Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 09/04/2026, n. 2854
TAR
Sentenza 16 agosto 2022
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CS
Decreto decisorio 5 novembre 2024
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CS
Ordinanza collegiale 24 gennaio 2025
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CS
Ordinanza collegiale 17 ottobre 2025
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CS
Accoglimento
Sentenza 9 aprile 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Nullità della clausola convenzionale per scomputo del costo di costruzione

    Il Consiglio di Stato ha accolto il secondo motivo dell'appello incidentale del Comune, ritenendo fondata la nullità della clausola convenzionale. Ha affermato che il contributo di costruzione relativo al costo di costruzione è una prestazione di diritto pubblico che non può essere estinta tramite compensazione o datio in solutum senza una previsione legislativa. La clausola convenzionale è quindi priva di fondamento legislativo e nulla ai sensi dell'art. 23 Cost. Di conseguenza, il Comune ha legittimamente rideterminato il contributo.

  • Rigettato
    Violazione principio del legittimo affidamento e limiti all'autotutela

    Il Consiglio di Stato ha richiamato i principi della sentenza Adunanza Plenaria n. 12/2018, secondo cui gli atti con cui la PA determina il contributo di costruzione non hanno natura autoritativa e possono essere sempre rideterminati nel termine di prescrizione decennale. Il privato non è tenuto ad impugnare tali atti entro termini di decadenza, ma può agire entro dieci anni. L'amministrazione agisce secondo norme di diritto privato, ma l'errore nella liquidazione del contributo non è equiparabile all'errore essenziale ex art. 1431 c.c. La tutela dell'affidamento e della buona fede trovano applicazione solo in casi eccezionali in cui la conoscibilità e verificabilità dei parametri non sia possibile con ordinaria diligenza. In assenza di una domanda di risarcimento danni o allegazione di specifico comportamento in violazione della buona fede, l'affidamento non può prevalere sulla nullità della clausola.

  • Rigettato
    Incompetenza dell'organo che ha rimodulato la convenzione

    L'accoglimento del secondo motivo dell'appello incidentale del Comune, relativo alla nullità della clausola convenzionale, comporta l'assorbimento dei motivi dell'appello principale, inclusa la questione di incompetenza. La nullità della clausola esclude l'adozione di un atto di autotutela nei termini previsti dalla legge.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione

    L'accoglimento del secondo motivo dell'appello incidentale del Comune, relativo alla nullità della clausola convenzionale, comporta l'assorbimento dei motivi dell'appello principale, inclusa la questione di eccesso di potere. La nullità della clausola rende legittima la rideterminazione del contributo.

  • Rigettato
    Nullità del provvedimento comunale per violazione art. 21-septies L. 241/1990 e art. 23 Cost.

    L'accoglimento del secondo motivo dell'appello incidentale del Comune, relativo alla nullità della clausola convenzionale, comporta l'assorbimento dei motivi dell'appello principale, inclusa la questione di nullità del provvedimento. La nullità della clausola convenzionale, priva di effetti, può essere disapplicata dal Comune.

  • Accolto
    Indebita compensazione del contributo di costruzione

    Il Consiglio di Stato ha accolto il secondo motivo dell'appello incidentale del Comune, ritenendo fondata la nullità della clausola convenzionale che prevedeva lo scomputo del costo di costruzione. Questo ha comportato l'assorbimento dei motivi dell'appello principale e il rigetto del ricorso introduttivo.

  • Accolto
    Nullità della clausola convenzionale per indisponibilità del contributo di costruzione

    Il Consiglio di Stato ha accolto il secondo motivo dell'appello incidentale del Comune, ritenendo fondata la nullità della clausola convenzionale. Ha affermato che il contributo di costruzione relativo al costo di costruzione è una prestazione di diritto pubblico che non può essere estinta tramite compensazione o datio in solutum senza una previsione legislativa. La clausola convenzionale è quindi priva di fondamento legislativo e nulla ai sensi dell'art. 23 Cost. Di conseguenza, il Comune ha legittimamente rideterminato il contributo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 09/04/2026, n. 2854
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 2854
    Data del deposito : 9 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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