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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 25/10/2025, n. 932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 932 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 9316/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. VIa Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 9316/2025 promossa da: nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato Parte_1 in domiciliato in Bologna, via G. Marconi 41, presso e nello studio dell'Avv. Alfredo Tarantini che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti e
, nata a [...], il [...], elettivamente domiciliato in via G. Marconi Parte_2 41, presso e nello studio dell'Avv. Beatrice Rocca che la rappresenta e difende,
OGGETTO: Separazione consensuale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione all'udienza del 08/10/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Vista la domanda congiunta di separazione proposta dai coniugi con ricorso depositato il 01/07/2025;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. rilevato che dall'unione dei coniugi non sono nati figli;
preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni;
visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.; pagina 1 di 3 P . Q . M . Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a [...] Parte_1
EM (RE), il 03/02/1989 e , nata a [...], il [...]uniti in Parte_2 matrimonio celebrato a VI (Teramo) il 07/07/2018 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di VI al n. 10 parte 1 anno 2018;
2. omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
1. prende atto che il signor , in accordo con la signora ,si impegnava Parte_1 Parte_2 a lasciare l'abitazione coniugale in data 01 Luglio 2025, portando con sè gli effetti personali ed i beni di sua proprietà, già individuati tra le parti, senza nulla più avere a pretendere per gli arredi ed i mobili insistenti nella casa coniugale;
2. dispone che nella casa famigliare, sita in via Agucchi 79, Bologna resterà la signora Pt_2
, la quale si dichiara sin da ora disponibile all'acquisto della quota di proprietà del signor
[...]
alle seguenti condizioni: Parte_1
- pagherà la somma di euro 17.000,00 mila al signor per quote già a suo Parte_1 tempo da quest'ultimo anticipate e relative all'immobile coniugale;
- accollo totale del mutuo in essere con esplicita estromissione del signor Giudice Daniele da ogni responsabilità ed obbligo;
- le spese notarili relative all'acquisto della quota oggi di proprietà di Giudici e Pt_1 successive occorrende saranno a carico di parte acquirente, come per legge;
3. dispone che ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento con mezzi propri nulla
4. prende atto che le parti si danno reciprocamente atto di aver direttamente risolto, con mutua soddisfazione, ogni altra questione e dichiarano di aver regolato tra loro ogni aspetto di natura economica e patrimoniale;
3. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di VI (Teramo) di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
4. spese compensate
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 22.10.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi IL PRESIDENTE dott.Bruno Perla
pagina 2 di 3 pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. VIa Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 9316/2025 promossa da: nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato Parte_1 in domiciliato in Bologna, via G. Marconi 41, presso e nello studio dell'Avv. Alfredo Tarantini che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti e
, nata a [...], il [...], elettivamente domiciliato in via G. Marconi Parte_2 41, presso e nello studio dell'Avv. Beatrice Rocca che la rappresenta e difende,
OGGETTO: Separazione consensuale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione all'udienza del 08/10/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Vista la domanda congiunta di separazione proposta dai coniugi con ricorso depositato il 01/07/2025;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. rilevato che dall'unione dei coniugi non sono nati figli;
preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni;
visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.; pagina 1 di 3 P . Q . M . Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a [...] Parte_1
EM (RE), il 03/02/1989 e , nata a [...], il [...]uniti in Parte_2 matrimonio celebrato a VI (Teramo) il 07/07/2018 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di VI al n. 10 parte 1 anno 2018;
2. omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
1. prende atto che il signor , in accordo con la signora ,si impegnava Parte_1 Parte_2 a lasciare l'abitazione coniugale in data 01 Luglio 2025, portando con sè gli effetti personali ed i beni di sua proprietà, già individuati tra le parti, senza nulla più avere a pretendere per gli arredi ed i mobili insistenti nella casa coniugale;
2. dispone che nella casa famigliare, sita in via Agucchi 79, Bologna resterà la signora Pt_2
, la quale si dichiara sin da ora disponibile all'acquisto della quota di proprietà del signor
[...]
alle seguenti condizioni: Parte_1
- pagherà la somma di euro 17.000,00 mila al signor per quote già a suo Parte_1 tempo da quest'ultimo anticipate e relative all'immobile coniugale;
- accollo totale del mutuo in essere con esplicita estromissione del signor Giudice Daniele da ogni responsabilità ed obbligo;
- le spese notarili relative all'acquisto della quota oggi di proprietà di Giudici e Pt_1 successive occorrende saranno a carico di parte acquirente, come per legge;
3. dispone che ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento con mezzi propri nulla
4. prende atto che le parti si danno reciprocamente atto di aver direttamente risolto, con mutua soddisfazione, ogni altra questione e dichiarano di aver regolato tra loro ogni aspetto di natura economica e patrimoniale;
3. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di VI (Teramo) di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
4. spese compensate
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 22.10.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi IL PRESIDENTE dott.Bruno Perla
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