Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 23/04/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
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r.g. 181/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SULMONA
In composizione monocratica, nella persona dott.ssa Marta Sarnelli, nella causa civile iscritta al n. 181/2022 R.G., avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo e vertente tra
(C.F. ), elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliato in in Sulmona alla Via Papa Giovanni XXIII n.24, presso lo
Studio dell'Avv. Lucia Teresa Mariani che la rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
- ATTORE/opponente -
E
(C.F. ) elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato in in Sulmona vico dell'Ospedale n.32 presso lo studio dell'avv.
Mariella Graziani che lo rappresenta e difende come da mandato in calce alla memoria di costituzione in giudizio;
- CONVENUTO/opposto-
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 198/2021 R.G. 795/2021,
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emesso in data 29.12.2021, depositato in data 14.01.2022 e notificato al sig.
in data 25.01.2022, con il quale si ingiunge al sig. Pt_1 Parte_1 di pagare a entro quaranta giorni dalla notifica del Controparte_1
decreto, la somma di euro 5.200,00 oltre interessi come da domanda, euro
450,00 per onorari, euro 76,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali,
IVA e c.p.a, oltre alle successive occorrende.
A sostegno della propria pretesa ha dedotto che:
- Il sig. è proprietario di un suolo in Bugnara Parte_1
identificato catastalmente al foglio 11 mappale 903-383;
- Nel mese di novembre 2020 il incaricava Pt_1 Controparte_1 di bonificare il predetto terreno mediante l'eliminazione di vegetazione infestante, arbusti e sterpaglie;
- Le parti convenivano che i lavori dovevano essere eseguiti in una settimana e che il corrispettivo pattuito era di € 3.000 oltre al trasferimento di un trattore agricolo LANDINI 9500 special tg.
PE01486 di proprietà del sig. ; Pt_1
- Nonostante la corresponsione di € 3.200 e della dazione del trattore, il chiedeva ulteriori somme per completare i lavori che CP_1 venivano corrisposte dal (fornitura di 400 litri di gasolio per Pt_1
un valore di € 400);
- Nel mese di gennaio 2021, il sig. , dopo varie discussioni, Pt_1
contestava al l'incompleta esecuzione dell'opera, il grave CP_1
ritardo, la mancata consegna delle fatture relative ai numerosi acconti per un ammontare di € 3.200,00 e la sospensione dei lavori;
- Il era dunque costretto ad affidare i lavori ad altra ditta. Pt_1
In diritto, l'opponente sostiene che non vi sarebbero i presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo perché il ricorrente non avrebbe allegato, unitamente alle fatture, l'estratto notarile autentico delle fatture.
Infine, in via riconvenzionale, l'opponente chiedeva, vista la mancata esecuzione dei lavori, il ritardo nell'esecuzione degli stessi e la necessità di
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rivolgersi ad altra ditta per il completamento degli stessi, il risarcimento del danno subito da liquidare in via equitativa nonché la restituzione della somma di € 1800 (€ 400,00 gasolio, € 200,00 a titolo di differenza rispetto a quanto pattuito (€ 3.000,00) oltre € 1.200,00 per lavori affidati per completamento).
Con comparsa del 9.11.2022 si costituiva la quale Controparte_1
contestava in fatto e in diritto l'avversa domanda.
In seguito alla concessione dei termini ex art. 183 VI comma c.p.c., la causa veniva istruita mediante audizione testi nonché con l'acquisizione di documentazione.
Dopo l'assegnazione della causa alla scrivente, con ordinanza del 6.3.2025 la causa veniva trattenuta in decisione senza la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. avendo le parti già depositato note conclusive all'udienza fissata dinanzi al precedente istruttore.
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In primo luogo, non è fondata l'eccezione in ordine alla carenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Nel presente giudizio il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso sulla base delle fatture allegate unitamente alla certificazione di conformità delle stesse alle scritture contabili.
Com'è noto, la pacifica giurisprudenza di legittimità ritiene che per l'emissione del decreto ingiuntivo siano sufficienti, come prova scritta del credito, le fatture annotate nelle scritture contabili, mentre, per il giudizio di opposizione, queste non sono sufficienti come prova del credito fatto valere.
Secondo la Suprema Corte, infatti, configurandosi il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo come giudizio ordinario di cognizione e svolgendosi lo stesso seconde le norme del procedimento ordinario incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, su chi fa
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valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
Pertanto, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura, titolo idoneo per l'emissione del decreto, costituire fonte di prova in favore della parte che la ha emessa
(cfr., tra le tantissime, Cass. a. 5071 del 2009; Cass. n. 17371 del 2003).
La Corte precisa, poi, che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto,
s'inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito, onde, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche genetiche (formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene), assurgere a prova del contratto, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata, mentre nessun valore, nemmeno indiziario, le si può riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto tant'è che, contro e in aggiunta al contenuto della fattura, sono ammissibili prove anche testimoniali dirette a dimostrare eventuali convenzioni non risultanti dall'atto, ovvero ad esso sottostanti (Cass. n. 8126 del 2004; Cass. n. 10434 del 2002).
Invero, un documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favore della stessa, né determina inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro la quale è prodotto
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contesti il diritto, anche relativamente alla sua entità, oltreché alla sua esistenza.
Pertanto nel processo di cognizione che segue all'opposizione a decreto ingiuntivo, la fattura non costituisce fonte di prova, in favore della parte che l'ha emessa, dei fatti che la stessa vi ha dichiarato (Cass. n. 5573 del
1997; Cass. n . 9685 del 2000; Sentenza Cassazione civile 05/08/2011, n.
17050)
Ciò posto, se quindi il decreto ingiuntivo è stato emesso legittimamente, occorre ora valutare se vi è la prova del diritto della parte opposta al pagamento di quanto indicato nel decreto ingiuntivo stante l'opposizione del presunto debitore.
L'opposto sostiene che le somme di cui alle fatture deriverebbero da un contratto stipulato tra le parti avente ad oggetto diverse lavorazioni effettuate sul terreno di proprietà di e commissionati Parte_1
successivamente all'effettuazione dei primi interventi.
A differenza di quanto sostenuto da parte opponente, infatti, il Pt_1
dopo le prime lavorazioni, avrebbe affidato al ulteriori attività CP_1
di pulizia e bonifica del terreno rispetto a quelle originariamente commissionate così che il corrispettivo non sarebbe unicamente quello già pagato dal (3.200 €) ma bensì la somma maggiore di cui alla Pt_1 fattura e al relativo decreto ingiuntivo.
Orbene, dall'istruttoria complessivamente svolta, non è emersa la prova dell'avvenuto conferimento di ulteriori lavori rispetto a quelli riconosciuti da entrambe le parti e aventi ad oggetto il corrispettivo versato, né l'entità degli stessi e il momento in cui sarebbero stati realizzati.
Invero, come prova del credito il produce la fattura, che come CP_1 detto non è prova del contratto e dell'avvenuta esecuzione nell'ambito del giudizio di opposizione, nonché fotografie che di per sé nulla dimostrano in merito all'attività concretamente svolta in favore di . Parte_1
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Al pari non si ritiene dirimente la testimonianza resa da Testimone_1
il quale avrebbe riferito dei lavori svolti dal in favore del CP_1
. Pt_1
Il teste, infatti, oltre ad essere comunque poco attendibile essendo uno stretto collaboratore del , comunque ha dichiarato di non essere CP_1
stato presente agli incontri delle parti e di aver saputo dei lavori commissionati e del prezzo pattuito solo dal . CP_1
Inoltre, il teste non è preciso nel riferire il periodo in cui tali lavori sarebbero stati effettuati.
Tuttavia, entrambe le parti hanno confermato che dei lavori sono stati effettivamente commissionati e svolti, ma mentre parte opponente sostiene di aver effettivamente corrisposto la somma di € 3200, parte opposta chiede invece, con il decreto ingiuntivo il pagamento di ulteriori lavori commissionati successivamente.
Tuttavia, come sopra esposto, manca la prova della stipulazione di questo ulteriore accordo e dell'effettiva realizzazione dei lavori.
Pertanto, il decreto ingiuntivo deve ritenersi illegittimo e va dunque revocato per carenza di prova del credito azionato in via monitoria.
Al pari risulta infondata anche la richiesta in via riconvenzionale avanzata dal posto che la domanda di risarcimento risulta Parte_1 assolutamente generica e priva di qualsivoglia prova.
Stante la reciproca soccombenza, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezioni e deduzioni disattesa,
- In parziale accoglimento dell'opposizione proposta da Parte_1
dichiara illegittimo e revoca il decreto ingiuntivo n.
[...]
198/2021 R.G. 795/2021, emesso in data 29.12.2021, depositato in data
14.01.2022 emesso in favore di con il quale si Controparte_1
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ingiungeva al sig. , di pagare la somma di euro Parte_1
5.200,00 oltre interessi come da domanda, euro 450,00 per onorari, euro 76,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, IVA e c.p.a, oltre alle successive occorrende;
- Rigetta la domanda riconvenzionale svolta da;
Parte_1
- Compensa le spese di lite.
Sulmona, 22.4.2025
Il Giudice
dott.ssa Marta Sarnelli
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