Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. X, sentenza 24/02/2026, n. 775
CGT1
Sentenza 24 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Difetto di motivazione

    La Corte ha ritenuto che nel provvedimento impugnato siano stati indicati gli elementi idonei a determinare il dovuto e ad individuare le ragioni per cui esso è stato emesso, specificando il codice del tributo, l'anno di riferimento, la descrizione e che la ricorrente non aveva titolo all'esenzione dal pagamento del ticket fruito nel 2015.

  • Rigettato
    Assenza di atti presupposti

    La Corte ha ritenuto che la documentazione prodotta (nota prot. nr. 162703 del 04/07/2017, ricevuta tramite fax) fosse prova dell'avvenuta trasmissione e che la ricorrente non ne avesse contestato il ricevimento, come confermato dalla sua richiesta di riesame.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    La Corte ha ritenuto che per i crediti in questione trovi applicazione l'art. 2946 del codice civile, con prescrizione decennale, decorrente almeno dal 9 ottobre 2017, data di ricevimento della nota della ASL.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. X, sentenza 24/02/2026, n. 775
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta
    Numero : 775
    Data del deposito : 24 febbraio 2026

    Testo completo