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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 20/06/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. r.g. 452 2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 20/06/2025 innanzi al GOT dott. Massimo Valenza, sono comparsi: per il ricorrente l'avv. PALLESCHI in sostituzione dell'avv TORGE ANNA MARIA la quale chiede il rinnovo della CTU nonché in subordine la compensazione delle spese di lite e per l'avv. GUSSAGO ALESSANDRA in sostituzione dell'avv. CP_1
ESPOSITO RAFFAELE la quale insiste per il rigetto del ricorso con vittoria di spese di lite.
Il GIUDICE ONORARIO dato atto, decide come da separata sentenza.
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Massimo valenza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 452 2024 promossa da:
), elettivamente domiciliato in Indirizzo Parte_1 C.F._1
Telematico con l'avv. TORGE ANNA MARIA ( ), dal quale è C.F._2
rappresentato e difeso
RICORRENTE contro
( ), elettivamente domiciliato in con l'avv. ESPOSITO CP_1 P.IVA_1
RAFFAELE ( ), dal quale è rappresentato e difeso C.F._3
RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento malattia professionale.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23.4.2024 - assumendo che aveva inoltrato Parte_1
all' domanda per il riconoscimento della malattia professionale consistente CP_1
in ““spondilodiscopatie lombari”” e lamentando che la domanda e i successivi ricorsi amministrativi erano stati respinti – chiedeva, il riconoscimento del suo diritto a godere di un indennizzo per il danno biologico per la malattia professionale addotta. In particolare, il ricorrente affermava che la suddetta patologia fosse riconducibile all'esercizio dell'attività lavorativa di parrucchiera svolta per quasi 50 anni.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto della domanda per mancanza CP_1
dell'esposizione a rischio e del nesso causale.
Escussi alcuni testi e acquisita una CTU all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa come segue,
La domanda è infondata e non merita accoglimento.
La malattia denunciata è tabellata al punto 77 del D.M.
9.4.2028 la presunzione relativa al nesso di causalità sussiste nel caso di svolgimento delle seguenti attività lavorative: a) Lavorazioni svolte in modo non occasionale con macchine che espongono a vibrazioni trasmesse al corpo intero: macchine movimentazione materiali vari, trattori, gru portuali, carrelli sollevatori (muletti), imbarcazioni per pesca professionale costiera e d'altura. b) Lavorazioni di movimentazione manuale dei carichi svolte in modo non occasionale in assenza di ausili efficaci.
I testi escussi hanno confermato che la ricorrente ha lavorato come parrucchiera per circa cinquanta anni e che la stessa per lo svolgimento della sua attività doveva rimanere stare tutto il tempo in piedi, sollevando scatoloni e altri prodotti ed attrezzature;
gli stessi testi hanno anche precisato che la ricorrente lavorava cinque giorni settimanali per circa otto ore al giorno e talvolta anche di più.
Il CTU ha rilevato che, tenuti conto anche delle dichiarazioni rese dai testi escussi
“Venendo alla valutazione medico legale del caso di specie, vista l'adibizione della periziata, dal 1978 al 2019 all'attività di parrucchiera artigiana pur se con l'esigenza di lavorare in piedi, sollevando quando occorreva scatoloni di circa 20-30 Kg e altri carichi relativi ai prodotti ed alle attrezzature necessarie alla gestione del negozio, considerate le attività cui si è appena fatto cenno per il riconoscimento ai punti a) e
b), considerato anche il quadro clinico caratterizzato da ridotta la lordosi lombare, manifestazioni spondiloartrosiche ed artrosiche interapofisarie, lieve antero-listesi di
L4 su L5, costituenti “malattie comuni” sicuramente predisponenti in maniera decisiva alle protrusioni discali riscontrate, possiamo rilevare che nel caso in esame non si sono evidenziate lavorazioni svolte in modo non occasionale con macchine che espongono a vibrazioni trasmesse al corpo intero o lavorazioni di movimentazione manuale dei carichi svolte in modo non occasionale, che abbiano esposto la colonna vertebrale a ripetute sollecitazioni meccaniche, con necessità di assumere prolungate posture incongrue del rachide e pertanto non vi è la prova della sussistenza di un rischio professionale di sovraccarico biomeccanico del rachide di natura, durata e intensità tali da far ragionevolmente considerare la sua influenza di grado superiore
o quantomeno uguale a quella esercitata da altri fattori eziologici extraprofessionali
(quadro artrosico e del anterolistesi) e non si giustifica, pertanto, il riconoscimento del nesso causale o concausale tra l'attività svolta e la malattia denunciata. Quindi, esaminata l'attività lavorativa dal punto di vista cronologico, quantitativo, qualitativo
e modale, possiamo affermare che non vi è la prova della sussistenza di un rischio professionale di sovraccarico biomeccanico del rachide di natura, durata e intensità tali da far ragionevolmente considerare la sua influenza di grado superiore o quantomeno uguale a quella esercitata da altri fattori eziologici extraprofessionali”.
Lo stesso CTU ha quindi concluso che “la sig.ra è affetto da: • ridotta Parte_1
lordosi lombare, manifestazioni spondiloartrosiche ed artrosiche interapofisarie, lieve antero-listesi di L4 su L5, osteofitosi retrosomatica in L5 - S1, canale vertebrale di ampiezza ridotta in L4 - L5, angioma vertebrale in L5 in soggetto con protrusioni discali ad ampio raggio In L2 - L3 ed in L3-L4 che impegnano i recessi laterali ed i forami di coniugazione, protrusione discale circonferenziale in L4 su L5 che oblitera i recessi laterali ed impegna i forami di coniugazione, protrusione discale circonferenziale in L5 - S1. Per le motivazioni riportate nelle considerazioni medico legali, possiamo affermare che, esaminata l'attività lavorativa dal punto di vista cronologico, quantitativo, qualitativo e modale, non vi è la prova della sussistenza di un rischio professionale di sovraccarico biomeccanico del rachide di natura, durata e intensità tali da far ragionevolmente considerare la sua influenza di grado superiore
o quantomeno uguale a quella esercitata da altri fattori eziologici extraprofessionali e pertanto non si giustifica il riconoscimento del nesso causale o concausale tra l'attività svolta e la malattia denunciata.
La diagnosi del C.T.U. si basa sui risultati degli esami clinici e strumentali e le sue conclusioni possono essere condivise e accettate, perché frutto di una corretta indagine medico – legale, alla quale ci si richiama integralmente.
Il ricorrente da parte sua, non ha sollevato consistenti obiezioni, dalle quali possa trarsi un diverso convincimento.
Aderendo al parere del C.T.U., la domanda deve, pertanto, essere rigettata, in assenza dei presupposti per il riconoscimento della richiesta rendita.
Le spese di lite sono compensate ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c..
Le spese di C.T.U. sono a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda perché infondata;
- compensa le spese di lite;
- pone le spese di consulenza tecnica a carico dell' CP_1
Avezzano, 20 giugno 2025
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza