CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Enna, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Enna |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 4/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 490/2025 depositato il 20/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Enna
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259000563291000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259000563291000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259000563291000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259000563291000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: l'Avv. Difensore_1 insiste in atti per l'accoglimento del ricorso. Resistente/Appellato: nessuno è presente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 294 2025 90005632 91/000 emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, in data 26.3.2025, per l'importo complessivo di €.
798,24 relativa alle sottese cartelle di pagamento:
-n. 29420200001289303000 causale tasse automobilistiche Sicilia, anno di riferimento 2017,
-n. 29420210011411524000 causale tasse automobilistiche Sicilia, anno di riferimento 2017,
-n.29420210013830736000 causale tasse automobilistiche Sicilia, anno di riferimento 2018,
-n.29420220002144154000 causale tasse automobilistiche Sicilia, anno di riferimento 201.
Deduceva la illegittimità dell'atto impugnato affidandosi ad un unico motivo di ricorso con il quale ritiene essersi formata la prescrizione del credito richiesto, anche alla luce della mancata notifica degli atti presupposti.
Non si costituisce l'ER ancorchè evocato in giudizio.
Cosi delineato l'oggetto del contendere, all'udienza del 15 Dicembre 2025 la causa viene trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è accolto, per quanto di ragione per il motivo dedotto con il quale parte ricorrente deduce la nullità derivata della intimazione e dei sottesi atti, con conseguente prescrizione del credito preteso, per le ragioni e doglianze ivi riportate.
Sul punto va richiamato il consolidato principio di diritto secondo cui "la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria" è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa.
Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria: con la conseguenza che spetta al giudice di merito - la cui valutazione se congruamente motivata non sarà censurabile in sede di legittimità.
L'agente della riscossione, non ha provato che le cartelle di pagamento n. 29420200001289303000, n.
29420210011411524000, n. 29420210013830736000 e n. 29420220002144154000 che costituiscono atto presupposto dell'intimazione impugnata, sono state ritualmente notificate, rilevando maturata la prescrizione del credito invocata dall'odierna ricorrente,
Le spese di giudizio, vanno a carico dell'agente della riscossione e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del ricorso annulla l'atto impugnato e condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in €. 400,00, oltre spese generali in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Cosi deciso in Enna il 15 Dicembre 2025
Il GIUDICE Monocratico
VA IN AN
Firmato digitalmente
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 490/2025 depositato il 20/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Enna
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259000563291000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259000563291000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259000563291000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259000563291000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: l'Avv. Difensore_1 insiste in atti per l'accoglimento del ricorso. Resistente/Appellato: nessuno è presente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 294 2025 90005632 91/000 emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, in data 26.3.2025, per l'importo complessivo di €.
798,24 relativa alle sottese cartelle di pagamento:
-n. 29420200001289303000 causale tasse automobilistiche Sicilia, anno di riferimento 2017,
-n. 29420210011411524000 causale tasse automobilistiche Sicilia, anno di riferimento 2017,
-n.29420210013830736000 causale tasse automobilistiche Sicilia, anno di riferimento 2018,
-n.29420220002144154000 causale tasse automobilistiche Sicilia, anno di riferimento 201.
Deduceva la illegittimità dell'atto impugnato affidandosi ad un unico motivo di ricorso con il quale ritiene essersi formata la prescrizione del credito richiesto, anche alla luce della mancata notifica degli atti presupposti.
Non si costituisce l'ER ancorchè evocato in giudizio.
Cosi delineato l'oggetto del contendere, all'udienza del 15 Dicembre 2025 la causa viene trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è accolto, per quanto di ragione per il motivo dedotto con il quale parte ricorrente deduce la nullità derivata della intimazione e dei sottesi atti, con conseguente prescrizione del credito preteso, per le ragioni e doglianze ivi riportate.
Sul punto va richiamato il consolidato principio di diritto secondo cui "la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria" è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa.
Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria: con la conseguenza che spetta al giudice di merito - la cui valutazione se congruamente motivata non sarà censurabile in sede di legittimità.
L'agente della riscossione, non ha provato che le cartelle di pagamento n. 29420200001289303000, n.
29420210011411524000, n. 29420210013830736000 e n. 29420220002144154000 che costituiscono atto presupposto dell'intimazione impugnata, sono state ritualmente notificate, rilevando maturata la prescrizione del credito invocata dall'odierna ricorrente,
Le spese di giudizio, vanno a carico dell'agente della riscossione e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del ricorso annulla l'atto impugnato e condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in €. 400,00, oltre spese generali in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Cosi deciso in Enna il 15 Dicembre 2025
Il GIUDICE Monocratico
VA IN AN
Firmato digitalmente