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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 29/09/2025, n. 715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 715 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N.R.G. 444/2025
La Corte di Appello, in persona dei magistrati:
Giovanni Picciau Presidente
Roberto Vignati Consigliere
Laura Bertoli Consigliera rel. nella causa di appello avverso la sentenza n. 4841/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata il 30.10.2024, est. Moglia, promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Paolo Cirasa e dall'Avv. Provvidenza Di Lisi ed elettivamente domiciliato in Termini
Imerese (PA), Via Mazzini n. 7, presso lo studio dei difensori
Appellante
Contro
(C.F. ), rappresentato e difeso per Controparte_1 P.IVA_1 legge dall'Avvocatura dello Stato di Milano, nei cui uffici è domiciliato in Milano, via
Freguglia n. 1
Appellato in data 25/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA sulle conclusioni delle parti così precisate: per l'appellante:
“In via preliminare: fissare con decreto la data dell'udienza di comparizione delle parti della causa, con termine per la notifica alla controparte;
In via istruttoria, ammettere i mezzi di prova già chiesti nella sede di prima istanza e per le ragioni già esposte nei precedenti motivi;
Nel merito: - in accoglimento del presente appello, e previo ove necessario promovimento di questione di legittimità costituzionale nei sensi sopra esposti, annullare e/o riformare la sentenza n. 4841/2024 pronunciata tra le parti dal Tribunale di Milano in funzione di
Giudice del Lavoro nel procedimento rubricato al R.G.Lav. n. 8155/2024, pubbl. il
30/10/2024 e, per l'effetto, a) ritenere e dichiarare il diritto dell'Avv. ad Pt_1 usufruire ed esercitare il diritto all'assegnazione temporanea di cui all'art. 33, comma
5, legge n. 104/1992;
b) indi e per l'effetto, condannare parte resistente ad assegnare temporaneamente il ricorrente, ai sensi dell'art. 33, comma 5, legge n. 104/1992, presso una delle sedi indicate nella pertinente istanza, ossia presso il Tribunale di Termini Imerese o, in subordine e in caso di indisponibilità della suddetta sede, presso il Tribunale di Enna, oppure Palermo o CA (gradatamente elencate in ragione di un criterio di vicinanza geografica al luogo in cui risiede la persona bisognosa di assistenza), riservandogli un posto di lavoro corrispondente alle mansioni svolte;
In ogni caso: condannare parte resistente al pagamento delle spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei sottoscritti procuratori antistatari [...]”. per l'appellato:
“Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello rigettare l'appello ex adverso proposto in quanto inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte in narrative.
Con vittoria di spese e competenze”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. Funzionario addetto all'Ufficio per il Parte_1
Processo presso la Corte d'Appello di Milano, aveva chiesto al Tribunale di Milano riconoscere il proprio diritto ad usufruire dell'assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 33, co. 5, L. n. 104 del 1992 e di condannare conseguentemente il convenuto CP_1 ad assegnarlo temporaneamente al Tribunale di Termini Imerese o, in subordine, al
Tribunale di Enna, Palermo oppure CA, riservandogli un posto di lavoro corrispondente alle mansioni svolte. pag. 2/14 A fondamento di tali richieste il ricorrente aveva dedotto: di aver partecipato al concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 8171 unità di personale non dirigenziale indetto ex DL 9 giugno 2021, n. 80; di avere, in sede di iscrizione al concorso, scelto il distretto della Corte
d'Appello di Palermo;
di essere poi stato assegnato, a far data dal 22 giugno 2022, alla Corte d'Appello di Milano, a seguito dello scorrimento delle graduatorie;
di avere successivamente presentato, in quanto figlio di persona disabile, in data
18 aprile 2023, domanda di mobilità ex art. 33 l. n. 104/92, domanda però rigettata in quanto ritenuta mancante dei requisiti di cui all'art 15 comma 2 dl 80/21; di avere reiterato l'istanza in data 5 dicembre 2023, con analogo epilogo.
Il si era costituito avanti il Tribunale contestando la Controparte_1 pretesa avversaria e chiedendo il rigetto del ricorso.
Con la sentenza n.4841/2024 il Tribunale di Milano ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha perciò respinto, a spese compensate.
Il primo giudice ha richiamato l'orientamento di legittimità secondo il quale il diritto al trasferimento riconosciuto dall'art. 33, co. 5, cit. non può assumere a suo esclusivo presupposto la vacanza del posto al quale il lavoratore richiedente aspira, poiché tale condizione, che esprime una mera potenzialità, assurge ad attualità solo con la decisione organizzativa dell'amministrazione di coprire talune vacanze;
sicché, ai fini del riconoscimento del suddetto diritto non basta la mera scopertura di organico, essendo necessario che i posti, oltre che vacanti, siano resi “disponibili” dall'amministrazione, le cui determinazioni devono sempre rispettare i principi sanciti dall'art. 97 Cost. e i loro corollari. Tale interpretazione, secondo il Tribunale, è coerente con l'art. 24, co. 1, lett. b), L. n. 183/2010, il quale prevede che il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ha diritto di scegliere “ove possibile” la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere.
Il Tribunale ha poi evidenziato che, nel caso di specie, doveva trovare applicazione l'art. 15 D.L. n. 80/2021, rubricato “Vincolo di permanenza nella sede e pag. 3/14 mobilità temporanea”. Tale disposizione, speciale rispetto alla disciplina generale del pubblico impiego, prevede che in caso di circostanze sopravvenute all'assegnazione della sede sia vietata ogni forma di mobilità presso una sede differente rispetto al distretto di assegnazione.
Ad avviso del primo giudice, detto divieto è coerente con la ratio che ha guidato l'istituzione della figura dei Funzionari Addetti all'Ufficio per il Processo, ispirata al raggiungimento degli obiettivi e al rispetto delle tempistiche previste dal PNRR, peraltro differenti in ogni distretto di Corte d'Appello.
Il Tribunale ha dunque ritenuto speciale l'ultima norma richiamata che, in quanto tale, era da considerare prevalente sulla norma generale dell'art. 33, co. 5 cit.
Detta norma era poi da considerarsi riferita non solo alla mobilità definitiva, ma a tutte le forme di mobilità interna, anche a quella temporanea richiesta da Pt_1
Ritenendo dunque giustificato e legittimo il vincolo di cui all'art. 15 cit. in quanto proteso alla tutela di interessi egualmente di rango costituzionale (art. 97 Cost.), il
Giudice non ha ravvisato profili di contrasto della norma con la Costituzione.
***
Avverso tale sentenza ha proposto appello. Parte_1
Con il primo motivo di impugnazione ha prospettato la violazione e falsa Pt_1 applicazione, da parte del promo giudice, dell'art. 33, comma V, legge n. 104/1992 e dell'art. 15 d.l. n. 80/2021, oltre che l'errata valutazione delle risultanze istruttorie e la violazione dell'art. 115 c.p.c.
L'appellante ha evidenziato che la sentenza aveva ritenuto ostativo all'accoglimento della chiesta assegnazione temporanea il disposto dell'art. 15 d.l. n. 80/2021, convertito dalla legge n. 113/2021, che così recita: “[...] Il personale di cui agli articoli 11 e 13 permane nella sede di assegnazione per l'intera durata del contratto a tempo determinato. Per la Giustizia ordinaria, avuto riguardo all'articolazione su base distrettuale della procedura di reclutamento e alla necessità di garantire il raggiungimento degli obiettivi e il rispetto dei tempi previsti dal PNRR, ogni forma di mobilità interna su domanda del dipendente, fondata su circostanze sopravvenute successivamente all'assegnazione della sede, si intende comunque riferita ad uffici situati nel medesimo distretto in cui è situata la sede di prima assegnazione. Al pag. 4/14 momento della assegnazione della sede ai vincitori del concorso nei singoli profili, potrà essere fatta valere ogni circostanza idonea a costituire, secondo la normativa vigente, titolo di precedenza o di preferenza in relazione alla specifica graduatoria distrettuale ovvero, qualora lo preveda il bando di concorso, circondariale. In deroga a quanto previsto dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il medesimo personale non può in alcun caso essere comandato, distaccato o assegnato presso altre pubbliche amministrazioni, né essere destinatario di provvedimenti di applicazione endodistrettuale, come previsto dalla contrattazione integrativa [...]”
Differentemente da quanto esposto in sentenza, secondo l'appellante la norma non era applicabile al caso di specie. Nella prospettiva del gravame, infatti, il vincolo di permanenza previsto da tale norma si riferisce esclusivamente ai trasferimenti definitivi, non già alle assegnazioni temporanee disciplinate dalla circolare del Ministero della
Giustizia datata 31 gennaio 2020, rubricata “mobilità individuale temporanea a tutela delle esigenze di assistenza ai soggetti disabili e di ricongiungimento del nucleo familiare. Disposizioni in tema di assegnazioni temporanee ai sensi della legge
104/1992 e dell'art. 42 bis della legge 151/2001”.
A dire dell'appellante, “deve (…) ritenersi (…) che il legislatore del d.l. n. 80/2021 abbia fatto riferimento in modo preciso e consapevole ad istituti tipici del pubblico impiego, utilizzando in modo altrettanto preciso e consapevole la relativa terminologia;
la voluntas legis deve essere interpretata, pertanto, nel senso di attribuire alla parola
“mobilità” non un significato generico, ma il significato sistematico appena sopra ricostruito, ovvero di trasferimento di sede del dipendente avente carattere di tendenziale stabilità; e lo si ribadisce, tale significato non può essere portato a ricomprendere l'assegnazione temporanea qui oggetto del contendere, trattandosi di movimento del dipendente verso altra sede della medesima pubblica amministrazione, risolutivamente condizionato al venir meno delle circostanze che lo hanno legittimato
(Circolare Min. Giustizia 30/01/2020) e previsto in ragione del primario interesse del dipendente pubblico”.
Inoltre, l'appellante ha evidenziato che dal bando RIPAM del 5 aprile 2024, con il quale era stato indetto il successivo concorso pubblico per il medesimo profilo del ricorrente di Addetto all'ufficio per il processo, i posti destinati al Distretto di Corte di Appello di pag. 5/14 Palermo risultavano essere 157 e che considerevoli scoperture erano presenti anche nel distretto di Corte di Appello di CA.
Con il secondo motivo di gravame, formulato in via subordinata, l'appellante ha reiterato l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 15 d.l. n. 80/2021, ove interpretato come fatto dal Tribunale.
Secondo “L'interpretazione della normativa contenuta nell'impugnata sentenza, Pt_1 infatti, non solo attribuisce prevalenza al bene-interesse di cui all'art. 97 Cost. (stante la particolare pregnanza degli obiettivi del PNRR), rendendo recessiva la tutela del bene-interesse di cui agli artt. 30 e 31 Cost., ma addirittura elide in modo integrale ogni possibilità di fare valere quest'ultimo. Una simile esegesi dell'art. 15 d.l. n.
80/2021 è affetta da un evidente profilo di illegittimità costituzionale, in quanto tale norma avrebbe introdotto un'area di assenza di tutela e di disparità di trattamento all'interno dell'ambito del pubblico impiego, senza rispettare il principio di ragionevolezza: l'interpretazione fornita finirebbe per espungere dall'ordinamento, tout court, l'area in cui far valere il diritto all'assistenza limitatamente ad una categoria di pubblici dipendenti. Un'interpretazione costituzionalmente orientata porta quindi a ritenere che la lettera dell'art. 15 d.l. n. 80/2021 non sia ostativa alla concessione del beneficio richiesto dal ricorrente (in tal senso, Tribunale di Torino, sez. lav., sent. n.
738/2024)”.
Con il terzo motivo di appello, ha criticato la decisione del Tribunale di Pt_1 procedere alla compensazione delle spese di lite, auspicando che ad una diversa decisione del merito della controversia in grado d'appello seguisse anche una differente regolazione delle spese legali.
Per queste ragioni, ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte. Pt_1
***
Con memoria difensiva depositata in data 20.6.2025 si è costituito per il gravame il
, contestando la fondatezza dell'impugnazione avversaria e Controparte_1 chiedendone il rigetto.
***
All'udienza del 25 settembre 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce. pag. 6/14 ***
L'appello è infondato e deve essere respinto.
Questa Corte, in diversa composizione, si è già pronunciata in controversia analoga a quella odierna, nella quale altro Funzionario Addetto all'Ufficio per il Processo si doleva, per ragioni analoghe a quelle prospettate dall'odierno appellante, dell'illegittimità del rigetto, da parte dell'amministrazione, della propria istanza ex art. 33 comma V legge n. 104/1992.
Questo Collegio condivide e fa pertanto proprie, richiamandole di seguito ex art. 118 disp. att. c.p.c., le motivazioni rese in merito a tale vicenda dalla pronuncia n.1087/2024, est. Dossi:
«L'art. 15 d.l. 9 giugno 2021 n. 80, convertito in legge 6 agosto 2021 n. 113, dispone quanto segue: “1. Il personale di cui agli articoli 11 e 13 permane nella sede di assegnazione per l'intera durata del contratto a tempo determinato.
2. Per la Giustizia ordinaria, avuto riguardo all'articolazione su base distrettuale della procedura di reclutamento e alla necessità di garantire il raggiungimento degli obiettivi e il rispetto dei tempi previsti dal PNRR, ogni forma di mobilità interna su domanda del dipendente, fondata su circostanze sopravvenute successivamente all'assegnazione della sede, si intende comunque riferita ad uffici situati nel medesimo distretto in cui è situata la sede di prima assegnazione. Al momento della assegnazione della sede ai vincitori del concorso nei singoli profili, potrà essere fatta valere ogni circostanza idonea a costituire, secondo la normativa vigente, titolo di precedenza o di preferenza in relazione alla specifica graduatoria distrettuale ovvero, qualora lo preveda il bando di concorso, circondariale. In deroga a quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il medesimo personale non può in alcun caso essere comandato, distaccato o assegnato presso altre pubbliche amministrazioni, né essere destinatario di provvedimenti di applicazione endodistrettuale, come previsto dalla contrattazione integrativa.
3. Per la Giustizia ordinaria, è fatta salva la mobilità per compensazione, in condizioni di piena neutralità finanziaria e previo nulla osta del Ministero della giustizia”.
pag. 7/14 La norma, applicabile all'odierna fattispecie, pone un vincolo di permanenza nella sede di assegnazione, limitando la mobilità all'interno del distretto di Corte d'Appello in cui
è situata tale sede e solo per circostanze sopravvenute.
Si tratta di norma speciale, applicabile al solo personale (di cui fa parte l'odierna appellante) assunto a tempo determinato all'esito della procedura straordinaria di reclutamento disposta a norma dell'art. 13 d.l. 9 giugno 2021 n. 80, convertito in legge
6 agosto 2021 n. 113, “al fine di assicurare la piena operatività dell'ufficio per il processo e di supportare le linee di progetto del Ministero della giustizia ricomprese nel PNRR in deroga a quanto previsto dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo
2001 n. 165”,.
In quanto norma speciale, essa prevale sulla disposizione generale dell'art. 33, comma
5, legge 5 febbraio 1992 n. 104 (“legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”), che riconosce al lavoratore pubblico o privato che assista un famigliare affetto da disabilità in situazione di gravità il “diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere”.
Va, peraltro, osservato che l'art. 15, comma 2, d.l. 9 giugno 2021 n. 80, convertito in legge 6 agosto 2021 n. 113, limita l'applicazione dell'art. 33, comma 5, legge 5 febbraio 1992 n. 104, senza tuttavia escluderla completamente.
La norma speciale, infatti, riconosce che “al momento della assegnazione della sede ai vincitori del concorso nei singoli profili” può “essere fatta valere ogni circostanza idonea a costituire, secondo la normativa vigente, titolo di precedenza o di preferenza in relazione alla specifica graduatoria distrettuale ovvero, qualora lo preveda il bando di concorso, circondariale”. Tra i titoli di precedenza che possono essere fatti valere, secondo la normativa vigente, al momento dell'assegnazione della sede ai vincitori del concorso è inclusa la posizione di chi presta assistenza ad un famigliare con disabilità grave ai sensi dell'art. 33, comma 5, legge 5 febbraio 1992 n. 104: pertanto, in tale fase, il diritto a scegliere la sede di lavoro più vicina alla persona da assistere, ai sensi della disposizione in parola, trova piena esplicazione.
pag. 8/14 La limitazione riguarda, invece, la fase successiva all'assegnazione della sede ed opera nel senso di consentire la mobilità del personale solo all'interno del distretto in cui si trova la sede assegnata e per esigenze sopravvenute.
Si tratta, come condivisibilmente ritenuto dal giudice di prime cure, di una limitazione coerente con la natura del reclutamento (di carattere straordinario ed articolato su base distrettuale) e che risulta funzionale ad assicurare un'omogenea e razionale distribuzione delle risorse, così da assicurare la presenza in ciascun distretto di Corte
d'Appello del personale necessario a “garantire il raggiungimento degli obiettivi e il rispetto dei tempi previsti dal PNRR” (diversi per ogni distretto), in linea con quanto disposto dallo stesso art. 15, comma 2, d.l. 9 giugno 2021 n. 80, convertito in legge 6 agosto 2021 n. 113.
Va peraltro evidenziato che neppure l'art. 33, comma 5, legge 5 febbraio 1992 n. 104 delinea un diritto assoluto ed incondizionato al trasferimento in favore del lavoratore che presti assistenza al famigliare con disabilità, “ma richiede, come desumibile anche dall'inciso "ove possibile" contenuto nell'art. 33 citato, un equo bilanciamento tra gli opposti interessi meritevoli di tutela” (così, ex multis, Cass., sez. lav., 2 gennaio 2024 n.
47).
La Corte Costituzionale, in ripetuti interventi, ha chiarito che la legge 5 febbraio 1992
n. 104 ha sicuramente un particolare valore, essendo finalizzata a garantire diritti umani fondamentali, e tuttavia l'istituto di cui alla norma citata non è l'unico idoneo a tutelare la condizione di bisogno della persona con disabilità, né la stessa posizione giuridica di vantaggio prevista dalla disposizione in parola è illimitata, dal momento che, anzi, la pretesa a scegliere la sede di lavoro più vicina è accompagnata dall'inciso
“ove possibile” (cfr. Corte Cost. n. 406 del 1992, n. 325 del 1996, n. 246 del 1997, n.
396 del 1997).
La Corte ha altresì specificamente precisato che la possibilità di applicazione può essere legittimamente preclusa da principi e disposizioni che, per la tutela di rilevanti interessi collettivi, non consentano l'espletamento dell'attività lavorativa con determinate dislocazioni territoriali (cfr. Corte Cost. n. 372 del 2002).
Le posizioni espresse dal Giudice delle leggi si riflettono nel consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nonostante l'innegabile sua portata sociale, pag. 9/14 la disposizione di legge in esame non può far ritenere che il diritto in parola sia un diritto assoluto o illimitato, in quanto presuppone, oltre agli altri requisiti esplicitamente previsti, anche la compatibilità con l'interesse comune, posto che secondo il legislatore - come è dimostrato anche dalla presenza dell'inciso “ove possibile” - il diritto alla tutela della persona disabile non può essere fatto valere quando il relativo esercizio venga a ledere in maniera consistente le esigenze economiche ed organizzative del datore di lavoro (cfr. Cass., sez. lav., 29 settembre
2002 n. 12692).
In questo caso, quindi, il diritto in esame deve bilanciarsi con altri interessi, che trovano anch'essi una copertura costituzionale, sicché il riconoscimento del diritto del lavoratore può - a seconda delle situazioni fattuali a fronte delle quali si intenda farlo valere - cedere a rilevanti esigenze economiche, organizzative o produttive dell'impresa e, per quanto riguarda i rapporti di lavoro pubblico, ad interessi della collettività ostativi di fatto all'operatività della scelta (cfr. Cass., sez. lav., 25 gennaio 2006 n.
1396; Cass., SS.UU., 27 marzo 2008 n. 7945; Cass., sez. lav., 15 gennaio 2016 n. 585).
In particolare, in tema di pubblico impiego contrattualizzato, la Suprema Corte ha statuito quanto segue: “3.5. con riguardo all'organizzazione delle amministrazioni pubbliche, soprattutto a seguito del processo di "privatizzazione", si deve […] ribadire che il diritto al trasferimento, riconosciuto dalla L. n. 104 del 1992, art. 33, comma 5, non può assumere quale esclusivo presupposto la vacanza del posto a cui il lavoratore richiedente aspira;
3.6. il diritto di scelta della sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere non è, infatti, assoluto e privo di condizione in quanto l'inciso "ove possibile" contenuto nella L. n. 104 del 1992, art. 33, comma 5, postula un adeguato bilanciamento degli interessi in conflitto, di tal che, in caso di trasferimento a domanda, l'esigenza familiare è di regola recessiva rispetto a quella di servizio (v. in tal senso v. anche Cass. 14 maggio 2018, n. 11651), essendo, ad esempio, necessario, per scongiurare un danno per la collettività, garantire la copertura e la continuità del servizio stesso, oltre che la stessa funzionalità della sede a quo, piuttosto che valutare l'impatto sulla sede ad quem” (cfr. Cass., sez. lav., 13 agosto 2021 n. 22885).
pag. 10/14 Così ricostruita la portata dell'art. 33, comma 5, legge 5 febbraio 1992 n. 104, ritiene il
Collegio che il limite alla piena applicazione di detta norma in favore del personale reclutato ai sensi del d.l. 9 giugno 2021 n. 80, convertito in legge 6 agosto 2021 n. 113, disposta dall'art. 15, comma 2, dello stesso decreto, non ponga quest'ultima disposizione in conflitto con gli artt. 3 e 32 della Costituzione.
Come precedentemente evidenziato, infatti, l'art. 15, comma 2, in esame opera un equo bilanciamento tra il diritto, di rilevanza costituzionale, alla salute psico-fisica delle persone con disabilità (di cui l'agevolazione del famigliare nella scelta della sede di lavoro costituisce solo uno, ma non l'unico, strumento di tutela) e l'interesse pubblico, pure di rango costituzionale, all'efficienza dell'azione amministrativa e all'equilibrata e razionale distribuzione sul territorio del personale assunto in forza del d.l. 9 giugno
2021 n. 80, convertito in legge 6 agosto 2021 n. 113, con la primaria funzione di assicurare il raggiungimento degli obiettivi e il rispetto dei tempi previsti dal PNRR.
A tale riguardo va ribadito, in primo luogo, come la norma speciale non escluda, ma limiti soltanto, il diritto del lavoratore alla scelta della sede di lavoro più vicina al famigliare disabile: tale diritto opera pienamente nella fase di assegnazione della sede ai vincitori di concorso e, in corso di rapporto, opera nell'ambito del distretto di Corte
d'appello a cui il lavoratore è assegnato.
Inoltre, l'anzidetta limitazione è giustificata dall'esigenza di raggiungere, entro tempi predefiniti, gli obiettivi fissati dal PNRR, al cui conseguimento è appunto finalizzato il reclutamento straordinario del personale in parola, avente la funzione di assicurare la piena operatività delle strutture organizzative denominate Ufficio per il Processo.
Tale esigenza appare particolarmente intensa nel caso di specie, essendo pacifico in causa che [la lavoratrice]»- proprio come nell'odierno giudizio -«è stata Pt_2 assunta all'esito del secondo scorrimento delle graduatorie, ossia dopo che il
[...]
, con provvedimento del 27 maggio 2022, ha disposto l'assunzione degli Controparte_1 idonei non vincitori, inseriti in graduatorie distrettuali ancora capienti, per far fronte alle carenze presso la Corte di Cassazione ed i distretti di Bologna, Brescia, Firenze,
Genova, Milano, Torino, Trieste e Venezia, rimasti scoperti all'esito delle prima tornata di assegnazioni e con graduatorie incapienti, dunque in situazione di massima criticità. pag. 11/14 Infine, nel contemperamento degli opposti interessi in gioco operato dal legislatore, va considerata anche la breve durata dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale reclutato attraverso la procedura in esame, che determina una limitazione, parimenti contenuta nel tempo, del diritto all'avvicinamento al famigliare disabile bisognoso di cura e assistenza.
Alla luce delle considerazioni esposte si ritiene che l'art. 15, comma 2, d.l. 9 giugno
2021 n. 80, convertito in legge 6 agosto 2021 n. 113 superi i dubbi di costituzionalità prospettati da parte appellante.
A sostegno di tali conclusioni si richiamano anche le argomentazioni svolte dalla Corte
Costituzionale nella sentenza n. 372 del 2002, precedentemente menzionata, che si è pronunciata, ritenendola infondata, sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 3, d.P.R. 26 luglio 1976 n. 752 (a mente del quale i magistrati assunti per la copertura dei posti di uditore giudiziario nella Provincia autonoma di Bolzano non possono proporre domande di trasferimento se non “dopo dieci anni dalla nomina in ruolo”).
A fronte del rilievo del giudice rimettente, secondo cui la norma, limitando la piena applicazione dell'art. 33, comma 5, legge 5 febbraio 1992 n. 104 alla sola sfera territoriale della Provincia autonoma di Bolzano, sarebbe censurabile ai sensi dell'art. 3 della Costituzione, poiché determinerebbe una disparità di trattamento non ragionevole né giustificabile in sede di bilanciamento degli interessi, la Corte
Costituzionale ha osservato, in senso contrario, che “possono […] esservi normative specifiche per la tutela di rilevanti interessi collettivi, che in varia misura limitano l'espletamento dell'attività lavorativa a determinate sfere territoriali” ed ha pertanto ritenuto il limite posto al mutamento volontario della sede di servizio fuori dal territorio della Provincia autonoma di Bolzano, anche in presenza di esigenze di assistenza di soggetti disabili, “non irragionevole ove si consideri l'esigenza di una particolare stabilità di questi uffici giudiziari”.
I principi enunciati dalla richiamata pronuncia del Giudice delle leggi si attagliano anche alla norma di cui si discute in questa sede e fugano i dubbi di sua contrarietà alle disposizioni costituzionali poste a tutela dei diritti fondamentali delle persone con disabilità, atteso il rilevante interesse collettivo sotteso alla norma stessa, alla cui pag. 12/14 tutela è preordinata l'esigenza di particolare stabilità del personale assunto attraverso la procedura di reclutamento di cui al d.l. 9 giugno 2021 n. 80, convertito in legge 6 agosto 2021 n. 113».
Le considerazioni che precedono, condivise del Collegio, sono di per sé sufficienti a determinare il rigetto dell'appello di Pt_1
A tale ordine di motivazioni, peraltro, è comunque opportuno aggiungere anche un'altra, anch'essa autonomamente idonea a determinare il rigetto del gravame.
E' senz'altro vero, come indicato dall'appellante, che la Corte di Cassazione ha reiteratamente affermato che in tema di diritto del lavoratore che assiste un familiare portatore di handicap a scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio del familiare e a non essere trasferito ad altra sede senza il proprio consenso, ai sensi dell'art. 33, comma 5, della l. n. 104 del 1992, è posto a carico del datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza di ragioni organizzative, tecniche e produttive che impediscono l'accoglimento delle richieste del lavoratore, spettando al giudice procedere al necessario bilanciamento, imposto dal quadro normativo nazionale e sovranazionale, tra gli interessi e i diritti del medesimo e del datore di lavoro, ciascuno meritevole di tutela, valorizzando le esigenze di assistenza e di cura del familiare disabile ogni volta che le ragioni tecniche, organizzative e produttive prospettate non risultino effettive e comunque insuscettibili di essere altrimenti soddisfatte.
Nel caso di specie, tuttavia, diversamente da quanto opinato dall'appellante, detto onere
è stato assolto dell'appellato.
Il con allegazioni in fatto non contestate- ha infatti evidenziato che “la CP_1 scopertura dell'organico della Corte d'Appello di Milano nella qualifica rivestita dal ricorrente è del 24,74% e la scopertura totale è del 31%;
• La scopertura dell'organico di Termini Imerese nella qualifica rivestita dal signor
[...]
è del 6,38% e la scopertura totale è del 11%; Pt_1
• La scopertura dell'organico del Tribunale di Enna nella qualifica rivestita dal signor
è dell'8,57 % e la scopertura totale è del 20%; Pt_1
• La scopertura dell'organico del Tribunale di CA nella qualifica rivestita dal signor è del 17 % e la scopertura totale è del 9 %; Pt_1
pag. 13/14 • La scopertura dell'organico del Tribunale di Palermo nella qualifica rivestita dal signor è del 22,91% e la scopertura totale è del 16%”. Pt_1
Considerato anche che l'assunzione di come già evidenziato, è avvenuta in sede Pt_1 di scorrimento di graduatoria per fronteggiare la situazione di particolare criticità di alcuni distretti di Corte d'Appello- tra cui Milano – deve concludersi che, nel caso di specie, l'amministrazione abbia assolto all'onere di dimostrare le ragioni per cui l'assegnazione richiesta non sarebbe comunque possibile ai sensi dell'art. 33 legge n.
104/1992.
Per questi motivi
, ogni altra ragione di appello assorbita, l'impugnazione deve essere respinta.
Attesa la novità della questione concernente l'interpretazione dell'art. 15 d.l. n. 80/2021
e l'esistenza di precedenti giurisprudenziali difformi, le spese di lite del grado vengono integralmente compensate.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 24.12.2012 n.
228.
PQM
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 4841/2024 del Tribunale di Milano;
compensa integralmente le spese di lite del grado;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 24.12.2012 n.
228.
Milano, 25/09/2025
Il Presidente La Consigliera est.
Giovanni Picciau Laura Bertoli
pag. 14/14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N.R.G. 444/2025
La Corte di Appello, in persona dei magistrati:
Giovanni Picciau Presidente
Roberto Vignati Consigliere
Laura Bertoli Consigliera rel. nella causa di appello avverso la sentenza n. 4841/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata il 30.10.2024, est. Moglia, promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Paolo Cirasa e dall'Avv. Provvidenza Di Lisi ed elettivamente domiciliato in Termini
Imerese (PA), Via Mazzini n. 7, presso lo studio dei difensori
Appellante
Contro
(C.F. ), rappresentato e difeso per Controparte_1 P.IVA_1 legge dall'Avvocatura dello Stato di Milano, nei cui uffici è domiciliato in Milano, via
Freguglia n. 1
Appellato in data 25/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA sulle conclusioni delle parti così precisate: per l'appellante:
“In via preliminare: fissare con decreto la data dell'udienza di comparizione delle parti della causa, con termine per la notifica alla controparte;
In via istruttoria, ammettere i mezzi di prova già chiesti nella sede di prima istanza e per le ragioni già esposte nei precedenti motivi;
Nel merito: - in accoglimento del presente appello, e previo ove necessario promovimento di questione di legittimità costituzionale nei sensi sopra esposti, annullare e/o riformare la sentenza n. 4841/2024 pronunciata tra le parti dal Tribunale di Milano in funzione di
Giudice del Lavoro nel procedimento rubricato al R.G.Lav. n. 8155/2024, pubbl. il
30/10/2024 e, per l'effetto, a) ritenere e dichiarare il diritto dell'Avv. ad Pt_1 usufruire ed esercitare il diritto all'assegnazione temporanea di cui all'art. 33, comma
5, legge n. 104/1992;
b) indi e per l'effetto, condannare parte resistente ad assegnare temporaneamente il ricorrente, ai sensi dell'art. 33, comma 5, legge n. 104/1992, presso una delle sedi indicate nella pertinente istanza, ossia presso il Tribunale di Termini Imerese o, in subordine e in caso di indisponibilità della suddetta sede, presso il Tribunale di Enna, oppure Palermo o CA (gradatamente elencate in ragione di un criterio di vicinanza geografica al luogo in cui risiede la persona bisognosa di assistenza), riservandogli un posto di lavoro corrispondente alle mansioni svolte;
In ogni caso: condannare parte resistente al pagamento delle spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei sottoscritti procuratori antistatari [...]”. per l'appellato:
“Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello rigettare l'appello ex adverso proposto in quanto inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte in narrative.
Con vittoria di spese e competenze”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. Funzionario addetto all'Ufficio per il Parte_1
Processo presso la Corte d'Appello di Milano, aveva chiesto al Tribunale di Milano riconoscere il proprio diritto ad usufruire dell'assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 33, co. 5, L. n. 104 del 1992 e di condannare conseguentemente il convenuto CP_1 ad assegnarlo temporaneamente al Tribunale di Termini Imerese o, in subordine, al
Tribunale di Enna, Palermo oppure CA, riservandogli un posto di lavoro corrispondente alle mansioni svolte. pag. 2/14 A fondamento di tali richieste il ricorrente aveva dedotto: di aver partecipato al concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 8171 unità di personale non dirigenziale indetto ex DL 9 giugno 2021, n. 80; di avere, in sede di iscrizione al concorso, scelto il distretto della Corte
d'Appello di Palermo;
di essere poi stato assegnato, a far data dal 22 giugno 2022, alla Corte d'Appello di Milano, a seguito dello scorrimento delle graduatorie;
di avere successivamente presentato, in quanto figlio di persona disabile, in data
18 aprile 2023, domanda di mobilità ex art. 33 l. n. 104/92, domanda però rigettata in quanto ritenuta mancante dei requisiti di cui all'art 15 comma 2 dl 80/21; di avere reiterato l'istanza in data 5 dicembre 2023, con analogo epilogo.
Il si era costituito avanti il Tribunale contestando la Controparte_1 pretesa avversaria e chiedendo il rigetto del ricorso.
Con la sentenza n.4841/2024 il Tribunale di Milano ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha perciò respinto, a spese compensate.
Il primo giudice ha richiamato l'orientamento di legittimità secondo il quale il diritto al trasferimento riconosciuto dall'art. 33, co. 5, cit. non può assumere a suo esclusivo presupposto la vacanza del posto al quale il lavoratore richiedente aspira, poiché tale condizione, che esprime una mera potenzialità, assurge ad attualità solo con la decisione organizzativa dell'amministrazione di coprire talune vacanze;
sicché, ai fini del riconoscimento del suddetto diritto non basta la mera scopertura di organico, essendo necessario che i posti, oltre che vacanti, siano resi “disponibili” dall'amministrazione, le cui determinazioni devono sempre rispettare i principi sanciti dall'art. 97 Cost. e i loro corollari. Tale interpretazione, secondo il Tribunale, è coerente con l'art. 24, co. 1, lett. b), L. n. 183/2010, il quale prevede che il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ha diritto di scegliere “ove possibile” la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere.
Il Tribunale ha poi evidenziato che, nel caso di specie, doveva trovare applicazione l'art. 15 D.L. n. 80/2021, rubricato “Vincolo di permanenza nella sede e pag. 3/14 mobilità temporanea”. Tale disposizione, speciale rispetto alla disciplina generale del pubblico impiego, prevede che in caso di circostanze sopravvenute all'assegnazione della sede sia vietata ogni forma di mobilità presso una sede differente rispetto al distretto di assegnazione.
Ad avviso del primo giudice, detto divieto è coerente con la ratio che ha guidato l'istituzione della figura dei Funzionari Addetti all'Ufficio per il Processo, ispirata al raggiungimento degli obiettivi e al rispetto delle tempistiche previste dal PNRR, peraltro differenti in ogni distretto di Corte d'Appello.
Il Tribunale ha dunque ritenuto speciale l'ultima norma richiamata che, in quanto tale, era da considerare prevalente sulla norma generale dell'art. 33, co. 5 cit.
Detta norma era poi da considerarsi riferita non solo alla mobilità definitiva, ma a tutte le forme di mobilità interna, anche a quella temporanea richiesta da Pt_1
Ritenendo dunque giustificato e legittimo il vincolo di cui all'art. 15 cit. in quanto proteso alla tutela di interessi egualmente di rango costituzionale (art. 97 Cost.), il
Giudice non ha ravvisato profili di contrasto della norma con la Costituzione.
***
Avverso tale sentenza ha proposto appello. Parte_1
Con il primo motivo di impugnazione ha prospettato la violazione e falsa Pt_1 applicazione, da parte del promo giudice, dell'art. 33, comma V, legge n. 104/1992 e dell'art. 15 d.l. n. 80/2021, oltre che l'errata valutazione delle risultanze istruttorie e la violazione dell'art. 115 c.p.c.
L'appellante ha evidenziato che la sentenza aveva ritenuto ostativo all'accoglimento della chiesta assegnazione temporanea il disposto dell'art. 15 d.l. n. 80/2021, convertito dalla legge n. 113/2021, che così recita: “[...] Il personale di cui agli articoli 11 e 13 permane nella sede di assegnazione per l'intera durata del contratto a tempo determinato. Per la Giustizia ordinaria, avuto riguardo all'articolazione su base distrettuale della procedura di reclutamento e alla necessità di garantire il raggiungimento degli obiettivi e il rispetto dei tempi previsti dal PNRR, ogni forma di mobilità interna su domanda del dipendente, fondata su circostanze sopravvenute successivamente all'assegnazione della sede, si intende comunque riferita ad uffici situati nel medesimo distretto in cui è situata la sede di prima assegnazione. Al pag. 4/14 momento della assegnazione della sede ai vincitori del concorso nei singoli profili, potrà essere fatta valere ogni circostanza idonea a costituire, secondo la normativa vigente, titolo di precedenza o di preferenza in relazione alla specifica graduatoria distrettuale ovvero, qualora lo preveda il bando di concorso, circondariale. In deroga a quanto previsto dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il medesimo personale non può in alcun caso essere comandato, distaccato o assegnato presso altre pubbliche amministrazioni, né essere destinatario di provvedimenti di applicazione endodistrettuale, come previsto dalla contrattazione integrativa [...]”
Differentemente da quanto esposto in sentenza, secondo l'appellante la norma non era applicabile al caso di specie. Nella prospettiva del gravame, infatti, il vincolo di permanenza previsto da tale norma si riferisce esclusivamente ai trasferimenti definitivi, non già alle assegnazioni temporanee disciplinate dalla circolare del Ministero della
Giustizia datata 31 gennaio 2020, rubricata “mobilità individuale temporanea a tutela delle esigenze di assistenza ai soggetti disabili e di ricongiungimento del nucleo familiare. Disposizioni in tema di assegnazioni temporanee ai sensi della legge
104/1992 e dell'art. 42 bis della legge 151/2001”.
A dire dell'appellante, “deve (…) ritenersi (…) che il legislatore del d.l. n. 80/2021 abbia fatto riferimento in modo preciso e consapevole ad istituti tipici del pubblico impiego, utilizzando in modo altrettanto preciso e consapevole la relativa terminologia;
la voluntas legis deve essere interpretata, pertanto, nel senso di attribuire alla parola
“mobilità” non un significato generico, ma il significato sistematico appena sopra ricostruito, ovvero di trasferimento di sede del dipendente avente carattere di tendenziale stabilità; e lo si ribadisce, tale significato non può essere portato a ricomprendere l'assegnazione temporanea qui oggetto del contendere, trattandosi di movimento del dipendente verso altra sede della medesima pubblica amministrazione, risolutivamente condizionato al venir meno delle circostanze che lo hanno legittimato
(Circolare Min. Giustizia 30/01/2020) e previsto in ragione del primario interesse del dipendente pubblico”.
Inoltre, l'appellante ha evidenziato che dal bando RIPAM del 5 aprile 2024, con il quale era stato indetto il successivo concorso pubblico per il medesimo profilo del ricorrente di Addetto all'ufficio per il processo, i posti destinati al Distretto di Corte di Appello di pag. 5/14 Palermo risultavano essere 157 e che considerevoli scoperture erano presenti anche nel distretto di Corte di Appello di CA.
Con il secondo motivo di gravame, formulato in via subordinata, l'appellante ha reiterato l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 15 d.l. n. 80/2021, ove interpretato come fatto dal Tribunale.
Secondo “L'interpretazione della normativa contenuta nell'impugnata sentenza, Pt_1 infatti, non solo attribuisce prevalenza al bene-interesse di cui all'art. 97 Cost. (stante la particolare pregnanza degli obiettivi del PNRR), rendendo recessiva la tutela del bene-interesse di cui agli artt. 30 e 31 Cost., ma addirittura elide in modo integrale ogni possibilità di fare valere quest'ultimo. Una simile esegesi dell'art. 15 d.l. n.
80/2021 è affetta da un evidente profilo di illegittimità costituzionale, in quanto tale norma avrebbe introdotto un'area di assenza di tutela e di disparità di trattamento all'interno dell'ambito del pubblico impiego, senza rispettare il principio di ragionevolezza: l'interpretazione fornita finirebbe per espungere dall'ordinamento, tout court, l'area in cui far valere il diritto all'assistenza limitatamente ad una categoria di pubblici dipendenti. Un'interpretazione costituzionalmente orientata porta quindi a ritenere che la lettera dell'art. 15 d.l. n. 80/2021 non sia ostativa alla concessione del beneficio richiesto dal ricorrente (in tal senso, Tribunale di Torino, sez. lav., sent. n.
738/2024)”.
Con il terzo motivo di appello, ha criticato la decisione del Tribunale di Pt_1 procedere alla compensazione delle spese di lite, auspicando che ad una diversa decisione del merito della controversia in grado d'appello seguisse anche una differente regolazione delle spese legali.
Per queste ragioni, ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte. Pt_1
***
Con memoria difensiva depositata in data 20.6.2025 si è costituito per il gravame il
, contestando la fondatezza dell'impugnazione avversaria e Controparte_1 chiedendone il rigetto.
***
All'udienza del 25 settembre 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce. pag. 6/14 ***
L'appello è infondato e deve essere respinto.
Questa Corte, in diversa composizione, si è già pronunciata in controversia analoga a quella odierna, nella quale altro Funzionario Addetto all'Ufficio per il Processo si doleva, per ragioni analoghe a quelle prospettate dall'odierno appellante, dell'illegittimità del rigetto, da parte dell'amministrazione, della propria istanza ex art. 33 comma V legge n. 104/1992.
Questo Collegio condivide e fa pertanto proprie, richiamandole di seguito ex art. 118 disp. att. c.p.c., le motivazioni rese in merito a tale vicenda dalla pronuncia n.1087/2024, est. Dossi:
«L'art. 15 d.l. 9 giugno 2021 n. 80, convertito in legge 6 agosto 2021 n. 113, dispone quanto segue: “1. Il personale di cui agli articoli 11 e 13 permane nella sede di assegnazione per l'intera durata del contratto a tempo determinato.
2. Per la Giustizia ordinaria, avuto riguardo all'articolazione su base distrettuale della procedura di reclutamento e alla necessità di garantire il raggiungimento degli obiettivi e il rispetto dei tempi previsti dal PNRR, ogni forma di mobilità interna su domanda del dipendente, fondata su circostanze sopravvenute successivamente all'assegnazione della sede, si intende comunque riferita ad uffici situati nel medesimo distretto in cui è situata la sede di prima assegnazione. Al momento della assegnazione della sede ai vincitori del concorso nei singoli profili, potrà essere fatta valere ogni circostanza idonea a costituire, secondo la normativa vigente, titolo di precedenza o di preferenza in relazione alla specifica graduatoria distrettuale ovvero, qualora lo preveda il bando di concorso, circondariale. In deroga a quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il medesimo personale non può in alcun caso essere comandato, distaccato o assegnato presso altre pubbliche amministrazioni, né essere destinatario di provvedimenti di applicazione endodistrettuale, come previsto dalla contrattazione integrativa.
3. Per la Giustizia ordinaria, è fatta salva la mobilità per compensazione, in condizioni di piena neutralità finanziaria e previo nulla osta del Ministero della giustizia”.
pag. 7/14 La norma, applicabile all'odierna fattispecie, pone un vincolo di permanenza nella sede di assegnazione, limitando la mobilità all'interno del distretto di Corte d'Appello in cui
è situata tale sede e solo per circostanze sopravvenute.
Si tratta di norma speciale, applicabile al solo personale (di cui fa parte l'odierna appellante) assunto a tempo determinato all'esito della procedura straordinaria di reclutamento disposta a norma dell'art. 13 d.l. 9 giugno 2021 n. 80, convertito in legge
6 agosto 2021 n. 113, “al fine di assicurare la piena operatività dell'ufficio per il processo e di supportare le linee di progetto del Ministero della giustizia ricomprese nel PNRR in deroga a quanto previsto dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo
2001 n. 165”,.
In quanto norma speciale, essa prevale sulla disposizione generale dell'art. 33, comma
5, legge 5 febbraio 1992 n. 104 (“legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”), che riconosce al lavoratore pubblico o privato che assista un famigliare affetto da disabilità in situazione di gravità il “diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere”.
Va, peraltro, osservato che l'art. 15, comma 2, d.l. 9 giugno 2021 n. 80, convertito in legge 6 agosto 2021 n. 113, limita l'applicazione dell'art. 33, comma 5, legge 5 febbraio 1992 n. 104, senza tuttavia escluderla completamente.
La norma speciale, infatti, riconosce che “al momento della assegnazione della sede ai vincitori del concorso nei singoli profili” può “essere fatta valere ogni circostanza idonea a costituire, secondo la normativa vigente, titolo di precedenza o di preferenza in relazione alla specifica graduatoria distrettuale ovvero, qualora lo preveda il bando di concorso, circondariale”. Tra i titoli di precedenza che possono essere fatti valere, secondo la normativa vigente, al momento dell'assegnazione della sede ai vincitori del concorso è inclusa la posizione di chi presta assistenza ad un famigliare con disabilità grave ai sensi dell'art. 33, comma 5, legge 5 febbraio 1992 n. 104: pertanto, in tale fase, il diritto a scegliere la sede di lavoro più vicina alla persona da assistere, ai sensi della disposizione in parola, trova piena esplicazione.
pag. 8/14 La limitazione riguarda, invece, la fase successiva all'assegnazione della sede ed opera nel senso di consentire la mobilità del personale solo all'interno del distretto in cui si trova la sede assegnata e per esigenze sopravvenute.
Si tratta, come condivisibilmente ritenuto dal giudice di prime cure, di una limitazione coerente con la natura del reclutamento (di carattere straordinario ed articolato su base distrettuale) e che risulta funzionale ad assicurare un'omogenea e razionale distribuzione delle risorse, così da assicurare la presenza in ciascun distretto di Corte
d'Appello del personale necessario a “garantire il raggiungimento degli obiettivi e il rispetto dei tempi previsti dal PNRR” (diversi per ogni distretto), in linea con quanto disposto dallo stesso art. 15, comma 2, d.l. 9 giugno 2021 n. 80, convertito in legge 6 agosto 2021 n. 113.
Va peraltro evidenziato che neppure l'art. 33, comma 5, legge 5 febbraio 1992 n. 104 delinea un diritto assoluto ed incondizionato al trasferimento in favore del lavoratore che presti assistenza al famigliare con disabilità, “ma richiede, come desumibile anche dall'inciso "ove possibile" contenuto nell'art. 33 citato, un equo bilanciamento tra gli opposti interessi meritevoli di tutela” (così, ex multis, Cass., sez. lav., 2 gennaio 2024 n.
47).
La Corte Costituzionale, in ripetuti interventi, ha chiarito che la legge 5 febbraio 1992
n. 104 ha sicuramente un particolare valore, essendo finalizzata a garantire diritti umani fondamentali, e tuttavia l'istituto di cui alla norma citata non è l'unico idoneo a tutelare la condizione di bisogno della persona con disabilità, né la stessa posizione giuridica di vantaggio prevista dalla disposizione in parola è illimitata, dal momento che, anzi, la pretesa a scegliere la sede di lavoro più vicina è accompagnata dall'inciso
“ove possibile” (cfr. Corte Cost. n. 406 del 1992, n. 325 del 1996, n. 246 del 1997, n.
396 del 1997).
La Corte ha altresì specificamente precisato che la possibilità di applicazione può essere legittimamente preclusa da principi e disposizioni che, per la tutela di rilevanti interessi collettivi, non consentano l'espletamento dell'attività lavorativa con determinate dislocazioni territoriali (cfr. Corte Cost. n. 372 del 2002).
Le posizioni espresse dal Giudice delle leggi si riflettono nel consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nonostante l'innegabile sua portata sociale, pag. 9/14 la disposizione di legge in esame non può far ritenere che il diritto in parola sia un diritto assoluto o illimitato, in quanto presuppone, oltre agli altri requisiti esplicitamente previsti, anche la compatibilità con l'interesse comune, posto che secondo il legislatore - come è dimostrato anche dalla presenza dell'inciso “ove possibile” - il diritto alla tutela della persona disabile non può essere fatto valere quando il relativo esercizio venga a ledere in maniera consistente le esigenze economiche ed organizzative del datore di lavoro (cfr. Cass., sez. lav., 29 settembre
2002 n. 12692).
In questo caso, quindi, il diritto in esame deve bilanciarsi con altri interessi, che trovano anch'essi una copertura costituzionale, sicché il riconoscimento del diritto del lavoratore può - a seconda delle situazioni fattuali a fronte delle quali si intenda farlo valere - cedere a rilevanti esigenze economiche, organizzative o produttive dell'impresa e, per quanto riguarda i rapporti di lavoro pubblico, ad interessi della collettività ostativi di fatto all'operatività della scelta (cfr. Cass., sez. lav., 25 gennaio 2006 n.
1396; Cass., SS.UU., 27 marzo 2008 n. 7945; Cass., sez. lav., 15 gennaio 2016 n. 585).
In particolare, in tema di pubblico impiego contrattualizzato, la Suprema Corte ha statuito quanto segue: “3.5. con riguardo all'organizzazione delle amministrazioni pubbliche, soprattutto a seguito del processo di "privatizzazione", si deve […] ribadire che il diritto al trasferimento, riconosciuto dalla L. n. 104 del 1992, art. 33, comma 5, non può assumere quale esclusivo presupposto la vacanza del posto a cui il lavoratore richiedente aspira;
3.6. il diritto di scelta della sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere non è, infatti, assoluto e privo di condizione in quanto l'inciso "ove possibile" contenuto nella L. n. 104 del 1992, art. 33, comma 5, postula un adeguato bilanciamento degli interessi in conflitto, di tal che, in caso di trasferimento a domanda, l'esigenza familiare è di regola recessiva rispetto a quella di servizio (v. in tal senso v. anche Cass. 14 maggio 2018, n. 11651), essendo, ad esempio, necessario, per scongiurare un danno per la collettività, garantire la copertura e la continuità del servizio stesso, oltre che la stessa funzionalità della sede a quo, piuttosto che valutare l'impatto sulla sede ad quem” (cfr. Cass., sez. lav., 13 agosto 2021 n. 22885).
pag. 10/14 Così ricostruita la portata dell'art. 33, comma 5, legge 5 febbraio 1992 n. 104, ritiene il
Collegio che il limite alla piena applicazione di detta norma in favore del personale reclutato ai sensi del d.l. 9 giugno 2021 n. 80, convertito in legge 6 agosto 2021 n. 113, disposta dall'art. 15, comma 2, dello stesso decreto, non ponga quest'ultima disposizione in conflitto con gli artt. 3 e 32 della Costituzione.
Come precedentemente evidenziato, infatti, l'art. 15, comma 2, in esame opera un equo bilanciamento tra il diritto, di rilevanza costituzionale, alla salute psico-fisica delle persone con disabilità (di cui l'agevolazione del famigliare nella scelta della sede di lavoro costituisce solo uno, ma non l'unico, strumento di tutela) e l'interesse pubblico, pure di rango costituzionale, all'efficienza dell'azione amministrativa e all'equilibrata e razionale distribuzione sul territorio del personale assunto in forza del d.l. 9 giugno
2021 n. 80, convertito in legge 6 agosto 2021 n. 113, con la primaria funzione di assicurare il raggiungimento degli obiettivi e il rispetto dei tempi previsti dal PNRR.
A tale riguardo va ribadito, in primo luogo, come la norma speciale non escluda, ma limiti soltanto, il diritto del lavoratore alla scelta della sede di lavoro più vicina al famigliare disabile: tale diritto opera pienamente nella fase di assegnazione della sede ai vincitori di concorso e, in corso di rapporto, opera nell'ambito del distretto di Corte
d'appello a cui il lavoratore è assegnato.
Inoltre, l'anzidetta limitazione è giustificata dall'esigenza di raggiungere, entro tempi predefiniti, gli obiettivi fissati dal PNRR, al cui conseguimento è appunto finalizzato il reclutamento straordinario del personale in parola, avente la funzione di assicurare la piena operatività delle strutture organizzative denominate Ufficio per il Processo.
Tale esigenza appare particolarmente intensa nel caso di specie, essendo pacifico in causa che [la lavoratrice]»- proprio come nell'odierno giudizio -«è stata Pt_2 assunta all'esito del secondo scorrimento delle graduatorie, ossia dopo che il
[...]
, con provvedimento del 27 maggio 2022, ha disposto l'assunzione degli Controparte_1 idonei non vincitori, inseriti in graduatorie distrettuali ancora capienti, per far fronte alle carenze presso la Corte di Cassazione ed i distretti di Bologna, Brescia, Firenze,
Genova, Milano, Torino, Trieste e Venezia, rimasti scoperti all'esito delle prima tornata di assegnazioni e con graduatorie incapienti, dunque in situazione di massima criticità. pag. 11/14 Infine, nel contemperamento degli opposti interessi in gioco operato dal legislatore, va considerata anche la breve durata dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale reclutato attraverso la procedura in esame, che determina una limitazione, parimenti contenuta nel tempo, del diritto all'avvicinamento al famigliare disabile bisognoso di cura e assistenza.
Alla luce delle considerazioni esposte si ritiene che l'art. 15, comma 2, d.l. 9 giugno
2021 n. 80, convertito in legge 6 agosto 2021 n. 113 superi i dubbi di costituzionalità prospettati da parte appellante.
A sostegno di tali conclusioni si richiamano anche le argomentazioni svolte dalla Corte
Costituzionale nella sentenza n. 372 del 2002, precedentemente menzionata, che si è pronunciata, ritenendola infondata, sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 3, d.P.R. 26 luglio 1976 n. 752 (a mente del quale i magistrati assunti per la copertura dei posti di uditore giudiziario nella Provincia autonoma di Bolzano non possono proporre domande di trasferimento se non “dopo dieci anni dalla nomina in ruolo”).
A fronte del rilievo del giudice rimettente, secondo cui la norma, limitando la piena applicazione dell'art. 33, comma 5, legge 5 febbraio 1992 n. 104 alla sola sfera territoriale della Provincia autonoma di Bolzano, sarebbe censurabile ai sensi dell'art. 3 della Costituzione, poiché determinerebbe una disparità di trattamento non ragionevole né giustificabile in sede di bilanciamento degli interessi, la Corte
Costituzionale ha osservato, in senso contrario, che “possono […] esservi normative specifiche per la tutela di rilevanti interessi collettivi, che in varia misura limitano l'espletamento dell'attività lavorativa a determinate sfere territoriali” ed ha pertanto ritenuto il limite posto al mutamento volontario della sede di servizio fuori dal territorio della Provincia autonoma di Bolzano, anche in presenza di esigenze di assistenza di soggetti disabili, “non irragionevole ove si consideri l'esigenza di una particolare stabilità di questi uffici giudiziari”.
I principi enunciati dalla richiamata pronuncia del Giudice delle leggi si attagliano anche alla norma di cui si discute in questa sede e fugano i dubbi di sua contrarietà alle disposizioni costituzionali poste a tutela dei diritti fondamentali delle persone con disabilità, atteso il rilevante interesse collettivo sotteso alla norma stessa, alla cui pag. 12/14 tutela è preordinata l'esigenza di particolare stabilità del personale assunto attraverso la procedura di reclutamento di cui al d.l. 9 giugno 2021 n. 80, convertito in legge 6 agosto 2021 n. 113».
Le considerazioni che precedono, condivise del Collegio, sono di per sé sufficienti a determinare il rigetto dell'appello di Pt_1
A tale ordine di motivazioni, peraltro, è comunque opportuno aggiungere anche un'altra, anch'essa autonomamente idonea a determinare il rigetto del gravame.
E' senz'altro vero, come indicato dall'appellante, che la Corte di Cassazione ha reiteratamente affermato che in tema di diritto del lavoratore che assiste un familiare portatore di handicap a scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio del familiare e a non essere trasferito ad altra sede senza il proprio consenso, ai sensi dell'art. 33, comma 5, della l. n. 104 del 1992, è posto a carico del datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza di ragioni organizzative, tecniche e produttive che impediscono l'accoglimento delle richieste del lavoratore, spettando al giudice procedere al necessario bilanciamento, imposto dal quadro normativo nazionale e sovranazionale, tra gli interessi e i diritti del medesimo e del datore di lavoro, ciascuno meritevole di tutela, valorizzando le esigenze di assistenza e di cura del familiare disabile ogni volta che le ragioni tecniche, organizzative e produttive prospettate non risultino effettive e comunque insuscettibili di essere altrimenti soddisfatte.
Nel caso di specie, tuttavia, diversamente da quanto opinato dall'appellante, detto onere
è stato assolto dell'appellato.
Il con allegazioni in fatto non contestate- ha infatti evidenziato che “la CP_1 scopertura dell'organico della Corte d'Appello di Milano nella qualifica rivestita dal ricorrente è del 24,74% e la scopertura totale è del 31%;
• La scopertura dell'organico di Termini Imerese nella qualifica rivestita dal signor
[...]
è del 6,38% e la scopertura totale è del 11%; Pt_1
• La scopertura dell'organico del Tribunale di Enna nella qualifica rivestita dal signor
è dell'8,57 % e la scopertura totale è del 20%; Pt_1
• La scopertura dell'organico del Tribunale di CA nella qualifica rivestita dal signor è del 17 % e la scopertura totale è del 9 %; Pt_1
pag. 13/14 • La scopertura dell'organico del Tribunale di Palermo nella qualifica rivestita dal signor è del 22,91% e la scopertura totale è del 16%”. Pt_1
Considerato anche che l'assunzione di come già evidenziato, è avvenuta in sede Pt_1 di scorrimento di graduatoria per fronteggiare la situazione di particolare criticità di alcuni distretti di Corte d'Appello- tra cui Milano – deve concludersi che, nel caso di specie, l'amministrazione abbia assolto all'onere di dimostrare le ragioni per cui l'assegnazione richiesta non sarebbe comunque possibile ai sensi dell'art. 33 legge n.
104/1992.
Per questi motivi
, ogni altra ragione di appello assorbita, l'impugnazione deve essere respinta.
Attesa la novità della questione concernente l'interpretazione dell'art. 15 d.l. n. 80/2021
e l'esistenza di precedenti giurisprudenziali difformi, le spese di lite del grado vengono integralmente compensate.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 24.12.2012 n.
228.
PQM
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 4841/2024 del Tribunale di Milano;
compensa integralmente le spese di lite del grado;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 24.12.2012 n.
228.
Milano, 25/09/2025
Il Presidente La Consigliera est.
Giovanni Picciau Laura Bertoli
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