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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 17/11/2025, n. 1510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1510 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3137/2025
Tribunale di Firenze Sezione Lavoro SENTENZA
Parte_1 con l'Avv. BROTINI DANIELE
RICORRENTE contro
CP_1 con i funzionari dott.ssa MASSANOVA LOREDANA e dott. FRANCO GOGGIOLI
RESISTENTE
La ricorrente ha chiesto l'accertamento tecnico preventivo ai fini del riconoscimento dei requisiti sanitari per ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile grave al 100% e il beneficio dell'indennità di accompagnamento di cui alla L. 18/1980. All'atto della costituzione l' ha dedotto e documentato di aver provveduto in data 29.10.2025 a CP_1 pronunciare una dichiarazione di autotutela, con cui l'Istituto ha riconosciuto il requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento a far data dalla domanda amministrativa. All'odierna udienza la ricorrente ha chiesto la pronuncia della dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con condanna alle spese del convenuto. L' ha insistito per la CP_1 dichiarazione della cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese di lite.
Alla luce di quanto sopra, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Quanto al regolamento delle spese di lite, parte ricorrente ha insistito per la condanna al pagamento delle spese nei confronti dell' in virtù del principio della soccombenza virtuale. CP_1
Alla luce della coincidenza tra l'oggetto della domanda e quanto riconosciuto in sede di autotutela dall' poiché tale esito è successivo e consequenziale alla tutela svolta in sede giudiziale, si CP_1 ritiene che per il principio della soccombenza virtuale l' debba essere condannato al CP_1 pagamento delle spese di lite, sulla base delle voci di tariffa per l'attività ridotta effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara cessata definitivamente la materia del contendere fra le parti. Condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate nella misura di € 650,00, oltre CP_1 rimborso spese generali 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione a favore del procuratore.
Sentenza resa ex articolo 429 cpc, pubblicata con lettura ed allegazione al verbale.
Firenze 17/11/2025
Il Giudice onorario dott. Massimo Carrattieri
Ai sensi dell'art. 52 D. Lgs. 196/2003, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.
Tribunale di Firenze Sezione Lavoro SENTENZA
Parte_1 con l'Avv. BROTINI DANIELE
RICORRENTE contro
CP_1 con i funzionari dott.ssa MASSANOVA LOREDANA e dott. FRANCO GOGGIOLI
RESISTENTE
La ricorrente ha chiesto l'accertamento tecnico preventivo ai fini del riconoscimento dei requisiti sanitari per ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile grave al 100% e il beneficio dell'indennità di accompagnamento di cui alla L. 18/1980. All'atto della costituzione l' ha dedotto e documentato di aver provveduto in data 29.10.2025 a CP_1 pronunciare una dichiarazione di autotutela, con cui l'Istituto ha riconosciuto il requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento a far data dalla domanda amministrativa. All'odierna udienza la ricorrente ha chiesto la pronuncia della dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con condanna alle spese del convenuto. L' ha insistito per la CP_1 dichiarazione della cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese di lite.
Alla luce di quanto sopra, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Quanto al regolamento delle spese di lite, parte ricorrente ha insistito per la condanna al pagamento delle spese nei confronti dell' in virtù del principio della soccombenza virtuale. CP_1
Alla luce della coincidenza tra l'oggetto della domanda e quanto riconosciuto in sede di autotutela dall' poiché tale esito è successivo e consequenziale alla tutela svolta in sede giudiziale, si CP_1 ritiene che per il principio della soccombenza virtuale l' debba essere condannato al CP_1 pagamento delle spese di lite, sulla base delle voci di tariffa per l'attività ridotta effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara cessata definitivamente la materia del contendere fra le parti. Condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate nella misura di € 650,00, oltre CP_1 rimborso spese generali 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione a favore del procuratore.
Sentenza resa ex articolo 429 cpc, pubblicata con lettura ed allegazione al verbale.
Firenze 17/11/2025
Il Giudice onorario dott. Massimo Carrattieri
Ai sensi dell'art. 52 D. Lgs. 196/2003, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.