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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 19/02/2025, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4032/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Pappalettera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4032/2023 promossa da:
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. SOLA OLGA, C.F. Parte_1 P.IVA_1
, con domicilio eletto presso l'avv. SOLA OLGA, in Via C. Battisti n. C.F._1
5, 41121 MODENA
Attrice opponente contro
C.F. , rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2
dall'avv. NICOLINI TANIA, C.F. e dall'avv. VANELLA MARIA, C.F._2
C.F. con domicilio eletto presso gli avv.ti NICOLINI TANIA e C.F._3
VANELLA MARIA in Via Marsili n. 7, 40124 BOLOGNA
Convenuta opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni nelle note depositate nel termine assegnato ex art. 127 ter c.p.c. del 20/09/2024.
Queste sono state le conclusioni dell'attrice opponente:
< La difesa di precisa le conclusioni come da memoria ex art. 183, VI comma, Parte_1
c.p.c. n. 1 depositata in data 29/12/2023 e chiede la concessione dei termini per conclusionali e
pagina 1 di 9 repliche ex art. 190 c.p.c.. Dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove di controparte>>.
Queste sono state le conclusioni della convenuta opposta:
<Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, azione ed eccezione e domanda, in via preliminare e pregiudiziale: - accertare e dichiarare ai sensi e per gli effetti dell'art. 164 co. 4 c.p.c. la nullità dell'atto di citazione in opposizione e conseguentemente dichiarare l'inammissibilità e l'improcedibilità del presente giudizio di opposizione e confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 482/2023; nel merito: in via principale - rigettare l'opposizione e confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 482/2023 pubblicato il 27.01.2023, dal Tribunale di Bologna nei confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore sig.ra in Parte_1 Controparte_2
subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di revoca/annullamento del decreto ingiuntivo opposto: - accertare e dichiarare che in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore sig.ra è debitrice nei confronti della Controparte_2 Controparte_1
per la somma di complessivi euro 18.722,00 per le causali di cui alle fatture n. 250/FT
[...]
del 30.09.2022 e n. 300/FT del 31.10.2022 e conseguentemente - condannare in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore sig.ra al pagamento in Controparte_2
favore della della somma di complessivi euro 18.722,00 Controparte_1
per le causali di cui alle fatture n. 250/FT del 30.09.2022 e n. 300/FT del 31.10.2022, oltre interessi moratori maturati e maturandi dal dì del dovuto sino al soddisfo, ovvero alla diversa maggiore o minor somma che risulterà in corso di causa e ritenuta di giustizia, maggiorata di interessi come per legge;
condannare in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore sig.ra al risarcimento dei danni ex art. 96 co. 3 c.p.c., nella Controparte_2
misura equitativamente determinata dal Giudice e che lo stesso riterrà di giustizia, per le ragioni di cui in narrativa;
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre 15 % rimborso forfettario, 4% CPA e 22 % IVA se dovuta>>
MOTIVI
I
pagina 2 di 9 Con ricorso ex art. 633 c.p.c. depositato il 27/12/2022, (da Controparte_1
qui in poi in questo atto, per semplicità, anche solo ha chiesto emettersi CP_1 ingiunzione di pagamento nei confronti di per la somma di € 18.997,18, di cui € Parte_1
18.722,00 per il mancato pagamento di due fatture relative a lavori eseguiti dalla ricorrente per conto della debitrice presso il cantiere sito in Bologna, via Galliera 37, € 205,18 per interessi moratori sino al 27/12/22, salvi i successivi maturandi, € 70 per spese di estratto conto, con rifusione delle spese di procedura e delle successive occorrende.
In accoglimento del ricorso, è stato emesso il conforme decreto monitorio n. 482/23, notificato a il 27/01/2023 e dalla stessa tempestivamente opposto con atto di citazione notificato in Pt_1
data 07/03/23.
L'opponente ha dedotto di essere stata appaltatrice e general contractor di alcune opere edili nello stabile di Via Galliera 37, ad essa appaltate dai comproprietari committenti, quando ancora non era costituito tra loro il condominio. Tali opere riguardavano le parti comuni del portico, androne, vano scala, centrale termica e cantine, ma non il solaio, né la terrazza, mentre la ditta che era intervenuta sulle coperture con lavori di lattoneria, era stata CP_1
incaricata, per conto dei singoli proprietari, dal D.L. nominato dalla committenza, per ovviare ad un problema di altezze di falda del tetto non conformi rilevato dal Comune in fase di SCIA.
L'opponente ha, quindi, concluso per la revoca del decreto, non essendo intercorso alcun rapporto contrattuale tra essa e CP_1
Si è costituita l'opposta eccependo la nullità dell'atto di citazione per aver omesso Pt_1
l'allegazione degli elementi di fatto e di diritto posti a base della sua domanda, chiedendo, in via preliminare e pregiudiziale, la dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione e la definitività del decreto, stante la possibilità di sanare solo ex nunc la rilevata nullità, con concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c.. L'opposta ha, altresì, ricostruito il rapporto intercorso con , sua committente per i lavori effettuati in Via Galliera 37, alla Pt_1
quale aveva trasmesso la contabilità di cantiere dei mesi di settembre e ottobre 2022 e dalla quale aveva ricevuto la comunicazione dei dati di fatturazione e dell'Iban di appoggio delle Co Ri. senza tuttavia ottenere il pagamento delle fatture n. 250/FT del 30/09/2022 e n. 300/FT del 31/10/2022, emesse a fronte dei lavori eseguiti. Ha, quindi, concluso, nel merito, chiedendo pagina 3 di 9 il rigetto dell'opposizione e, comunque, la condanna di al pagamento dell'importo delle Pt_1
fatture insolute, con gli interessi moratori dal giorno del dovuto al saldo, la condanna dell'opponente ex art. 96 c. 3 c.p.c. e la rifusione delle spese di lite.
Respinta con ordinanza 01/12/23 l'istanza ex art. 648 c.p.c., ammesse parzialmente le richieste di prova orale avanzate dalle parti, svolta la loro assunzione all'udienza del 23/05/2024, la causa è stata assegnata in surroga per la fase decisoria e, precisate dalle parti le conclusioni, depositate le comparse conclusionali e le repliche nei termini di cui all'art. 190 c.p.c., viene ora qui decisa.
II
L'attore sostanziale nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo è il convenuto, cui incombe interamente l'onere probatorio in relazione alla domanda avanzata con il ricorso monitorio.
, negando l'esistenza di qualsiasi contratto intercorso con l'opposta ha Pt_1 CP_1
lasciato l'onere della prova completamente a carico di quest'ultima, com'era suo diritto, senza peraltro omettere del tutto la narrazione del fatto, con particolare riguardo al contenuto del contratto di appalto da essa concluso con i comproprietari, da cui ha argomentato circa la propria carenza di legittimazione passiva in relazione alla domanda svolta contro di essa.
L'eccezione di nullità ex art. 164 co. 4 c.p.c. dell'atto di citazione in opposizione è rigettata.
III
ha provato, con i documenti prodotti e la prova orale espletata, il rapporto CP_1
contrattuale intercorso con e il credito maturato nei confronti della stessa. Pt_1
Vi sono, innanzitutto, i documenti allegati al ricorso monitorio. Così, dal doc. 6 depositato con il ricorso e recante lo scambio di e-mail tra e intercorso nel periodo dal Pt_1 CP_1
28/09/22 al 10/11/22, risulta che il 28/09/22 trasmetteva a l'oggetto “dati per Pt_1 CP_1 fatturazione”, specificando nel corpo della mail il proprio codice univoco (“il codice univoco della è M5UXCR1”) e allegando la prima pagina della propria visura CCIAA come Pt_1
riferimento per i dati necessari per la fatturazione. La mail, non contestata nella sua genuinità al pari degli altri documenti, proviene dall'account e reca in calce, dopo i Email_1
pagina 4 di 9 saluti, , individuabile come legale rappresentante di . CP_4 Controparte_2 Pt_1
Il giorno dopo, 29/09/22, come di nuovo in doc. 6, scriveva a una mail del CP_1 Pt_1 seguente tenore: “in merito al cantiere in oggetto, per il quale abbiamo autorizzazione alla fatturazione, il pagamento prevedrà ricevuta bancaria con scadenza 31.10.2022, pertanto chiediamo gentilmente di inviarci l'appoggio bancario”, che veniva riscontrata da con Pt_1
mail del 03/10/22, recante in allegato lo screenshot delle proprie coordinate bancarie e, anche in questo caso, in calce si legge “ . CP_4
Con la memoria istruttoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c., ha depositato quale doc. 16 lo CP_1
screenshot dello scambio di messaggi whatsapp tra e Parte_2 Controparte_5
avvenuto tra il 20/07/2022 e il 23/09/2022, anch'esso non contestato.
Da tale scambio di messaggi si evidenzia tutto l'interesse di - socio di Controparte_5
maggioranza al 70% di (doc. 1 opponente) e marito/convivente dell'altra socia, nonché Pt_1
legale rappresentante, (doc. 9a convenuta) - ai lavori del tetto, tanto che Controparte_2
gli trasmetteva fotografie il 20/07/22 e il 16/08/22 chiedeva “mi CP_1 CP_5
conferma che in settimana viene il lattoniere per il tetto di Via Galliera? Mi dia notizie per favore, non sono riuscito a contattarla, grazie”.
Non era, quindi, solo questione di coordinamento tra imprese che dovevano lavorare nello stesso cantiere e di possibilità di accesso a quello, come prospettato dalla difesa dell'opponente.
Infatti, alla domanda sull'arrivo o meno del lattoniere, rispondeva “Dovrebbe essere CP_1 lì domani le chiavi sono sempre al solito posto?”, da cui si comprende che le chiavi erano disponibili anche a mentre dallo scambio dei messaggi risulta chiaro come CP_1
l'interesse di verso quei lavori fosse tutt'altro che marginale, poiché sul CP_5 posizionamento delle chiavi aggiungeva “Penso di sì, ma se mi conferma vado anche io così sono sicuro” e poi, qualche ora dopo “Dammi una conferma per domani per favore, altrimenti non vado, le chiavi le ho io e non so se c'è qualcun altro che può apparire (leggasi “aprire”) grazie”.
Rilevante anche il collegamento esistente tra il doc. 8, con particolare riguardo alla mail del 23/09/22 e al messaggio whatsapp del 23/09/22 da a CP_5 Parte_2
Sighinolfi.
pagina 5 di 9 Infatti, con messaggio whatsapp delle ore 14,55 del 23/09/22, scriveva a Parte_2
“Ciao mi mandi una mail per piacere così ti invio la contabilità per la parte Controparte_5 superiore e due minuti dopo, ovvero alle 14,57 del Email_2
23/09/22, gli scriveva con il cellulare dal suo account una CP_5 Email_3
mail del seguente tenore “Ciao puoi usare questa mail . Alle 15,44 del Controparte_5
23/09/22 inoltrava la contabilità accompagnandola con questo messaggio (doc. 8): CP_1
“Allego contabilità, poi mi indichi a chi fare la fatturazione”, frase con cui CP_1 significava di non conoscere i dati fiscali del soggetto che l'aveva incaricata, mentre aveva bisogno di tali dati per poter emettere la fattura.
In effetti, come sopra riportato, il 28 e 29 settembre, comunicava i propri dati Pt_1
trasmettendo, a tal fine, la prima pagina della visura societaria e comunicava anche il codice per la trasmissione della fattura elettronica, nonché il proprio Iban.
Si tratta di circostanze univocamente riconducibili alla preesistenza di un incarico, per l'effettuazione dei lavori sul tetto, dato da a circostanze per le quali, del Pt_1 CP_1 resto, l'opponente non ha allegato né provato alcuna diversa ragion d'essere.
Le conclusioni cui si perviene esaminando i documenti, sono altresì coerenti con quanto è risultato dalle prove orali.
Con l'opposizione, infatti, aveva dedotto che erano stati i comproprietari delle unità Pt_1
dello stabile di Via Galliera 37 a segnalare la problematica sull'altezza della falda del tetto al direttore dei lavori, arch. chiedendogli di ricercare un'impresa che potesse Persona_1
effettuare i lavori di lattoneria necessari e da lui individuata nella ditta poi CP_1
incaricata per loro conto.
Tale ricostruzione fattuale è stata smentita dalla deposizione della testimone Tes_1
comproprietaria dello stabile di Via Galliera 37, la quale, sentita per parte opposta a prova contraria sul capitolo 18 della memoria di parte opponente, ha affermato: “ricordo che nel maggio 2022 c'è stato, presso lo studio dell'Avv. Vella, in Via della Zecca, un incontro tra noi comproprietari quando ancora non c'era un condominio. In questa riunione hanno parlato in modo congiunto sia l'Architetto che il sig. e ci hanno comunicato Per_1 Controparte_5 che erano venuti a conoscenza, dall'ufficio tecnico del Comune di Bologna, che una falda del
pagina 6 di 9 tetto non era stata realizzata secondo le indicazioni che lo stesso ufficio tecnico aveva dato al progettista strutturale, Ing. e che, quindi, il lavoro andava demolito e rifatto per essere Pt_3 conforme a quanto indicato a . Quanto all'incarico, la testimone, sul successivo Pt_3 capitolo 20 – “Vero che, in questa riunione, confermavate all'Arch. di dare incarico Per_1
per Vostro conto alla impresa edile dallo stesso individuata, ovvero la Controparte_1
per svolgere i lavori necessari per rendere la copertura conforme alle prescrizioni
[...]
del Comune” - ha risposto negativamente “non è vero. In questa riunione si è parlato solo del problema e non sono state presentate ditte in grado di ripristinare quanto richiesto”.
Anche il teste Vella, sentito sul medesimo capitolo 20, non ha confermato che nella riunione i comproprietari avessero investito il direttore dei lavori di dare l'incarico per il ripristino del tetto all'impresa né che tale ditta fosse stata da lui individuata e ha aggiunto “tengo CP_1
a precisare, inoltre, che io non conosco l'impresa con la quale non ho mai avuto CP_1 rapporti. Conosco, invece, ovviamente, la . Parte_1
Se queste sono state le risposte dei comproprietari rispetto alla loro presunta richiesta all'arch. di incaricare la ditta non meno importanti sono risultate le testimonianze Per_1 CP_1
dell'arch. e del sig. per chiarire da chi vennero appaltati i lavori Per_1 Parte_2
del tetto all'odierna opposta.
Infatti, il teste rispondendo al capitolo 14 dell'articolato , ha dichiarato: “I Per_1 Pt_1
contatti con la ditta che ha eseguito i lavori non li ho presi io ma il sig. e CP_1 CP_5
rispondendo al successivo, capitolo 15 “la parte commerciale è stata seguita tutta da
. CP_5
La deposizione del D.L. non contrasta con quanto da lui dichiarato nella mail Per_1
06/09/23, esibita dall'opponente all'udienza del 12/09/23 (e depositata nel fascicolo telematico il 13/09/23). In tale email si legge che “la progettazione esecutiva e la DL strutturale è stata affidata all'ing. e l'intervento edile alla ditta , ma non era questo il punto Per_2 CP_1
dibattuto tra le parti, quanto, piuttosto, chi diede l'incarico a CP_1
Quanto al teste egli ha confermato pienamente le circostanze da 1 a 6 Parte_2
dell'articolato di parte opposta, riguardanti direttamente l'incarico per i lavori del tetto dato dalla ditta FI alla ditta CP_1
pagina 7 di 9 Infine, il testimone ha reso una deposizione inattendibile, priva di significativi CP_5
elementi circostanziali e limitata a mere conferme dei capitoli, in contrasto non solo con le deposizioni dei restanti testimoni, ma anche con le prove documentali. La sua deposizione, inoltre, è stata preceduta dal suo intervento alla prima udienza, con cui ha reso al Giudice dichiarazioni libere che sono riservate a chi rivesta la qualità di parte;
anche da ciò discende la piana inattendibilità della sua deposizione.
Conclusivamente, l'opposizione è infondata e viene rigettata.
IV
Le spese di lite sono poste a carico di quale parte soccombente e liquidate in favore Parte_1
della convenuta opposta nel dispositivo, come da DM 55/14, in relazione al valore della causa, per le quattro fasi e a parametri medi.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 96 comma 3 c.p.c. per l'ulteriore condanna dell'opponente al pagamento, in favore della parte opposta, di una somma, che viene equitativamente determinata nella misura di € 1.600,00, corrispondente a circa 1/3 dell'importo liquidato per le spese legali.
Gli argomenti portati dall'opponente contro le ragioni della ricorrente in monitorio sono contrastanti con i documenti che provengono da essa stessa opponente e manifestano la loro pretestuosità - con conseguente abuso dello strumento processuale - oltre che per questa contraddizione irrisolta, anche per l'insita inconcludenza che li caratterizza, essendo basati da un lato sulla mancanza di un documento a dimostrazione del contratto Parte_4
dall'altro, sulla mancanza dei lavori del tetto nel contratto di appalto stipulato da con i Pt_1
comproprietari. Tuttavia, quanto al primo argomento, è evidente che non vi è necessità di prova scritta neppure ad probationem per il contratto di appalto e, quanto al secondo, i lavori del tetto non potevano essere inseriti ad initio nell'appalto concluso da con i comproprietari nel Pt_1
2019 (doc. 2 opponente), proprio perché l'esigenza della loro esecuzione era sopraggiunta solo in un secondo momento, a seguito dei rilievi dell'ufficio tecnico comunale circa l'altezza di una falda del tetto, rendendo necessaria la presentazione della SCIA PG 131261/2022 del
18/03/2022 (così mail 06/09/23, esibita all'udienza 12/09/23 e depositata il 13/09/23). Per_1
P.Q.M.
pagina 8 di 9 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa e/o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 482/2023;
- Condanna l'opponente al pagamento delle spese legali in favore di Parte_1
liquidandole, per compensi di difensore, in Controparte_1 complessivi € 5.077,00 oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
- Condanna, altresì, l'opponente ex art. 96 c.p.c. al pagamento in favore di Parte_1
dell'importo di € 1.600,00. Controparte_1
Bologna, 18/02/2025
Il giudice onorario dott.ssa Lucia Pappalettera
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Pappalettera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4032/2023 promossa da:
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. SOLA OLGA, C.F. Parte_1 P.IVA_1
, con domicilio eletto presso l'avv. SOLA OLGA, in Via C. Battisti n. C.F._1
5, 41121 MODENA
Attrice opponente contro
C.F. , rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2
dall'avv. NICOLINI TANIA, C.F. e dall'avv. VANELLA MARIA, C.F._2
C.F. con domicilio eletto presso gli avv.ti NICOLINI TANIA e C.F._3
VANELLA MARIA in Via Marsili n. 7, 40124 BOLOGNA
Convenuta opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni nelle note depositate nel termine assegnato ex art. 127 ter c.p.c. del 20/09/2024.
Queste sono state le conclusioni dell'attrice opponente:
< La difesa di precisa le conclusioni come da memoria ex art. 183, VI comma, Parte_1
c.p.c. n. 1 depositata in data 29/12/2023 e chiede la concessione dei termini per conclusionali e
pagina 1 di 9 repliche ex art. 190 c.p.c.. Dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove di controparte>>.
Queste sono state le conclusioni della convenuta opposta:
<Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, azione ed eccezione e domanda, in via preliminare e pregiudiziale: - accertare e dichiarare ai sensi e per gli effetti dell'art. 164 co. 4 c.p.c. la nullità dell'atto di citazione in opposizione e conseguentemente dichiarare l'inammissibilità e l'improcedibilità del presente giudizio di opposizione e confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 482/2023; nel merito: in via principale - rigettare l'opposizione e confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 482/2023 pubblicato il 27.01.2023, dal Tribunale di Bologna nei confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore sig.ra in Parte_1 Controparte_2
subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di revoca/annullamento del decreto ingiuntivo opposto: - accertare e dichiarare che in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore sig.ra è debitrice nei confronti della Controparte_2 Controparte_1
per la somma di complessivi euro 18.722,00 per le causali di cui alle fatture n. 250/FT
[...]
del 30.09.2022 e n. 300/FT del 31.10.2022 e conseguentemente - condannare in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore sig.ra al pagamento in Controparte_2
favore della della somma di complessivi euro 18.722,00 Controparte_1
per le causali di cui alle fatture n. 250/FT del 30.09.2022 e n. 300/FT del 31.10.2022, oltre interessi moratori maturati e maturandi dal dì del dovuto sino al soddisfo, ovvero alla diversa maggiore o minor somma che risulterà in corso di causa e ritenuta di giustizia, maggiorata di interessi come per legge;
condannare in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore sig.ra al risarcimento dei danni ex art. 96 co. 3 c.p.c., nella Controparte_2
misura equitativamente determinata dal Giudice e che lo stesso riterrà di giustizia, per le ragioni di cui in narrativa;
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre 15 % rimborso forfettario, 4% CPA e 22 % IVA se dovuta>>
MOTIVI
I
pagina 2 di 9 Con ricorso ex art. 633 c.p.c. depositato il 27/12/2022, (da Controparte_1
qui in poi in questo atto, per semplicità, anche solo ha chiesto emettersi CP_1 ingiunzione di pagamento nei confronti di per la somma di € 18.997,18, di cui € Parte_1
18.722,00 per il mancato pagamento di due fatture relative a lavori eseguiti dalla ricorrente per conto della debitrice presso il cantiere sito in Bologna, via Galliera 37, € 205,18 per interessi moratori sino al 27/12/22, salvi i successivi maturandi, € 70 per spese di estratto conto, con rifusione delle spese di procedura e delle successive occorrende.
In accoglimento del ricorso, è stato emesso il conforme decreto monitorio n. 482/23, notificato a il 27/01/2023 e dalla stessa tempestivamente opposto con atto di citazione notificato in Pt_1
data 07/03/23.
L'opponente ha dedotto di essere stata appaltatrice e general contractor di alcune opere edili nello stabile di Via Galliera 37, ad essa appaltate dai comproprietari committenti, quando ancora non era costituito tra loro il condominio. Tali opere riguardavano le parti comuni del portico, androne, vano scala, centrale termica e cantine, ma non il solaio, né la terrazza, mentre la ditta che era intervenuta sulle coperture con lavori di lattoneria, era stata CP_1
incaricata, per conto dei singoli proprietari, dal D.L. nominato dalla committenza, per ovviare ad un problema di altezze di falda del tetto non conformi rilevato dal Comune in fase di SCIA.
L'opponente ha, quindi, concluso per la revoca del decreto, non essendo intercorso alcun rapporto contrattuale tra essa e CP_1
Si è costituita l'opposta eccependo la nullità dell'atto di citazione per aver omesso Pt_1
l'allegazione degli elementi di fatto e di diritto posti a base della sua domanda, chiedendo, in via preliminare e pregiudiziale, la dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione e la definitività del decreto, stante la possibilità di sanare solo ex nunc la rilevata nullità, con concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c.. L'opposta ha, altresì, ricostruito il rapporto intercorso con , sua committente per i lavori effettuati in Via Galliera 37, alla Pt_1
quale aveva trasmesso la contabilità di cantiere dei mesi di settembre e ottobre 2022 e dalla quale aveva ricevuto la comunicazione dei dati di fatturazione e dell'Iban di appoggio delle Co Ri. senza tuttavia ottenere il pagamento delle fatture n. 250/FT del 30/09/2022 e n. 300/FT del 31/10/2022, emesse a fronte dei lavori eseguiti. Ha, quindi, concluso, nel merito, chiedendo pagina 3 di 9 il rigetto dell'opposizione e, comunque, la condanna di al pagamento dell'importo delle Pt_1
fatture insolute, con gli interessi moratori dal giorno del dovuto al saldo, la condanna dell'opponente ex art. 96 c. 3 c.p.c. e la rifusione delle spese di lite.
Respinta con ordinanza 01/12/23 l'istanza ex art. 648 c.p.c., ammesse parzialmente le richieste di prova orale avanzate dalle parti, svolta la loro assunzione all'udienza del 23/05/2024, la causa è stata assegnata in surroga per la fase decisoria e, precisate dalle parti le conclusioni, depositate le comparse conclusionali e le repliche nei termini di cui all'art. 190 c.p.c., viene ora qui decisa.
II
L'attore sostanziale nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo è il convenuto, cui incombe interamente l'onere probatorio in relazione alla domanda avanzata con il ricorso monitorio.
, negando l'esistenza di qualsiasi contratto intercorso con l'opposta ha Pt_1 CP_1
lasciato l'onere della prova completamente a carico di quest'ultima, com'era suo diritto, senza peraltro omettere del tutto la narrazione del fatto, con particolare riguardo al contenuto del contratto di appalto da essa concluso con i comproprietari, da cui ha argomentato circa la propria carenza di legittimazione passiva in relazione alla domanda svolta contro di essa.
L'eccezione di nullità ex art. 164 co. 4 c.p.c. dell'atto di citazione in opposizione è rigettata.
III
ha provato, con i documenti prodotti e la prova orale espletata, il rapporto CP_1
contrattuale intercorso con e il credito maturato nei confronti della stessa. Pt_1
Vi sono, innanzitutto, i documenti allegati al ricorso monitorio. Così, dal doc. 6 depositato con il ricorso e recante lo scambio di e-mail tra e intercorso nel periodo dal Pt_1 CP_1
28/09/22 al 10/11/22, risulta che il 28/09/22 trasmetteva a l'oggetto “dati per Pt_1 CP_1 fatturazione”, specificando nel corpo della mail il proprio codice univoco (“il codice univoco della è M5UXCR1”) e allegando la prima pagina della propria visura CCIAA come Pt_1
riferimento per i dati necessari per la fatturazione. La mail, non contestata nella sua genuinità al pari degli altri documenti, proviene dall'account e reca in calce, dopo i Email_1
pagina 4 di 9 saluti, , individuabile come legale rappresentante di . CP_4 Controparte_2 Pt_1
Il giorno dopo, 29/09/22, come di nuovo in doc. 6, scriveva a una mail del CP_1 Pt_1 seguente tenore: “in merito al cantiere in oggetto, per il quale abbiamo autorizzazione alla fatturazione, il pagamento prevedrà ricevuta bancaria con scadenza 31.10.2022, pertanto chiediamo gentilmente di inviarci l'appoggio bancario”, che veniva riscontrata da con Pt_1
mail del 03/10/22, recante in allegato lo screenshot delle proprie coordinate bancarie e, anche in questo caso, in calce si legge “ . CP_4
Con la memoria istruttoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c., ha depositato quale doc. 16 lo CP_1
screenshot dello scambio di messaggi whatsapp tra e Parte_2 Controparte_5
avvenuto tra il 20/07/2022 e il 23/09/2022, anch'esso non contestato.
Da tale scambio di messaggi si evidenzia tutto l'interesse di - socio di Controparte_5
maggioranza al 70% di (doc. 1 opponente) e marito/convivente dell'altra socia, nonché Pt_1
legale rappresentante, (doc. 9a convenuta) - ai lavori del tetto, tanto che Controparte_2
gli trasmetteva fotografie il 20/07/22 e il 16/08/22 chiedeva “mi CP_1 CP_5
conferma che in settimana viene il lattoniere per il tetto di Via Galliera? Mi dia notizie per favore, non sono riuscito a contattarla, grazie”.
Non era, quindi, solo questione di coordinamento tra imprese che dovevano lavorare nello stesso cantiere e di possibilità di accesso a quello, come prospettato dalla difesa dell'opponente.
Infatti, alla domanda sull'arrivo o meno del lattoniere, rispondeva “Dovrebbe essere CP_1 lì domani le chiavi sono sempre al solito posto?”, da cui si comprende che le chiavi erano disponibili anche a mentre dallo scambio dei messaggi risulta chiaro come CP_1
l'interesse di verso quei lavori fosse tutt'altro che marginale, poiché sul CP_5 posizionamento delle chiavi aggiungeva “Penso di sì, ma se mi conferma vado anche io così sono sicuro” e poi, qualche ora dopo “Dammi una conferma per domani per favore, altrimenti non vado, le chiavi le ho io e non so se c'è qualcun altro che può apparire (leggasi “aprire”) grazie”.
Rilevante anche il collegamento esistente tra il doc. 8, con particolare riguardo alla mail del 23/09/22 e al messaggio whatsapp del 23/09/22 da a CP_5 Parte_2
Sighinolfi.
pagina 5 di 9 Infatti, con messaggio whatsapp delle ore 14,55 del 23/09/22, scriveva a Parte_2
“Ciao mi mandi una mail per piacere così ti invio la contabilità per la parte Controparte_5 superiore e due minuti dopo, ovvero alle 14,57 del Email_2
23/09/22, gli scriveva con il cellulare dal suo account una CP_5 Email_3
mail del seguente tenore “Ciao puoi usare questa mail . Alle 15,44 del Controparte_5
23/09/22 inoltrava la contabilità accompagnandola con questo messaggio (doc. 8): CP_1
“Allego contabilità, poi mi indichi a chi fare la fatturazione”, frase con cui CP_1 significava di non conoscere i dati fiscali del soggetto che l'aveva incaricata, mentre aveva bisogno di tali dati per poter emettere la fattura.
In effetti, come sopra riportato, il 28 e 29 settembre, comunicava i propri dati Pt_1
trasmettendo, a tal fine, la prima pagina della visura societaria e comunicava anche il codice per la trasmissione della fattura elettronica, nonché il proprio Iban.
Si tratta di circostanze univocamente riconducibili alla preesistenza di un incarico, per l'effettuazione dei lavori sul tetto, dato da a circostanze per le quali, del Pt_1 CP_1 resto, l'opponente non ha allegato né provato alcuna diversa ragion d'essere.
Le conclusioni cui si perviene esaminando i documenti, sono altresì coerenti con quanto è risultato dalle prove orali.
Con l'opposizione, infatti, aveva dedotto che erano stati i comproprietari delle unità Pt_1
dello stabile di Via Galliera 37 a segnalare la problematica sull'altezza della falda del tetto al direttore dei lavori, arch. chiedendogli di ricercare un'impresa che potesse Persona_1
effettuare i lavori di lattoneria necessari e da lui individuata nella ditta poi CP_1
incaricata per loro conto.
Tale ricostruzione fattuale è stata smentita dalla deposizione della testimone Tes_1
comproprietaria dello stabile di Via Galliera 37, la quale, sentita per parte opposta a prova contraria sul capitolo 18 della memoria di parte opponente, ha affermato: “ricordo che nel maggio 2022 c'è stato, presso lo studio dell'Avv. Vella, in Via della Zecca, un incontro tra noi comproprietari quando ancora non c'era un condominio. In questa riunione hanno parlato in modo congiunto sia l'Architetto che il sig. e ci hanno comunicato Per_1 Controparte_5 che erano venuti a conoscenza, dall'ufficio tecnico del Comune di Bologna, che una falda del
pagina 6 di 9 tetto non era stata realizzata secondo le indicazioni che lo stesso ufficio tecnico aveva dato al progettista strutturale, Ing. e che, quindi, il lavoro andava demolito e rifatto per essere Pt_3 conforme a quanto indicato a . Quanto all'incarico, la testimone, sul successivo Pt_3 capitolo 20 – “Vero che, in questa riunione, confermavate all'Arch. di dare incarico Per_1
per Vostro conto alla impresa edile dallo stesso individuata, ovvero la Controparte_1
per svolgere i lavori necessari per rendere la copertura conforme alle prescrizioni
[...]
del Comune” - ha risposto negativamente “non è vero. In questa riunione si è parlato solo del problema e non sono state presentate ditte in grado di ripristinare quanto richiesto”.
Anche il teste Vella, sentito sul medesimo capitolo 20, non ha confermato che nella riunione i comproprietari avessero investito il direttore dei lavori di dare l'incarico per il ripristino del tetto all'impresa né che tale ditta fosse stata da lui individuata e ha aggiunto “tengo CP_1
a precisare, inoltre, che io non conosco l'impresa con la quale non ho mai avuto CP_1 rapporti. Conosco, invece, ovviamente, la . Parte_1
Se queste sono state le risposte dei comproprietari rispetto alla loro presunta richiesta all'arch. di incaricare la ditta non meno importanti sono risultate le testimonianze Per_1 CP_1
dell'arch. e del sig. per chiarire da chi vennero appaltati i lavori Per_1 Parte_2
del tetto all'odierna opposta.
Infatti, il teste rispondendo al capitolo 14 dell'articolato , ha dichiarato: “I Per_1 Pt_1
contatti con la ditta che ha eseguito i lavori non li ho presi io ma il sig. e CP_1 CP_5
rispondendo al successivo, capitolo 15 “la parte commerciale è stata seguita tutta da
. CP_5
La deposizione del D.L. non contrasta con quanto da lui dichiarato nella mail Per_1
06/09/23, esibita dall'opponente all'udienza del 12/09/23 (e depositata nel fascicolo telematico il 13/09/23). In tale email si legge che “la progettazione esecutiva e la DL strutturale è stata affidata all'ing. e l'intervento edile alla ditta , ma non era questo il punto Per_2 CP_1
dibattuto tra le parti, quanto, piuttosto, chi diede l'incarico a CP_1
Quanto al teste egli ha confermato pienamente le circostanze da 1 a 6 Parte_2
dell'articolato di parte opposta, riguardanti direttamente l'incarico per i lavori del tetto dato dalla ditta FI alla ditta CP_1
pagina 7 di 9 Infine, il testimone ha reso una deposizione inattendibile, priva di significativi CP_5
elementi circostanziali e limitata a mere conferme dei capitoli, in contrasto non solo con le deposizioni dei restanti testimoni, ma anche con le prove documentali. La sua deposizione, inoltre, è stata preceduta dal suo intervento alla prima udienza, con cui ha reso al Giudice dichiarazioni libere che sono riservate a chi rivesta la qualità di parte;
anche da ciò discende la piana inattendibilità della sua deposizione.
Conclusivamente, l'opposizione è infondata e viene rigettata.
IV
Le spese di lite sono poste a carico di quale parte soccombente e liquidate in favore Parte_1
della convenuta opposta nel dispositivo, come da DM 55/14, in relazione al valore della causa, per le quattro fasi e a parametri medi.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 96 comma 3 c.p.c. per l'ulteriore condanna dell'opponente al pagamento, in favore della parte opposta, di una somma, che viene equitativamente determinata nella misura di € 1.600,00, corrispondente a circa 1/3 dell'importo liquidato per le spese legali.
Gli argomenti portati dall'opponente contro le ragioni della ricorrente in monitorio sono contrastanti con i documenti che provengono da essa stessa opponente e manifestano la loro pretestuosità - con conseguente abuso dello strumento processuale - oltre che per questa contraddizione irrisolta, anche per l'insita inconcludenza che li caratterizza, essendo basati da un lato sulla mancanza di un documento a dimostrazione del contratto Parte_4
dall'altro, sulla mancanza dei lavori del tetto nel contratto di appalto stipulato da con i Pt_1
comproprietari. Tuttavia, quanto al primo argomento, è evidente che non vi è necessità di prova scritta neppure ad probationem per il contratto di appalto e, quanto al secondo, i lavori del tetto non potevano essere inseriti ad initio nell'appalto concluso da con i comproprietari nel Pt_1
2019 (doc. 2 opponente), proprio perché l'esigenza della loro esecuzione era sopraggiunta solo in un secondo momento, a seguito dei rilievi dell'ufficio tecnico comunale circa l'altezza di una falda del tetto, rendendo necessaria la presentazione della SCIA PG 131261/2022 del
18/03/2022 (così mail 06/09/23, esibita all'udienza 12/09/23 e depositata il 13/09/23). Per_1
P.Q.M.
pagina 8 di 9 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa e/o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 482/2023;
- Condanna l'opponente al pagamento delle spese legali in favore di Parte_1
liquidandole, per compensi di difensore, in Controparte_1 complessivi € 5.077,00 oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
- Condanna, altresì, l'opponente ex art. 96 c.p.c. al pagamento in favore di Parte_1
dell'importo di € 1.600,00. Controparte_1
Bologna, 18/02/2025
Il giudice onorario dott.ssa Lucia Pappalettera
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