì si è atteggiata anche come condotta commissiva, consistita nell’utilizzo della carta - intestata al ER - che consentiva il prelievo dal conto su cui confluivano esclusivamente le somme accreditate dall’INPS in favore del defunto, con contegno quindi idoneo a influire causalmente sulla determinazione ed il mantenimento della difformità tra situazione reale e situazione conosciuta dall’ente erogatore tratto in errore (vds. pagg. 6 e 7 sentenza di primo grado). 4 2.2. Non ignora il collegio l'orientamento espresso da una parte della giurisprudenza di questa Corte che, in casi analoghi, ha ravvisato la fattispecie incriminatrice prevista all'art. 646 cod. pen. (cfr. Sez. 6., n. 31210 del 12/05/2021, Cappello, Rv. 282660 -01; Sez. 6, n. 20346 del 24/02/2021, German, Rv. 281505 -01) sull'assunto che non sussiste un obbligo di comunicazione all'INPS, ente erogatore dei ratei di pensione oggetto di imputazione, del decesso del pensionato,poiché l'unico incombente informativo, posto a carico dei congiunti (o della persona convivente) del defunto, consiste nella comunicazione dell'evento, entro ventiquattro ore, all'Ufficio Anagrafe del Comune, come previsto dall'art. 72 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, dovendo a ciò conseguire da parte degli enti preposti l'eventuale, ulteriore comunicazione agli altri enti. Tuttavia, tale approccio ermeneutico non rileva, a parere del Collegio, ai fini della decisione del caso in esame. Invero, l'indirizzo citato affronta il tema dell'antidoverosità della condotta, rispetto all'obbligo di comunicazione del decesso, valutando, in prospettiva, le fattispecie di cui agli artt. 646 e 316-ter cod. pen. e non l'eventuale sussistenza del delitto di truffa. Inoltre, nel caso di specie, la sentenza valorizza, ai fini della responsabilità, un comportamento attivo, dato dall'esercizio fraudolento delle facoltà derivanti dalla cointestazione di un libretto alimentato esclusivamente dalla provvista derivante dagli accrediti della pensione del defunto ER e dall'utilizzo della carta di prelievo intestata al defunto. Dunque, il comportamento truffaldino del IN è stato correttamente ravvisato non nel (solo) silenzio maliziosamente serbato sulla persistenza del presupposto della erogazione periodica, ma anche in condotte idonee ad influire causalmente sulla determinazione e sul mantenimento dell'obiettiva difformità tra la situazione reale e quella conosciuta da colui che viene ad essere indotto in errore (cfr. in termini, in parte motiva, Sez. 2 , n. 24487 del 18/04/2023, Mantovani, Rv. 284856 – 01). Per effetto di tale condotta, il IN ha dunque continuato a beneficiare fraudolentemente della prestazione dell'ente debitore conseguendo, grazie a questa condotta, l'ingiusto profitto in danno dell'Inps, il quale, tratto in errore sull'esistenza in vita del pensionato, ha continuato ad eseguire il pagamento della pensione. Né si può ritenere che l'illegittimo esercizio di detto potere costituisca un post factum non rilevante, come sostenuto dalla difesa, poiché la truffa, secondo la giurisprudenza pacifica di questa corte, si consuma nel momento in cui l'autore della condotta fraudolenta ottiene l'ingiusto profitto e cioè quando incassa il denaro (Sez. 2, n. 27833 del 07/05/2019, Rv. 276665; Sez.2, n. 50744 del 24/10/2019, Rv. 277719; Sez. 2, n. 12795 del 09/03/2011, Rv. 249861). Per le superiori considerazioni, deve anche escludersi che la condotta contestata possa essere qualificata ai sensi dell'art. 316-ter cod. pen., come indebita percezione di erogazioni pubbliche. Questo reato differisce da quello di truffa aggravata per la mancanza, nel primo, dell'elemento dell'induzione in errore attraverso la messa in atto di artifici e raggiri che, come osservato dai giudici di merito, invece, hanno connotato la condotta dell’imputato (Sez. 2, n. 23163 del 12/04/2016, Oro, Rv. 266979 - 01; Sez. F, n. 44878 del 06/08/2019, Aldovisi, Rv. 279036 -03). Le argomentazioni esposte esauriscono, con motivazione compiuta, logica e coerente, anche l’esame delle doglianze in punto di elemento soggettivo del reato. Restano assorbite le censure in punto di individuazione della consumazione del reato, decorrenza della prescrizione o improcedibilità per difetto di querela, siccome correlate e conseguenti ad una diversa qualificazione giuridica. 5 2.3. Il motivo di cui alla lett. d) del ricorso, nella misura in cui deduce un vizio di motivazione in relazione al profilo della qualificazione giuridica, risulta vieppiù non consentito a fronte della correttezza della decisione dei giudici di merito. Invero, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2, n. 19696 del 20/05/2010, MA e altri, Rv. 247123 - 01; Sez. 3, n. 6174 del 23/10/2014, dep. 2015, Monai, Rv. 264273 - 01; Sez. 1, n. 16372 del 20/03/2015, PG in proc. De Gennaro, Rv. 263326 - 01; Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, PM in proc. Altoè e altri, Rv. 268404 - 01; Sez. U, n. 29541 del16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 – 05), non è consentito il motivo di ricorso che deduca vizi di motivazione con riferimento ad una questione di diritto, essendo denunciabile nel giudizio di legittimità soltanto il vizio di motivazione attinente alle questioni di fatto.
2.4. Il motivo di cui alla lett e) del ricorso risulta in parte aspecifico e in parte motivo nuovo, poiché, quanto al dedotto vizio di motivazione sul diniego della sospensione condizionale, il ricorrente non si confronta con la motivazione esposta in sentenza, che motiva l’esclusione dei benefici di legge non solo in relazione ai precedenti penali, ma anche in ragione dell’assorbente rilievo che l’imputato ha già beneficiato per due volte della sospensione condizionale della pena (vds. pag. 6 della sentenza di appello) e, con riguardo alle attenuanti generiche, la mancata concessione, motivata dal primo giudice sulla base della assenza di elementi positivamente valutabili a fronte di fatti di consistente gravità (vds. pag. 7 della sentenza di primo grado) non risulta essere stata fatta oggetto di una specifica (quindi ammissibile) censura con l’atto di appello.
2.5. Manifestamente infondato risulta poi il motivo di ricorso con cui si deduce violazione di legge sul punto del diniego di pene sostitutive. Correttamente la Corte di appello ha ritenuto inammissibile la richiesta di sostituzione della pena detentiva siccome formulata da difensore non munito di procura speciale. Invero, sebbene in virtù del generale principio di conservazione degli atti, per la validità della procuraspeciale non siano richieste rigorose formule sacramentali, «potendo il tenore dei termini usati nella redazione della procura speciale e la sua collocazione escludere ogni incertezza in ordine all'effettiva portata della volontà della parte» (Sez. 3, n. 4676 del 22/10/2014, M., Rv. 262473 – 01; Sez. 4, n. 3445 del 11/09/2019, Piazza, Rv. 278026 – 01), non vi è dubbio, tuttavia, che la norma di cui all’art. 122 cod. proc. pen. prescriva, a pena di inammissibilità, «la determinazione dell’oggetto per cui è conferita e dei fatti ai quali si riferisce». E‘ dunque in relazione all’oggetto della procura che deve essere verificata l’effettiva portata della volontà a conferire una facoltà o un diritto, altrimenti riservati personalmente all’imputato. Pare allora opportuno rilevare come, per l’applicazione di pene sostitutive diverse da quella pecuniaria - non applicabile nel caso di specie stante la condanna alla reclusione superiore ad un anno -, sia prescritta, a norma dell’art. 58, comma 3, l. 24 novembre 1981, n. 689 (come modificato da d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150), l’acquisizione di un consenso espresso, manifestato da parte dell’imputato personalmente o a mezzo di procuratore speciale, non potendo dunque, di contro, ritenersi sufficiente un consenso o una non opposizione, desunta dalla mera inerzia dell'imputato. Trattandosi poi di atto personalissimo, in ragione della rilevanza delle conseguenze che gravano sul condannato (Sez. 2 , n. 10641 del 20/12/2023, D., Rv. 286137 – 01), la prescrizione della procura speciale di cui all’art. 122 cod. proc. pen. mira a garantire sia l'autenticità dell'iniziativa, sia la sua diretta e inequivocabile derivazione dalla volontà 6 dell'interessato.
2.5.1. Orbene, nella specie, sebbene la procura allegata all’appello rechi nella intestazione l’indicazione “procura speciale”, nel corpo della stessa si rinviene solo un generico conferimento “di tutte le facoltà di legge inerenti il mandato difensivo” e l’indicazione che essa è conferita per proporre appello avverso la sentenza, senza quindi contenere alcun elemento da cui trarre la volontà dell’imputato di conferire procura per la manifestazione del consenso all’applicazione di pene sostitutive(Sez. 5, n. 1369 del 13/03/2000, Di Pietro, Rv. 216361 – 01 che ha ritenuto, in tema di applicazione di pena ai sensi dell'art 444 cod. proc. pen., insussistente valida procura speciale pur contenendo, l'atto di nomina del difensore, la dicitura "conferisce procura speciale", in quanto mancava la specifica determinazione dell'oggetto). D’altro canto, un tale consenso neppure potrebbe desumersi, per come sostiene il ricorrente, dal fatto che l’atto di appello successivamente redatto dal difensore contenesse un motivo relativo all’applicazione di pena sostitutiva, difettando nella procura - con rilievo assorbente – qualsiasi determinazione dell’oggetto con riferimento al consenso all’applicazione della pena sostitutiva. Invero, il difensore con procura ha il potere di compiere e ricevere, nell'interesse della parte, tutti gli atti del processo tranne quelli che, come nel caso di pene sostitutive, dalla legge non sono ad essa espressamente riservati (Sez. 4, n. 25082del12/05/2021, Geoffrey, Rv. 281490 – 01; Sez. Un., n. 8 del 12/3/1999, Min. Tesoro in proc. Sciamanna, Rv. 213508 -01).
2.5.2. A diversa conclusione non potrebbe poi giungersi neppure avendo riguardo alla procura speciale conferita dal IN al difensore per la richiesta di programma per messa alla prova. In atti risulta infatti procura speciale, datata “16.XI.2020”, conferita dall’imputato al difensore, avv. Araniti, “affinché presenti al competente U.E.P.E. richiesta di programma per messa alla prova e compia i successivi incombenti, e chieda al GUP la sospensione del processo per messa alla prova”. L’oggetto di tale procura, così come quello degli atti conseguenti a cui il ricorrente fa riferimento (come la proposta di trattamento sottoscritta dal IN il 10/02/2021 e gli atti relativi alla interlocuzione con la Onlus individuata), è chiaro e ben distinto (anche laddove fa riferimento ad una attività non retribuita a favore della collettività) dal consenso all’applicazione di pene sostitutive (quand’anche sub specie di lavoro di pubblica utilità). Invero, si tratta di istituti ben differenti, con diversi presupposti applicativi e diverse conseguenze (la messa alla prova, ove disposta, comportando la sospensione del procedimento e, se conclusa con esito positivo, l’estinzione del reato). Per come espressamente chiarito nella Relazione illustrativa al d.lgs. n.150/2022, le pene sostitutive riformate debbono intendersi, appunto, come «vere e proprie pene […] diverse da quelle edittali (detentive e pecuniarie), irrogabili dal giudice penale in sostituzione di pene detentive, funzionali alla rieducazione del condannato, così come a obiettivi di prevenzione generale e speciale». Dunque, anche la stessa definizione delle pene sostitutive è funzionale a rendere immediatamente distinguibili le predette pene da istituti analoghi che, nell'ordinamento, hanno una diversa natura giuridica e disciplina, tra i quali rientra la sospensione del procedimento con messa alla prova (sebbene per legge subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità a norma dell’art. 168-bis, comma 3, cod. pen.). Ne consegue che la procura speciale conferita al difensore per presentare programma 7 funzionale alla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova non può essere interpretata come conferimento anche del potere di manifestare il consenso in relazione alla applicazione di pena sostitutiva, dovendo in tal caso il consenso dell’imputato essere manifestato in modo espresso, personalmente o a mezzo di procura speciale, con definizione specifica dell’oggetto in relazione al consenso alla pena sostituiva richiesta (vds. Sez. 4, n. 24287 del 06/06/2025, Paiardi, Rv. 288442 – 01, in parte motiva).
2.5.3. Risulta poi inconferente la dedotta violazione dell’art. 598-bis, comma 4-ter, cod. proc. pen. Va premesso che, essendo stata la sentenza di primo grado emessa il 12/12/2023, il procedimento di appello è interamente regolato dalle norme introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in vigore dal 30 dicembre 2022, e non dalla disciplina transitoria di cui all'art. 95 del medesimo d.lgs. Nella specie, dunque, in forza dei principi generali in tema di impugnazioni, la questione relativa all'applicazione di una pena sostitutiva avrebbe dovuto essere devoluta con l'atto di appello ovvero, al più tardi, con i motivi nuovi, non rientrando la sostituzione della pena ex art. 20-bis cod. pen. tra i casi espressamente previsti dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen. (Sez. 2 , n. 1188 del 22/11/2024, Lo Porto, Rv. 287460 – 01; Sez. 3, n. 42825 del 15/10/2024, C., Rv. 287219 – 01). Tale conclusione risulta, d’altro canto, confermata anche dai recenti interventi attuati dal d.lgs. 19 marzo 2024 n. 31 (contenente «Disposizioni integrative e correttive del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della l. 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari»), che ha interessato in più punti il rinnovato sistema delle pene sostitutive, sia intervenendo sulla l. 21.11.1981, n. 689 (per come modificata dal d.lgs. 10.10.2022, n. 150), sia sul codice di procedura penale (per come novellato dal d.lgs. 10.10.2022, n. 150), e coordinando l’esigenza di acquisizione del consenso all’applicazione delle pene sostitutive con le modalità di attuazione di un contraddittorio anche solo cartolare del giudizio di appello, pur nell’ambito del principio devolutivo. In particolare, per quel che qui è di interesse, il d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31 ha stabilito, avuto riguardo al rito camerale ex art. 598-bis cod. proc. pen., una scansione procedimentale, nella cornice, pur sempre, del principio devolutivo che governa il giudizio di impugnazione. Invero, con l’incipit del comma 1-bis («Fermo quanto previsto dall’articolo 597»), è stato recepito il principio di diritto affermato da Sez. U, n. 12872 del 19/01/2017, Punzo, Rv. 269125 – 01, per cui il giudice di appello non ha il potere di applicare d'ufficio le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi se nell'atto di appello non risulta formulata alcuna specifica e motivata richiesta con riguardo a tale punto della decisione;
in secondo luogo, è stata disciplinata diversamente l’acquisizione del consenso alla sostituzione della pena in ipotesi di rito camerale non partecipato e partecipato. D'altro canto, la lettura dell’art. 598-bis, comma 4-ter, cod. proc. pen. non può che avvenire nella cornice dei principi generali che governano il giudizio di appello, richiamati nel corpo della stessa norma, e dunque, anzitutto, nel perimetro tracciato dal principio devolutivo. Inoltre, la stessa formulazione letterale della norma, che ricalca la previsione dell’art 545-bis cod. proc. pen., evidenzia l’operatività della stessa in ipotesi - in cui «per effetto della decisione dell’impugnazione, è applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni» - del tutto differente da quella di cui si discute (nella quale, invece, una pena 8 detentiva sotto soglia dei quattro anni è stata già applicata dal giudice di prime cure).
2.6. Il motivo sub lett. f) è generico e comunque nuovo;
invero, la censura sul trattamento sanzionatorio non ha formato oggetto di specifico motivo di appello (in cui solo nella parte delle conclusioni si chiedeva genericamente il contenimento della pena nel minimo, motivo che sarebbe stato dunque inammissibile).
2.7. Risulta altresì motivo non consentito, siccome nuovo, non previamente devoluto al giudice di appello, anche quello relativo alla statuizione sulla confisca (neppure risultando fondato su elementi sopravvenuti, e quindi non previamente deducibili: invero, i MAV dell’Inps allegati al ricorso portano date di scadenza al 02/06/2019).
2.8. Quanto ai motivi che ineriscono violazione di legge in relazione all’ordinanza di cui all’art. 130 c.p. siccome emessa de plano, deve rilevarsi come si tratti di motivi non consentiti in quanto sul punto l’imputato non aveva (né ha allegato di avere) alcun concreto interesse a partecipare all’udienza in camera di consiglio, posto che si trattava di statuizioni e punti della decisioneneppure devoluti con l’appello(così Sez. 4 , n. 8612 del 08/02/2022, Halili, Rv. 282933 – 01; Sez. 1 , n. 20984 del 23/06/2020, Zampollo, Rv. 279219 – 01; Sez. 5 , n. 28085 del04/06/2019, Blasizza, Rv. 277247 – 01; Sez. 4, n. 39523del15/06/2016, PM in proc. Passaquindici, Rv. 268338 – 01- che ha ritenuto essere inammissibile il ricorso per cassazione avverso un provvedimento di correzione di errore materiale emesso dal giudice con procedura de plano, invece che ritualmente, previa celebrazione di camera di consiglio, se il ricorrente non deduce un concreto interesse a partecipare alla camera di consiglio per allegare fatti o situazioni decisive, direttamente incidenti sul provvedimento impugnato). Per il resto, è stato fatto correttamente ricorso alla procedura di correzione per emendare una omissione che non determinava una modifica essenziale dell’atto e non implicava valutazioni: invero, posto che la Corte di appello non era stata investita della cognizione su confisca e pena accessoria, correttamente si trattava di disposizioni per cui doveva semplicemente darsi atto che trovavano conferma in esito alla pronuncia di appello (che aveva solo operato, nel perimetro del devoluto, una parziale riforma della sentenza di primo grado, limitatamente all’esclusione dell’istituto della continuazione).
2.9. Alla pronuncia consegue condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 28/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente RA SB GI RG 9