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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 757 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 757/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ST GIULIANO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RIGGIO ROBERTO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 109/2024 depositato il 12/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Dott. Comm. - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Dott. Comm. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N.14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239030613863000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620160019094031000 TARSU/TIA 2009 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170020002376000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200097451816000 INPS 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si riporta alle proprie controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ricorrente Ricorrente_1 S.R.L. (in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 e dal Dott. Difensore_2 ) impugnava l'avviso di intimazione n. 29620239030613863000, notificato via PEC in data 13 dicembre 2023, relativo alle cartelle nn.:
• 29620160019094031000,
• 29620170020002376000,
• 29620200097451816000, per un totale richiesto pari a € 46.355,24, come risultante dall'atto impugnato stesso.
Impugnava altresì le predette cartelle.
Nel proprio ricorso e nella memoria illustrativa ex art. 32 d.lgs. 546/1992, la società ricorrente deduceva:
• inesistenza/nullità della notifica a mezzo PEC dell'intimazione;
• mancata o irregolare notifica delle cartelle di pagamento;
• difetto di motivazione;
• violazione dell'art. 7, L. 212/2000;
• violazione dell'art. 26 DPR 602/73;
• illegittimità dell'indirizzo PEC utilizzato dal notificante;
• intervenuta prescrizione dei crediti tributari;
• inesistenza giuridica della pretesa;
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, confutando analiticamente tutte le eccezioni e allegando le ricevute PEC comprovanti la notifica delle cartelle e delle precedenti intimazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è i nfondato.
1. Sulla regolarità della notifica a mezzo PEC dell'intimazione
La ricorrente deduce la pretesa inesistenza giuridica della notifica, lamentando:
• assenza della relata completa,
• mancata attestazione di conformità,
• utilizzo di un indirizzo PEC del mittente non risultante nei registri pubblici.
Tuttavia, dagli atti emerge:
• la PEC risulta regolarmente ricevuta dal ricorrente
• la società ha tempestivamente impugnato l'intimazione, dimostrando di averne avuto piena conoscenza.
È noto che qualsiasi vizio formale della notifica PEC è sanato per raggiungimento dello scopo, quando il destinatario riceve l'atto e lo impugna, per costante giurisprudenza: Cass. SS.UU. 7665/2016; Cass.
15984/2017; Cass. 7800/2020 — tutte richiamate anche dall'ADER nelle proprie difese.
Pertanto, il motivo è infondato.
2. Sulla notifica delle cartelle presupposte
ADER ha prodotto copia delle ricevute di notifica PEC delle cartelle:
• n. 29620160019094031000 (12/05/2016)
• n. 29620170020002376000 (10/04/2017) • n. 29620200097451816000 (10/10/2022) tutte allegate alle proprie controdeduzioni.
La ricorrente contesta la regolarità delle PEC, sostenendo la mancanza di alcuni metadati. Tuttavia, dalle cartelle prodotte emerge che:
• l'indirizzo PEC del destinatario è corretto,
• l'atto è leggibile,
• il contribuente bene avrebbe potuto impugnarle.
Inoltre, come già osservato dalla Corte di Cassazione:
“La notificazione della cartella può essere eseguita mediante PEC anche senza firma digitale dell'allegato, non essendo richiesta da alcuna norma.” (Cass. 30948/2019, Cass. 12016/2022)
Le eccezioni della ricorrente sono quindi prive di fondamento.
3. Sul preteso difetto di motivazione
L'intimazione ex art. 50 DPR 602/73 è un atto:
• vincolato;
• redatto secondo modello ministeriale;
• che deve unicamente richiamare la cartella precedente.
Ciò risulta chiaramente nell'atto impugnato, dove compare il dettaglio del debito e il richiamo alle cartelle, con indicazione degli importi e delle date di notifica (ATTO_IMPUGNATO, pag. 2–5). La motivazione è dunque sufficiente.
4. Sulla mancata indicazione del responsabile del procedimento L'atto reca espressamente:
“Il responsabile del procedimento di emissione e notifica del presente avviso è Nominativo_1 ”
(ATTO_IMPUGNATO, pag. 3).
5. Sulla dedotta prescrizione
Dagli atti emerge che, in relazione ai crediti portati dalla cartella n. 29620160019094031000 e dalla cartella n. 29620170020002376000, la prescrizione è stata interrotta dalla notificazione, in data 8.6.2022, di altra intimazione di pagamento, precedente a quella oggetto del ricorso.
Dunque, tenuto conto che l'ulteriore cartella di pagamento prodromica all'impugnata intimazione, è stata notificata in data 10.10.2022, per nessuno dei crediti oggetto del contendere è maturata la prescrizione.
Anche sotto quest'ultimo profilo, dunque, il ricorso è infondato.
Il ricorso va integralmente rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio, che liquida in € 1.500,00 oltre accessori di legge a favore di AdER, disponendo che il pagamento sia fatto in favore del Difensore costituito, avvocato Difensore_3. Palermo 12.1.26 Il Presidente
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ST GIULIANO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RIGGIO ROBERTO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 109/2024 depositato il 12/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Dott. Comm. - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Dott. Comm. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N.14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239030613863000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620160019094031000 TARSU/TIA 2009 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170020002376000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200097451816000 INPS 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si riporta alle proprie controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ricorrente Ricorrente_1 S.R.L. (in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 e dal Dott. Difensore_2 ) impugnava l'avviso di intimazione n. 29620239030613863000, notificato via PEC in data 13 dicembre 2023, relativo alle cartelle nn.:
• 29620160019094031000,
• 29620170020002376000,
• 29620200097451816000, per un totale richiesto pari a € 46.355,24, come risultante dall'atto impugnato stesso.
Impugnava altresì le predette cartelle.
Nel proprio ricorso e nella memoria illustrativa ex art. 32 d.lgs. 546/1992, la società ricorrente deduceva:
• inesistenza/nullità della notifica a mezzo PEC dell'intimazione;
• mancata o irregolare notifica delle cartelle di pagamento;
• difetto di motivazione;
• violazione dell'art. 7, L. 212/2000;
• violazione dell'art. 26 DPR 602/73;
• illegittimità dell'indirizzo PEC utilizzato dal notificante;
• intervenuta prescrizione dei crediti tributari;
• inesistenza giuridica della pretesa;
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, confutando analiticamente tutte le eccezioni e allegando le ricevute PEC comprovanti la notifica delle cartelle e delle precedenti intimazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è i nfondato.
1. Sulla regolarità della notifica a mezzo PEC dell'intimazione
La ricorrente deduce la pretesa inesistenza giuridica della notifica, lamentando:
• assenza della relata completa,
• mancata attestazione di conformità,
• utilizzo di un indirizzo PEC del mittente non risultante nei registri pubblici.
Tuttavia, dagli atti emerge:
• la PEC risulta regolarmente ricevuta dal ricorrente
• la società ha tempestivamente impugnato l'intimazione, dimostrando di averne avuto piena conoscenza.
È noto che qualsiasi vizio formale della notifica PEC è sanato per raggiungimento dello scopo, quando il destinatario riceve l'atto e lo impugna, per costante giurisprudenza: Cass. SS.UU. 7665/2016; Cass.
15984/2017; Cass. 7800/2020 — tutte richiamate anche dall'ADER nelle proprie difese.
Pertanto, il motivo è infondato.
2. Sulla notifica delle cartelle presupposte
ADER ha prodotto copia delle ricevute di notifica PEC delle cartelle:
• n. 29620160019094031000 (12/05/2016)
• n. 29620170020002376000 (10/04/2017) • n. 29620200097451816000 (10/10/2022) tutte allegate alle proprie controdeduzioni.
La ricorrente contesta la regolarità delle PEC, sostenendo la mancanza di alcuni metadati. Tuttavia, dalle cartelle prodotte emerge che:
• l'indirizzo PEC del destinatario è corretto,
• l'atto è leggibile,
• il contribuente bene avrebbe potuto impugnarle.
Inoltre, come già osservato dalla Corte di Cassazione:
“La notificazione della cartella può essere eseguita mediante PEC anche senza firma digitale dell'allegato, non essendo richiesta da alcuna norma.” (Cass. 30948/2019, Cass. 12016/2022)
Le eccezioni della ricorrente sono quindi prive di fondamento.
3. Sul preteso difetto di motivazione
L'intimazione ex art. 50 DPR 602/73 è un atto:
• vincolato;
• redatto secondo modello ministeriale;
• che deve unicamente richiamare la cartella precedente.
Ciò risulta chiaramente nell'atto impugnato, dove compare il dettaglio del debito e il richiamo alle cartelle, con indicazione degli importi e delle date di notifica (ATTO_IMPUGNATO, pag. 2–5). La motivazione è dunque sufficiente.
4. Sulla mancata indicazione del responsabile del procedimento L'atto reca espressamente:
“Il responsabile del procedimento di emissione e notifica del presente avviso è Nominativo_1 ”
(ATTO_IMPUGNATO, pag. 3).
5. Sulla dedotta prescrizione
Dagli atti emerge che, in relazione ai crediti portati dalla cartella n. 29620160019094031000 e dalla cartella n. 29620170020002376000, la prescrizione è stata interrotta dalla notificazione, in data 8.6.2022, di altra intimazione di pagamento, precedente a quella oggetto del ricorso.
Dunque, tenuto conto che l'ulteriore cartella di pagamento prodromica all'impugnata intimazione, è stata notificata in data 10.10.2022, per nessuno dei crediti oggetto del contendere è maturata la prescrizione.
Anche sotto quest'ultimo profilo, dunque, il ricorso è infondato.
Il ricorso va integralmente rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio, che liquida in € 1.500,00 oltre accessori di legge a favore di AdER, disponendo che il pagamento sia fatto in favore del Difensore costituito, avvocato Difensore_3. Palermo 12.1.26 Il Presidente