Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 16/01/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Il Giudice unico, nella persona della Dott.ssa Valentina Ferrara, all'udienza del
15/01/2025, allo scadere del termine per il deposito di note in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
lette le note di trattazione scritta;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al N.R.G 3548/2023 avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione ex art. 22 e ss. L. 689/1981
TRA Parte 1 (C.F. P.IVA 1 ), in persona del legale rappresentante p.t. avv. SANTORO MARIA (C.F. C.F. 1 ), in qualità di Vicesindaco e Assessore delegato Affari Legali del Parte 1
[...] e l'ing. Parte 2 (C.F. C.F. 2
rappresentati e difesi dall'avv. Marcello G. Feola, giusta procura alle liti in atti ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Salerno, Via G.
V. Quaranta n. 5;
Opposta -
TRA
'in persona del presidente p.t. Parte 3 (C.F. P.IVA 2
Opposta contumace -
Svolgimento del processo e motivi della decisione
[...], nella rispettiva qualità di trasgressore e di coobbligato in solito, hanno proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione emessa con Decreto
Dirigenziale n. 93 del 29.03.2023 con cui la Parte 3 accertata la violazione dell'art. 124 del d.lgs. 152/2006, comminava la sanzione di cui all'art. 133, co. 2 d.lgs. 152/2006 condannando gli opponenti in solido al pagamento della somma si € 20.000,00.
Gli opponenti hanno eccepito: che a seguito dei sopralluoghi effettuati il 12, 14
e 21 del mese di aprile del 2021, in OL (Sa) alla località Sant'Andrea,
congiuntamente dalla Stazione Carabinieri Forestale di Capaccio Paestum,
dalla Stazione Forestale di Colliano, dalla Polizia Municipale di OL e dai Tecnici dell' Pt 5 veniva contestato agli odierni opponenti la violazione dell'art. 124 del d.lgs. 152/2006, poiché al fine di verificare lo stato delle acque del Rio Barbieri, nel Comune di Pt 1 in località Ausella, era visibile una tubatura che sversava nel Rio un ingente quantità di acque reflue maleodoranti e scure;
che tale scarico sarebbe provenuto dalla rete fognaria del Parte 1
[...] e che tale tubatura doveva avere la funzione di scaricatore di piena poiché collegato ad un pozzetto posto a pochi metri a monte del punto di scarico;
che da altri sopralluoghi era emerso si era accertato che tale tubatura sversava i reflui nel Rio Barbieri;
che in tali giorni non si era in presenza di pioggia;
che sarebbe stata violata la norma di cui all'art. 124 del d.lgs. 152/2006
e smi;
che con nota prot. 14796 del 23.07.2001 l'ing. Parte_2 , nella qualità
di Responsabile del Settore L.L.P.P. e SUAP del Parte 1
presentava degli analitici scritti difensivi;
che tuttavia faceva seguito il Decreto
dirigenziale n. 93 del 29.03.2023, con il quale la Parte_3 irrogava
Parte 2 con obbligo in solido al all'ing. Parte 1 la ' sanzione pecuniaria di € 20.000,00 per la citata violazione e così come punita dall'art. 133, co. 2 d.lgs. 152/2006; che la violazione attribuita agli opponenti è
conseguenza di un'erronea qualificazione della fattispecie ed applicazione della disciplina vigente.
Chiedevano, dunque, di accogliere l'opposizione e annullare l'ordinanza ingiunzione.
Regolarmente notificato il ricorso introduttivo ed il decreto, preso atto della mancata costituzione in giudizio della la causa era rinviataParte 3
per la discussione e decisione alla presente udienza, sostituita da termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c..
Scaduto il termine, può procedersi alla decisione.
L'opposizione è fondata e deve essere accolta, con conseguente revoca dell'ordinanza ingiunzione emessa con Decreto Dirigenziale n. 93 del
29.03.2023. Parte 3Con l'ordinanza per cui è causa, la ha erroneamente accertato la violazione dell'art. 124 del d.lgs. 152/2006, rilevando, a seguito dei sopralluoghi effettuati il 12, 14 e 21 del mese di aprile del 2021 presso OL (Sa)
alla località Sant'Andrea, che fosse visibile una tubatura che sversava nel Rio
Barbieri un ingente quantità di acque reflue maleodoranti e scure e che tale scarico sarebbe provenuto dalla rete fognaria del Parte 1
Tale tubatura doveva avere la funzione di scaricatore di piena poiché collegato ad un pozzetto posto a pochi metri a monte del punto di scarico e come tale non aveva la necessità di ottenere un permesso allo sversamento delle acque reflue, non violando, invero, la norma di cui all'art. 124 d.lgs. 152/2006.
E' bene precisare che la rete fognaria è in prevalenza del tipo unitario, con un solo condotto che raccoglie sia le acque usate e di rifiuto che le acque piovane.
Esistono, poi, le reti separate per le acque usate e quelle meteoriche. C'è, infine, il sistema separatore-misto dove le acque meteoriche di prima pioggia, a causa del loro elevato carico inquinante, vengono avviate a depurazione.
Come è noto, sulle reti fognarie di tipo misto, per impedire sovrappressioni,
sono installati gli scolmatori (alias scaricatori) di piena, cioè una sorta di valvola di sicurezza che entra in funzione quando l'ingresso di acque meteoriche nella rete mista eccede una certa soglia, considerata pericolosa per la fognatura. Gli impianti di depurazione devono così essere dotati di apposito manufatto scolmatore, installato a monte, atto ad escludere, nel caso di portate superiori a quelle trattabili, alterazioni al processo depurativo caratteristico dell'impianto. L'acqua eccedente la portata della rete fognaria a valle dello scolmatore determinerebbe, infatti, una diluizione del refluo fognario che,
oltre un certo limite, non consente al depuratore di attivare regolarmente il processo depurativo.
Lo scolmatore di piena è, quindi, un sistema all'interno della rete fognaria finalizzato a garantire, durante eventi meteorici di rilievo, che il refluo fognario giunga al depuratore più o meno sempre allo stesso livello di concentrazione.
In altri termini, in caso di pioggia, le acque in eccesso, miste ai liquami civili e industriali, vengono direttamente recapitate a un corpo idrico superficiale.
Naturalmente, qualora si verifichi l'evento, i liquami vengono scaricati senza trattamento depurativo, salvo per quella quota che ha raggiunto il depuratore e che può essere passata almeno per un sistema di grigliatura-decantazione. In
acque superficiali giungono, pertanto, molti degli inquinanti prodotti dalle attività industriali e artigianali del bacino servito. L'effetto inquinante è
tuttavia (se non proprio annullato almeno) notevolmente mitigato dalla diluizione apportata dalle acque di pioggia. Tutto ciò premesso, anche se gli scolmatori corrispondono sicuramente alla definizione di scarico presente nel D.Lgs. n. 152 del 1999 non è possibile (in generale) considerarli tali.
Invero, nel caso di specie è doveroso fare una distinzione tra scaricatore di piena e scarico.
Gli scaricatori di piena in generale rispondono a due esigenze, in contrasto fra loro: la prima è l'esigenza idraulica, ridurre convenientemente le portate convogliate verso valle e, di conseguenza, le dimensioni e i costi dei collettori,
garantendo nel contempo una buona efficienza dell'impianto di depurazione nei vari regimi di funzionamento;
la seconda è l'esigenza ambientale: garantire che lo sfioro delle acque di piena non si traduca in una fonte di inquinamento tale da penalizzare i requisiti di qualità buona del recettore. L'effetto ambientale è tuttavia, se non proprio annullato, almeno in buona parte mitigato dalla diluizione apportata dalle acque di pioggia.
Difatti, si tende a superare il principio della diluizione e a intervenire a monte, mediante l'istallazione di vasche di prima pioggia che hanno una funzione idraulica, quella ridurre la velocità dell'acqua, e una funzione disinquinante,
quella di decantare le particelle solide.
Mentre, per scarico come descritto dall'art. 74, co. 1 lett. ff del d.lgs. 152/2006
si intende "qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'articolo 114".
Precisamente dalla definizione di scarico de quo l'effluente di uno scaricatore di piena a servizio di una rete fognaria sembrerebbe a tutti gli effetti uno scarico e pertanto dovrebbe rispettare i limiti tabellari previsti per uno scarico di acque reflue urbane, ma nello stesso d.lgs. 152/2006 all'art. 103 co. 1 è riportato: “È vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione: b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;
" si ammette dunque che tali manufatti possano esitare sul suolo senza riferimento ad eventuali limiti qualitativi da rispettare. Infatti, già nel D.P.C.M. del 4 marzo
1996 al punto 8.3.1 Depurazione, vi sono indicazioni riguardo il coefficiente di diluizione ammesso per la tracimazione della fogna al corpo ricettore;
esso non potrà essere inferiore a tre volte la portata la portata media di tempo asciutto.
Inoltre, anche la "Guida alla progettazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue urbane" dell' Controparte 1
dà indicazioni a riguardo affermando che "il valore
[...]
del rapporto di diluizione è generalmente compreso tra 2, 5 e 6; tale valore deve comunque essere maggiore almeno del 30% del coefficiente di punta delle acque nere in fognatura onde evitare sfiori di portate nere non diluite nei periodi di tempo secco".
Pertanto, sulla base di tale distinzione lo scaricatore di piena per cui è causa non corrisponde alla definizione di scarico presente nel d.lgs. 152/2006,
sottolineando che per gli scaricatori di piena al servizio di reti fognarie non è necessario il rispetto di alcun limite qualitativo o permesso per esitare sul suolo.
Per cui, posto che lo scaricatore di piena non corrisponde alla definizione di scarico citata e considerato che lo stesso si attiva solo in condizioni di emergenza, in occasione di fenomeni piovosi intensi, assicurando il rapporto di diluizione sulla base del quale è stato calcolato. Il corretto funzionamento dello scolmatore, vale a dire la sua attivazione con scarico di reflui in continuo,
è solamente quello che si verifica in concomitanza con un anomalo ingresso di acque bianche nella rete fognaria, generalmente connesso ai fenomeni di abbondanti piogge. Si evidenzia nel caso di specie che nei giorni dei sopralluoghi effettuati non aveva piovuto, come risulta anche dagli atti di causa allegati.
Nella fattispecie in esame, alla luce della documentazione esaminata ed in assenza di ulteriori elementi di segno contrario, dovuti anche all'assenza di ulteriore allegazione da parte della rimasta contumace,Parte 3
deve rilevarsi che l'ordinanza ingiunzione opposta va revocata.
Le spese sono poste a carico della Parte 3 soccombente in giudizio,
e sono liquidate in € 1.700,00, conformemente ai parametri minimi dello scaglione di riferimento (da € 5.201,00 a € 26.000,00) di cui al DM 55/2014 e successive modificazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciandosi sull'opposizione proposta dal Parte 1 con l'avv. Santoro Maria e l'ing. [...]
avverso l'ordinanza ingiunzione emessa con Decreto Dirigenziale n. Pt 2
93 del 29.03.2023, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così
provvede:
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca l'ordinanza ingiunzione emessa con Decreto Dirigenziale n. 93 del 29.03.2023.
2) Condanna la Parte 3 al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 1.700 (Fase Studio € 400,00, Fase Introduttiva € 389,00, Fase
Decisoria € 851,00) oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Marcello G. Feola, dichiaratosi antistatario.
Salerno, 15-1-2025
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara