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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 16/07/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1140/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunitosi in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Ada Cappello Presidente Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice Dott.ssa Carla Venditti Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1140/2025 promossa congiuntamente da:
(C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]L, rappresentata e difesa dagli Avvocati Adele Burinato ed Elena Pacchioni con domicilio eletto come in atti;
e da
(C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...], domiciliato in Lodi, Via San Bassiano n. 11, rappresentato e difeso dall'Avvocato Valerio Ronchi con domicilio eletto come in atti
FATTO
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 28.04.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di modificare le condizioni di divorzio, stabilite con sentenza n. 428/2023 - R.G. n. 2781/2022 del 30.03.2023 del Tribunale di Lodi, alle seguenti condizioni:
“Dato atto della raggiunta maggiore età di (maggiorenne non economicamente Per_1 Per_ autosufficiente) e del trasferimento a far data dal 7 gennaio 2025 dei figli e (minorenne) Per_1 presso il padre nell'immobile in locazione di Lodi, via San Bassiano n. 11 I. Omologare gli accordi intercorsi fra le parti, sulla base delle condizioni esposte infra, sub punti n. 1, 2, 3 e 4: 1. In modifica del punto n. 3 della sentenza di divorzio n. 428, pubblicata dal Tribunale di Lodi Per_ in data 15 giugno 2023, nell'ambito del procedimento sub R.G. 2781/2022: sarà collocato presso il padre, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione sita in Lodi (LO), Via San Bassiano n. 11; con conseguente revoca del provvedimento di assegnazione alla Sig.ra Parte_1
della casa familiare di GO (LO), via del Beltramino n. 7/L che torna nella libera
[...] disponibilità della medesima in quanto proprietaria al 100%.
2. In modifica del punto n. 4 della sentenza di divorzio n. 428, pubblicata dal Tribunale di Lodi in data 15 giugno 2023, nell'ambito del procedimento sub R.G. 2781/2022: la madre avrà facoltà di Per_ vedere e tenere con sé prendendo accordi direttamente con lo stesso, dando atto che in attualità Per_
frequenta la madre nella giornata fissa del mercoledì, con pernotto e a weekend alternati (con pernotto). Con riguardo alle vacanze: Per_
- Durante l'estate: ciascun genitore potrà tenere con sé per due settimane anche non consecutive, previo impegno reciproco dei genitori a comunicarsi e poi a concordare i rispettivi periodi di ferie entro la fine del mese di maggio di ogni anno;
in assenza di comunicazione del periodo da parte di un genitore all'altro entro questo termine, il genitore che non ha dato comunicazione accetta il periodo scelto dall'altro; Per_
- Durante le vacanze natalizie resterà con ciascun genitore per metà periodo, alternandosi di anno in anno i genitori il primo periodo con il secondo periodo (dando atto che nel Per_ 2024 ha trascorso il primo periodo con la madre); Per_
- Durante le vacanze pasquali resterà con ciascun genitore per l'intero periodo ad anni Per_ alterni (dando atto che nel 2025 trascorrerà la Pasqua con il padre); Per_
- Per i ponti starà con il genitore con cui trascorrerà il weekend adiacente.
3. In modifica del punto n. 5 della sentenza di divorzio n. 428, pubblicata dal Tribunale di Lodi in data 15 giugno 2023, nell'ambito del procedimento sub R.G. 2781/2022: i genitori, stante il Per_ trasferimento dei figli presso l'abitazione paterna ed il collocamento di presso il padre Per_ concordano nella revoca degli assegni di mantenimento di e di , disposti in sede di Per_1 divorzio in capo al padre, dalla mensilità di maggio 2025 (compresa). I genitori concordano che il mantenimento ordinario dei figli sarà a carico del sig. , con il quale gli stessi vivono, sin Parte_2 dalla mensilità di aprile 2025.
4. In modifica del punto n. 6 della sentenza di divorzio n. 428, pubblicata dal Tribunale di Lodi in data 15 giugno 2023, nell'ambito del procedimento sub R.G. 2781/2022: il padre terrà a proprio carico, con decorrenza dalla mensilità di aprile 2025 (compresa), il 100% delle spese straordinarie dei figli come da Linee Guide del Tribunale di Milano. II. Dare atto delle seguenti, ulteriori pattuizioni, indicate infra:
5. Nell'ambito della sistemazione dei rapporti economici tra le parti: a) espressamente rinuncia, e accetta la Parte_1 Parte_2 rinuncia, a qualsiasi credito dalla stessa vantato per qualsiasi natura nei confronti di
[...]
, e nello specifico rinuncia espressamente anche a: Parte_2
i. ogni eventuale arretrato relativo agli assegni perequativi stabiliti con la sentenza di divorzio n. 428, pubblicata dal Tribunale di Lodi in data 15 giugno 2023, nell'ambito del procedimento sub R.G. 2781/2022 e alla relativa rivalutazione Istat;
ii. ogni eventuale arretrato relativo al rimborso delle spese straordinarie dei figli come stabilito con la sentenza di divorzio n. 428, pubblicata dal Tribunale di Lodi in data 15 giugno 2023, nell'ambito del procedimento sub R.G. 2781/2022; b) espressamente rinuncia, e accetta la Parte_2 Parte_1 rinuncia, a qualsiasi credito dallo stesso vantato per qualsiasi natura nei confronti di Parte_1
, e nello specifico rinuncia espressamente anche a ogni eventuale arretrato relativo al
[...] rimborso delle spese straordinarie dei figli come stabilito con la sentenza di divorzio n. 428, pubblicata dal Tribunale di Lodi in data 15 giugno 2023, nell'ambito del procedimento sub R.G. 2781/2022. 6. Le parti dichiarano di avere definito, con l'adempimento di tutto quanto precede, ogni questione residua e riconoscono di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra per qualsivoglia titolo, ragione o causa comunque connessa alla pregressa convivenza matrimoniale e alla sentenza di divorzio n. 428, pubblicata dal Tribunale di Lodi in data 15 giugno 2023, nell'ambito del procedimento sub R.G. 2781/2022. III. Dare atto della circostanza secondo cui quanto già disposto mediante la sentenza di divorzio n. 428, pubblicata dal Tribunale di Lodi in data 15 giugno 2023, nell'ambito del procedimento sub R.G. 2781/2022, con riferimento ai punti n. 2, 3, e 4 concernenti l'affidamento e la frequentazione del solo figlio risulta superato, alla luce del raggiungimento della Per_1 maggiore età da parte dello stesso. IV. Dichiarare compensate le spese legali, con rinuncia dei legali alla solidarietà ex art. 13 della legge professionale forense.” Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 c. III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. DIRITTO Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, a parziale modifica della sentenza n. 428/2023 - R.G. n. 2781/2022 del 30.03.2023 del Tribunale di Lodi:
1) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura. Così deciso in Lodi, il 11/07/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Carla Venditti Dott.ssa Ada Cappello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunitosi in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Ada Cappello Presidente Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice Dott.ssa Carla Venditti Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1140/2025 promossa congiuntamente da:
(C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]L, rappresentata e difesa dagli Avvocati Adele Burinato ed Elena Pacchioni con domicilio eletto come in atti;
e da
(C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...], domiciliato in Lodi, Via San Bassiano n. 11, rappresentato e difeso dall'Avvocato Valerio Ronchi con domicilio eletto come in atti
FATTO
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 28.04.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di modificare le condizioni di divorzio, stabilite con sentenza n. 428/2023 - R.G. n. 2781/2022 del 30.03.2023 del Tribunale di Lodi, alle seguenti condizioni:
“Dato atto della raggiunta maggiore età di (maggiorenne non economicamente Per_1 Per_ autosufficiente) e del trasferimento a far data dal 7 gennaio 2025 dei figli e (minorenne) Per_1 presso il padre nell'immobile in locazione di Lodi, via San Bassiano n. 11 I. Omologare gli accordi intercorsi fra le parti, sulla base delle condizioni esposte infra, sub punti n. 1, 2, 3 e 4: 1. In modifica del punto n. 3 della sentenza di divorzio n. 428, pubblicata dal Tribunale di Lodi Per_ in data 15 giugno 2023, nell'ambito del procedimento sub R.G. 2781/2022: sarà collocato presso il padre, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione sita in Lodi (LO), Via San Bassiano n. 11; con conseguente revoca del provvedimento di assegnazione alla Sig.ra Parte_1
della casa familiare di GO (LO), via del Beltramino n. 7/L che torna nella libera
[...] disponibilità della medesima in quanto proprietaria al 100%.
2. In modifica del punto n. 4 della sentenza di divorzio n. 428, pubblicata dal Tribunale di Lodi in data 15 giugno 2023, nell'ambito del procedimento sub R.G. 2781/2022: la madre avrà facoltà di Per_ vedere e tenere con sé prendendo accordi direttamente con lo stesso, dando atto che in attualità Per_
frequenta la madre nella giornata fissa del mercoledì, con pernotto e a weekend alternati (con pernotto). Con riguardo alle vacanze: Per_
- Durante l'estate: ciascun genitore potrà tenere con sé per due settimane anche non consecutive, previo impegno reciproco dei genitori a comunicarsi e poi a concordare i rispettivi periodi di ferie entro la fine del mese di maggio di ogni anno;
in assenza di comunicazione del periodo da parte di un genitore all'altro entro questo termine, il genitore che non ha dato comunicazione accetta il periodo scelto dall'altro; Per_
- Durante le vacanze natalizie resterà con ciascun genitore per metà periodo, alternandosi di anno in anno i genitori il primo periodo con il secondo periodo (dando atto che nel Per_ 2024 ha trascorso il primo periodo con la madre); Per_
- Durante le vacanze pasquali resterà con ciascun genitore per l'intero periodo ad anni Per_ alterni (dando atto che nel 2025 trascorrerà la Pasqua con il padre); Per_
- Per i ponti starà con il genitore con cui trascorrerà il weekend adiacente.
3. In modifica del punto n. 5 della sentenza di divorzio n. 428, pubblicata dal Tribunale di Lodi in data 15 giugno 2023, nell'ambito del procedimento sub R.G. 2781/2022: i genitori, stante il Per_ trasferimento dei figli presso l'abitazione paterna ed il collocamento di presso il padre Per_ concordano nella revoca degli assegni di mantenimento di e di , disposti in sede di Per_1 divorzio in capo al padre, dalla mensilità di maggio 2025 (compresa). I genitori concordano che il mantenimento ordinario dei figli sarà a carico del sig. , con il quale gli stessi vivono, sin Parte_2 dalla mensilità di aprile 2025.
4. In modifica del punto n. 6 della sentenza di divorzio n. 428, pubblicata dal Tribunale di Lodi in data 15 giugno 2023, nell'ambito del procedimento sub R.G. 2781/2022: il padre terrà a proprio carico, con decorrenza dalla mensilità di aprile 2025 (compresa), il 100% delle spese straordinarie dei figli come da Linee Guide del Tribunale di Milano. II. Dare atto delle seguenti, ulteriori pattuizioni, indicate infra:
5. Nell'ambito della sistemazione dei rapporti economici tra le parti: a) espressamente rinuncia, e accetta la Parte_1 Parte_2 rinuncia, a qualsiasi credito dalla stessa vantato per qualsiasi natura nei confronti di
[...]
, e nello specifico rinuncia espressamente anche a: Parte_2
i. ogni eventuale arretrato relativo agli assegni perequativi stabiliti con la sentenza di divorzio n. 428, pubblicata dal Tribunale di Lodi in data 15 giugno 2023, nell'ambito del procedimento sub R.G. 2781/2022 e alla relativa rivalutazione Istat;
ii. ogni eventuale arretrato relativo al rimborso delle spese straordinarie dei figli come stabilito con la sentenza di divorzio n. 428, pubblicata dal Tribunale di Lodi in data 15 giugno 2023, nell'ambito del procedimento sub R.G. 2781/2022; b) espressamente rinuncia, e accetta la Parte_2 Parte_1 rinuncia, a qualsiasi credito dallo stesso vantato per qualsiasi natura nei confronti di Parte_1
, e nello specifico rinuncia espressamente anche a ogni eventuale arretrato relativo al
[...] rimborso delle spese straordinarie dei figli come stabilito con la sentenza di divorzio n. 428, pubblicata dal Tribunale di Lodi in data 15 giugno 2023, nell'ambito del procedimento sub R.G. 2781/2022. 6. Le parti dichiarano di avere definito, con l'adempimento di tutto quanto precede, ogni questione residua e riconoscono di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra per qualsivoglia titolo, ragione o causa comunque connessa alla pregressa convivenza matrimoniale e alla sentenza di divorzio n. 428, pubblicata dal Tribunale di Lodi in data 15 giugno 2023, nell'ambito del procedimento sub R.G. 2781/2022. III. Dare atto della circostanza secondo cui quanto già disposto mediante la sentenza di divorzio n. 428, pubblicata dal Tribunale di Lodi in data 15 giugno 2023, nell'ambito del procedimento sub R.G. 2781/2022, con riferimento ai punti n. 2, 3, e 4 concernenti l'affidamento e la frequentazione del solo figlio risulta superato, alla luce del raggiungimento della Per_1 maggiore età da parte dello stesso. IV. Dichiarare compensate le spese legali, con rinuncia dei legali alla solidarietà ex art. 13 della legge professionale forense.” Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 c. III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. DIRITTO Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, a parziale modifica della sentenza n. 428/2023 - R.G. n. 2781/2022 del 30.03.2023 del Tribunale di Lodi:
1) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura. Così deciso in Lodi, il 11/07/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Carla Venditti Dott.ssa Ada Cappello