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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 11/11/2024, n. 4562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4562 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Gustavo Nanni Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. dott. Andrea Marchesi Giudice nella causa iscritta al n.r.g. 3395/2024, promossa da:
, nata a [...] il [...]; Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. VIGNONI ADRIANA
RICORRENTE contro
, nato ad [...] il [...]; Controparte_1 con il patrocinio dell'Avv. DOLCI PATRIZIA RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A P A R Z I A L E ( ai sensi dell'art. 473-bis.22 co. 4 c.p.c. )
1. e contraevano matrimonio Parte_1 Controparte_1 concordatario ad Arzano-NA in data 15.5.04 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Sant'Arpino-NA al numero 11 parte II serie B dell'anno 2004).
Con decreto di questo Tribunale dell'11.6.22 veniva omologata la separazione personale.
2. Nel presente giudizio, la ricorrente ha chiesto il divorzio dal coniuge. Il resistente si è costituito in giudizio. Il Pubblico Ministero è intervenuto, mediante l'apertura della visibilità del fascicolo in data 20.3.24.
A seguito dell'udienza del 5.11.24, con ordinanza odierna il giudice istruttore ha adottato i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse delle parti;
stante la loro richiesta, ha altresì rimesso la causa al Collegio per la pronuncia della sentenza parziale sullo status.
3. Il Collegio rende la presente pronuncia esclusivamente sul vincolo matrimoniale, rinviando per ogni altra decisione al prosieguo del procedimento.
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Sussistono i presupposti per la pronuncia del divorzio, in quanto: (i) dalla separazione è decorso il termine di cui all'art. 3 co. 2 lett. b) della Legge n. 898/70; (ii) la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può ormai essere ricostituita;
(iii) i coniugi non si sono riconciliati, come può desumersi dagli atti di parte e dal fallimento del tentativo esperito nella prima udienza di questo procedimento.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, con sentenza parziale: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra i coniugi:
, nata a [...] il [...] e Parte_1
, nato ad [...] il [...], Controparte_1 unitisi con matrimonio concordatario ad Arzano-NA in data 15.5.04 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Sant'Arpino-NA al numero 11 parte II serie B dell'anno 2004); dispone con separata ordinanza la rimessione in istruttoria della causa;
rinvia la liquidazione delle spese di lite alla sentenza definitiva;
manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza all'ufficiale dello stato civile del suddetto Comune, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 07/11/2024
Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente
Dott. Gustavo Nanni
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