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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. X, sentenza 24/02/2026, n. 775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 775 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 775/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ACCONCIA RENATO, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4577/2025 depositato il 14/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Azienda Sanitaria Locale A.s.l. - Caserta - Unita Italiana 28 81100 Caserta CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Via Lamberti A 4 81100 Caserta CE
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI PAGAM n. 0194092725000005375 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato: si riportano agli atti e chiedono il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1, come rappresentata e difesa, con tempestivo ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate-Riscossione e all'ASL di Caserta ha impugnato l' avviso di pagamento n. 0194092725000005375 del 20.05.2025, notificato in data 29 luglio 2025 relativo al recupero TICKET - anno 2015.
Al riguardo eccepisce il difetto di motivazione del provvedimento impugnato e l'assenza di atti presupposti con la conseguente prescrizione del relativo credito.
L'Azienda Sanitaria Locale di Caserta e l' Agenzia delle Entrate-Riscossione, regolarmente costituite in giudizio, contrastano le eccezioni di parte ricorrente e chiedono il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla base della documentazione versata un atti risulta che la ricorrente ha ricevuto, tramite fax in data 9 ottobbre 2017, la nota prot. nr. 162703 del 04/07/2017, con la quale la ASL di Caserta faceva presente in particolare che a seguito di verifiche effettuate dal sistema tessera sanitaria era risultato che la sua posizione reddituale occupazionale per l'anno 2015 non coincideva con quella autocertificata, con la conseguenza di aver usufruito indebitamente di prestazioni sanitarie specialistiche e o farmaceutiche in regime di esenzione reddituale occupazionale e che “gli elementi delle verifiche sono riportati nell'allegato Verifica/
Autocertificazione", con il conseguente obbligo al pagamento dell'importo complessivo di € 371,00.
Relativamente a detta documentazione si fa preliminarmente presente che in generale, la riproduzione di un atto mediante fax rientra tra le riproduzioni meccaniche indicate dall'art. 2712 c.c., le quali formano piena prova dei fatti o delle cose rappresentati, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità
o la ricezione (Trib. Napoli, 21 luglio 2004). Il fax di scrittura privata è equiparabile alla scrittura privata, a meno che non vi sia disconoscimento (Trib. Bologna, 9 aprile 2004).
Inoltre il rapporto di conferma, come nel caso in esame, costituisce prova dell'avvenuta regolare trasmissione del documento, con conseguente presunzione (iuris tantum) di conoscenza dello stesso da parte del destinatario, il quale può vincerla solo fornendo la prova rigorosa della mancata funzionalità dell'apparecchio ricevente (non potendo darsi campo e giustificazione a circostanze impeditive opposte in modo generico e non seriamente documentate). A conferma della corretta utilizzabilità della documentazione prodotta soccorre poi la circostanza che la controparte non ne ha contestato il ricevimento mediante la presentazione di memorie aggiunte e che la ASL di Caserta ha prodotto copia di richiesta di riesame presentata in data 9 ottobre 2017, con la quale la ricorrente testualmente dichiara " avendo ricevuto comunicazione con protocollo
162707 del 04/07/2017 per attività di recupero ticket annualità 2015..." .
Risultano pertanto infondate le eccezioni di difetto di motivazione del provvedimento impugnato e di assenza di atti presupposti. Del resto, nel provvedimento impugnato, sono stati indicati gli elementi idonei a determinare il dovuto e ad individuare le ragioni per cui esso è stato emesso, e nello specifico viene indicato il codice del tributo, l'anno di riferimento, la descrizione “recupero spese crediti asl”, e nelle note aggiuntive viene ulteriormente specificato che, a fronte di controlli effettuati, era emerso che la ricorrente non aveva titolo all'esenzione dal pagamento del ticket della quale aveva usufruito nel 2015 in forza di autocertificazione e che pertanto restava tenuta al pagamento della prestazione sanitaria fruita.
Destituita di fondamento risulta altresi la eccezione di prescrizione del credito preteso atteso che, come del resto riconoscito dalla stessa ricorrente, per i crediti in questine trova applicazione l'art 2946 del codice civile per il quale i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni, che nella fattispecie dedotta decorrono quanto meno dal 9 ottobre 2017, data di ricevimento della nota prot. nr. 162703 del
04/07/2017.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento di € 250,00 a titolo di spese di lite, oltre accessori di legge.
Così deciso in Caserta in data 17 febbraio 2026.
Il Giudice monocratico dr CO RE
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ACCONCIA RENATO, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4577/2025 depositato il 14/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Azienda Sanitaria Locale A.s.l. - Caserta - Unita Italiana 28 81100 Caserta CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Via Lamberti A 4 81100 Caserta CE
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI PAGAM n. 0194092725000005375 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato: si riportano agli atti e chiedono il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1, come rappresentata e difesa, con tempestivo ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate-Riscossione e all'ASL di Caserta ha impugnato l' avviso di pagamento n. 0194092725000005375 del 20.05.2025, notificato in data 29 luglio 2025 relativo al recupero TICKET - anno 2015.
Al riguardo eccepisce il difetto di motivazione del provvedimento impugnato e l'assenza di atti presupposti con la conseguente prescrizione del relativo credito.
L'Azienda Sanitaria Locale di Caserta e l' Agenzia delle Entrate-Riscossione, regolarmente costituite in giudizio, contrastano le eccezioni di parte ricorrente e chiedono il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla base della documentazione versata un atti risulta che la ricorrente ha ricevuto, tramite fax in data 9 ottobbre 2017, la nota prot. nr. 162703 del 04/07/2017, con la quale la ASL di Caserta faceva presente in particolare che a seguito di verifiche effettuate dal sistema tessera sanitaria era risultato che la sua posizione reddituale occupazionale per l'anno 2015 non coincideva con quella autocertificata, con la conseguenza di aver usufruito indebitamente di prestazioni sanitarie specialistiche e o farmaceutiche in regime di esenzione reddituale occupazionale e che “gli elementi delle verifiche sono riportati nell'allegato Verifica/
Autocertificazione", con il conseguente obbligo al pagamento dell'importo complessivo di € 371,00.
Relativamente a detta documentazione si fa preliminarmente presente che in generale, la riproduzione di un atto mediante fax rientra tra le riproduzioni meccaniche indicate dall'art. 2712 c.c., le quali formano piena prova dei fatti o delle cose rappresentati, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità
o la ricezione (Trib. Napoli, 21 luglio 2004). Il fax di scrittura privata è equiparabile alla scrittura privata, a meno che non vi sia disconoscimento (Trib. Bologna, 9 aprile 2004).
Inoltre il rapporto di conferma, come nel caso in esame, costituisce prova dell'avvenuta regolare trasmissione del documento, con conseguente presunzione (iuris tantum) di conoscenza dello stesso da parte del destinatario, il quale può vincerla solo fornendo la prova rigorosa della mancata funzionalità dell'apparecchio ricevente (non potendo darsi campo e giustificazione a circostanze impeditive opposte in modo generico e non seriamente documentate). A conferma della corretta utilizzabilità della documentazione prodotta soccorre poi la circostanza che la controparte non ne ha contestato il ricevimento mediante la presentazione di memorie aggiunte e che la ASL di Caserta ha prodotto copia di richiesta di riesame presentata in data 9 ottobre 2017, con la quale la ricorrente testualmente dichiara " avendo ricevuto comunicazione con protocollo
162707 del 04/07/2017 per attività di recupero ticket annualità 2015..." .
Risultano pertanto infondate le eccezioni di difetto di motivazione del provvedimento impugnato e di assenza di atti presupposti. Del resto, nel provvedimento impugnato, sono stati indicati gli elementi idonei a determinare il dovuto e ad individuare le ragioni per cui esso è stato emesso, e nello specifico viene indicato il codice del tributo, l'anno di riferimento, la descrizione “recupero spese crediti asl”, e nelle note aggiuntive viene ulteriormente specificato che, a fronte di controlli effettuati, era emerso che la ricorrente non aveva titolo all'esenzione dal pagamento del ticket della quale aveva usufruito nel 2015 in forza di autocertificazione e che pertanto restava tenuta al pagamento della prestazione sanitaria fruita.
Destituita di fondamento risulta altresi la eccezione di prescrizione del credito preteso atteso che, come del resto riconoscito dalla stessa ricorrente, per i crediti in questine trova applicazione l'art 2946 del codice civile per il quale i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni, che nella fattispecie dedotta decorrono quanto meno dal 9 ottobre 2017, data di ricevimento della nota prot. nr. 162703 del
04/07/2017.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento di € 250,00 a titolo di spese di lite, oltre accessori di legge.
Così deciso in Caserta in data 17 febbraio 2026.
Il Giudice monocratico dr CO RE