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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 15/05/2025, n. 924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 924 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1582/2023 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 15/05/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via Mons. Sorbilli, n. 6, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Alfredo D'agostino (PEC: che lo Email_1 rappresenta e difende giusta procura in atti. RICORRENTE E
IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E.P. Murmura, snc, presso gli avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio (PEC: t) che congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano Email_2
e difendono giusta procura in atti. RESISTENTE E
IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO Controparte_2
TEMPORE, elettivamente domiciliata in Latina, Via Aprilia Ang Via Priverno 5151, presso lo studio dell'avv. Adriano Rocco (PEC: che la rappresenta e difende giusta Email_3 procura in atti. RESISTENTE Oggetto: Impugnazione intimazione di pagamento. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 27/07/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n.
1 13920239000982369000, notificata il 5.07.2023, cui sono sottesi gli avvisi di addebito n. 43920160000738370000 e 43920170000295387000, deducendo, altresì, di non aver mai ricevuto i predetti avvisi di addebito e, in ogni caso, che le pretese contributive riportate fossero da considerarsi estinte per intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1) accertare e dichiarare la nullità della intimazione di pagamento n. 13920239000982369000, limitatamente agli avvisi di addebito opposti, per mancata notifica degli stessi;
2) accertare e dichiarare, comunque, la nullità degli avvisi di addebito opposti, riportati nella suddetta intimazione, per intervenuta prescrizione e/o decadenza;
3) ordinare, conseguentemente, ad di cancellare Controparte_3 dai ruoli le suddette cartelle e i suddetti avvisi di addebito ed ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale;
4) in ogni caso condannare alla restituzione Controparte_3 delle somme che risulteranno indebitamente corrisposte dal contribuente in corso di causa, ivi compresi gli interessi;
5) condannare la resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio, da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosse le seconde” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e , contestando CP_1 CP_4 le pretese di parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. L'azione qui proposta ha a oggetto l'accertamento della non debenza delle pretese contributive riportate dall'intimazione di pagamento impugnata in via principale, in ragione dell'estinzione per intervenuta prescrizione.
3. Deve osservarsi, al riguardo, come – vertendosi, appunto, in materia di contributi previdenziali
– il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi all'1 gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione.
3.1. Infatti, “L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una
2 distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
4. L' previdenziale ha dimostrato di aver validamente notificato gli avvisi di addebito in CP_5 contestazione, aventi n. 43920160000738370000 e 43920170000295387000, rispettivamente il 19.12.2016 e il 3.11.2017.
5. Il ricorso deve, a ogni modo, accogliersi perché è decorso il termine quinquennale di prescrizione, senza alcuna interruzione.
6. Anche laddove si considerasse la sospensione dei termini (311 giorni complessivi) durante il periodo pandemico, si ravviserebbe la prescrizione delle pretese contributive in contestazione.
“il Decreto legge n. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, all'art. 37, comma 2, ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, disponendo che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo”. Successivamente, l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, rubricato “Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”, ha disposto al comma 9 che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
7. Si ravvisa, pertanto, l'estinzione delle pretese contributive per intervenuta prescrizione.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara l'estinzione delle pretese contributive riportate dagli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento impugnata in via principale, per intervenuta prescrizione;
- condanna e in solido (e nei rapporti interni nella misura del 50% ciascuno) al CP_1 CP_4 pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi 1.000,00€, oltre spese generali al
3 15%, IVA e CPA, da corrispondere in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Vibo Valentia, 15/05/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 15/05/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via Mons. Sorbilli, n. 6, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Alfredo D'agostino (PEC: che lo Email_1 rappresenta e difende giusta procura in atti. RICORRENTE E
IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E.P. Murmura, snc, presso gli avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio (PEC: t) che congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano Email_2
e difendono giusta procura in atti. RESISTENTE E
IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO Controparte_2
TEMPORE, elettivamente domiciliata in Latina, Via Aprilia Ang Via Priverno 5151, presso lo studio dell'avv. Adriano Rocco (PEC: che la rappresenta e difende giusta Email_3 procura in atti. RESISTENTE Oggetto: Impugnazione intimazione di pagamento. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 27/07/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n.
1 13920239000982369000, notificata il 5.07.2023, cui sono sottesi gli avvisi di addebito n. 43920160000738370000 e 43920170000295387000, deducendo, altresì, di non aver mai ricevuto i predetti avvisi di addebito e, in ogni caso, che le pretese contributive riportate fossero da considerarsi estinte per intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1) accertare e dichiarare la nullità della intimazione di pagamento n. 13920239000982369000, limitatamente agli avvisi di addebito opposti, per mancata notifica degli stessi;
2) accertare e dichiarare, comunque, la nullità degli avvisi di addebito opposti, riportati nella suddetta intimazione, per intervenuta prescrizione e/o decadenza;
3) ordinare, conseguentemente, ad di cancellare Controparte_3 dai ruoli le suddette cartelle e i suddetti avvisi di addebito ed ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale;
4) in ogni caso condannare alla restituzione Controparte_3 delle somme che risulteranno indebitamente corrisposte dal contribuente in corso di causa, ivi compresi gli interessi;
5) condannare la resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio, da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosse le seconde” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e , contestando CP_1 CP_4 le pretese di parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. L'azione qui proposta ha a oggetto l'accertamento della non debenza delle pretese contributive riportate dall'intimazione di pagamento impugnata in via principale, in ragione dell'estinzione per intervenuta prescrizione.
3. Deve osservarsi, al riguardo, come – vertendosi, appunto, in materia di contributi previdenziali
– il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi all'1 gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione.
3.1. Infatti, “L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una
2 distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
4. L' previdenziale ha dimostrato di aver validamente notificato gli avvisi di addebito in CP_5 contestazione, aventi n. 43920160000738370000 e 43920170000295387000, rispettivamente il 19.12.2016 e il 3.11.2017.
5. Il ricorso deve, a ogni modo, accogliersi perché è decorso il termine quinquennale di prescrizione, senza alcuna interruzione.
6. Anche laddove si considerasse la sospensione dei termini (311 giorni complessivi) durante il periodo pandemico, si ravviserebbe la prescrizione delle pretese contributive in contestazione.
“il Decreto legge n. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, all'art. 37, comma 2, ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, disponendo che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo”. Successivamente, l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, rubricato “Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”, ha disposto al comma 9 che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
7. Si ravvisa, pertanto, l'estinzione delle pretese contributive per intervenuta prescrizione.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara l'estinzione delle pretese contributive riportate dagli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento impugnata in via principale, per intervenuta prescrizione;
- condanna e in solido (e nei rapporti interni nella misura del 50% ciascuno) al CP_1 CP_4 pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi 1.000,00€, oltre spese generali al
3 15%, IVA e CPA, da corrispondere in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Vibo Valentia, 15/05/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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