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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VII, sentenza 05/02/2026, n. 1744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1744 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1744/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 7, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
AV MICHELANGELO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16506/2024 depositato il 06/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220049423585000 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 550/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti.
Resistente: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 06/11/24 Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 09720220049423585000 emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione e notificata in data 20/11/2023.
Alla camera di consiglio del 16/01/26 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile ed infondato.
Ricorrente_1 impugna la cartella di pagamento n. 09720220049423585000 emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione e notificata in data 20/11/2023.
A fondamento del gravame parte ricorrente deduce che l'atto impugnato gli sarebbe stato notificato a mani e non anche al suo domicilio digitale.
Il gravame è, innanzi tutto, inammissibile perché la parte ricorrente non ha provato di avere notificato il ricorso all'Agenzia delle entrate – riscossione che ha emesso l'atto impugnato.
In ogni caso, il ricorso è, altresì, infondato in quanto l'eventuale vizio della notifica, ipotizzato nel gravame, non ha impedito alla parte ricorrente di conoscere la gravata cartella di pagamento che, infatti, è stata impugnata;
tale vizio, pertanto, deve ritenersi sanato per il raggiungimento dello scopo dell'adempimento di cui si assume l'irritualità, in ossequio a quanto previsto dall'art. 156 c.p.c..
Per questi motivi
il ricorso è inammissibile ed infondato.
La Corte ritiene di non emettere alcuna statuizione in ordine alle spese di lite stante la mancata costituzione dell'Agenzia delle entrate – riscossione.
P.Q.M.
1) dichiara l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso;
2) dichiara non luogo a provvedere in ordine alle spese di lite.
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 7, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
AV MICHELANGELO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16506/2024 depositato il 06/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220049423585000 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 550/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti.
Resistente: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 06/11/24 Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 09720220049423585000 emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione e notificata in data 20/11/2023.
Alla camera di consiglio del 16/01/26 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile ed infondato.
Ricorrente_1 impugna la cartella di pagamento n. 09720220049423585000 emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione e notificata in data 20/11/2023.
A fondamento del gravame parte ricorrente deduce che l'atto impugnato gli sarebbe stato notificato a mani e non anche al suo domicilio digitale.
Il gravame è, innanzi tutto, inammissibile perché la parte ricorrente non ha provato di avere notificato il ricorso all'Agenzia delle entrate – riscossione che ha emesso l'atto impugnato.
In ogni caso, il ricorso è, altresì, infondato in quanto l'eventuale vizio della notifica, ipotizzato nel gravame, non ha impedito alla parte ricorrente di conoscere la gravata cartella di pagamento che, infatti, è stata impugnata;
tale vizio, pertanto, deve ritenersi sanato per il raggiungimento dello scopo dell'adempimento di cui si assume l'irritualità, in ossequio a quanto previsto dall'art. 156 c.p.c..
Per questi motivi
il ricorso è inammissibile ed infondato.
La Corte ritiene di non emettere alcuna statuizione in ordine alle spese di lite stante la mancata costituzione dell'Agenzia delle entrate – riscossione.
P.Q.M.
1) dichiara l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso;
2) dichiara non luogo a provvedere in ordine alle spese di lite.